IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della Direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013  in  base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu'  degli  articoli
51 e 54 del regolamento (CE) n.  1493/1999  e  dell'articolo  28  del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in  virtu'
del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la  Commissione  le  iscrive  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche protette dei vini; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del
17 ottobre 2018 che integra il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)   n.   2019/34   della
Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle  denominazioni  di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni  tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione,  le  modifiche
del disciplinare di produzione, il registro  dei  nomi  protetti,  la
cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 
  Visto il decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165  concernente
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni; 
  Vista la legge 7 luglio  2009,  n.  88  recante  «Disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'art. 15»; 
  Vista la  legge  12  dicembre  2016,  n.  238  recante  «Disciplina
organica della coltivazione della  vite  e  della  produzione  e  del
commercio del vino»; 
  Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238
relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine  e  le
indicazioni geografiche protette dei vini, che al  comma  12  prevede
l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano  stabilite
le condizioni per consentire ai consorzi di  tutela  di  svolgere  le
attivita' di cui al citato art. 41; 
  Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante  «Disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi  di
tutela per le denominazioni di origine e le  indicazioni  geografiche
dei vini»; 
  Visto il decreto dipartimentale 12  maggio  2010  n.  7422  recante
«Disposizioni  generali  in  materia  di  verifica  delle   attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi  dell'art.  14,  comma  15,
della legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61»; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  22  novembre  2012,  n.  4241   e
successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 285  del  6
dicembre 2012, con  il  quale  e'  stato  riconosciuto  il  Consorzio
volontario per la tutela dei vini a DOP Valcalepio ed attribuito  per
un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico  a  svolgere  le
funzioni di  tutela,  promozione,  valorizzazione,  informazione  del
consumatore  e  cura  generale  degli  interessi  relativi  alle  DOP
«Valcalepio»  e  «Terre  del  Colleoni»  o  «Colleoni»  ed  alla  IGP
«Bergamasca»; 
  Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010  n.
7422 che individua le modalita' per la verifica della sussistenza del
requisito della rappresentativita', effettuata con cadenza triennale,
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Considerato che lo statuto del Consorzio volontario per  la  tutela
dei vini a DOP Valcalepio, approvato da questa amministrazione,  deve
essere sottoposto alla verifica di  cui  all'art.  3,  comma  2,  del
citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422; 
  Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio volontario per  la
tutela dei vini a DOP Valcalepio, deve ottemperare alle  disposizioni
di cui alla legge n. 238 del  2016  ed  al  decreto  ministeriale  18
luglio 2018; 
  Considerato altresi' che il Consorzio volontario per la tutela  dei
vini a DOP Valcalepio puo'  adeguare  il  proprio  statuto  entro  il
termine indicato all'art. 3, comma 3 del  decreto  dipartimentale  12
maggio 2010 n. 7422; 
  Considerato che nel citato statuto il Consorzio volontario  per  la
tutela  dei  vini  a  DOP   Valcalepio   richiede   il   conferimento
dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e  4
della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per le DOP «Valcalepio» e «Terre
del Colleoni» o «Colleoni» e per la IGP «Bergamasca»; 
  Considerato che il Consorzio volontario per la tutela  dei  vini  a
DOP Valcalepio ha dimostrato la rappresentativita' di cui al comma  1
e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per le DOP  «Valcalepio»
e «Terre del Colleoni» o «Colleoni». Tale verifica e' stata  eseguita
sulla base  delle  attestazioni  rilasciate  con  la  nota  prot.  n.
08/V/22/3785 del 25 luglio 2022 (prot. Ufficio Pqai IV n. 330613  del
26 luglio 2022)  dall'organismo  di  controllo,  Valoritalia  S.r.l.,
autorizzato  a  svolgere  l'attivita'  di  controllo   sulle   citate
denominazioni; 
  Considerato altresi' che dalla verifica  effettuata  dall'organismo
di controllo Valoritalia S.r.l., con la  nota  citata,  il  Consorzio
volontario per la tutela dei vini a DOP Valcalepio non ha  dimostrato
di possedere la rappresentativita' di cui all'art. 41 della legge  n.
238 del 2016 per la IGP «Bergamasca»; 
  Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma  dell'incarico
al Consorzio volontario per la tutela dei vini  a  DOP  Valcalepio  a
svolgere  le  funzioni  di  promozione,  valorizzazione,   vigilanza,
tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi,
di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per  le
sole denominazioni «Valcalepio» e «Terre del Colleoni» o «Colleoni»; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' confermato  per  un  triennio,  a  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione  del  presente  decreto,  l'incarico  concesso  con  il
decreto  ministeriale  22  novembre  2012,  n.  4241   e   successive
modificazioni ed integrazioni, al Consorzio volontario per la  tutela
dei vini a DOP Valcalepio, con sede legale in San Paolo D'Argon (BG),
via  Bergamo  n.  10,  a  svolgere   le   funzioni   di   promozione,
valorizzazione, vigilanza, tutela,  informazione  del  consumatore  e
cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della
legge n. 238 del 2016, sulle DOP «Valcalepio» e «Terre del  Colleoni»
o «Colleoni». 
  2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo  di  rispettare  le
prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale
22 novembre 2012, n. 4241 e successive modificazioni ed integrazioni,
puo' essere sospeso con provvedimento  motivato  ovvero  revocato  in
caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016  e
dal decreto ministeriale 18 luglio 2018. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione. 
    Roma, 8 agosto 2022 
 
                                                Il dirigente: Cafiero