IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,
n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio  2020,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza nel territorio dei Comuni di Lipari e Santa Marina Salina e
Malfa  dell'arcipelago  delle  isole  Eolie  a  seguito  delle  forti
mareggiate verificatesi nel mese di dicembre 2019,  con  stanziamento
di risorse pari ad euro 2.100.000 a valere sul Fondo per le emergenze
nazionali di cui all'art. 44, comma  1,  del  decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 3 settembre  2020,
con la quale lo stanziamento di risorse  di  cui  alla  delibera  del
Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2020, e'  stato  integrato  di
euro 260.000 a valere sul Fondo per le  emergenze  nazionali  di  cui
all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio  2021,
con la quale lo stato di  emergenza  dichiarato  nel  territorio  dei
Comuni di Lipari e Santa Marina Salina e Malfa dell'arcipelago  delle
isole Eolie a seguito delle forti mareggiate verificatesi nel mese di
dicembre 2019, e' stato prorogato di ulteriori dodici mesi; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 657 del 28 marzo 2020, recante «Disposizioni urgenti di protezione
civile nel territorio dei Comuni di Lipari e Santa  Marina  Salina  e
Malfa  dell'arcipelago  delle  isole  Eolie  a  seguito  delle  forti
mareggiate verificatesi nel mese di dicembre 2019»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 867 del 25 febbraio 2022, recante «Ulteriori disposizioni  urgenti
di protezione civile nel territorio dei  Comuni  di  Lipari  e  Santa
Marina Salina e Malfa dell'arcipelago delle  isole  Eolie  a  seguito
delle forti mareggiate verificatesi nel mese di dicembre 2019»; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi  degli
articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, con cui consentire la prosecuzione,  in  regime  ordinario,  delle
attivita' e degli interventi ancora non ultimati; 
  Acquisita l'intesa della Regione Siciliana; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  Regione  Siciliana  e'  individuata  quale  amministrazione
competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio  delle
funzioni del  Commissario  delegato  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
657  del  28  marzo  2020,  nel   coordinamento   degli   interventi,
conseguenti  agli  eventi  richiamati  in  premessa,  pianificati   e
approvati e non ancora ultimati. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il  Dirigente  generale  del
Dipartimento  regionale  della  protezione   civile   della   Regione
Siciliana e' individuato quale soggetto responsabile delle iniziative
finalizzate   al   completamento   degli   interventi   integralmente
finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui  all'art.  1
della citata ordinanza del Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 657/2020 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, gia'
formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza.
Il  predetto  soggetto  provvede,  altresi',  alla  ricognizione   ed
all'accertamento delle procedure e dei rapporti  giuridici  pendenti,
ai fini  del  definitivo  trasferimento  delle  opere  realizzate  ai
soggetti ordinariamente competenti. 
  3. Entro trenta giorni dalla data  di  pubblicazione  del  presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  il
Commissario delegato  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  della  citata
ordinanza n. 657/2020, provvede  ad  inviare  al  Dipartimento  della
protezione civile una relazione  sulle  attivita'  svolte  contenente
l'elenco dei provvedimenti  adottati,  degli  interventi  conclusi  e
delle attivita' ancora in corso con relativo quadro economico. 
  4. Il soggetto responsabile,  che  opera  a  titolo  gratuito,  per
l'espletamento delle iniziative di cui  alla  presente  ordinanza  si
avvale delle strutture organizzative della Regione Siciliana, nonche'
della collaborazione degli enti territoriali  e  non  territoriali  e
delle  amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello  Stato,   che
provvedono sulla base  di  apposita  convenzione,  nell'ambito  delle
risorse gia' disponibili  nei  pertinenti  capitoli  di  bilancio  di
ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire il completamento degli interventi  di  cui
al  comma  2  e  delle  procedure  amministrativo-contabili  ad  essi
connessi, il  predetto  soggetto  responsabile  utilizza  le  risorse
disponibili sulla contabilita' speciale n. 6203 aperta ai sensi della
richiamata ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 657/2020, che  viene  al  medesimo  intestata  fino  al  28
febbraio  2024.  Le   eventuali   somme   giacenti   sulla   predetta
contabilita' speciale, non attribuite a interventi gia' pianificati e
approvati, vengono restituite con le modalita' di cui al comma 9. 
  6. Il soggetto responsabile puo' disporre la revoca  di  interventi
non  aggiudicati  entro  sei  mesi  dalla  scadenza  dello  stato  di
emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento  di
nuovi interventi strettamente connessi al superamento  dell'emergenza
di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di  cui  all'art.  25,
comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018,
n.  1,  da  sottoporre  all'approvazione   del   Dipartimento   della
protezione civile. 
  7. Entro i termini temporali  di  operativita'  della  contabilita'
speciale di cui al comma 5, qualora a seguito  del  compimento  degli
interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle  risorse,
il  soggetto  responsabile  puo'  sottoporre   all'approvazione   del
Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi
piani degli interventi,  nei  quali  possono  essere  inseriti  nuovi
interventi  strettamente  connessi  agli   eventi   emergenziali   in
trattazione. 
  8. Alla scadenza del termine di durata della predetta  contabilita'
speciale il soggetto responsabile di cui al comma  2,  provvede  alla
chiusura della medesima e al trasferimento  delle  eventuali  risorse
residue con le modalita' di cui al comma 9. 
  9. Le  risorse  finanziarie  residue  presenti  sulla  contabilita'
speciale, alla data di chiusura  della  medesima,  ove  attribuite  a
interventi non ancora ultimati, ricompresi  in  piani  approvati  dal
Dipartimento della protezione civile,  sono  trasferite  al  bilancio
della Regione Siciliana che provvede, anche avvalendosi dei  soggetti
di cui al comma 4, nei modi  ivi  indicati,  al  completamento  degli
stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di  detti
interventi, nonche' le eventuali  ulteriori  risorse  giacenti  sulla
contabilita' speciale all'atto della chiusura  della  medesima,  sono
versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad  eccezione  di
quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate
al bilancio delle amministrazioni di provenienza. 
  10. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al
comma 5,  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nei  piani  approvati  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  11. Il soggetto responsabile  di  cui  al  comma  2,  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione  degli  interventi  di  cui  al
presente provvedimento, ivi  compresi  quelli  di  cui  al  comma  9,
realizzati dopo la chiusura della predetta contabilita' speciale.  Il
medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura  della  citata
contabilita' speciale,  fornisce  al  Dipartimento  della  protezione
civile  una  relazione  delle   attivita'   svolte   e,   a   seguito
dell'effettiva ultimazione di tutti  gli  interventi  ricompresi  nei
piani  approvati,  provvede  altresi'  a  inviare  una  comunicazione
conclusiva. 
  12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 maggio 2022 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio