Con decreto  ministeriale  n.  557/PAS/E/016089/XVJ/CE/C  del  26
maggio 2022, le polveri denominate  «C7UV»,  «C7EV»,  C7SP»,  «C7SL»,
«C7SL0», «STL», «PRIMA UV», «PRIMA S»,  «PRIMA  F24»  e  «GIRO»  sono
classificate nella I categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6
maggio 1940, n. 635 ed iscritte nell'allegato «A» al  medesimo  regio
decreto, ai sensi dell'art. 19,  comma  3,  lettera  a)  del  decreto
ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con numeri ONU  0509  1.4C  e
0161   1.3C,    assegnati    dall'organismo    notificato    «INERIS»
rispettivamente in data 9 marzo 2021 e 21 maggio 2021. 
    Per i citati esplosivi il sig. Fabrizio Cesari, titolare in  nome
e per conto della societa'  «Nobel  Sport  Martignoni  S.p.A.»  delle
autorizzazioni ex articoli 46 e 47  T.U.L.P.S.  per  lo  stabilimento
sito in Tortona  (AL),  frazione  Rivalta  Scrivia,  strada  Vicinale
Pavese - localita' Baronina, ha prodotto gli attestati  di  esame  UE
del tipo come sotto riportato ed il  modulo  a  scelta  basato  sulla
garanzia della qualita' del processo di produzione (modulo  «D»)  del
10 giugno 2021, rilasciati dall'organismo notificato «INERIS»: 
      polveri «C7UV», «C7EV», C7SP», «C7SL», «C7SL0», «STL» attestato
di esame UE del tipo n. 0080.EXP.12.0007 del 9 marzo 2021; 
      polvere  «PRIMA  UV»  attestato  di  esame  UE  del   tipo   n.
0080.EXP.97.0045 del 17 maggio 2018; 
      polvere  «PRIMA  S»  attestato  di  esame  UE   del   tipo   n.
0080.EXP.97.0043 del 10 maggio 2016; 
      polvere  «PRIMA  F24»  attestato  di  esame  UE  del  tipo   n.
0080.EXP.97.0047 del 18 giugno 2012; 
      polvere  «GIRO»   attestato   di   esame   UE   del   tipo   n.
0080.EXP.97.0046 del 7 marzo 2006. 
    Dalla  documentazione  presentata  risulta  che  le  polveri   in
argomento sono prodotte dalla «Nobel Sport»  presso  lo  stabilimento
sito in Pont-de-Buis (Francia). 
    Tali prodotti esplodenti sono sottoposti alle disposizioni di cui
al regolamento  (CE)  n.  1272/2008  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  16  dicembre  2008,  relativo  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. 
    Sull'imballaggio dello stesso  deve  essere  apposta  l'etichetta
riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto,  numero
ONU e codice di classificazione, numero dell'attestato  di  esame  UE
del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il  T.U.L.P.S.,  nome  del
fabbricante, elementi identificativi del distributore titolare  delle
licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel  maneggio
e trasporto,  nonche'  gli  estremi  del  presente  provvedimento  di
classificazione. 
    Avverso  tale  provvedimento  e',  dunque,   esperibile   ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo  regionale ai  sensi  del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa,  ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199,  nel  termine,
rispettivamente, di sessanta e centoventi  giorni  dalla  data  della
notificazione o comunicazione o dalla data in  cui  l'interessato  ne
abbia avuto piena cognizione.