IL DIRIGENTE 
               del Settore HTA ed economia del farmaco 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia  (comunicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  140
del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Trotta  Francesco  l'incarico  di
dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1568 del  21  dicembre
2021 con cui e' stata conferita al dott. Trotta Francesco la  delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto  ministeriale
20  settembre  2004,  n.  245,  per  la  firma  delle  determine   di
classificazione e prezzo dei medicinali; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto il decreto del Ministero  della  salute  del  2  agosto  2019
recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana  del  farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale,  n.  185  del  24  luglio
2020; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco  dei
medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
(SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge
24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico  nazionale  2006)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale, n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per
il   governo   della   spesa   farmaceutica   convenzionata   e   non
convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Visto il comunicato «Chiarimenti in merito  all'applicazione  delle
quote di  spettanza  all'interno  dei  provvedimenti  AIFA  di  P&R»,
pubblicato  in  data  19  gennaio   2021   sul   sito   istituzionale
dell'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto  il  comunicato  «Ulteriori  chiarimenti  circa  la  corretta
applicazione delle quote di spettanza in canali  diversi  dal  canale
assistenza farmaceutica convenzionata», pubblicato in data  11  marzo
2021 sul sito istituzionale dell'Agenzia italiana del farmaco; 
  Vista la  determina  AIFA  n.  1238/2016  del  16  settembre  2016,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale,  n.  234  del  6  ottobre  2016;  relativa  al   medicinale
«Ossicodone e Naloxone EG» (ossicodone e naloxone); 
  Visto il cambio di denominazione da «Ossicodone e  Naloxone  EG»  a
«Algalt»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 23 del 23 febbraio 2017; 
  Considerata l'istanza del 23 febbraio 2022 con la quale la societa'
EG S.p.a., titolare della A.I.C., ha  chiesto  la  ridefinizione  del
prezzo ex-factory della specialita' medicinale «Algalt» (ossicodone e
naloxone); 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                 Ridefinizione del prezzo ex-factory 
 
  Il prezzo ex-factory del medicinale ALGALT (ossicodone e  naloxone)
e' ridefinito come segue: 
    confezioni: 
      «5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 28  compresse  in
blister AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 043855016 (in base 10); 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 7,65; 
      «10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato»  28  compresse  in
blister AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C.: n. 043855055 (in base 10); 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 10,98; 
      «20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato» 28  compresse  in
blister AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C.: n. 043855093 (in base 10); 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 19,11; 
      «40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato» 28  compresse  in
blister AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C.: n. 043855170 (in base 10); 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 33,54.