IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il decreto-legge 17  maggio  2022,  n.  50,  recante  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina»; 
  Visto, in particolare, l'art.  43,  comma  2,  del  citato  decreto
laddove prevede che al fine di favorire il riequilibrio  finanziario,
i sindaci dei comuni capoluogo di provincia che hanno  registrato  un
disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500  euro,  sulla
base del disavanzo risultante  dal  rendiconto  2020  definitivamente
approvato e trasmesso alla  BDAP  al  30  aprile  2022,  ridotto  dei
contributi indicati all'art. 1, comma 568, della  legge  30  dicembre
2021,  n.  234,  eventualmente  ricevuti  a  titolo  di  ripiano  del
disavanzo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  del
medesimo decreto, possono sottoscrivere un accordo per il ripiano del
disavanzo con il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  o  un  suo
delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  in
cui il comune si impegna, per il periodo nel  quale  e'  previsto  il
ripiano del disavanzo, a porre in essere parte o tutte le  misure  di
cui all'art. 1, comma 572, della legge n. 234 del 2021. 
  Visto, altresi', l'art. 43, comma 3,  del  citato  decreto  laddove
prevede che la sottoscrizione dell'accordo di cui al citato  comma  2
e' subordinata alla verifica delle misure di cui al medesimo comma 2,
proposte dai comuni interessati entro trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 50/2022, da parte  di
un tavolo tecnico istituito, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica, presso il Ministero dell'interno. 
  Considerato che ai sensi del  richiamato  art.  43,  comma  3,  del
citato decreto, il tavolo  e'  istituito  con  decreto  del  Ministro
dell'interno  ed  e'  composto  da   rappresentanti   del   Ministero
dell'interno,  del  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   e
dell'Agenzia delle entrate-riscossione. 
  Considerato, inoltre, che ai sensi del richiamato art. 43, comma 3,
del citato  decreto,  ai  componenti  del  Tavolo  tecnico  non  sono
corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi  spese  ed  altri
emolumenti comunque denominati. 
  Acquisite dalle rispettive  amministrazioni,  le  designazioni  dei
componenti il suddetto tavolo tecnico; 
  Ritenuto di dover  istituire  il  cennato  tavolo  tecnico  per  la
verifica delle misure di cui al medesimo art. 43, comma  2,  proposte
dai comuni interessati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E' istituito presso il Ministero dell'interno un tavolo tecnico per
la verifica delle misure proposte dai comuni  interessati,  ai  sensi
dell'art. 43, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022.