IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha  istituito   il   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,
attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del  bilancio  e
della programmazione economica e delle finanze; 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576,  recante  la  riforma  della
vigilanza  sulle  assicurazioni,  istitutiva  dell'Istituto  per   la
vigilanza sulle  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo
(ISVAP); 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive
modifiche ed integrazioni,  recante  il  codice  delle  assicurazioni
private  ed  in  particolare,  gli  articoli  335,   riguardante   la
disciplina dell'obbligo di pagamento  annuale  di  un  contributo  di
vigilanza da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione e
354 recante abrogazioni e norme transitorie; 
  Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che istituisce l'Istituto  per  la
vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), prevedendo,  al  comma  6,  il
trasferimento al  predetto  Istituto  delle  funzioni  gia'  affidate
all'ISVAP ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n.  576  e
dell'art. 5 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 
  Visto, in  particolare,  il  comma  3  del  predetto  art.  13  del
decreto-legge  n.  95  del  2012  che  prevede  il  mantenimento  dei
contributi di cui al capo II del titolo XIX del  decreto  legislativo
n. 209 del 2005; 
  Visto il regolamento dell'ISVAP n. 10  del  2  gennaio  2008,  come
modificato dal provvedimento dell'IVASS n. 23 del 18  novembre  2014,
concernente la procedura  di  accesso  all'attivita'  assicurativa  e
l'albo delle imprese di assicurazione di cui al titolo II del decreto
legislativo n. 209 del 2005; 
  Visto, in particolare, l'art. 335, del decreto legislativo  n.  209
del  2005,  come  modificato  dall'art.  1,  comma  33,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 2020, n. 187,  che  indica,  al  comma  1,  i
soggetti tenuti al versamento del  contributo  annuale  di  vigilanza
sull'attivita'  di  assicurazione  e  riassicurazione,  nella  misura
prevista dal comma 2 del medesimo art. 335; 
  Visto l'art. 335, comma 4, del citato decreto  legislativo  n.  209
del 2005, come modificato dall'art. 1,  comma  33,  lettera  c),  del
decreto legislativo n. 187 del 2020, che prevede che con decreto  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentito   l'IVASS,   sia
determinato il contributo di vigilanza,  in  modo  da  assicurare  la
copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sulle imprese, nonche'
delle   spese   di   funzionamento   dei   sistemi   di   risoluzione
stragiudiziale delle controversie di cui all'art. 187.1, comma 1, del
decreto legislativo n. 209 del 2005; 
  Visto l'art. 335, comma 5, del menzionato  decreto  legislativo  n.
209 del 2005, che dispone che il contributo di  vigilanza,  calcolato
al netto dell'aliquota per oneri di gestione  determinata  dall'IVASS
ai sensi del comma 2 del medesimo art. 335, sia versato  direttamente
all'Istituto in due rate, rispettivamente  entro  il  31  gennaio  ed
entro il 31 luglio di ogni anno, ed iscritto  in  apposita  voce  del
bilancio di previsione, prevedendo, altresi', che l'eventuale residuo
confluisca  nell'avanzo  di  amministrazione  e   venga   considerato
nell'ambito del fabbisogno per l'esercizio successivo; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  9
settembre 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  21  settembre
2021, n. 226, con il quale sono state  determinate  la  misura  e  le
modalita' di versamento all'IVASS del contributo di vigilanza dovuto,
per l'anno 2021, dalle imprese esercenti attivita' di assicurazione e
riassicurazione; 
  Visto  il  provvedimento  IVASS  del  16  dicembre  2020,  n.   104
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020, n. 322, con
il quale, ai fini della determinazione del  contributo  di  vigilanza
sull'attivita' di assicurazione e riassicurazione ai sensi  dell'art.
335, comma 2, del decreto legislativo  n.  209  del  2005,  e'  stata
fissata, per l'esercizio 2021, l'aliquota per gli oneri  di  gestione
da dedurre dai premi incassati nella misura del 4,07% per  cento  dei
predetti premi; 
  Visto il bilancio di previsione  dell'IVASS  per  l'esercizio  2022
approvato dal Consiglio dell'IVASS nella seduta del 21 dicembre 2021,
ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 e dell'art.  14  dello
Statuto  dell'IVASS,   pubblicato   nella   sezione   Amministrazione
trasparente del sito internet dell'IVASS ai sensi  dell'art.  16  del
regolamento in materia di trasparenza; 
  Visto  il  prospetto  sintetico  del  bilancio  di  previsione  per
l'esercizio   2022,   pubblicato   nella   sezione    Amministrazione
trasparente del sito internet dell'IVASS ai sensi  dell'art.  16  del
regolamento in materia di trasparenza; 
  Visto l'assestamento del bilancio di previsione 2022, approvato dal
Consiglio dell'IVASS in data 17 maggio 2022; 
  Visto  il  provvedimento  IVASS  del  4  dicembre  2015,   n.   39,
ulteriormente modificato dal provvedimento IVASS del 23 luglio  2019,
n. 87, reso disponibile sul sito internet dell'Istituto nella sezione
Normativa - Normativa secondaria  emanata  da  IVASS -  Provvedimenti
normativi,  recante  modalita'  e  termini  per  il  versamento   del
contributo di vigilanza a carico delle  imprese  di  assicurazione  e
riassicurazione a partire dall'anno 2016, ed, in particolare,  l'art.
2, comma 1, che prevede che a decorrere dall'anno 2016, il contributo
di vigilanza dovra' essere versato in due rate, una di acconto, entro
il 31 gennaio, pari al 50 per cento del contributo versato per l'anno
precedente, e una a saldo e conguaglio, entro il 31 luglio, calcolata
sulla base  dell'aliquota  contributiva  determinata  per  l'anno  di
riferimento; 
  Visto il provvedimento IVASS del  6  ottobre  2021,  n.  113,  reso
disponibile sul sito internet dell'Istituto nella sezione Normativa -
Normativa secondaria  emanata  da  IVASS -  Provvedimenti  normativi,
recante modalita' e termini  per  il  versamento  del  contributo  di
vigilanza a carico delle imprese con sede legale negli Stati aderenti
allo spazio economico europeo ammesse ad operare in Italia in  regime
di  stabilimento  o  di  libera  prestazione  di  servizi  a  partire
dall'anno 2021, e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che prevede che
a decorrere dall'anno 2021, il contributo di vigilanza dovra'  essere
versato in due rate, una di acconto, entro il 31 gennaio, pari al  50
per cento del contributo versato per l'anno precedente, e una a saldo
e conguaglio, entro il 31 luglio, calcolata sulla base  dell'aliquota
contributiva determinata per l'anno di riferimento; 
  Considerato  che  occorre  provvedere   alla   determinazione   del
contributo di vigilanza  dovuto  dalle  imprese  di  assicurazione  e
riassicurazione per l'anno 2022, in modo da assicurare  la  copertura
finanziaria degli oneri di  vigilanza  sulle  imprese  nonche'  delle
spese di funzionamento  dei  sistemi  di  risoluzione  stragiudiziale
delle controversie di  cui  all'art.  187.1,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 209 del 2005; 
  Vista la comunicazione dell'8 giugno 2022, n. 0117010, con la quale
l'IVASS, ai sensi dell'art. 335, comma 4, del decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209,  comunica  che  il  Direttorio  integrato  ha
proposto di determinare l'aliquota del contributo  di  vigilanza  per
l'esercizio 2022, a carico  dei  soggetti  di  cui  al  comma  1  del
predetto art. 335, nella  misura,  rispettivamente,  dello  0,42  per
mille dei premi incassati nel 2021, al netto degli oneri di  gestione
stabiliti con provvedimento IVASS n. 104  del  16  dicembre  2020,  a
carico delle imprese di  assicurazione  e  riassicurazione  con  sede
legale in Italia e delle rappresentanze in Italia  di  imprese  extra
SEE, e dello 0,10 per mille dei premi incassati in Italia  nel  2021,
al netto degli oneri di gestione stabiliti con provvedimento IVASS n.
104 del 16 dicembre 2020, a carico  delle  imprese  di  assicurazione
europee operanti in Italia in regime  di  stabilimento  e  in  libera
prestazione di servizi; 
  Vista la citata comunicazione dell'8 giugno 2022, n.  0117010,  con
la quale l'IVASS comunica che il Direttorio integrato ha formulato le
seguenti proposte: 
    il contributo a carico delle imprese che  operano  in  regime  di
stabilimento e' corrisposto direttamente dalla rappresentanza situata
in Italia sui premi raccolti nel territorio italiano; 
    il contributo a carico delle imprese che  operano  in  regime  di
libera prestazione di servizi, sia direttamente dal proprio paese  di
origine che per il tramite di rappresentanze situate in  altri  paesi
europei, e' corrisposto  dalla  casa  madre  con  riguardo  ai  premi
complessivamente raccolti nel territorio italiano; 
    le imprese di riassicurazione pura comunitarie operanti in Italia
in regime di  stabilimento  iscritte  nell'elenco  III  in  appendice
all'albo delle imprese sono escluse dal pagamento del  contributo  di
vigilanza; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
      Contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2022 all'IVASS 
 
  1. Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2022 all'IVASS  dai
soggetti di cui all'art. 335, comma  1,  del  decreto  legislativo  7
settembre  2005,  n.  209,  e'  stabilito  nella  misura  di  seguito
indicata: 
    a) 0,42 per mille dei premi incassati nel  2021  a  carico  delle
imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in  Italia
e  delle  sedi  secondarie   delle   imprese   di   assicurazione   e
riassicurazione extracomunitarie stabilite in Italia; 
    b) 0,10 per mille dei premi incassati in Italia nel 2021 a carico
delle imprese di assicurazione europee operanti in Italia  in  regime
di stabilimento e in libera prestazione di servizi. 
  2. Il contributo  di  vigilanza  per  l'anno  2022  e'  corrisposto
all'IVASS: 
    a) dalle rappresentanze situate in Italia delle  imprese  europee
che operano in Italia in regime di stabilimento, sulla base dei premi
raccolti nel territorio italiano; 
    b) dalle case madri delle imprese europee che operano  in  Italia
in regime di libera prestazione  di  servizi,  sia  direttamente  dal
proprio paese di origine che tramite rappresentanze situate in  altri
paesi europei, con riguardo ai premi  complessivamente  raccolti  nel
territorio italiano. 
  3. Le imprese di riassicurazione pura europee operanti in Italia in
regime di stabilimento iscritte nell'elenco III in appendice all'albo
delle imprese sono escluse dal pagamento del contributo di vigilanza. 
  4. Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di  cui
al comma 1, i premi incassati nell'esercizio 2021  dalle  imprese  di
assicurazione  e  riassicurazione,  sono  depurati  degli  oneri   di
gestione,  quantificati,  in  relazione  all'aliquota   fissata   con
provvedimento dell'IVASS del 16 dicembre 2020, n. 104 in misura  pari
al 4,07 per cento dei predetti premi.