IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25, 26 e 27; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  aprile  2003,  n.  85,  recante
«Attuazione della direttiva n. 2001/55/CE relativa  alla  concessione
della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati
ed alla cooperazione in ambito comunitario»; 
  Vista la decisione di esecuzione (UE)  n.  2022/382  del  Consiglio
dell'Unione europea del 4 marzo 2022 che accerta  l'esistenza  di  un
afflusso massiccio di sfollati  dall'Ucraina  ai  sensi  dell'art.  5
della direttiva n. 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di
una protezione temporanea; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  28
marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del  15  aprile
2022, adottato ai sensi degli articoli  3  e  4  del  citato  decreto
legislativo n. 85/2003; 
  Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022,  n.  14,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28,  ed  in  particolare
l'art. 5-quater inserito in sede di conversione, con cui  sono  state
integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente
previste dall'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n.  16,  ora
abrogato; 
  Visto il decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,  n.  51  recante:  «Misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina» e, in particolare, gli articoli 31 e 31-bis; 
  Visto il decreto-legge 17 maggio  2022,  n.  50,  recante:  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina» e, in particolare, l'art. 44; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28  febbraio  2022
con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022,  lo  stato  di
emergenza  in  relazione  all'esigenza  di  assicurare   soccorso   e
assistenza alla  popolazione  ucraina  sul  territorio  nazionale  in
conseguenza della grave crisi internazionale in atto  come  integrata
dalle risorse finanziarie stanziate con delibera  del  Consiglio  dei
ministri del 17 marzo 2022; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n.  876  del
13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n.
883 del 31 marzo 2022, n. 895 del 24 maggio 2022  e  n.  898  del  23
giugno 2022 recanti: «Disposizioni urgenti di protezione  civile  per
assicurare, sul territorio nazionale,  l'accoglienza  il  soccorso  e
l'assistenza alla popolazione in  conseguenza  degli  accadimenti  in
atto nel territorio dell'Ucraina»; 
  Ravvisata l'esigenza, anche al  fine  di  consentire  la  fruizione
delle misure assistenziali,  di  provvedere  alle  asseverazioni  dei
passaporti dei  profughi  ucraini  redatti  in  caratteri  cirillici,
sollevando  gli  stessi  dal  sostenimento   degli   oneri   relativi
all'imposta di bollo; 
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni  e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
             Traslitterazione dei documenti d'identita' 
 
  1. A far data dall'adozione della presente ordinanza e fino  al  31
dicembre 2022, non e' dovuto il pagamento dell'imposta  di  bollo  di
cui alla tabella in  allegato  A  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  642  del  26  ottobre   1972,   recante   «Disciplina
dell'imposta di bollo»,  per  l'asseverazione  della  traduzione  dei
documenti di  identita'  delle  persone  provenienti  dall'Ucraina  e
richiedenti  la  protezione  temporanea  prevista  dal  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo  2022,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2022. Non si  da'  luogo
al rimborso dei pagamenti eventualmente sostenuti sino alla  data  di
adozione del presente provvedimento. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  pari  a  160.000,00
euro per l'anno 2022, si fa fronte mediante corrispondente versamento
all'entrata del bilancio dello Stato, a  cura  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri -  Dipartimento  della  protezione  civile,  a
valere sulle risorse stanziate per l'emergenza indicate in rassegna. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 13 luglio 2022 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio