IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 che,  all'art.  11,
detta disposizioni in materia di controllo della spesa sanitaria; 
  Visto  l'art.  17,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,   n.   98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
che introduce misure di razionalizzazione della spesa per acquisti di
beni e servizi in ambito sanitario e, in  particolare,  il  comma  1,
lettera c), ed  il  comma  2,  in  materia  di  tetto  di  spesa  per
l'acquisto dei dispositivi medici; 
  Visto l'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  e  successive
modificazioni, che introduce misure di razionalizzazione e  riduzione
della spesa sanitaria e, in particolare, l'art. 15, comma 13, lettere
a), b) e f), che ha rideterminato il tetto di spesa per l'acquisto di
dispositivi medici al 4,9% del livello di  finanziamento  per  l'anno
2013 e nella misura del 4,8% a decorrere dall'anno 2014; 
  Visto l'art. 1, comma 131, lettera  b),  della  legge  24  dicembre
2012, n. 228, che ha ridefinito il tetto di spesa per  l'acquisto  di
dispositivi medici, fissandolo al 4,8% per l'anno 2013 e, a decorrere
dall'anno 2014, al 4,4%; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  del  15  giugno  2012
recante «Nuovi modelli di  rilevazione  economica  "Conto  economico"
(CE) e "Stato patrimoniale" (SP) delle aziende del Servizio sanitario
nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2012, Serie
generale n. 159, Supplemento ordinario n. 144; 
  Visto l'art.  9-ter  del  decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,  n.  125,
come modificato al comma 8 dall'art. 1, comma  557,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, che prevede, in particolare: 
    al comma 1, lettera  b):  «al  fine  di  garantire,  in  ciascuna
regione, il rispetto del tetto di spesa regionale per  l'acquisto  di
dispositivi  medici,  fissato,  coerentemente  con  la   composizione
pubblico-privata dell'offerta, con  accordo  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro  il  15  settembre
2015 e da aggiornare con cadenza biennale, fermo restando il tetto di
spesa nazionale fissato al 4,4 per cento (...); 
    al comma  8:  «Il  superamento  del  tetto  di  spesa  a  livello
nazionale e regionale di cui al comma 1, lettera b),  per  l'acquisto
di dispositivi medici, rilevato sulla base del fatturato di  ciascuna
azienda al lordo dell'IVA e'  dichiarato  con  decreto  del  Ministro
della salute, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, entro il 30 settembre  di  ogni  anno.  La  rilevazione  per
l'anno 2019 e' effettuata entro il 31 luglio 2020  e,  per  gli  anni
successivi, entro  il  30  aprile  dell'anno  seguente  a  quello  di
riferimento,  sulla  base  dei  dati  risultanti  dalla  fatturazione
elettronica, relativi all'anno solare di riferimento. Nell'esecuzione
dei contratti, anche in essere, e' fatto obbligo  di  indicare  nella
fatturazione elettronica in modo separato il  costo  del  bene  e  il
costo del servizio»; 
    al comma 9: «L'eventuale superamento del tetto di spesa regionale
di cui al comma 8, come  certificato  dal  decreto  ministeriale  ivi
previsto, e' posto a carico delle aziende fornitrici  di  dispositivi
medici per una quota complessiva pari al 40 per cento nell'anno 2015,
al 45 per cento  nell'anno  2016  e  al  50  per  cento  a  decorrere
dall'anno 2017. Ciascuna azienda fornitrice  concorre  alle  predette
quote di ripiano in misura pari all'incidenza percentuale del proprio
fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici
a carico del Servizio sanitario regionale. Le  modalita'  procedurali
del ripiano sono definite, su proposta del  Ministero  della  salute,
con apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano»; 
  Considerato che il previgente testo del citato comma 8,  in  vigore
fino al 31 dicembre 2018, disponeva che  «Con  decreto  del  Ministro
della salute, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  da  adottare  entro  il  30  settembre  di  ogni  anno,  e'
certificato in via provvisoria l'eventuale superamento del  tetto  di
spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1, lettera  b),
per  l'acquisto  di  dispositivi  medici,  sulla  base  dei  dati  di
consuntivo relativi all'anno precedente,  rilevati  dalle  specifiche
voci  di  costo  riportate  nei  modelli  di  rilevazione   economica
consolidati regionali CE, di cui al decreto del Ministro della salute
15 giugno 2012, pubblicato nel Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, salvo conguaglio da  certificare
con  il  decreto  da  adottare  entro  il  30   settembre   dell'anno
successivo,  sulla  base  dei  dati  di   consuntivo   dell'anno   di
riferimento»; 
  Considerato che per gli anni 2015-2018 il calcolo dello scostamento
della spesa rispetto al tetto deve essere effettuato con  riferimento
ai dati rilevati nei modelli  di  rilevazione  economica  consolidati
regionali CE, facendo cosi' riferimento al disposto normativo di  cui
al previgente comma 8 dell'art. 9-ter  del  decreto-legge  19  giugno
2015, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2015, n. 125, rimasto in vigore fino a tutto l'anno 2018; 
  Vista la circolare del Ministero della salute del  29  luglio  2019
prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione da parte degli  enti
del SSN della ripartizione  del  fatturato  relativo  ai  dispositivi
medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i  valori
contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; 
  Considerato che tutte le regioni e  province  autonome  hanno  dato
riscontro alla ricognizione di cui alla predetta circolare; 
  Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni e le  Province  autonome
di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della  salute  di
attuazione dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che
individua i criteri di definizione del tetto di spesa  regionale  per
l'acquisto di  dispositivi  medici  e  le  modalita'  procedurali  di
individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale  per  gli
anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni
il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del  fabbisogno
sanitario regionale standard (rep. atti n.  181/CSR  del  7  novembre
2019); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il presente decreto e' finalizzato a certificare il  superamento
del tetto di spesa dei  dispositivi  medici  a  livello  nazionale  e
regionale per gli  anni  2015,  2016,  2017  e  2018,  calcolato  con
riferimento ai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascuno  dei
predetti anni come risultanti dal modello  CE  consolidato  regionale
nella voce «BA0210 - Dispositivi medici» del modello  di  rilevazione
del conto economico. 
  2.  La  quantificazione  del  superamento  del  tetto  e  la  quota
complessiva di ripiano posta a carico delle  aziende  fornitrici  dei
dispositivi medici e' indicata, per ciascun anno,  nelle  tabelle  di
cui agli allegati A, B, C e D, che costituiscono parte  integrante  e
sostanziale del presente decreto.