IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
della  Direzione  generale   per   la   promozione   della   qualita'
                    agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei
prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.  922/72,  (CEE)
n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007; 
  Visto in particolare l'art.  80  del  citato  regolamento  (UE)  n.
1308/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  17  dicembre
2013, dove e' previsto che la  commissione  adotta,  ove  necessario,
atti di esecuzione che stabiliscono i  metodi  di  cui  all'art.  75,
paragrafo 5, lettera d), per  i  prodotti  elencati  nella  parte  II
dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui  metodi  pertinenti
raccomandati e pubblicati  dall'Organizzazione  internazionale  della
vigna e del vino (OIV), a meno che tali  metodi  siano  inefficaci  o
inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  934/2019  della  Commissione
europea del 12  marzo  2019,  che  integra  il  regolamento  (UE)  n.
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto  riguarda
le  zone  viticole  in  cui  il  titolo  alcolometrico  puo'   essere
aumentato,  le  pratiche  enologiche  autorizzate  e  le  restrizioni
applicabili in materia di produzione  e  conservazione  dei  prodotti
vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i  sottoprodotti  e
la loro eliminazione, nonche' la pubblicazione delle schede dell'OIV; 
  Visto il  citato  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che all'art. 146 prevede
la  designazione,  da  parte  degli  Stati  membri,  dei   laboratori
autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto il  decreto  12  febbraio  2018,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (Serie  generale)  n.  53  del  5
marzo  2018  con  il  quale  al   laboratorio   T²i -   Trasferimento
tecnologico e innovazione S.c. a r.l., ubicato in Rustigne' di Oderzo
(TV), via Pezza Alta, n. 34, e' stata rinnovata  l'autorizzazione  al
rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo; 
  Vista  la  domanda   di   ulteriore   rinnovo   dell'autorizzazione
presentata dal laboratorio sopra indicato in data 3 febbraio 2022; 
  Considerato che il laboratorio  sopra  indicato  ha  dimostrato  di
avere  ottenuto   in   data   24   febbraio   2022   l'accreditamento
relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e
del suo sistema qualita',  in  conformita'  alle  prescrizioni  della
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte  di  un  organismo  conforme
alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed  accreditato  in  ambito  EA -
European cooperation for accreditation; 
  Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono  metodi
di   analisi   raccomandati    e    pubblicati    dall'Organizzazione
internazionale della vigna e del vino (OIV); 
  Considerato che con decreto 22  dicembre  2009  Accredia  -  l'ente
italiano di accreditamento e' stato designato quale  unico  organismo
italiano a svolgere  attivita'  di  accreditamento  e  vigilanza  del
mercato; 
  Ritenuti  sussistenti  i  requisiti  e  le  condizioni  concernenti
l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il laboratorio T²i - Trasferimento tecnologico e innovazione S.c. a
r.l., ubicato in Rustigne' di Oderzo (TV), via Pezza Alta, n. 34,  e'
autorizzato al  rilascio  dei  certificati  di  analisi  nel  settore
vitivinicolo  limitatamente  alle  prove  elencate  in  allegato   al
presente decreto.