IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                      della protezione civile  
 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14  novembre  2019
con la quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio
della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici
verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 615  del  16  novembre  2019,  recante  «Disposizioni  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre  2019  nel
territorio della Provincia di Alessandria»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre  2019,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi  meteorologici
verificatisi nel periodo dal  14  ottobre  all'8  novembre  2019  nel
territorio della Citta' metropolitana di Genova e delle  Province  di
Savona e di La Spezia; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 621  del  12  dicembre  2019,  recante  «Disposizioni  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici verificatisi nel periodo dal 14 ottobre all'8  novembre
2019 nel territorio della Citta'  metropolitana  di  Genova  e  delle
Province di Savona e di La Spezia»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  2  dicembre  2019
con la quale gli effetti dello stato  di  emergenza,  dichiarato  con
delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, sono estesi
ai territori colpiti delle  Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,
Campania, Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia,  Liguria,  Marche,
Piemonte,  Puglia,  Toscana  e  Veneto   interessati   dagli   eventi
meteorologici verificatisi nel mese di novembre  secondo  la  tabella
ivi allegata, nonche' la delibera del Consiglio dei  ministri  del  2
dicembre 2020 che ha disposto la proroga dello stato di emergenza per
ulteriori dodici mesi; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 622 del 17 dicembre 2019 recante «Interventi urgenti di protezione
civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che  nel
mese di  novembre  2019  hanno  colpito  i  territori  delle  Regioni
Abruzzo,    Basilicata,    Calabria,    Campania,     Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia,  Toscana  e
Veneto»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  17  gennaio  2020
che ha disposto l'integrazione delle risorse gia'  stanziate  con  le
delibere del Consiglio dei ministri del 14  novembre  2019  e  del  2
dicembre 2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2,  del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 13 febbraio  2020,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi  meteorologici
verificatisi nei giorni 20 e 21 dicembre 2019  nel  territorio  della
Regione Liguria, nonche' le delibere del Consiglio dei  ministri  del
22 febbraio 2021 e del  23  settembre  2021  che  hanno  disposto  la
proroga  dello  stato  di  emergenza  per  un  lasso   temporale   di
complessivi dodici mesi; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 647 del 9 marzo 2020, recante «Disposizioni urgenti di  protezione
civile  in  conseguenza  degli   eccezionali   eventi   meteorologici
verificatisi nei giorni 20 e 21 dicembre 2019  nel  territorio  della
Regione Liguria»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 674 del 15 maggio 2020 recante «Ulteriori  interventi  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori
delle    Regioni    Abruzzo,    Basilicata,    Calabria,    Campania,
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia  Giulia,  Liguria,  Marche,  Piemonte,
Puglia, Toscana e Veneto»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2021 che
ha disposto  l'integrazione  delle  risorse  gia'  stanziate  con  le
delibere del Consiglio dei ministri del  14  novembre  2019,  del  21
novembre 2019, del 2 dicembre 2019, del 17 gennaio e del 13  febbraio
2020 per la realizzazione degli interventi di cui  alla  lettera  c),
del comma 2, dell'art. 25, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 807 del 9 novembre 2021, recante «Ulteriori  disposizioni  urgenti
di  protezione  civile  in  conseguenza  degli   eccezionali   eventi
meteorologici che, a  partire  dal  mese  di  settembre  2019,  hanno
interessato  il  territorio  delle   Regioni   Abruzzo,   Basilicata,
Calabria, Campania,  Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia,  Lazio,
Liguria, Marche, Piemonte, Puglia,  Sicilia,  Toscana,  Veneto  e  il
territorio del Comune  di  Venezia»,  con  la  quale  il  Commissario
delegato nominato con le citate ordinanze n. 621 del 12 dicembre 2019
e n. 622 del 17 dicembre 2019 e' stato autorizzato ad  utilizzare  le
risorse finanziarie del Fondo  di  solidarieta'  dell'Unione  europea
gia' trasferite a seguito della  decisione  (UE)  C/2020/6272  del  9
settembre 2020 nella misura di euro 23.753.786,00,  per  l'attuazione
degli  interventi  necessari  per  consentire  il  superamento  della
situazione di emergenza di cui trattasi, ivi compresi quelli  di  cui
all'art. 25, comma 2, lettera d) del citato  decreto  legislativo  n.
1/2018; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 831 del 4 gennaio 2022 volta a favorire  e  regolare  il  subentro
della Regione Liguria nelle  iniziative  finalizzate  al  superamento
della situazione di criticita'  determinatasi  in  conseguenza  degli
eccezionali eventi meteorologici che, nei mesi di ottobre, novembre e
dicembre 2019, hanno colpito il territorio della Regione Liguria; 
  Visto l'art.  22-ter  del  decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4
convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ai sensi del  quale  «le
misure di assistenza abitativa rientranti tra quelle di cui  all'art.
25, comma 2, lettera a), del codice della protezione civile di cui al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.  1,  disposte  in  favore  dei
soggetti evacuati a seguito di eventi emergenziali di cui all'art. 7,
comma 1, lettera c), del medesimo codice  possono  essere  prorogate,
con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri  su  richiesta  del  presidente
della regione interessata,  che  attesti  il  permanere  di  soggetti
evacuati in conseguenza del predetto evento e  non  ancora  rientrati
nelle proprie abitazioni alla data della cessazione  dello  stato  di
emergenza  nonche'  la  disponibilita'   delle   occorrenti   risorse
finanziarie nelle rispettive contabilita' speciali  aperte  ai  sensi
dell'art. 27 del predetto codice di cui al decreto legislativo  n.  1
del  2018,  fino  al  termine  massimo  di  durata   delle   medesime
contabilita'. Il riconoscimento agli interessati delle misure di  cui
al primo periodo e' comunque subordinato alla verifica del  perdurare
dell'inagibilita' dell'immobile e alla richiesta dei medesimi per  la
concessione del contributo per la ricostruzione»; 
  Ravvisata la necessita' di dare attuazione al predetto art.  22-ter
del convertito decreto-legge n.  4  del  27  gennaio  2022,  mediante
l'adozione di apposita ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione Liguria,
con la quale e' stata verificata  ed  attestata  la  sussistenza  dei
presupposti prescritti dalla predetta  norma  ai  fini  dell'adozione
dell'ordinanza; 
  Acquisita l'intesa della Regione Liguria; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  In  attuazione  di  quanto  previsto   dall'art.   22-ter   del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito dalla legge  28  marzo
2022, n. 25, il soggetto responsabile di cui  all'art.  1,  comma  2,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
831 del 4 gennaio 2022  e'  autorizzato  a  proseguire,  fino  al  14
novembre 2023, l'erogazione del contributo di  autonoma  sistemazione
in favore dei nuclei familiari evacuati a seguito degli eventi citati
in premessa, che hanno presentato la domanda per la  concessione  del
contributo di ricostruzione, nei confronti dei quali e' verificata ed
attestata l'impossibilita' di far rientro nella propria abitazione  a
causa del perdurare dell'inagibilita' della medesima. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1,  si  provvede,
nel limite di euro 697.933,15, a  valere  sulle  risorse  disponibili
presenti  sulla  contabilita'  speciale  n.  6174  aperta  ai   sensi
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
621  del  12  dicembre  2019  ed  intestata  al   predetto   soggetto
responsabile fino al 14 novembre 2023. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 5 luglio 2022 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio