IL DIRIGENTE 
               del Settore HTA ed economia del farmaco 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul  sito  istituzionale  dell'Agenzia  (comunicazione  in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  140
del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»); 
  Visti il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Trotta  Francesco  l'incarico  di
dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1568 del  21  dicembre
2021 con cui e' stata conferita al dott. Trotta Francesco la  delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto  ministeriale
20  settembre  2004,  n.  245,  per  la  firma  delle  determine   di
classificazione e prezzo dei medicinali; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre  2006,  relativo  ai  medicinali  per  uso
pediatrico; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate,
recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n.
726/2004; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Visto il decreto del Ministero  della  salute  del  2  agosto  2019
recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana  del  farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determine AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco  dei
medicinali  di  classe  a)  rimborsabili   dal   Servizio   sanitario
nazionale ai  sensi  dell'art.  48,  comma   5,   lettera   c),   del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, nella legge  24  novembre  2003,  n.  326  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per
il   governo   della   spesa   farmaceutica   convenzionata   e   non
convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Vista la determina AIFA n. 109/2006 del 9 novembre 2006, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie  generale,
n. 272, del 22/11/2006, recante «Regime di rimborsabilita'  e  prezzo
di vendita della  specialita'  medicinale  "Kiovig"  (immunoglobulina
umana normale), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla
Commissione europea»; 
  Vista la domanda presentata in data 8 settembre 2021 con  la  quale
la Societa' Takeda Manufacturing Austria AG ha  chiesto  l'estensione
delle  indicazioni  terapeutiche  in  regime   di   rimborso   e   la
rinegoziazione delle condizioni  negoziali  del  medicinale  «Kiovig»
(Immunoglobulina, umana normale, per somministrazione endovenosa); 
  Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
rilasciato nella seduta del 4-6 ottobre 2021; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso  reso  nella  seduta
del 21, 25-27 gennaio 2022; 
  Vista la delibera n.  25  del  12  maggio  2022  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale,  concernente  l'approvazione   dei   medicinali   ai   fini
dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita'  da
parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Le   nuove   indicazioni   terapeutiche   del   medicinale   KIOVIG
(Immunoglobulina, umana normale, per somministrazione endovenosa): 
  «Immunomodulazione in adulti, bambini e adolescenti (0-18 anni)  in
caso di Poliradicoloneuropatia demielinizzante infiammatoria  cronica
(CIDP)» e le indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
  Terapia sostitutiva in adulti, bambini e adolescenti (0-18 anni) in
caso di: sindromi da immunodeficienza primaria (PID)  con  produzione
anticorpale compromessa; 
  Immunodeficienze secondarie  (SID)  in  pazienti  che  soffrono  di
infezioni gravi o ricorrenti, trattamento antimicrobico inefficace  e
con insufficienza anticorpale specifica accertata (PSAF)*  o  livelli
sierici di IgG <4 g/l. *PSAF = incapacita' di incrementare di  almeno
due volte il titolo anticorpale di  IgG  a  seguito  di  vaccinazione
pnemococcica con antigene polisaccaridico e polipeptidico. 
  Immunomodulazione in adulti, bambini e adolescenti (0-18  anni)  in
caso di: Trombocitopenia immune primaria (ITP) in  pazienti  ad  alto
rischio  di  emorragia  o  prima  di  un  intervento  chirurgico  per
correggere la conta delle piastrine. 
  Sindrome di Guillain Barre'. Malattia di Kawasaki (in  associazione
con acido acetilsalicilico).  Poliradicoloneuropatia  demielinizzante
infiammatoria cronica (CIDP). 
  Neuropatia motoria multifocale (MMN). 
  sono rimborsate come segue. 
  Confezioni: 
    «100  mg/ml,  soluzione  per  infusione  (10%),  uso  endovenoso,
flaconcino di vetro 5 g/50 ml» 1 flaconcino - A.I.C.  n.  037107036/E
(in base 10); 
      classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa) euro 275,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 453,86; 
    «100  mg/ml,  soluzione  per  infusione  (10%),  uso  endovenoso,
flaconcino di vetro 2,5 g/25 ml» 1 flaconcino - A.I.C. n. 037107024/E
(in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa) euro 137,50; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 226,93; 
    «100  mg/ml,  soluzione  per  infusione  (10%),  uso  endovenoso,
flaconcino di vetro 10 g/100 ml» 1 flaconcino - A.I.C. n. 037107048/E
(in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa) euro 550,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 907,72; 
    «100  mg/ml,  soluzione  per  infusione  (10%),  uso  endovenoso,
flaconcino di vetro 20 g/200 ml» 1 flaconcino - A.I.C. n. 037107051/E
(in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa) euro 1.100,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 1.815,44; 
    «100  mg/ml,  soluzione  per  infusione  (10%),  uso  endovenoso,
flaconcino di vetro 30g/300ml» 1 flaconcino - A.I.C.  n.  037107063/E
(in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa) euro 1.650,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 2.723,16; 
    «100  mg/ml,  soluzione  per  infusione  (10%),  uso  endovenoso,
flaconcino di vetro 1 g/10 ml» 1 flaconcino - A.I.C.  n.  037107012/E
(in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa) euro 55,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 90,77; 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.