IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo  per  la
ripresa e la resilienza; 
  Visto il  regolamento  (UE)  2018/1046  del  18  luglio  2018,  che
stabilisce le regole finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale
dell'Unione,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n. 283/2014 e la decisione n.  541/2014/  UE  e  abroga  il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,  convertito  con  la
legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale
di ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di  rafforzamento  delle
strutture amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
procedure»; 
  Visto, in particolare, l'articolo  2,  comma  6-bis,  del  predetto
decreto-legge che stabilisce che «le amministrazioni di cui al  comma
1 dell'articolo 8  assicurano  che,  in  sede  di  definizione  delle
procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il  40  per
cento delle risorse  allocabili  territorialmente,  anche  attraverso
bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza,  sia
destinato  alle  regioni  del  Mezzogiorno,   salve   le   specifiche
allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR»; 
  Visto il decreto-legge 9 giugno 2021,  n.  80,  convertito  con  la
legge  6  agosto  2021,  n.  113,  recante  «Misure  urgenti  per  il
rafforzamento  della   capacita'   amministrativa   delle   pubbliche
amministrazioni funzionale  all'attuazione  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021,  recante  l'individuazione   delle   amministrazioni   centrali
titolari di interventi di cui all'articolo  8,  comma  1  del  citato
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; 
  Visto l'articolo 1, comma 1042, della legge 30  dicembre  2020,  n.
178, ai  sensi  del  quale  con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro
dell'economia  e  delle   finanze   sono   stabilite   le   procedure
amministrativo-contabili per la gestione  delle  risorse  di  cui  ai
commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di  rendicontazione  della
gestione del Fondo di cui al comma 1037; 
  Visto l'articolo 1, comma 1043, secondo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine  di  supportare  le
attivita' di gestione,  di  monitoraggio,  di  rendicontazione  e  di
controllo delle componenti  del  Next  Generation  EU,  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato -  sviluppa  e  rende  disponibile  un  apposito
sistema informatico; 
  Visto l'articolo 1, comma 1044, della legge 30  dicembre  2020,  n.
178, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
medesima legge, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di
attuazione finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a  ciascun
progetto,  da  rendere  disponibili  in  formato   elaborabile,   con
particolare  riferimento  ai  costi   programmati,   agli   obiettivi
perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che  ne
beneficiano,  ai  soggetti  attuatori,  ai  tempi  di   realizzazione
previsti  ed  effettivi,  agli  indicatori  di  realizzazione  e   di
risultato, nonche' a ogni altro elemento utile  per  l'analisi  e  la
valutazione degli interventi; 
  Visto il regolamento delegato 2021/2139/UE della Commissione del  4
giugno 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 9
dicembre 2021, che integra il regolamento 2020/852/UE del  Parlamento
europeo e del Consiglio, fissando i criteri  di  vaglio  tecnico  che
consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che
un'attivita'  economica  contribuisce  in   modo   sostanziale   alla
mitigazione  dei  cambiamenti   climatici   o   all'adattamento   ai,
cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun
altro obiettivo ambientale; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  approvato
con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio  2021  e  notificata
all'Italia dal Segretariato generale del  Consiglio  con  nota  LT161
/21, del 14 luglio 2021; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  6
agosto 2021, relativo all'assegnazione  delle  risorse  del  PNRR  in
favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi  e  alla
definizione dei traguardi  e  degli  obiettivi  che  concorrono  alla
presentazione delle richieste di rimborso semestrale alla Commissione
europea; 
  Vista  in  particolare  la   misura   M2C2   -   Investimento   3.4
«Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario» del PNRR
che prevede una dotazione di 300 milioni  di  euro,  per  il  periodo
2021-2026; 
  Considerato che, come previsto  dalla  suddetta  misura  del  PNRR,
l'investimento prevede, entro il 31 marzo 2023, la milestone  M2C2-16
con l'assegnazione delle risorse  per  realizzare  nove  stazioni  di
rifornimento  a  base  di  idrogeno  per  i  treni  lungo  sei  linee
ferroviarie e, entro il 30 giugno 2026,  il  target  M2C2-17  con  la
realizzazione di almeno dieci stazioni  di  rifornimento  a  base  di
idrogeno per i treni lungo sei linee ferroviarie; 
  Considerato  che,  per  la  misura  di  cui  al  punto  precedente,
nell'ambito degli Operational  Arrangements  (OA)  relativi  al  PNRR
dell'Italia siglati il 28 dicembre 2021 dal Commissario  europeo  per
l'economia  e  dal  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
stabiliti  i   meccanismi   di   verifica   periodica   relativi   al
conseguimento  dei  traguardi   ed   obiettivi   necessari   per   il
riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle  risorse  PNRR
in favore dell'Italia, ed in cui  e'  esplicitato  l'«Interim  step-1
Definition of the criteria for the location of the refuelling station
along the railway network»,  il  quale  prevede  come  «timeline  for
completion» il secondo trimestre 2022; 
  Considerato che, nell'ambito dell'Investimento 3.4 «Sperimentazione
dell'idrogeno  per  il  trasporto   ferroviario»   ricompreso   nella
componente «M2C2.4 Sviluppare un trasporto locale  piu'  sostenibile»
del Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR),  trasmesso  alla
Commissione europea il 30 aprile 2021, e' indicato, tra l'altro,  che
la l'intervento prevede la conversione verso l'idrogeno  delle  linee
ferroviarie non elettrificate in «regioni caratterizzate  da  elevato
traffico in termini di passeggeri con un forte utilizzo  di  treni  a
diesel come Lombardia, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Calabria,  Umbria  e
Basilicata» e che  i  «progetti  di  fattibilita'  piu'  avanzati  in
Valcamonica e Salento prevedono la sperimentazione in modo  integrato
di produzione, distribuzione e acquisito di treni ad idrogeno»; 
  Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con la legge
1° luglio 2021, n. 101, recante: «Misure urgenti  relative  al  Fondo
complementare al Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza  e  altre
misure urgenti per gli investimenti.» ed in particolare: - l'art.  1,
comma 1, con cui e' approvato il Piano nazionale per gli investimenti
complementari finalizzato ad  integrare  con  risorse  nazionali  gli
interventi  del  Piano  nazionale  di  ripresa   e   resilienza   per
complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al  2026,
e, in particolare, l'articolo 1, comma 2, lettera c),  punto  3,  con
cui sono destinate al rafforzamento delle  linee  regionali  -  linee
regionali gestite da regioni e municipalita' risorse complessive pari
a 1.550 milioni di euro; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   della
mobilita' sostenibili 23 settembre 2021, n. 363, che ha  definito  le
modalita' di utilizzo delle risorse di  cui  al  citato  articolo  1,
comma 2, lettera c), punto 3 del decreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59
convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e in
particolare, il suo Allegato 1, in cui sono riportati gli  interventi
ammessi a finanziamento, con il relativo cronoprogramma; 
  Visto, in particolare, che nell'Allegato 1 del citato  decreto  del
Ministro  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  23
settembre 2021, n. 363, sono ricompresi, tra gli altri,  l'intervento
«F. ADRIATICO SANGRITANA: Interventi di potenziamento: rinnovo  parco
rotabile con treno ad idrogeno», con beneficiario la Regione Abruzzo,
per un importo ammesso  al  finanziamento  pari  a  35.860.000  euro,
l'intervento «FCE: acquisizione materiale rotabile ad idrogeno»,  con
beneficiario la Ferrovia  Circumetnea,  per  un  importo  ammesso  al
finanziamento  pari  a  44.680.000  euro,  l'intervento   «F.   DELLA
CALABRIA: Interventi di potenziamento ed ammodernamento  delle  linee
ferroviarie regionali Cosenza-Catanzaro»,  con  beneficiario  Regione
Calabria, per un importo ammesso al finanziamento pari a  280.000.000
euro, l'intervento «ARST: Interventi di  potenziamento:  Collegamento
ferroviario Alghero centro  -  Alghero  aeroporto,  con  impianto  di
produzione di idrogeno e materiale rotabile per la  linea  Sassari  -
Alghero - Aeroporto», con beneficiario la Regione  Sardegna,  per  un
importo ammesso al finanziamento pari a 140.000.000 euro; 
  Vista  l'ordinanza  20  dicembre  2021,  n.  3,   del   Commissario
straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  nei  territori
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto  2016,   per   l'attuazione   degli   interventi   del   Piano
complementare nei territori colpiti dal sisma  2009-2016,  Sub-misura
A4, «Infrastrutture e mobilita'», Linea di intervento  2,  intitolata
«Adeguamento    della    tratta    Terni-Rieti-L'Aquila-Sulmona     e
realizzazione  dei  punti  di  produzione  dell'idrogeno   da   fonti
rinnovabili», ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge  31  maggio
2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021,
n. 108; 
  Visti il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  6
agosto 2021 e il Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR),  e,
in  particolare,  la  componente   M2C2,   in   cui   e'   ricompreso
l'investimento 4.4 «Rinnovo flotte bus e treni verdi», prevedendo  il
sub-investimento 4.4.1 «Bus» per un importo di 2.415.000.000  euro  e
il sub-investimento 4.4.2 «Treni» per un importo di 800.000.000 euro; 
  Considerato che il decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili 23 dicembre 2021, n. 530, ha definito  le
modalita' di utilizzo di una quota delle risorse previste nel  citato
sub-investimento 4.4.1 «Bus», per un importo di  1.915.000.000  euro,
prevedendo, tra l'altro, «l'acquisto di autobus ad emissioni zero con
alimentazione elettrica o ad idrogeno»; 
  Considerato che il decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili 9 agosto 2021, n.  319,  ha  definito  le
modalita' di utilizzo di una quota delle risorse previste nel  citato
sub-investimento 4.4.2 «Treni», per un importo di  500.000.000  euro,
prevedendo,  tra  l'altro,  l'acquisto  di  «treni  ad  alimentazione
elettrica o ad idrogeno per il rinnovo  delle  flotte  del  materiale
rotabile ferroviario utilizzato per servizi di trasporto regionale di
interesse delle regioni e province autonome»; 
  Considerato  che  il  principio   di   «non   arrecare   un   danno
significativo» e' definito, ai sensi dell'articolo 2, comma 1,  punto
6), del regolamento  (UE)  2021/21,  come  segue:  «non  sostenere  o
svolgere attivita' economiche che  arrecano  un  danno  significativo
all'obiettivo ambientale, ai sensi, ove pertinente, dell'articolo  17
del regolamento (UE) 2020/852»; 
  Vista la  direttiva  2018/2001/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio   dell'11   dicembre   2018   sulla   promozione   dell'uso
dell'energia  da  fonti  rinnovabili,   pubblicata   sulla   Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea del 21 dicembre 2018; 
  Visti il Green deal europeo e il pacchetto «Fit for 55:  delivering
the EU's 2030 Climate Target on the way to  climate  neutrality»,  di
cui alla comunicazione della Commissione al  Parlamento  europeo,  al
Consiglio, al Comitato economico e  sociale  europeo  e  al  Comitato
delle regioni Bruxelles, del 14  luglio  2021  COM(2021)  550  final,
nonche' la «proposta di regolamento  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili
alternativi, che  abroghi  la  direttiva  2014/94/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio» del 14 luglio 2021, COM(2021) 559  final,  e
successivi emendamenti; 
  Visti l'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
e la comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di  Stato
di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre  2007,  relativo  ai  servizi  pubblici  di
trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2022,  n.  36,  convertito,  con
modificazioni, in legge 29 giugno 2022,  n.  79,  recante  «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza», e, in particolare, l'art. 23 «Disposizioni in materia di
produzione e consumo di idrogeno da fonti rinnovabili, di concessioni
di derivazioni per uso irriguo, di accelerazione delle  procedure  di
approvazione dei piani di bacino»; 
  Visti gli obblighi di  assicurare  il  conseguimento  di  target  e
milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; 
  Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle  finanze  14
ottobre 2021, n. 21 avente ad oggetto «Piano nazionale di  ripresa  e
resilienza (PNRR) - Trasmissione delle  istruzioni  tecniche  per  la
selezione dei progetti PNRR»; 
  Visti i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione
delle richieste di  rimborso  semestrali  alla  Commissione  europea,
ripartiti per interventi a titolarita' di  ciascuna  amministrazione,
riportati  nella  Tabella  B  allegata  al  decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021; 
  Considerato che il punto 7 del decreto del Ministero  dell'economia
e delle finanze 6 agosto 2021 prevede che «Le singole amministrazioni
inviano,  attraverso  le   specifiche   funzionalita'   del   sistema
informativo di  cui  all'articolo  1,  comma  1043,  della  legge  30
dicembre 2020,  n.  178,  e  secondo  le  indicazioni  del  Ministero
dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento  Ragioneria  generale
dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e
degli investimenti ed il raggiungimento  dei  connessi  traguardi  ed
obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste,  delle
richieste di   pagamento   alla   Commissione   europea   ai    sensi
dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto  anche  di  quanto
concordato con la Commissione europea»; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  maggio  2019,  n.  50,  recante
l'«Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie»; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  maggio  2019,  n.  57,  recante
l'«Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, dell'11 maggio 2016,  relativa  all'interoperabilita'  del
sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione)»; 
  Vista  la  nota  del  Capo  di  Gabinetto   del   Ministero   delle
infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili,  9  giugno  2022,  n.
20190, indirizzata alla struttura tecnica di missione per l'indirizzo
strategico, lo sviluppo delle infrastrutture  e  l'alta  sorveglianza
del   medesimo   Ministero,   con   cui,   nel   rappresentare    che
l'implementazione delle sperimentazioni dell'idrogeno  nel  trasporto
su gomma e  ferroviario  comporta  l'esigenza  di  porre  particolare
attenzione nella predisposizione  della  disciplina  tecnica  per  la
sicurezza del trasporto ferroviario e per il trasporto su  gomma,  si
chiede alla struttura di costituire, per i necessari approfondimenti,
«un  apposito  gruppo  di  lavoro,  assumendone   il   coordinamento,
nell'ambito   del   quale   coinvolgere,   oltre   alle    competenti
articolazioni ministeriali, l'Ansfisa e la Direzione centrale per  la
prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento  dei  vigili  del
fuoco»; 
  Vista la nota 20 giugno 2022, n.  2179,  con  la  quale,  vista  la
citata nota del  Capo  di  Gabinetto  9  giugno  2022,  n.  20190,  e
considerato,   tra   l'altro   che,   l'implementazione    di    tali
progettualita' «comporta, peraltro, l'esigenza di  porre  particolare
attenzione nella predisposizione  della  disciplina  tecnica  per  la
sicurezza del trasporto ferroviario con treni alimentati a idrogeno e
nella definizione di normative, standard e procedure di sicurezza per
la distribuzione ed il trasporto su gomma, nonche' per  le  modalita'
di trasporto su navi e su  rete»,  acquisite  le  designazioni  delle
specifiche professionalita' da inserire  nel  costituendo  gruppo  di
lavoro, il coordinatore  della  struttura  tecnica  di  missione  per
l'indirizzo strategico, lo sviluppo  delle  infrastrutture  e  l'alta
sorveglianza del Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili ha determinato la costituzione di uno specifico gruppo di
lavoro, nominandone i relativi componenti e prevedendone la presenza,
tra   l'altro,   di   componenti   delle   competenti   articolazioni
ministeriali, dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle  ferrovie
e delle  infrastrutture  stradali  e  autostradali  (ANSFISA)  e  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile del Ministero dell'interno; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                     Finalita' dell'investimento 
 
  1. Per le finalita' previste  dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza   (PNRR)   -   componente   M2C2   -   Investimento    3.4
«Sperimentazione dell'idrogeno  per  il  trasporto  ferroviario»,  le
risorse complessivamente disponibili sono pari a 300 milioni di euro. 
  2. L'investimento ha lo  scopo  di  sviluppare  la  sperimentazione
della  trasformazione  verso  l'idrogeno  di  servizi  di   trasporto
ferroviario  di  ambito  locale  e/o  regionale  eserciti  con  mezzi
rotabili a gasolio o altri idrocarburi di origine fossile, attraverso
la  realizzazione  di  almeno  dieci   stazioni   di   stoccaggio   e
rifornimento a base di idrogeno lungo sei linee ferroviarie, entro il
30 giugno 2026, prevedendo l'assegnazione delle risorse entro  il  31
marzo 2023. 
  3. L'oggetto del finanziamento riguarda la sperimentazione, in modo
integrato,  di  produzione  di  idrogeno  ai  sensi  del  regolamento
delegato (UE) 2021/2139 che  integra  il  regolamento  (UE)  2020/852
relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli  investimenti
sostenibili,  distribuzione,   trasporto,   stoccaggio   e   utilizzo
dell'idrogeno, rifornimento ai treni e utilizzo dell'idrogeno per  la
trazione dei mezzi rotabili, nonche', in caso di disponibilita' delle
risorse, acquisizione di materiale rotabile  alimentato  ad  idrogeno
(fuel cell). L'investimento  include  il  sostegno  ad  attivita'  di
ricerca e sviluppo dedicate all'idrogeno nel trasporto ferroviario, a
partire  da  nuovi  elettrolizzatori  ad  alta  pressione  (grado  di
maturita' tecnologica 5-7) e sistemi di stoccaggio ad alta  capacita'
con possibilita' di utilizzo di idruri metallici o liquidi (grado  di
maturita' tecnologica 3-5). 
  4. Nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241, i
programmi di investimento di  cui  al  presente  decreto  non  devono
arrecare un danno significativo agli obiettivi  ambientali  ai  sensi
dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e devono rispettare il
principio di addizionalita' della produzione di energia rinnovabile e
in ogni caso i  requisiti  contenuti  nell'approvando  atto  delegato
della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia
da fonti rinnovabili, che definisce le regole per  la  produzione  di
combustibili per i  trasporti,  liquidi  e  gassosi,  che  non  hanno
origine biologica, una volta entrato in vigore in  tempi  compatibili
con la procedura di cui al presente decreto. 
  5. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 34 del regolamento
(UE)  2021/241  circa  il  rispetto  degli  obblighi  in  materia  di
comunicazione  e  informazione,  i  destinatari   del   finanziamento
riconoscono l'origine e assicurano la visibilita'  del  finanziamento
dell'Unione  per  mezzo  dell'emblema  dell'UE   e   della   dicitura
«finanziato dall'Unione  europea  -  NextGenerationEU»  in  tutte  le
attivita' di comunicazione a  livello  di  progetto,  assicurando  la
pubblicazione   delle   procedure   di   attuazione    sul    portale
italiadomani.gov.it e prevedendo altresi' il  riferimento  a  Misura,
Componente, Investimento del PNRR. I destinatari ottemperano altresi'
ai  sensi  dell'articolo  18  del  regolamento  (UE)  2021/241  circa
l'attuazione di misure atte a contribuire alla parita'  di  genere  e
alle pari opportunita' per tutti, come pure all'integrazione di  tali
obiettivi. 
  6.  L'attuazione  delle  sperimentazioni  e'  svolta   secondo   la
disciplina tecnica per la sicurezza  del  trasporto  ferroviario  con
treni alimentati a idrogeno e la definizione di normative, standard e
procedure di sicurezza per la distribuzione ed il trasporto su gomma,
definite dalle competenti autorita' a  seguito  delle  attivita'  del
gruppo di lavoro costituito dalla struttura tecnica di  missione  per
l'indirizzo strategico, lo sviluppo  delle  infrastrutture  e  l'alta
sorveglianza del Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili,  con  la  presenza  di   componenti   delle   competenti
articolazioni ministeriali, dell'Agenzia nazionale per  la  sicurezza
delle  ferrovie  e  delle  infrastrutture  stradali  e   autostradali
(ANSFISA) e del Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del  soccorso
pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno. 
  7. In attuazione della previsione  recata  dall'articolo  2,  comma
6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito  in  legge
29 luglio 2021, n. 108, un importo pari ad almeno  il  40  per  cento
delle risorse di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  e'  destinato  al
finanziamento  di  progetti  da  realizzare  nelle  Regioni  Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.