IL DIRIGENTE 
               del Settore HTA ed economia del farmaco 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visti il nuovo regolamento di organizzazione, del  funzionamento  e
dell'ordinamento del personale  e  della  nuova  dotazione  organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, di cui  e'  stato  dato  avviso  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, del  17
giugno 2016, n. 140; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Trotta  Francesco  l'incarico  di
dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1568 del  21  dicembre
2021 con cui e' stata conferita al dott. Trotta Francesco la  delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto  ministeriale
20  settembre  2004,  n.  245,  per  la  firma  delle  determine   di
classificazione e prezzo dei medicinali; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 1, comma 401, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205,  «Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi  408-409  con  i
quali e' stato previsto un monitoraggio degli  effetti  dell'utilizzo
dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso
terapeutico-assistenziale complessivo; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Visto il decreto del Ministero della  salute  del  2  agosto  2019,
recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana  del  farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco  dei
medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
(SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge
24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico  nazionale  2006)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie
generale, n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per
il   governo   della   spesa   farmaceutica   convenzionata   e   non
convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Vista la determina AIFA n. 518 del 27 maggio 2013, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  138
del 14 giugno 2013, recante «Classificazione ai sensi  dell'art.  12,
comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, di medicinali per  uso  umano
approvati con procedura centralizzata»; 
  Vista la domanda presentata in data 21 ottobre 2021 con la quale la
societa' Sanofi S.r.l.  in  qualita'  di  rappresentante  locale  sul
territorio nazionale per la societa' Sanofi-Aventis Groupe ha chiesto
la rinegoziazione delle condizioni negoziali del medicinale «Zaltrap»
(aflibercept); 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica nella seduta del 1-3 dicembre 2021; 
  Visto il parere reso dal Comitato prezzi e  rimborso  nella  seduta
del 20-24 febbraio 2022 e 20-22 aprile 2022; 
  Vista la delibera n.  31  del  14  luglio  2022  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale,  concernente  l'approvazione   dei   medicinali   ai   fini
dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita'  da
parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale ZALTRAP (aflibercept) nelle confezioni sotto indicate
e' classificato come segue. 
  Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
    «Zaltrap»  in  combinazione   con   chemioterapia   a   base   di
irinotecan/5-fluorouracile/acido folinico (FOLFIRI) e'  indicato  nei
pazienti  adulti  con  carcinoma   colorettale   metastatico   (MCRC)
resistente o in progressione dopo un regime contenente oxaliplatino. 
  Confezioni: 
    «25 mg/ml concentrato per soluzione per infusione uso  endovenoso
flacone vetro 100 mg/4 ml» 1 flacone - A.I.C. n. 042689012/E (in base
10); 
    classe di rimborsabilita': «H»; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 420,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 693,17; 
    «25 mg/ml concentrato per soluzione per infusione uso  endovenoso
flacone vetro 200 mg/8 ml» 1 flacone - A.I.C. n. 042689036/E (in base
10); 
    classe di rimborsabilita': «H»; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 840,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.386,34. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi. 
  Chiusura del registro di monitoraggio  dell'AIFA  e  di  tutti  gli
accordi di condivisione del rischio (MEA) ivi  inclusi  per  i  nuovi
pazienti. La gestione dei pazienti in trattamento con  il  medicinale
in oggetto  sottoposto  a  registro  di  monitoraggio  garantisce  la
prosecuzione del trattamento nelle modalita'  definite  nella  scheda
del registro, fino alla chiusura del  trattamento.  Questa  procedura
garantisce da una parte il paziente che vede  assicurato  il  diritto
alla cura, cosi' come definita all'avvio del trattamento,  dall'altra
garantisce il Servizio sanitario nazionale nella programmazione delle
cure nell'ambito dell'appropriatezza prescrittiva e del  monitoraggio
e controllo della spesa. Pertanto, laddove erano previsti accordi  di
rimborsabilita' condizionata l'accordo  negoziale  originario  dovra'
essere  applicato  fino  all'esaurimento  dei   trattamenti   avviati
precedentemente alla chiusura del MEA e/o registro. 
  Il prezzo di rimborso (comunque  editabile  in  piattaforma)  sara'
aggiornato alle condizioni stabilite dal  nuovo  accordo,  a  partire
dalla data di efficacia stabilito dal provvedimento pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Ai pazienti gia' in trattamento  si  continuano  ad  applicare  gli
accordi di condivisione del rischio (MEA) con adeguamento del prezzo. 
  Sconto obbligatorio sul  prezzo  ex  factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019,  n.
60, si  impegna  a  mantenere  una  fornitura  costante  adeguata  al
fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.