IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio  2021-2023»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 30 dicembre 2020, n. 322; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma  117,  della  citata  legge,
come modificato dall'art. 18-quater  del  decreto-legge  30  dicembre
2021, n. 228, recante «Disposizioni urgenti  in  materia  di  termini
legislativi», convertito, con modificazioni, dalla legge 25  febbraio
2022, n. 15, che, al fine di sostenere il settore della ristorazione,
anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del
COVID-19, riconosce, a favore dei soggetti esercenti  l'attivita'  di
cuoco  professionista  presso  alberghi  e   ristoranti,   sia   come
lavoratore dipendente sia come lavoratore  autonomo  in  possesso  di
partita IVA, anche nei casi in cui non siano in possesso  del  codice
ATECO 5.2.2.1.0, un credito  d'imposta  fino  al  40%  (quaranta  per
cento) del costo per le spese  per  l'acquisto  di  beni  strumentali
durevoli ovvero  per  la  partecipazione  a  corsi  di  aggiornamento
professionale, strettamente funzionali all'esercizio  dell'attivita',
sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022; 
  Visti i successivi commi 118, 119, 120 e 121 del medesimo articolo,
che definiscono le caratteristiche del  predetto  credito  d'imposta,
stabilendo, in particolare: 
    a) al comma 118, la tipologia di  spese  ammissibili  al  credito
d'imposta; 
    b) al comma 119, che  il  credito  d'imposta  spetta  fino  a  un
massimo di euro 6.000  (seimila/00),  nel  limite  massimo  di  spesa
complessivo di euro 1.000.000,00 (un milione/00) per  ciascuno  degli
anni 2021, 2022 e 2023; 
    c) al  comma  120,  che  il  credito  d'imposta  e'  utilizzabile
esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art.  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e non concorre alla formazione  del
reddito ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e  del  valore  della
produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
ne' rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,  comma
5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
    d) al comma 121, che il medesimo credito  d'imposta  puo'  essere
ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di crdito e gli altri
intermediari finanziari; 
  Visto, altresi', l'art. 1,  comma  122,  della  citata  legge,  che
dispone che, con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  e  con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e
le  modalita'  di   attuazione   dell'intervento   agevolativo,   con
particolare riguardo  alle  procedure  di  concessione  al  fine  del
rispetto del limite di spesa,  alla  documentazione  richiesta,  alle
condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli; 
  Visto, inoltre, l'art. 1, comma 123 della legge n.  178  del  2020,
come modificato dal richiamato art. 18-quater  del  decreto-legge  n.
228 del 2021, ai sensi del quale le disposizioni dei commi da  117  a
122 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni  previsti
dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto l'art. 18-ter  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che
istituisce,  presso  il  Ministero  dello  sviluppo   economico,   la
piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»; 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante  «Norme
di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in
particolare, l'art. 17, che prevede la compensabilita' di  crediti  e
debiti tributari e previdenziali; 
  Visto il decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  123,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  del  30  aprile
1998, n. 99  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge l° luglio 2009, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,  il
quale dispone che le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti
per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente
la  gestione,  nel  rispetto  dei  principi  comunitari  e  nazionali
conferenti, a societa' a capitale  interamente  pubblico  su  cui  le
predette amministrazioni esercitano un  controllo  analogo  a  quello
esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello  Stato.
Gli oneri di gestione e le spese di  funzionamento  degli  interventi
relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie  dei  fondi
stessi; 
  Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  31  dicembre
1986, n. 302, e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, e successive modificazioni, ed in  particolare  gli  articoli
46, 47 e 71 concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e
dell'atto di notorieta'; 
  Visto l'art. 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.
223, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, il quale prevede che i  soggetti  titolari  di  partita  IVA  che
intendono effettuare  la  compensazione  prevista  dall'art.  17  del
suddetto decreto legislativo  n.  241  del  1997,  tra  l'altro,  dei
crediti d'imposta da indicare nel quadro «RU» della dichiarazione dei
redditi, sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici
messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  maggio   2010,   n.   73,   recante
«Disposizioni urgenti tributarie e  finanziarie  di  potenziamento  e
razionalizzazione della riscossione tributaria anche  in  adeguamento
alla normativa comunitaria, ed in particolare l'art. 1, comma  6,  in
materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei
crediti d'imposta»; 
  Visti gli articoli 1, comma 1, 5-bis, comma  1,  e  6  del  decreto
legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   recante    il    «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto l'art. 52 della legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  che  ha
istituito il Registro nazionale degli aiuti di Stato; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  31  maggio
2017, n. 115, recante  «Regolamento  recante  la  disciplina  per  il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato,  ai  sensi
dell'art. 52, comma 6,  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234  e
successive modifiche ed integrazioni»; 
  Visto l'art. 1, commi 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n.
124, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza»; 
  Visto l'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n.  180,
rubricato «Riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a
carico di cittadini e imprese»; 
  Considerata, pertanto, la necessita' di dare  attuazione  a  quanto
disposto dall'art. 1, comma 122, della legge  30  dicembre  2020,  n.
178, adottando il presente decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  adottate  le   seguenti
definizioni: 
    a) «legge di bilancio 2021»: la legge 30 dicembre 2020,  n.  178,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  30
dicembre 2020, n. 322; 
    b) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    c) «Registro nazionale degli aiuti»: il  registro,  istituito  ai
sensi dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,  cosi'  come
modificato  e  integrato  dalla  legge  29  luglio  2015,   n.   115,
finalizzato  a  raccogliere  dati  e  informazioni  e  a   effettuare
controlli  relativamente  agli  aiuti  di  Stato,  notificati  e   in
esenzione,  agli  aiuti  «de  minimis»  e   a   quelli   concessi   a
compensazione per servizi di interesse economico generale; 
    d) «regolamento de minimis»: il  regolamento  (UE)  n.  1407/2013
della Commissione del 18  dicembre  2013  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  dell'Unione  europea  L  352  del  24  dicembre  2013,   e
successive modifiche ed integrazioni, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»; 
    e) «TUIR»: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917  e
successive modifiche e integrazioni; 
    f)  «alberghi  e  ristoranti»:  i  soggetti  la   cui   attivita'
prevalente, come comunicata con il modello AA7/AA9 all'Agenzia  delle
entrate ai sensi  dell'art.  35  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 ottobre  1972,  n.  633,  e'  individuata  da  uno  dei
seguenti codici  ATECO  2007:  «55.10.00  -  Alberghi»;  «56.10.11  -
Ristorazione  con  somministrazione»;  «56.10.12   -   Attivita'   di
ristorazione connesse alle aziende agricole».