IL DIRETTORE GENERALE 
                             DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30  dicembre  2003
n. 398, e successive modifiche, con il quale e'  stato  approvato  il
«Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di debito  pubblico»,  (di  seguito  «Testo  unico»),  ed  in
particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato, in ogni anno  finanziario,  ad  emanare
decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di  effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle  forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto n. 66608 del 28 luglio 2021, come  modificato  dal
decreto n. 100976 del  28  dicembre  2021  (di  seguito  «decreto  di
massima»), con il quale sono state stabilite in maniera  continuativa
le caratteristiche e la modalita' di emissione dei titoli di Stato  a
medio e lungo termine da collocare tramite asta; 
  Visto il decreto  ministeriale  n.  25952  del  30  dicembre  2021,
emanato in attuazione dell'art.  3  del  «Testo  unico»  (di  seguito
«decreto cornice»), ove si definiscono per  l'anno  finanziario  2022
gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro
dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui  al
medesimo  articolo  prevedendo  che  le  operazioni  stesse   vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o,  per  sua  delega,  dal
Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo e che, in
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette
possano essere disposte dal medesimo direttore generale  del  Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa; 
  Visti gli articoli 24 e seguenti del «Testo unico», in  materia  di
gestione accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143,  con  cui  e'
stato  adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina   della
gestione accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui  e'  stato  affidato  alla
Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan) il  servizio  di
gestione accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  61204  del  6  luglio   2022,
concernente la «Cessazione dell'efficacia del  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze n. 43044 del  5  maggio  2004,  recante
«Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni  di
emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  23  luglio  2014,  relativo  al   miglioramento   del
regolamento titoli nell'Unione europea e ai  depositari  centrali  di
titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del
regolamento (UE) n.  236/2012,  come  successivamente  integrato  dal
regolamento delegato  (UE)  n.  2017/389  della  Commissione  dell'11
novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per  il  calcolo  delle
penali  pecuniarie  per  mancati  regolamenti  e  le  operazioni  dei
depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati  membri  ospitanti  e
dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione  del  25
maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione
sulla disciplina del regolamento,  come  modificato  dal  regolamento
delegato  (UE)  n.  2021/70   della   Commissione   con   riferimento
all'entrata in vigore dello stesso; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  96718  del  7  dicembre  2012,
concernente  le  «Disposizioni  per  le  operazioni  di  separazione,
negoziazione  e  ricostituzione  delle  componenti  cedolari,   della
componente  indicizzata  all'inflazione  e  del  valore  nominale  di
rimborso dei titoli di Stato (stripping)»; 
  Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante  il  «bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2022  e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», ed in particolare  l'art.  3,
comma 2, con cui e' stato stabilito il limite  massimo  di  emissione
dei prestiti pubblici per l'anno stesso; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  19
settembre 2022 ammonta, al netto dei rimborsi  di  prestiti  pubblici
gia' effettuati a 30.920 milioni di euro; 
  Visti i propri decreti in  data  17  ottobre  2007,  8  gennaio,  9
maggio, 8 settembre e 10 novembre 2008, 12  gennaio,  10  marzo  e  8
maggio 2009, 10 novembre 2015, nonche' 9 febbraio 2017  e  22  luglio
2020, con i quali e' stata disposta  l'emissione  delle  prime  venti
tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,00% con godimento 1° agosto
2007 e scadenza 1° agosto 2039; 
  Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale
il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  Direttore  della
Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una ventunesima tranche  dei  predetti  buoni
del Tesoro poliennali,  da  destinare  ad  operazioni  di  concambio,
mediante scambio di  titoli  in  circolazione  con  titoli  di  nuova
emissione effettuato da parte del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze; 
  Considerato che, in  concomitanza  con  l'emissione  della  tranche
predetta, viene disposta l'emissione della quindicesima  tranche  dei
buoni del Tesoro poliennali 0,90%, con godimento 1°  ottobre  2020  e
scadenza 1° aprile 2031; 
  Considerata la necessita' di procedere ad operazioni di acquisto di
titoli di Stato in circolazione, al fine di  ridurre  la  consistenza
del debito pubblico dell'ammontare corrispondente al valore  nominale
dei titoli acquistati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del  «Testo  unico»  nonche'
del «decreto cornice», e' disposta  l'emissione  di  una  ventunesima
tranche dei buoni del Tesoro poliennali  5,00%  avente  godimento  1°
agosto 2007 e scadenza 1° agosto  2039,  da  regolarsi  attraverso  i
titoli di cui all'art. 2 secondo le modalita' previste dall'art. 8. 
  Il predetto titolo viene emesso congiuntamente  ai  BTP  0,90%  con
godimento 1° ottobre 2020 e scadenza 1° aprile 2031, per un ammontare
nominale complessivo massimo di 2.000 milioni di euro. 
  Il  titolo  e'  emesso  senza  indicazione  di   prezzo   base   di
collocamento e viene attribuito con il  sistema  dell'asta  marginale
riferita al prezzo; il  prezzo  di  aggiudicazione  risultera'  dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 6 e 7. 
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le  altre  condizioni,  caratteristiche  e  modalita'  di
emissione stabilite dal citato «decreto di massima». 
  Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7
dicembre 2012 n.  96718,  possono  essere  effettuate  operazioni  di
«coupon stripping». 
  Le prime trenta cedole dei buoni emessi con  il  presente  decreto,
essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.