IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 dicembre 2020, n. 322; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 117, della citata legge, come modificato dall'art. 18-quater del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, che, al fine di sostenere il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del COVID-19, riconosce, a favore dei soggetti esercenti l'attivita' di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita IVA, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0, un credito d'imposta fino al 40% (quaranta per cento) del costo per le spese per l'acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attivita', sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022; Visti i successivi commi 118, 119, 120 e 121 del medesimo articolo, che definiscono le caratteristiche del predetto credito d'imposta, stabilendo, in particolare: a) al comma 118, la tipologia di spese ammissibili al credito d'imposta; b) al comma 119, che il credito d'imposta spetta fino a un massimo di euro 6.000 (seimila/00), nel limite massimo di spesa complessivo di euro 1.000.000,00 (un milione/00) per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023; c) al comma 120, che il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, ne' rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; d) al comma 121, che il medesimo credito d'imposta puo' essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di crdito e gli altri intermediari finanziari; Visto, altresi', l'art. 1, comma 122, della citata legge, che dispone che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita' di attuazione dell'intervento agevolativo, con particolare riguardo alle procedure di concessione al fine del rispetto del limite di spesa, alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli; Visto, inoltre, l'art. 1, comma 123 della legge n. 178 del 2020, come modificato dal richiamato art. 18-quater del decreto-legge n. 228 del 2021, ai sensi del quale le disposizioni dei commi da 117 a 122 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'art. 17, che prevede la compensabilita' di crediti e debiti tributari e previdenziali; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 aprile 1998, n. 99 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge l° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale dispone che le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 dicembre 1986, n. 302, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 46, 47 e 71 concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta'; Visto l'art. 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, il quale prevede che i soggetti titolari di partita IVA che intendono effettuare la compensazione prevista dall'art. 17 del suddetto decreto legislativo n. 241 del 1997, tra l'altro, dei crediti d'imposta da indicare nel quadro «RU» della dichiarazione dei redditi, sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate; Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante «Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, ed in particolare l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta»; Visti gli articoli 1, comma 1, 5-bis, comma 1, e 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha istituito il Registro nazionale degli aiuti di Stato; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni»; Visto l'art. 1, commi 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza»; Visto l'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, rubricato «Riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese»; Considerata, pertanto, la necessita' di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 122, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, adottando il presente decreto; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni: a) «legge di bilancio 2021»: la legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 dicembre 2020, n. 322; b) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; c) «Registro nazionale degli aiuti»: il registro, istituito ai sensi dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, cosi' come modificato e integrato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, finalizzato a raccogliere dati e informazioni e a effettuare controlli relativamente agli aiuti di Stato, notificati e in esenzione, agli aiuti «de minimis» e a quelli concessi a compensazione per servizi di interesse economico generale; d) «regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; e) «TUIR»: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche e integrazioni; f) «alberghi e ristoranti»: i soggetti la cui attivita' prevalente, come comunicata con il modello AA7/AA9 all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, e' individuata da uno dei seguenti codici ATECO 2007: «55.10.00 - Alberghi»; «56.10.11 - Ristorazione con somministrazione»; «56.10.12 - Attivita' di ristorazione connesse alle aziende agricole».