IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri», e successive modifiche e integrazioni; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
recante nuove norme sul procedimento amministrativo; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  303,  concernente
l'ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo  per  la
ripresa e  la  resilienza  «Recovery  and  Resilience  Facility»  (di
seguito il regolamento RRF); 
  Visto il regolamento (UE) 2021/240 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 10 febbraio 2021 che istituisce  lo  strumento  per  il
supporto tecnico «Technical Support Instrument»; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  approvato
con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio  2021  e  notificata
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21,
del 14 luglio 2021; 
  Visto il  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,  n.  101  recante  «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito dalla legge
29 luglio 2021, n. 108 recante «Governance  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle  strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; 
  Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge
6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per  il  rafforzamento
della  capacita'  amministrativa  delle   pubbliche   amministrazioni
funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; 
  Visto il decreto-legge 6 novembre 2021,  n.  152,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 223/2021, recante «Disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e
per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»; 
  Visto il decreto-legge  30  aprile  2022,  n.  36  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante  «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR)»; 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 recante «Coordinamento  delle
politiche  riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli  atti  normativi
comunitari» ed in particolari gli articoli da 5 a  8  concernenti  il
«Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,
n. 568 recante «Approvazione del regolamento per  l'organizzazione  e
le procedure amministrative del Fondo di rotazione  per  l'attuazione
delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16
aprile 1987, n. 183»; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici», e successive modifiche  e  integrazioni,  in
attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e   2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, recante regolamento di  esecuzione  ed  attuazione  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  recante  «Codice  dei  contratti
pubblici»; 
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera  a)  del  decreto  legislativo  29
dicembre  2011,  n.  229,  in  cui  si  prevede  l'obbligo   per   le
amministrazioni  pubbliche  di  detenere  ed  alimentare  un  sistema
gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio
della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati; 
  Visto l'art. 1, comma 1043, legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  che
prevede,  al  fine  di  supportare  le  attivita'  di  gestione,   di
monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti  del
Next Generation EU, che il Ministero dell'economia e delle finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa  e  rende
disponibile un apposito sistema informatico; 
  Visto il decreto-legge 27  gennaio  2022,  n.  4,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori
economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse
all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli  effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»  e,  in  particolare,
l'art. 29 recante  «Disposizioni  urgenti  in  materia  di  contratti
pubblici»; 
  Visto il decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,  convertito  con
modificazioni dalla legge 15 luglio  2022,  n.  91,  recante  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina, ed in  particolare  l'art.  26,
recante "Disposizioni urgenti  in  materia  di  appalti  pubblici  di
lavori"»; 
  Visti, in particolare, i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7  e  13  del  citato
art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022, che stabiliscono che: 
    «2. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga alle previsioni
di cui all'art. 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti
pubblici  di  cui  al  decreto  legislativo  n.  50   del   2016,   e
limitatamente all'anno 2022, le regioni, entro  il  31  luglio  2022,
procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari  in  uso  alla
data di entrata in vigore del presente decreto, in  attuazione  delle
linee guida di cui  all'art.  29,  comma  12,  del  decreto-legge  27
gennaio 2022, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2022, n. 25. In caso di inadempienza da parte delle regioni,  i
prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici  giorni,  dalle
competenti   articolazioni   territoriali   del    Ministero    delle
infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili,  sentite  le  regioni
interessate.  Fermo  quanto  previsto  dal   citato   art.   29   del
decreto-legge  n.  4  del  2022,  in  relazione  alle  procedure   di
affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente  alla  data
di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022,
ai  fini  della  determinazione  del  costo   dei   prodotti,   delle
attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'art.  23,  comma  16,
del decreto legislativo n. 50  del  2016,  si  applicano  i  prezzari
aggiornati  ai  sensi  del  presente   comma   ovvero,   nelle   more
dell'aggiornamento,  quelli  previsti  dal  comma   3.   I   prezzari
aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere  validita'  entro
il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino
al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara  la  cui  approvazione
sia intervenuta entro tale data. 
    3. Nelle more della  determinazione  dei  prezzari  regionali  ai
sensi del comma 2 e in deroga alle previsioni  di  cui  all'art.  29,
comma 11, del decreto-legge n. 4 del 2022,  le  stazioni  appaltanti,
per i contratti relativi a lavori, ai fini della  determinazione  del
costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai  sensi
dell'art. 23, comma 16, del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,
incrementano  fino  al  20  per  cento  le  risultanze  dei  prezzari
regionali di cui al comma 7 del medesimo  art.  23,  aggiornati  alla
data del 31 dicembre 2021. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,
qualora, all'esito dell'aggiornamento dei prezzari ai sensi del comma
2, risulti nell'anno 2022 una variazione di detti prezzari rispetto a
quelli approvati alla data del  31  dicembre  2021  inferiore  ovvero
superiore alla percentuale di  cui  al  primo  periodo  del  presente
comma, le stazioni appaltanti procedono al conguaglio  degli  importi
riconosciuti  ai  sensi  del  medesimo  comma  1,  in  occasione  del
pagamento degli  stati  di  avanzamento  dei  lavori  afferenti  alle
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero
annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel  libretto  delle
misure successivamente all'adozione del prezzario aggiornato. 
    4.  Per  i  soggetti  tenuti  all'applicazione  del  codice   dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di  cui  al
decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  ad  esclusione  dei
soggetti di cui all'art. 142, comma 4, del  medesimo  codice,  ovvero
all'applicazione del codice dei contratti pubblici di cui al  decreto
legislativo n. 50  del  2016,  ad  esclusione  dei  soggetti  di  cui
all'art. 164, comma 5, del medesimo codice, per i  lavori  realizzati
ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle  risorse
di cui al comma 1, alla copertura degli oneri, si provvede: 
      a) in relazione agli  interventi  finanziati,  in  tutto  o  in
parte, con le risorse previste  dal  regolamento  (UE)  2021/240  del
Parlamento europeo e del Consiglio,  del  10  febbraio  2021,  e  dal
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12  febbraio  2021,  dal  Piano  nazionale   per   gli   investimenti
complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di  seguito
denominato «PNRR», di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021,
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,  n.
101  ovvero  in  relazione  ai  quali   siano   nominati   Commissari
straordinari ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 18  aprile  2019,
n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,  n.
55, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'art. 7, comma 1,  del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n.  120,  limitatamente  alle  risorse
autorizzate dall'art. 23, comma 2, lettera a), del  decreto-legge  21
marzo 2022, n. 21, nonche' dalla lettera a) del comma 5 del  presente
articolo. Le istanze di accesso al Fondo sono presentate: entro il 31
agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento  concernenti  le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero
annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel  libretto  delle
misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31  luglio  2022;  entro  il  31
gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti  le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero
annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel  libretto  delle
misure dal 1° agosto 2022  e  fino  al  31  dicembre  2022.  Ai  fini
dell'accesso  alle  risorse  del  Fondo,   le   stazioni   appaltanti
trasmettono telematicamente al Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, ai sensi e per gli effetti  dell'art.  47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e
secondo le modalita' definite dal  medesimo  Ministero  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  i  dati
del contratto d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei  lavori
corredata da attestazione da parte del direttore dei lavori,  vistata
dal  responsabile  unico   del   procedimento,   dell'entita'   delle
lavorazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1, l'entita' delle
risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate  ai
fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione
al quale e' formulata l'istanza di accesso al  Fondo,  l'entita'  del
contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento
del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora
l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore  al
limite di spesa previsto dal primo  periodo,  la  ripartizione  delle
risorse tra le  stazioni  appaltanti  richiedenti  e'  effettuata  in
misura proporzionale e fino a concorrenza del citato  limite  massimo
di spesa. Fermo  restando  l'obbligo  delle  stazioni  appaltanti  di
effettuare i pagamenti a valere sulle risorse  di  cui  al  comma  1,
entro i termini di cui all'art. 113-bis, comma 1, primo periodo,  del
codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n.
50 del 2016, in caso di accesso alle risorse del Fondo, il  pagamento
viene effettuato dalla stazione appaltante entro  trenta  giorni  dal
trasferimento di dette risorse; 
      b) in relazione agli interventi diversi da quelli di  cui  alla
lettera a),  a  valere  sulle  risorse  del  Fondo  di  cui  all'art.
1-septies,  comma  8,  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,
come incrementate dal comma 5, lettera  b),  del  presente  articolo,
nonche' dall'art. 25, comma 1, del decreto-legge 1°  marzo  2022,  n.
17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,
e dall'art. 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 21 del 2022
secondo le modalita' previste di cui  all'art.  1-septies,  comma  8,
secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021. Le  istanze
di accesso al  Fondo  sono  presentate:  entro  il  31  agosto  2022,
relativamente agli stati di avanzamento  concernenti  le  lavorazioni
eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori  ovvero  annotate,
sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure  dal
1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31  gennaio  2023,
relativamente agli stati di avanzamento  concernenti  le  lavorazioni
eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori  ovvero  annotate,
sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure  dal
1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso  alle
risorse del Fondo, le stazioni  appaltanti  trasmettono,  secondo  le
modalita' previste dal decreto di cui all'art.  1-septies,  comma  8,
secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, i dati  del
contratto d'appalto, copia dello  stato  di  avanzamento  dei  lavori
corredata da attestazione da parte del direttore dei lavori,  vistata
dal  responsabile  unico   del   procedimento,   dell'entita'   delle
lavorazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1, l'entita' delle
risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate  ai
fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione
al quale e' formulata l'istanza di accesso al  Fondo,  l'entita'  del
contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento
del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora
l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore  al
limite di spesa previsto dal primo  periodo,  la  ripartizione  delle
risorse tra le  stazioni  appaltanti  richiedenti  e'  effettuata  in
misura proporzionale e fino a concorrenza del citato  limite  massimo
di spesa. Fermo  restando  l'obbligo  delle  stazioni  appaltanti  di
effettuare i pagamenti a valere sulle risorse  di  cui  al  comma  1,
entro i termini di cui all'art. 113-bis, comma 1, primo periodo,  del
codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n.
50 del 2016, in caso di accesso alle risorse del Fondo, il  pagamento
viene effettuato dalla stazione appaltante entro  trenta  giorni  dal
trasferimento di dette risorse. 
    5. Per le finalita' di cui al comma 4: 
      a) la dotazione del Fondo di  cui  all'art.  7,  comma  1,  del
decreto-legge n. 76 del 2020, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 120 del 2020, e' incrementata di 1.000 milioni di  euro  per
l'anno 2022 e 500  milioni  di  euro  per  l'anno  2023.  Le  risorse
stanziate dalla presente lettera per l'anno 2022,  nonche'  dall'art.
23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sono
destinate al riconoscimento di contributi relativi  alle  istanze  di
accesso presentate, ai sensi del comma 4, lettera  a),  del  presente
articolo, entro il 31 agosto 2022 e le risorse stanziate  per  l'anno
2023 sono destinate al riconoscimento  di  contributi  relativi  alle
istanze di accesso presentate, ai sensi della medesima lettera a) del
comma 4, entro il 31 gennaio 2023.  Le  eventuali  risorse  eccedenti
l'importo complessivamente  assegnato  alle  stazioni  appaltanti  in
relazione alle istanze presentate entro il  31  agosto  2022  possono
essere utilizzate per il riconoscimento dei contributi  relativamente
alle istanze presentate entro il 31 gennaio 2023; 
      b) la dotazione del Fondo di cui all'art. 1-septies,  comma  8,
del  decreto-legge  25  maggio   2021,   n.   73,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' incrementata di
ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2022 e  di  550  milioni  di
euro per  l'anno  2023.  Le  eventuali  risorse  eccedenti  l'importo
complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle
istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere  utilizzate
per il  riconoscimento  dei  contributi  relativamente  alle  istanze
presentate entro il 31 gennaio 2023. 
    6.  Fermo  quanto  previsto  dall'art.  29,  commi  8  e  9,  del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per fronteggiare i  maggiori  costi
derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3  del  presente
articolo, dei prezzari  utilizzati  nelle  procedure  di  affidamento
delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022,  le  stazioni
appaltanti  possono  procedere  alla  rimodulazione  delle  somme   a
disposizione e indicate nel quadro economico degli interventi. Per le
medesime  finalita',  le  stazioni  appaltanti   possono,   altresi',
utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati
di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali  siano
stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare
esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e  nei
limiti della residua  spesa  autorizzata  disponibile  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
    7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6,  per
fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai  sensi
dei  commi  2  e  3,  dei  prezzari  utilizzati  nelle  procedure  di
affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente  alla  data
di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre  2022
che siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte,  con  le
risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE)
2021/241  e'  istituto  nello  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  il  «Fondo  per  l'avvio  di  opere
indifferibili», con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno
2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500  milioni  di  euro
per ciascuno degli anni 2024 e 2025  e  1.300  milioni  di  euro  per
l'anno 2026. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei  limiti  degli
stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilita' del  Fondo
di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile  1987,  n.  183.
Fermi  restando  gli  interventi  prioritari  individuati  al   primo
periodo, al Fondo di cui al presente comma possono accedere,  secondo
le  modalita'  definite  al  quinto  periodo  e  relativamente   alle
procedure   di   affidamento   di   lavori   delle   opere    avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e
fino al 31 dicembre 2022, gli interventi integralmente finanziati  la
cui realizzazione, anche in considerazione delle risorse  finanziarie
disponibili a legislazione vigente, deve essere ultimata entro il  31
dicembre 2026  relativi  al  Piano  nazionale  per  gli  investimenti
complementari al PNRR, di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 59  del
2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101  del  2021  e
quelli in relazione ai quali siano nominati  Commissari  straordinari
ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 32  del  2019,  convertito,
con modificazioni, dalla legge n.  55  del  2019.  Al  Fondo  possono
altresi' accedere, nei termini di cui al precedente periodo: 
      a) il Commissario straordinario di cui all'art. 1,  comma  421,
della legge 30 dicembre 2021, n.  234,  per  la  realizzazione  degli
interventi inseriti nel programma di cui al comma  423  del  medesimo
art. 1 della legge n. 234 del 2021; 
      b) la societa' Infrastrutture Milano Cortina  2020-2026  S.p.a.
di cui all'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  8  maggio  2020,  n.  31,  per  la
realizzazione delle opere di cui al comma 2 del medesimo art.  3  del
decreto-legge n. 16 del 2020; 
      c) l'Agenzia per la coesione territoriale  per  gli  interventi
previsti  dal  decreto  di  cui  all'art.   9,   comma   5-ter,   del
decreto-legge n. 4 del 2022,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 25 del 2022. 
    Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,
da adottare entro quarantacinque giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto su proposta del Ministro dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il  Ministro  delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili, sono determinate le modalita' di accesso
al Fondo, di  assegnazione  e  gestione  finanziaria  delle  relative
risorse secondo i seguenti criteri: 
      a) fissazione di un termine per la presentazione delle  istanze
di assegnazione delle risorse da parte delle amministrazioni  statali
finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi  programmi  di
investimento  secondo  modalita'  telematiche  e   relativo   corredo
informativo; 
      b) ai fini dell'assegnazione delle risorse, i  dati  necessari,
compresi  quelli  di  cui  al  comma   6,   sono   verificati   dalle
amministrazioni statali istanti attraverso  sistemi  informativi  del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; 
      c)  l'assegnazione  delle  risorse  avviene  sulla   base   del
cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi, verificato
ai sensi della lettera b) e  costituisce  titolo  per  l'avvio  delle
procedure di affidamento delle opere pubbliche; 
      d)  effettuazione  dei  trasferimenti  secondo   le   procedure
stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n.  568,
sulla base delle  richieste  presentate  dalle  amministrazioni,  nei
limiti delle disponibilita' di cassa; per le risorse  destinate  agli
interventi del PNRR, i trasferimenti sono effettuati  in  favore  dei
conti di tesoreria Next Generation  UE-Italia  gestiti  dal  Servizio
centrale per il PNRR  che  provvede  alla  successiva  erogazione  in
favore delle amministrazioni aventi diritto,  con  le  procedure  del
PNRR; 
      e) modalita'  di  restituzione  delle  economie  derivanti  dai
ribassi d'asta  non  utilizzate  al  completamento  degli  interventi
ovvero dall'applicazione delle clausole di revisione  dei  prezzi  di
cui all'art. 29, comma 1, lettera a),  del  decreto-legge  n.  4  del
2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del  2022.  Le
eventuali risorse del Fondo gia' trasferite alle stazioni  appaltanti
devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al Fondo; 
      f) fermo restando l'integrale soddisfacimento  delle  richieste
di accesso al Fondo  di  cui  al  presente  comma,  previsione  della
possibilita' di far fronte alle maggiori esigenze dei Fondi di cui al
comma 4 ai sensi del comma 13. 
    Per gli interventi  degli  enti  locali  finanziati  con  risorse
previste  dal  regolamento  (UE)  2021/240  e  dal  regolamento  (UE)
2021/241, con i decreti di cui  al  precedente  periodo  puo'  essere
assegnato direttamente, su  proposta  delle  amministrazioni  statali
finanziatrici, un contributo per fronteggiare i maggiori costi di cui
al primo periodo del presente comma, tenendo conto dei cronoprogrammi
procedurali e finanziari degli interventi medesimi  e  sono  altresi'
stabilite  le  modalita'  di  verifica  dell'importo   effettivamente
spettante, anche tenendo conto di quanto previsto dal comma 6. 
    13. In considerazione delle istanze  presentate  e  dell'utilizzo
effettivo  delle  risorse,  al  fine  di  assicurare  la   tempestiva
assegnazione delle necessarie disponibilita' per le finalita' di  cui
al presente articolo, previo accordo delle  amministrazioni  titolari
dei fondi di cui commi 5 e  7,  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato ad  apportare  tra  gli  stati  di  previsione
interessati,  anche  mediante  apposito  versamento  all'entrata  del
bilancio dello  Stato  e  successiva  riassegnazione  in  spesa,  per
ciascun anno del biennio 2022-2023 e limitatamente alle sole  risorse
iscritte nell'anno interessato, le occorrenti variazioni compensative
annuali tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente,
nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.»; 
  Considerata, pertanto, la necessita' di procedere  con  speditezza,
ai sensi dell'art. 26, comma 7, del citato  decreto-legge  17  maggio
2022, n. 50, alla disciplina delle modalita' di accesso al «Fondo per
l'avvio di opere indifferibili» ivi previsto, nonche' di assegnazione
e gestione finanziaria delle relative risorse, attraverso  l'adozione
del presente decreto; 
  Viste le istanze delle  amministrazioni  statali  finanziatrici  ai
sensi del comma 7 dell'art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022; 
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di  concerto
con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente provvedimento si intende per: 
    a.  «Fondo»:  il  «Fondo  per  l'avvio  di  opere  indifferibili»
istituito nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze di cui all'art. 26, comma 7, del  decreto-legge  n.  50
del 2022, le cui risorse, nei limiti degli  stanziamenti  annuali  di
bilancio, sono trasferite  in  apposita  contabilita'  del  Fondo  di
rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183; 
    b. «PNRR»: Piano nazionale di ripresa e  resilienza,  di  cui  al
regolamento (UE) 2021/240 e 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 12 febbraio 2021; 
    c. «PNC»: Piano nazionale per gli investimenti  complementari  al
PNRR, di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021; 
    d. «Amministrazioni statali istanti»: le seguenti amministrazioni
statali  finanziatrici  degli  interventi  o  titolari  dei  relativi
programmi di  investimento,  aventi  diritto  alla  presentazione  di
istanza di accesso al «Fondo»: 
      1. Per il PNRR, le amministrazioni individuate nel decreto  del
Ministro dell'economia e finanze del 6 agosto 2021; 
      2. per il PNC, le amministrazioni individuate nel  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021; 
      3.  il  Ministero  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'
sostenibile in relazione agli interventi  per  i  quali  siano  stati
nominati  Commissari  straordinari   ai   sensi   dell'art.   4   del
decreto-legge n. 32 del 2019; 
      4. il Commissario straordinario di cui all'art. 1,  comma  421,
della legge n. 234 del 2021 (Giubileo 2025); 
      5.  il  Ministero  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'
sostenibile  per  gli  interventi  di  all'art.  3,  comma   2,   del
decreto-legge  n.  16  del   2020   e   realizzati   dalla   societa'
Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.; 
      6. l'Agenzia per la coesione territoriale  per  gli  interventi
previsti  dal  decreto  di  cui  all'art.   9,   comma   5-ter,   del
decreto-legge n. 4 del 2022; 
    e. «stazione appaltante»: ai sensi dell'art. 3, comma 1,  lettera
o) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le  amministrazioni
aggiudicatrici di cui alla lettera a), gli enti aggiudicatori di  cui
alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla  lettera  f)  e
gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g) dell'art.  3,
comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
    f. «procedure di  affidamento  avviate  per  opere  pubbliche  ed
interventi»:  procedure  di  affidamento  per  opere   pubbliche   ed
interventi per le quali intervengano, dalla data del 18  maggio  2022
al 31 dicembre 2022, la pubblicazione dei  bandi  o  dell'avviso  per
l'indizione della procedura di gara, ovvero l'invio delle lettere  di
invito  che  siano  finalizzate  all'affidamento  di  lavori  nonche'
l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione  dei  relativi
lavori, anche sulla base  di  progetti  di  fattibilita'  tecnica  ed
economica ai sensi dell'art. 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108; 
    g. «somme a disposizione»: risorse che, ai  sensi  dell'art.  16,
comma 1, lettera b), del decreto del Presidente  della  Repubblica  5
ottobre 2010, n. 207 e successive  modifiche  ed  integrazioni,  sono
ricomprese nel quadro economico di ciascuna opera o intervento; 
    h. «intervento realizzato»: relativamente al PNRR,  intervento  i
cui lavori devono essere ultimati  entro  il  termine  specificamente
previsto, e, per quelli non ricompresi nel PNRR, l'intervento  i  cui
lavori devono essere ultimati entro il  31  dicembre  2026,  dopo  il
quale potra' essere avviato il procedimento di collaudo; 
    i. «CUP»: codice unico di progetto degli interventi  previsto  ai
sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3; 
    j. «Sistema ReGiS»: sistema informatico di cui all'art. 1,  comma
1043, della legge 30 dicembre 2020, n.  178  (legge  bilancio  2021),
sviluppato per supportare le attivita' di gestione, di  monitoraggio,
di rendicontazione e di controllo del PNRR; 
    k.  «Sistema  informativi  del  Dipartimento   della   Ragioneria
generale dello Stato»: i sistemi informativi del  Dipartimento  della
Ragioneria  generale  dello  Stato  utilizzabili,  anche   attraverso
interoperabilita'  con   altri   sistemi   informativi   esterni   al
Dipartimento,  per  la  rilevazione  dei  dati  relativi  alle  opere
pubbliche; in particolare, si fa riferimento al  sistema  Banca  dati
delle amministrazioni  pubbliche  (BDAP)  nel  cui  ambito  opera  il
Monitoraggio  delle  opere  pubbliche  (MOP)  ai  sensi  del  decreto
legislativo n. 229/2011 e al  sistema  Banca  dati  unitaria  di  cui
all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.