IL RETTORE 
 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
  Vista  la  legge  n.  240  del  30  dicembre  2010   e   successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto lo statuto di Ateneo, emanato con d.r. n. 881  del  23  marzo
2015 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la delibera del senato accademico del 25 gennaio 2022, con la
quale sono state approvate  le  proposte  di  modifica  dei  seguenti
articoli: art. 8, comma 1, lettera d); nuovo titolo II-bis; art.  12,
comma 3; nuovo art. 12-ter (ex art. 40); nuovo art.  12-quater;  art.
14, comma 3; art. 15, commi 2, 6, 7, 9 e 11; art. 18 (in  particolare
il comma 5); art. 19; art. 22, comma 4; art. 23, comma  3;  art.  24,
comma 6; art. 25, comma 7; art. 27, comma 2; art. 28, comma 5;  nuova
denominazione del titolo VI; art. 32, commi 4 e nuovo comma  6;  art.
34; art. 36, comma 2; art. 37, commi  1  e  3.  Sono  stati  altresi'
abrogati gli articoli 42, 42-bis e 43; 
  Vista la nota rettorale del 26 gennaio 2022, prot.  28102,  con  la
quale le proposte di modifica deliberate dal senato  accademico  sono
state trasmesse ai Dipartimenti, ai  sensi  dell'art.  36,  comma  2,
dello statuto, per gli eventuali pareri dei rispettivi consigli; 
  Vista la delibera del senato accademico del 22 febbraio  2022,  con
la quale, previo parere  del  consiglio  di  amministrazione  dell'11
febbraio 2022, sono state approvate  le  modifiche  allo  statuto  di
Ateneo, in particolare ai seguenti articoli: art. 6, comma 3, lettera
g); art. 7, comma 1, lettera m); art. 8, comma 1, lettera  d);  nuovo
titolo II-bis; art. 12, comma 3; nuovo  art.  12-ter  (ex  art.  40);
nuovo art. 12-quater; art. 14, comma 3; art. 15, commi 2, 6, 7,  9  e
11; art. 18 (in particolare il comma 5); art. 19; art. 22,  comma  4;
art. 23, comma 3; art. 24, comma 6; art. 25, comma 7; art. 27,  comma
2; art. 28, comma 5; nuova denominazione  del  titolo  VI;  art.  32,
commi 4 e nuovo comma 6; art. 34; art. 36, comma 2; art. 37, commi  1
e 3. Sono stati altresi' abrogati gli articoli 42, 42-bis e 43; 
  Vista la nota rettorale del 25 febbraio 2022, prot. 88598,  con  la
quale la delibera del senato accademico del 22 febbraio 2022 e' stata
trasmessa al  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca,  per  i
controlli di cui all'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989; 
  Vista la nota  del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca,
assunta al protocollo di Ateneo n. 171005 del 26 aprile 2022, con  la
quale sono state formulate alcune osservazioni di merito sui seguenti
articoli: art. 12; art. 14, comma 3; art. 15, comma 7; art. 23, comma
3; art. 24, comma 6; art. 25, comma 7; art. 28, comma 5; 
  Viste  le  delibere  del  senato  accademico  e  del  consiglio  di
amministrazione, rispettivamente del 24 e del 26 maggio 2022, con  la
quale sono state recepite le osservazioni del Ministero; 
  Vista la nota rettorale del 26 maggio 2022, prot.  209743,  con  la
quale  sono  stati  comunicati  al  Ministero  i  recepimenti   delle
osservazioni ministeriali; 
  Vista la nota  del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca,
assunta al protocollo di Ateneo n. 220213 del 1° giugno 2022  con  la
quale e' stato comunicato che non vi sono osservazioni da formulare; 
  Tutto cio' premesso; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il vigente statuto dell'Universita' degli studi di Catania  di  cui
in premessa e' modificato come segue. 
  Art. 6, comma 3, lettera g): avviare  i  procedimenti  in  caso  di
violazioni del codice etico e di comportamento, qualora le stesse non
ricadano sotto la competenza del collegio  di  disciplina  ovvero  di
altro  organo  disciplinare  previsto  dalla  normativa  vigente,   e
proporre al senato accademico la sanzione. 
  Art. 7, comma 1, lettera m): approvare,  previo  parere  favorevole
del consiglio di amministrazione, il codice etico e di  comportamento
e decidere, su proposta del rettore, in ordine alle violazioni  dello
stesso, qualora non ricadano sotto  la  competenza  del  collegio  di
disciplina,  ovvero  di  altro  organo  disciplinare  previsto  dalla
normativa vigente. 
  Art.  8,  comma  1,  lettera  d):  approvare  il  regolamento   per
l'amministrazione, la contabilita' e la finanza,  previo  parere  del
senato accademico. 
  Nuovo titolo II-bis - Altri organi. 
  Art. 12, comma  3:  i  componenti  delle  sezioni  sono  eletti,  a
scrutinio segreto e per fasce tra i docenti anche  di  altri  atenei,
secondo quanto stabilito dal  regolamento  elettorale  di  Ateneo,  e
nominati  con  decreto  rettorale.  I  componenti  del  collegio   di
disciplina durano in carica quattro anni e sono rinnovabili  per  una
sola volta. 
  Art. 12, comma 9: il procedimento disciplinare avanti  al  collegio
e' avviato dal rettore ovvero, se i fatti riguardano il rettore,  dal
decano dei professori di  prima  fascia,  ed  e'  disciplinato  dalla
normativa vigente. 
  Nuovo art.  12-ter  -  Comitato  unico  di  garanzia  per  le  pari
opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e  contro
le discriminazioni. 
  1. Presso l'Universita' di Catania  e'  istituito,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato unico di garanzia
per le pari opportunita', la  valorizzazione  del  benessere  di  chi
lavora  e  contro  le  discriminazioni,  a  cui  spettano  i  compiti
attribuiti dalla normativa vigente in materia. 
  2. Il Comitato e' composto da rappresentanti del personale  docente
e tecnico-amministrativo e degli studenti, in modo da assicurare  nel
complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. 
  3. Le norme di dettaglio in materia di composizione e di  modalita'
di costituzione  del  Comitato  sono  stabilite  dal  regolamento  di
Ateneo. 
  Nuovo art. 12-quater - Presidio della qualita'. 
  1. Il Presidio della  qualita'  ha  funzioni  di  promozione  della
cultura della qualita' nell'Ateneo, di supporto agli  organi  e  alle
strutture  dell'Ateneo  sulle  tematiche  della  assicurazione  della
qualita',  di  monitoraggio  dei  processi  di  assicurazione   della
qualita' e di promozione del miglioramento continuo della qualita'. 
  2. I compiti e la composizione del Presidio sono  disciplinati  dal
regolamento di Ateneo. 
  Art. 14, comma 3: il Dipartimento  ha  autonomia  amministrativa  e
gestionale, nei limiti fissati  dallo  statuto,  dai  regolamenti  di
Ateneo e dalle norme vigenti. Al Dipartimento e' assegnato  personale
tecnico-amministrativo adeguato alle proprie attivita' istituzionali,
coordinato  dal  responsabile  amministrativo-gestionale,  che  viene
individuato  dal  direttore  generale  sentito   il   direttore   del
Dipartimento, tra il personale almeno di categoria D, e che collabora
con quest'ultimo al fine  di  assicurare  il  migliore  funzionamento
della struttura. 
  Art. 15, comma 2: il consiglio di Dipartimento e' composto da tutti
i docenti afferenti al Dipartimento e, senza  diritto  di  voto,  dal
responsabile amministrativo-gestionale, che  assume  le  funzioni  di
segretario nell'ambito delle competenze ed entro  i  limiti  previsti
dalle disposizioni di legge. Alle sedute partecipano con  diritto  di
voto i rappresentanti  degli  studenti,  di  cui  due  dottorandi  di
ricerca, nella misura del  15%  dei  componenti  del  consiglio,  con
arrotondamento all'unita' superiore, e i rappresentanti del personale
tecnico-amministrativo, nella  misura  di  un  quinto  del  personale
assegnato al Dipartimento. Nel calcolo del numero dei  rappresentanti
degli studenti e del personale tecnico-amministrativo, si procede per
arrotondamento all'unita' superiore. Le rappresentanze degli studenti
e del personale tecnico-amministrativo non esercitano il  diritto  di
voto nelle materie di cui all'art. 14, comma 2, lettere a), b)  e  d)
del presente statuto. 
  Art. 15, comma  6:  Il  direttore  e'  organo  rappresentativo  del
Dipartimento, convoca e presiede il consiglio e la giunta e ne  attua
le deliberazioni. Spetta in particolare al direttore sovrintendere al
regolare svolgimento di tutte le attivita' didattiche, di  ricerca  e
organizzative  che  fanno  capo  al  Dipartimento,  esercitando  ogni
opportuna funzione di controllo e  di  vigilanza.  Nell'ambito  delle
competenze  funzionalmente  riferibili  al  Dipartimento  secondo  la
normativa di riferimento, sottoscrive le convenzioni e  i  contratti,
in conformita' con gli orientamenti espressi dal senato accademico  e
seguendo le disposizioni  del  consiglio  di  amministrazione  e  del
consiglio  di  dipartimento  secondo  le   procedure   previste   dal
regolamento per l'amministrazione,  la  contabilita'  e  la  finanza,
nonche' in conformita' alla normativa interna di Ateneo. Il direttore
esercita, nell'ambito del Dipartimento, ogni altra funzione  prevista
dalla normativa vigente, dal presente statuto e  dai  regolamenti  di
Ateneo  e  non  espressamente  attribuita   ad   altri   organi   del
Dipartimento. 
  Art. 15, comma 7: il direttore designa fra i  professori  di  ruolo
afferenti al Dipartimento un vicedirettore,  che  lo  coadiuva  e  lo
sostituisce  in  tutte  le  sue  funzioni,  in  caso  di  assenza   o
impedimento. Il vicedirettore viene nominato con decreto del rettore.
Il direttore puo' delegare lo svolgimento di specifiche  funzioni  al
personale docente, a tempo pieno, afferente al Dipartimento. 
  Art. 15, comma 9: la Giunta e' formata da due professori  di  prima
fascia, da due professori di seconda fascia  e  da  due  ricercatori,
oltre che dal direttore e, senza diritto di  voto,  dal  responsabile
amministrativo-gestionale,  che  assume  le  funzioni  di  segretario
nell'ambito  delle  competenze  ed  entro  i  limiti  previsti  dalle
disposizioni di legge. 
  Art. 15, comma 11: i componenti  della  giunta,  ad  eccezione  del
responsabile amministrativo-gestionale che non e' soggetto a scadenza
e dei ricercatori a tempo determinato che durano in carica due  anni,
durano in carica quattro anni e il loro mandato  e'  rinnovabile  per
una sola volta. 
  Art. 18: Scuola di medicina. 
  1. La Scuola di medicina e' struttura di raccordo dei  Dipartimenti
di  area  medica,  individuati  con   delibera   del   consiglio   di
amministrazione, previo parere obbligatorio  del  senato  accademico,
sulla base di criteri di affinita' disciplinare. 
  2. Spetta alla Scuola: 
    a) esercitare le funzioni attribuite alle scuole  dal  precedente
art. 17, comma 1; 
    b) curare i  compiti  conseguenti  alle  funzioni  assistenziali,
regolate dalle disposizioni statali in materia, secondo le  modalita'
e  nei  limiti  concertati  con  la  Regione  Siciliana,   garantendo
l'inscindibilita' delle funzioni assistenziali dei docenti di materie
cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca; 
    c) curare, per quanto di competenza, i rapporti con  il  Servizio
sanitario nazionale; 
    d)  formulare  pareri  facoltativi  in   ordine   alle   proposte
riguardanti la programmazione  del  fabbisogno  di  professori  e  di
ricercatori formulate dai Dipartimenti raggruppati nella Scuola. 
  3. Sono organi della Scuola: 
    a) il coordinamento della Scuola: 
    b) la commissione paritetica della Scuola. 
  4. Il coordinamento della Scuola e' composto da: 
    a) i direttori dei dipartimenti raggruppati nella Scuola; 
    b) una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti  ai  corsi
di studio di area medica, in numero pari al 15%  dei  componenti  del
coordinamento, con arrotondamento all'unita' superiore; 
    c)  quattro  rappresentanti  dei   direttori   dei   Dipartimenti
assistenziali, eletti tra i direttori dei Dipartimenti  assistenziali
a guida universitaria; 
    d) un rappresentante dei coordinatori dei dottorati  di  ricerca,
eletto tra i coordinatori dei dottorati di  ricerca  che  fanno  capo
alla Scuola; 
    e)   tre   rappresentanti   dei   direttori   delle   Scuole   di
specializzazione,  eletti   tra   i   direttori   delle   Scuole   di
specializzazione che fanno capo alla Scuola; 
    f) i presidenti dei Consigli dei corsi  di  laurea  magistrale  a
ciclo unico che fanno capo alla Scuola; 
    g) tre rappresentanti dei presidenti dei consigli  dei  corsi  di
laurea e di laurea magistrale, eletti tra i presidenti  dei  consigli
dei corsi di laurea e  di  laurea  magistrale  che  fanno  capo  alla
Scuola; 
    h) quattro docenti eletti  tra  i  componenti  delle  giunte  dei
Dipartimenti raggruppati nella  Scuola;  in  sede  di  individuazione
degli eletti, verra' data precedenza ai ricercatori universitari  che
abbiano ottenuto voti. 
  5. Il coordinamento  della  Scuola  elegge  il  presidente,  tra  i
professori  ordinari  a  tempo  pieno   afferenti   ai   dipartimenti
raggruppati nella Scuola. L'ufficio di  presidente  e'  incompatibile
con quello di senatore accademico, di consigliere di amministrazione,
di  prorettore.  Il  presidente  dura  in  carica  tre  anni  ed   e'
rinnovabile per una sola volta. 
  6. Le modalita'  di  elezione  delle  rappresentanze  elettive  nel
coordinamento della Scuola sono stabilite dal regolamento  elettorale
di Ateneo. Tali rappresentanze elettive durano in carica tre anni, ad
eccezione dei rappresentanti degli studenti, il cui mandato ha durata
biennale. Il mandato delle rappresentanze elettive e' rinnovabile per
una sola volta. 
  7. L'organizzazione e le modalita' di  funzionamento  degli  organi
della  Scuola  sono  disciplinate  dal  regolamento   della   Scuola,
approvato  dal  senato  accademico,  previo  parere  favorevole   del
consiglio di amministrazione, su  proposta  del  coordinamento  della
Scuola. 
  8. La partecipazione agli organi della Scuola non  da'  luogo  alla
corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese. 
  Art. 19: commissione paritetica della Scuola di medicina. 
  1. La commissione paritetica della Scuola di Medicina  tiene  luogo
delle commissioni paritetiche dipartimentali con riferimento a  tutti
i Dipartimenti raggruppati nella Scuola. E' composta, di norma, da: 
    a) dodici docenti a tempo indeterminato eletti tra  i  componenti
dei consigli dei Dipartimenti raggruppati nella Scuola; 
    b)   dieci   rappresentanti   degli   studenti   eletti   tra   i
rappresentanti degli studenti nei consigli dei corsi  di  studio  che
fanno capo alla Scuola; 
    c) due rappresentanti dei dottorandi  di  ricerca  eletti  tra  i
dottorandi di ricerca iscritti ai corsi di dottorato che  fanno  capo
alla Scuola. 
  2. Le  modalita'  di  elezione  dei  componenti  della  commissione
paritetica della Scuola sono stabilite dal regolamento elettorale  di
Ateneo. I componenti della commissione durano in carica quattro anni,
ad eccezione dei rappresentanti degli studenti e  dei  dottorandi  di
ricerca, il cui mandato ha durata biennale. Il mandato dei componenti
della commissione e' rinnovabile per una sola volta. 
  3. La commissione paritetica della Scuola ha il compito di: 
    a) svolgere attivita' di monitoraggio  dell'offerta  formativa  e
della qualita' della didattica, nonche'  dell'attivita'  di  servizio
agli studenti, da parte dei professori e dei ricercatori afferenti ai
Dipartimenti raggruppati nella Scuola, individuando indicatori per la
valutazione dei risultati delle stesse; 
    b) formulare pareri sull'attivazione e la soppressione  di  corsi
di studio di interesse della Scuola. 
  4. La commissione paritetica della Scuola e' presieduta dal docente
piu' anziano nel ruolo, di fascia piu' elevata. 
  Art. 22, comma 4: il coordinatore  e'  il  docente  proponente  che
presenta la domanda di accreditamento, su incarico  del  Dipartimento
di  pertinenza,  e  dura  in  carica  per  la  durata  del  ciclo  di
accreditamento del dottorato; in caso di  cessazione  anticipata,  si
rinvia  a  quanto  stabilito  dal  regolamento  sui   dottorati.   Il
coordinatore convoca e presiede il collegio nel  rispetto  di  quanto
prescritto dal regolamento di Ateneo e sovrintende alle attivita' del
corso di dottorato. 
  Art. 23, comma 3: alle strutture didattiche  speciali  puo'  essere
riconosciuta autonomia didattica, nonche' autonomia amministrativa  e
gestionale, nei limiti previsti dallo  statuto,  dai  regolamenti  di
Ateneo e dalle norme vigenti. Alla struttura  didattica  speciale  e'
assegnato  personale  tecnico-amministrativo  adeguato  alle  proprie
attivita' istituzionali, che, nel caso in cui alla stessa  sia  stata
riconosciuta autonomia  gestionale,  puo'  essere  coordinato  da  un
responsabile amministrativo-gestionale,  che  viene  individuato  dal
direttore generale sentito il  Presidente  della  struttura,  tra  il
personale almeno di categoria D, e che collabora con quest'ultimo  al
fine di assicurare il migliore funzionamento della struttura stessa. 
  Art. 24, comma 6: al centro di  ricerca  puo'  essere  riconosciuta
autonomia  gestionale,  con  riferimento  alle  risorse   finanziarie
proprie,  nel  rispetto  di  quanto  stabilito  dal  regolamento  per
l'amministrazione, la contabilita' e la finanza. 
  Art. 25, comma 7: il centro di servizio  ha  autonomia  gestionale,
nei  limiti  del  budget  assegnato  annualmente  dal  consiglio   di
amministrazione, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento per
l'amministrazione, la contabilita' e la finanza. 
  Art. 27, comma 2: il personale  docente  e  tecnico-amministrativo,
che collabora alle attivita' di cui al comma precedente, puo'  essere
ricompensato fino a una somma annua totale non  superiore  al  doppio
della propria retribuzione annua lorda complessiva. In ogni  caso  la
somma cosi' erogata al personale non puo' superare il limite  massimo
del 75% dei proventi globali delle prestazioni. 
  Art. 28, comma 5: il regolamento di Ateneo  per  l'amministrazione,
la contabilita' e la finanza disciplina le competenze in  materia  di
stipula e  sottoscrizione  relative  ad  ogni  altro  atto  negoziale
diverso da quelli di cui al  comma  1  del  presente  articolo.  Tali
competenze possono essere  attribuite  al  direttore  generale  e  ai
dirigenti negli ambiti di rispettiva pertinenza.  Relativamente  agli
acquisti direttamente connessi all'attivita' didattica e di  ricerca,
esse sono anche attribuite  ai  direttori  di  Dipartimento,  che  le
esercitano secondo la normativa di riferimento solo per gli  atti  di
esclusivo interesse del Dipartimento  da  loro  diretto,  nell'ambito
delle risorse ad esso assegnate e nel rispetto  della  competenza  di
valore come definita dalla normativa interna  dell'Ateneo.  E'  fatta
salva la facolta' di delega secondo le disposizioni  di  legge  e  la
normativa interna di Ateneo. 
  Titolo VI - Regolamenti e codice etico e di comportamento. 
  Art.  32,  comma  4:  il  regolamento  per  l'amministrazione,   la
contabilita' e la finanza  e  le  sue  modifiche  sono  approvati,  a
maggioranza assoluta, dal consiglio di amministrazione, previo parere
del senato accademico; i regolamenti  in  materia  di  servizi  e  di
risorse dell'Ateneo, nonche' le loro  modifiche,  sono  approvati,  a
maggioranza assoluta, dal consiglio di amministrazione. 
  Art. 32, nuovo comma 6:  I  regolamenti  che  non  rientrano  nelle
categorie precedenti sono approvati dal consiglio di amministrazione,
previo parere del Senato accademico. 
  Art. 34: codice etico e di comportamento. 
  1. Il codice etico e di comportamento del  personale  docente,  del
personale  tecnico-amministrativo  e   degli   studenti   dell'Ateneo
determina  i  valori  fondamentali  della  comunita'   universitaria,
promuove il riconoscimento e il  rispetto  dei  diritti  individuali,
nonche'  l'accettazione  dei  doveri  e  delle  responsabilita'   nei
confronti  dell'istituzione  di  appartenenza,  detta  le  regole  di
condotta nell'ambito della comunita', nelle relazioni interne  e  nei
confronti di tutti coloro che direttamente o  indirettamente  entrano
in relazione con l'Ateneo. Le norme in esso contenute sono  volte  ad
evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonche' a  regolare
i casi di conflitto di interessi o di proprieta' intellettuale. 
  2.  L'accertamento  di  violazioni  di  valori  e  principi   etici
dell'Ateneo e di comportamenti non conformi alle  norme  del  codice,
sempre che tali violazioni  non  ricadano  sotto  la  competenza  del
collegio di disciplina, ovvero di altro organo disciplinare  previsto
dalla  normativa  vigente,  porta  all'irrogazione   delle   seguenti
sanzioni, nel rispetto del principio di gradualita': 
    a) rimprovero scritto; 
    b) sospensione fino ad un anno dalla carica accademica  ricoperta
ovvero dall'incarico di responsabilita' affidato; 
    c)   decadenza   dalla   carica   accademica   ricoperta   ovvero
dall'incarico di responsabilita' affidato; 
    d) anche in aggiunta alla sanzione di cui alla precedente lettera
c, impossibilita' di ricoprire cariche accademiche ovvero di svolgere
incarichi di responsabilita' fino a cinque anni. 
  3. Il codice etico e di  comportamento  e  le  sue  modifiche  sono
approvati, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione,
dal senato accademico, a maggioranza assoluta. 
  Art. 36, comma 2: il senato  accademico  delibera  la  proposta  di
modifica a maggioranza  assoluta.  Su  di  essa  esprimono  pareri  i
consigli di Dipartimento entro un termine  fissato  dal  rettore  non
inferiore  a  quindici  giorni.  Entro  novanta  giorni  dalla  prima
deliberazione, il senato accademico adotta la delibera  definitiva  a
maggioranza dei due terzi, previo parere favorevole del consiglio  di
amministrazione, espresso a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 
  Art. 37, comma 1: sono cariche accademiche le cariche  di  rettore,
prorettore,  senatore  accademico,  consigliere  di  amministrazione,
presidente di scuola,  direttore  di  Dipartimento,  coordinatore  di
dottorato di ricerca, presidente di corso di studio. 
  I  componenti  del   senato   accademico   e   del   consiglio   di
amministrazione non possono: 
    a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta  eccezione  per  il
rettore  limitatamente  al  senato  accademico  e  al  consiglio   di
amministrazione, e per i direttori di Dipartimento limitatamente allo
stesso senato, qualora risultino eletti a farne parte; 
    b) essere componenti degli organi di cui  al  titolo  II-bis  del
presente statuto, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti
limitatamente alla consulta degli studenti; 
    c) ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle  scuole  di
specializzazione o fare parte del consiglio di amministrazione  delle
scuole di specializzazione, laddove istituito; 
    d) rivestire alcun incarico di natura politica per la durata  del
mandato; 
    e) ricoprire la carica di rettore o far parte  del  consiglio  di
amministrazione, del senato accademico, del nucleo di  valutazione  o
del collegio dei revisori dei conti  di  altre  universita'  italiane
statali, non statali o telematiche; 
    f)   svolgere   funzioni   inerenti   alla   programmazione,   al
finanziamento e alla valutazione delle  attivita'  universitarie  nel
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   e
nell'ANVUR. 
  Art. 37, comma 3: la condizione di professore a tempo  definito  e'
incompatibile con l'esercizio delle cariche  accademiche  di  cui  al
comma 1 del presente articolo. I docenti eletti nel senato accademico
e i docenti designati nel consiglio di amministrazione devono optare,
all'atto della nomina, per il regime d'impegno a tempo pieno. 
  Art. 40: spostato al nuovo art. 12-ter. 
  Art. 42: abrogato. 
  Art. 42-bis: abrogato. 
  Art. 43: abrogato.