IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee; 
  Vista la legge 16 aprile 1987,  n.  183  istitutiva  del  Fondo  di
rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie; 
  Preso atto delle conseguenti sanzioni imposte  dall'Unione  europea
alla Russia e dalle successive contromisure  adottate  dalla  stessa,
che hanno creato notevoli incertezze economiche, perturbato i  flussi
commerciali, le catene di approvvigionamento e provocato  aumenti  di
prezzo eccezionalmente  elevati  e  imprevisti,  in  particolare  per
quanto riguarda il gas naturale e l'energia elettrica, ma  anche  per
molte altre materie prime fondamentali in alcuni processi  produttivi
(ad esempio i fertilizzanti) e beni primari  appartenenti  a  settori
gia' provati da un aumento dei prezzi nel 2020  e  da  una  ulteriore
maggiorazione  nel  2021,  compresi  i  settori  agricoli   e   della
trasformazione alimentare, determinando cosi' un  marcato  incremento
dei prezzi degli alimenti per animali; 
  Preso atto del report statistico redatto periodicamente  da  ISMEA,
relativo allo scenario del mercato agricolo mondiale  e  nazionale  e
delle sue  potenziali  criticita'  e  che  evidenzia  come  i  prezzi
rilevati nel 1° quadrimestre del 2022 delle  materie  prime  agricole
(mangimi) e dei prodotti energetici siano  cresciuti  rispettivamente
del 22,3% e del 65,5% rispetto al medesimo  periodo  dell'anno  2021,
impattando pesantemente sulle economie delle aziende zootecniche; 
  Considerato che dall'analisi di mercato risulta che alcuni prodotti
agricoli destinati prioritariamente all'alimentazione  animale,  come
il mais, la farina di soia e l'orzo, hanno fatto registrare nel  mese
di maggio 2022 incrementi di prezzi rispettivamente del 42%, del  13%
e  del  91%  rispetto   allo   stesso   periodo   del   2021   dovuto
prevalentemente alla  dipendenza  dell'Italia  nell'importare  questi
prodotti agricoli da territori attualmente oggetto di eventi  bellici
come l'Ucraina  e  dalla  Russia,  quest'ultimo  paese  sottoposto  a
sanzioni economiche internazionali; 
  Rilevato che fra i settori zootecnici piu' colpiti  dall'incremento
dei  prezzi  degli  input  produttivi  nel  primo  quadrimestre  2022
risultano i bovini da latte (comprendendo per  attitudine  produttiva
anche la specie bufalina), con +19,5% e i bovini da carne con  +13,2%
rispetto al medesimo periodo del 2021 e che tra l'altro questi ultimi
risentono di maggiori costi dovuti anche all'aumento dei  prezzi  dei
ristalli e dei relativi costi di trasporto; 
  Considerato che ad incidere in misura significativa, sulla dinamica
della gestione economica aziendale, sono  soprattutto  i  rialzi  dei
prodotti  che  compongono  la  razione  alimentare  e   che   possono
rappresentare  circa  il  60-65%  dei  costi  totali  di  produzione,
determinando cosi' un'ulteriore contrazione della redditivita'  degli
allevamenti; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e  (CE)  n.  1234/2007
del Consiglio, in particolare l'art. 219, paragrafo 1,  in  combinato
disposto con l'art. 228; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione  e
sul monitoraggio della  politica  agricola  comune  e  che  abroga  i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.  165/94,  (CE)  n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti  diretti
agli agricoltori nell'ambito dei regimi di  sostegno  previsti  dalla
politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008
del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 7 giugno 2018, n. 5465 recante «Disposizioni  nazionali
di applicazione del regolamento  (UE)  n.  1307/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»; 
  Preso atto che la Commissione europea in data  23  marzo  2022,  ha
adottato  il  regolamento  delegato  (UE)  n.  467/2022,  mettendo  a
disposizione  degli  Stati  membri  un   importo   totale   di   euro
500.000.000,00,  per  la  concessione  di  un  aiuto  eccezionale  di
adattamento ai produttori; 
  Considerato che i produttori che  beneficiano  di  questo  sostegno
economico, sono quelli dei settori elencati all'art. 1, paragrafo  2,
del regolamento (UE) n. 1308/2013, alle condizioni stabilite  proprio
dal regolamento delegato (UE) n. 467/2022, che hanno beneficiato  del
sostegno accoppiato zootecnico di cui  all'art.  52  del  regolamento
(UE) n. 1307/2013 richiesto nell'ambito della domanda unica 2021; 
  Considerato  che  gli  Stati  membri  possono  concedere  un  aiuto
supplementare  nazionale  per  le  misure  adottate  in  applicazione
dell'art. 1 fino a un massimo del  200%  dell'importo  corrispondente
stabilito per ciascuno Stato membro e  che  l'importo  stabilito  per
l'Italia e' di euro 48.116.688,00; 
  Considerato che il cofinanziamento nazionale  previsto  dal  citato
regolamento delegato (UE) 467/2022,  ammontante  a  euro  96.233.376,
trova copertura nelle disponibilita' del citato Fondo di rotazione; 
  Visto che lo stanziamento totale dei  fondi  destinati  come  aiuto
eccezionale di adattamento per i produttori dei settori agricoli,  ai
sensi dell'art. 2 del regolamento (UE)  n.  467/2022,  aumentato  del
200%, e' pari ad euro 144.350.064,00 e che le  misure  di  intervento
saranno adottate sulla base di criteri oggettivi, in modo tale che  i
pagamenti  risultanti  non  provochino  comunque  distorsioni   della
concorrenza e che tengano comunque conto, di  uno  o  piu'  obiettivi
quali: 1) economia circolare,  2)  gestione  dei  nutrienti,  3)  uso
efficiente  delle  risorse,  4)  metodi  di   produzione   rispettosi
dell'ambiente e del clima; 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione  della
Repubblica italiana; 
  Visto il decreto legislativo 21 maggio  2018,  n.  74,  cosi'  come
modificato e integrato dal decreto legislativo  4  ottobre  2019,  n.
116, recante «Riorganizzazione  dell'Agenzia  per  le  erogazioni  in
agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema  dei  controlli  nel
settore agroalimentare, in attuazione dell'art.  15  della  legge  28
luglio 2016, n. 154»; 
  Ritenuto prioritario concedere aiuti agli allevatori di  bovini  da
latte, di bufale e di  bovini  da  carne  che  perseguono  metodi  di
produzione rispettosi dell'ambiente e del clima, specificatamente per
l'aspetto  del  benessere  animale   (c.d.   criterio   di   gestione
obbligatoria - CGO) e che nel  contempo  custodiscono  e  valorizzano
anche territori ed ambienti eco-sistemici  apparentemente  marginali,
ma  fondamentali  nella  conservazione   di   tradizioni   produttive
agri-zootecniche tipiche del Made in Italy; 
  Considerato altresi' che le specie zootecniche allevate in Italia e
non comprese nel presente provvedimento,  saranno  comunque  oggetto,
con  apposito  decreto  da  emanarsi  da  parte  del  Ministro  delle
politiche agricole  alimentari  e  forestali,  di  ristoro  economico
mediante misure di aiuto di Stato in «Regime TF Ucraina», cosi'  come
disposto da comunicazione della Commissione (UE) 2022/C 131 1/01); 
  Considerato che  l'Anagrafe  nazionale  bovina  registra  ogni  non
conformita' dovute al mancato rispetto del benessere animale  e  che,
pertanto, la sua consultazione consente di individuare  ed  escludere
dagli aiuti gli agricoltori che non perseguono metodi  di  produzione
rispettosi dell'ambiente e del clima, specificatamente per  l'aspetto
del benessere animale; 
  Vista la comunicazione in data 27 giugno 2022  (prot.  n.  287854),
con la quale lo schema del presente provvedimento e' stato trasmesso,
a titolo di opportuna informativa, alla Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Ambito di applicazione e finalita' 
 
  1. Si dispone un intervento  finalizzato  alla  concessione  di  un
aiuto eccezionale di adattamento ai produttori dei  settori  elencati
nell'art. 1, comma 2 del regolamento (UE) n. 1308/2013. 
  2. Il sostegno e' finalizzato a  compensare  gli  imprenditori  dei
danni subiti a causa dell'incremento  dei  costi  e  dalla  riduzione
delle scorte dell'alimentazione animale  generati  dal  conflitto  in
corso in Ucraina ed e' destinato  a  sostenere  gli  agricoltori  che
perseguono l'obiettivo di adottare metodi  di  produzione  rispettosi
dell'ambiente e del clima, con particolare riferimento  al  benessere
animale. 
  3. Il danno di cui al comma 2 del presente articolo e'  parametrato
sulla   base   dell'entita'   degli   animali   alimentati   ed    e'
conseguentemente determinato in ragione del numero dei capi allevati. 
  4. Per l'intervento di cui al comma 1, con il regolamento  delegato
UE n. 467/2022 del 23 marzo  2022,  e'  stata  messa  a  disposizione
dell'Italia una somma pari ad euro 48.116.688,00. 
  5. Ai sensi dell'art. 2 del regolamento (UE) n. 467/2022, la misura
di sostegno di cui al comma 2 e' aumentata del  200%,  che  determina
una disponibilita' complessiva di euro 144.350.064,00.