Estratto determina n. 413/2022 del 23 maggio 022 
 
    Medicinale: ICATIBANT ETHYPHARM. 
    Titolare: A.I.C.: Ethypharm. 
    Confezioni: 
      «30 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1  siringa
preriempita in vetro da 3 ml con ago ipodermico - A.I.C. n. 049625015
(in base 10); 
      «30 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 3 siringhe
preriempite in vetro da 3 ml  con  3  aghi  ipodermici  -  A.I.C.  n.
049625027 (in base 10). 
    Composizione: 
      principio attivo: icatibant. 
    Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Universal  Farma,
S.L - Poligono Industrial Miralcampo - C/  El  Tejido  2  -  19200  -
Azuqueca de Henares - Guadalajara - Spagna. 
    Indicazioni terapeutiche: «Icatibant» e' indicato per la  terapia
sintomatica degli attacchi acuti di angioedema ereditario (AEE) negli
adulti, adolescenti e bambini a partire dai due anni, con carenza  di
inibitore esterasi C1. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezioni: 
      «30 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1  siringa
preriempita in vetro da 3 ml con ago ipodermico - A.I.C. n. 049625015
(in base 10); 
      classe di rimborsabilita': H; 
      prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 1.186,50; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.958,20; 
      «30 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 3 siringhe
preriempite in vetro da 3 ml  con  3  aghi  ipodermici  -  A.I.C.  n.
049625027 (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': C. 
    Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determina ha efficacia, ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1-bis,  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Icatibant Ethypharm»  (icatibant),  e'  classificato,  ai
sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.
189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8,  comma
10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C(nn). 
    Sconto obbligatorio sul prezzo  ex-factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
    Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto
dell'istanza di  rimborsabilita',  ivi  comprese  quelle  attualmente
coperte  da  brevetto,  alle  condizioni  indicate   nella   presente
determina. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Cidofovir Tillomed» (cidofovir), e' la seguente: medicinale soggetto
a prescrizione  medica  limitativa,  utilizzabile  esclusivamente  in
ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP). 
 
                              Stampati 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Icatibant  Ethypharm»  (icatibant),  e'  la   seguente:   medicinale
soggetto a prescrizione medica (RR). 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2, del decreto  legislativo  n.  219/2006  che  impone  di  non
includere  negli  stampati   quelle   parti   del   riassunto   delle
caratteristiche del prodotto del medicinale  di  riferimento  che  si
riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al
momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se  il  principio  attivo  venga  inserito
nell'elenco delle date di riferimento per  l'Unione  europea  (elenco
EURD) di  cui  all'art.  107-quater,  paragrafo  7,  della  direttiva
2010/84/CE e pubblicato sul  portale  web  dell'Agenzia  europea  dei
medicinali.   In   tal   caso   il    titolare    dell'autorizzazione
all'immissione in commercio deve presentare i rapporti  periodici  di
aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale  in  accordo  con
l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.