IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei
prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.  922/72,  (CEE)
n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007; 
  Visto in particolare l'art.  80  del  citato  regolamento  (UE)  n.
1308/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  17  dicembre
2013, dove e' previsto che la  commissione  adotta,  ove  necessario,
atti di esecuzione che stabiliscono i  metodi  di  cui  all'art.  75,
paragrafo 5, lettera d), per  i  prodotti  elencati  nella  parte  II
dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui  metodi  pertinenti
raccomandati e pubblicati  dall'Organizzazione  internazionale  della
vigna e del vino (OIV), a meno che tali  metodi  siano  inefficaci  o
inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  934/2019  della  Commissione
europea del 12  marzo  2019,  che  integra  il  regolamento  (UE)  n.
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto  riguarda
le  zone  viticole  in  cui  il  titolo  alcolometrico  puo'   essere
aumentato,  le  pratiche  enologiche  autorizzate  e  le  restrizioni
applicabili in materia di produzione  e  conservazione  dei  prodotti
vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i  sottoprodotti  e
la loro eliminazione, nonche' la pubblicazione delle schede dell'OIV; 
  Visto il  citato  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che all'art. 146 prevede
la  designazione,  da  parte  degli  Stati  membri,  dei   laboratori
autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto il decreto del  3  marzo  2017  n.  17306,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (Serie generale)  n.  77
del 1° aprile 2017 con il quale  al  laboratorio  Chelab  S.r.l.,  in
Resana (TV), via Fratta n. 25, e' stata rinnovata l'autorizzazione al
rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo; 
  Vista  la  domanda   di   ulteriore   rinnovo   dell'autorizzazione
presentata dal laboratorio sopra indicato in data 9 agosto 2022; 
  Considerato che il laboratorio  sopra  indicato  ha  dimostrato  di
avere  ottenuto   in   data   24   febbraio   2022   l'accreditamento
relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e
del suo sistema qualita',  in  conformita'  alle  prescrizioni  della
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte  di  un  organismo  conforme
alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato  in  ambito  EA  -
European Cooperation for Accreditation; 
  Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono  metodi
di   analisi   raccomandati    e    pubblicati    dall'Organizzazione
internazionale della vigna e del vino (OIV); 
  Considerato che con decreto  22  dicembre  2009  ACCREDIA -  l'ente
italiano di accreditamento e' stato designato quale  unico  organismo
italiano a svolgere  attivita'  di  accreditamento  e  vigilanza  del
mercato; 
  Ritenuti  sussistenti  i  requisiti  e  le  condizioni  concernenti
l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il laboratorio Chelab S.r.l., in Resana (TV), via Fratta n. 25,  e'
autorizzato al  rilascio  dei  certificati  di  analisi  nel  settore
vitivinicolo  limitatamente  alle  prove  elencate  in  allegato   al
presente decreto.