IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito  con
modificazioni nella legge 15  dicembre  2016,  n.  229  e  successive
modifiche e integrazioni recante: «Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016»; 
  Visto il comma 5 dell'art. 1 del citato  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189 che dispone che  i  presidenti  delle  Regioni  Abruzzo,
Marche, Lazio e Umbria operano in qualita' di vice commissari per gli
interventi di cui al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Visto il decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,  convertito  con
modificazioni nella  legge  7  aprile  2017,  n.  45  recante  «Nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi
sismici del 2016 e del 2017» con il  quale  e'  stato,  tra  l'altro,
modificato il citato  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189  con
l'introduzione dell'allegato 2-bis recante «Elenco dei comuni colpiti
dal sisma del 18 gennaio 2017»; 
  Visto il comma 1 dell'art. 20 «Sostegno  alle  imprese  danneggiate
dal sisma del 24 agosto 2016» del medesimo decreto-legge n.  189  del
2016, cosi' come modificato dalla legge n. 205 del 2017, che  prevede
di utilizzare la  disponibilita'  finanziaria  assegnata  pari  a  35
milioni di  euro  tramite  la  concessione  di  contributi  in  conto
capitale alle imprese che realizzino, ovvero  abbiano  realizzato,  a
partire dal 24 agosto 2016, investimenti nei territori dei comuni  di
cui all'articolo 1, con priorita' per le  imprese  che  hanno  subito
danni per effetto degli eventi sismici; 
  Visto il comma 2 del medesimo art. 20, che prevede che  i  criteri,
le procedure, le modalita' di concessione e di calcolo dei contributi
di cui al  comma  1  e  di  riparto  delle  risorse  tra  le  regioni
interessate sono stabiliti con decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo  economico,
su proposta delle regioni interessate; 
  Visto il medesimo comma 2, che prevede  che  alla  concessione  dei
contributi provvedono i vice commissari; 
  Visto il  comma  3  del  medesimo  art.  20,  che  prevede  che  le
disposizioni  di  tale  articolo  si  applicano  nel  rispetto  della
normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione  del  18
dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione  del  18
dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; 
  Visto il regolamento (UE) n.  717/2014  della  Commissione  del  27
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 190 del 28 giugno 2014, relativo  all'applicazione  degli  articoli
107 e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli
aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria); 
  Visto il regolamento (UE) n.  702/2014  della  Commissione  del  25
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 193 del 1° luglio 2014, che dichiara  compatibili  con  il  mercato
interno alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1388/2014  della  Commissione  del  16
dicembre  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea L 369 del 24 dicembre 2014, che dichiara compatibili  con  il
mercato interno alcune categorie di aiuti nei settori della  pesca  e
dell'acquacoltura; 
  Visto inoltre, il  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, 10 maggio 2018, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2018, avente ad  oggetto  la
concessione di agevolazioni  nella  forma  del  contributo  in  conto
capitale alle imprese che realizzino o abbiano realizzato, a  partire
dal 24 agosto  2016,  investimenti  produttivi  nei  territori  delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche,  Umbria,  colpite  dal  sisma  centro
Italia. 
  Visto, in particolare, l'art 9, del  decreto  10  maggio  2018  che
stabilisce che  il  progetto  debba  essere  realizzato,  con  quanto
previsto nella  scheda  tecnica  progettuale,  entro  il  termine  di
diciotto mesi dalla data di pubblicazione della  graduatoria,  ovvero
dalla data di adozione del  provvedimento  regionale  di  concessione
dell'agevolazione, in caso di procedura valutativa a  sportello.  Ove
adeguatamente motivato da imprevisti sopraggiunti nella realizzazione
del progetto, puo' essere concessa una proroga di non oltre tre mesi. 
  Ritenuto   opportuno,   tenuto   conto   dell'attuale    situazione
emergenziale connessa alla pandemia da COVID-19, che  ha  impedito  a
molte aziende beneficiarie del contributo di  realizzare  i  progetti
nei termini previsti, concedere alle  imprese  che  hanno  realizzato
investimenti un'ulteriore proroga  per  l'ultimazione  dei  progetti,
elevando cosi' il termine di cui all'art. 9, decreto 10 maggio  2018,
ad un massimo di trentatre' mesi dall'approvazione della  graduatoria
ovvero  dalla  data  di  adozione  del  provvedimento  regionale   di
concessione delle agevolazioni. 
  Su proposta delle regioni interessate, di concerto con il  Ministro
dello sviluppo economico; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Modifiche al decreto 10 maggio 2018 
 
  1. All'art. 9, comma 2, del decreto del Ministero  dell'economia  e
delle finanze, 10 maggio 2018, richiamato in premessa, le parole «non
oltre tre mesi» sono sostituite dalle seguenti «non oltre dodici mesi
da sommare ai tre mesi eventualmente  gia'  concessi  o  che  saranno
concessi».