IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l'art. 1, comma 157, che, per sostenere l'industria tessile, gravemente danneggiata dalla persistente emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela della filiera e per la programmazione di attivita' di progettazione, di sperimentazione, di ricerca e sviluppo nel settore tessile, attribuisce all'Unione industriale biellese un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023; Visto, altresi', il comma 158 dello stesso art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 178 del 2020, la definizione delle modalita' di erogazione del contributo di cui al citato comma 157, dei criteri per la selezione dei programmi e delle attivita' finanziabili, delle spese ammissibili nonche' le modalita' di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando il medesimo contributo; Considerata l'allocazione delle risorse su un capitolo di bilancio di parte corrente e che, pertanto, il mancato impegno delle risorse pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, costituisce economia di bilancio; Considerato, pertanto, che risultano disponibili per l'attuazione della misura prevista dalle precitate disposizioni della legge 30 dicembre 2020, n. 178, risorse pari complessivamente a 10 milioni di euro; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale per l'Italia relativa al periodo 1º gennaio 2022-31 dicembre 2027, approvata dalla Commissione europea il 2 dicembre 2021 con la decisione C (2021) 8655 final - Aiuto di Stato SA.100380 (2021/N) - Italia. Carta degli aiuti a finalita' regionale per l'Italia (1º gennaio 2022-31 dicembre 2027), come modificata dalla decisione C (2022) 1545 final del 18 marzo 2022 - Aiuto di Stato SA.101134 (2021/N) - Italia. Modifica della carta degli aiuti a finalita' regionale per l'Italia (1º gennaio 2022-31 dicembre 2027), che reca, tra l'altro, l'individuazione delle zone che rientrano nella deroga prevista dall'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che ascrive la Provincia di Biella in parte a regione NUTS 3, indicando come ammissibili a tale qualificazione i seguenti Comuni: Benna; Biella; Candelo; Casapinta; Castelletto Cervo; Cavaglia'; Cerreto Castello; Cerrione; Cossato; Crevacuore; Crosa; Dorzano; Gaglianico; Gifflenga; Lessona; Massazza; Masserano; Mezzana Mortigliengo; Mongrando; Mosso; Mottalciata; Ponderano; Pray; Quaregna; Salussola; Sandigliano; Soprana; Strona; Trivero; Valdengo; Valle Mosso; Verrone; Vigliano Biellese; Villanova Biellese; Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevede, tra l'altro, che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»; Visto l'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni, che disciplina il contratto di rete; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese» e, in particolare, l'art. 7, in materia di oneri informativi gravanti su cittadini e imprese; Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» e, in particolare, l'art. 1, commi 125 e seguenti, in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche; Visto l'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»; Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante »Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, cosi' come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Codice unico di progetto degli investimenti pubblici»; Considerata, pertanto, la necessita' di dare attuazione a quanto disposto dal comma 158 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; b) «poli di innovazione»: persona giuridica o raggruppamento organizzato di soggetti indipendenti, pubblici e privati, volto a incentivare le attivita' innovative mediante la promozione, la condivisione di strutture e lo scambio di conoscenze e competenze e contribuendo efficacemente al trasferimento di conoscenze, alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra i soggetti che costituiscono il polo; c) «progetti esecutivi»: i progetti presentati dai soggetti attuatori in conformita' e in attuazione dei programmi di investimento definiti dall'Accordo di cui all'art. 10 del presente decreto; d) «Proposta Quadro»: il programma di interventi proposto dall'UIB per il sostegno dell'industria tessile biellese, contenente specifiche progettualita' aventi i requisiti definiti dal presente decreto; e) «regolamento generale di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; f) «soggetti attuatori»: i soggetti individuati nell'ambito dell'Accordo di cui all'art. 10 del presente decreto come attuatori dei programmi di investimento individuati in esito alla negoziazione tra il Ministero e le parti interessate a partire dalle progettualita' proposte dall'UIB nell'ambito della Proposta Quadro, sottoscrittori del medesimo Accordo e potenziali soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dal presente decreto a fronte della presentazione dei progetti esecutivi; g) «UIB»: l'associazione Unione industriale biellese; h) «unita' locale»: l'unita', come risultante dal registro delle imprese, ubicata in luogo diverso da quello della sede legale, nella quale e' esercitata stabilmente una o piu' attivita' dell'impresa.