IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare,  l'art.  1,
comma  157,  che,  per  sostenere  l'industria  tessile,   gravemente
danneggiata dalla persistente emergenza epidemiologica da COVID-19, a
tutela  della  filiera  e  per  la  programmazione  di  attivita'  di
progettazione, di sperimentazione, di ricerca e sviluppo nel  settore
tessile, attribuisce all'Unione industriale biellese un contributo di
5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023; 
  Visto, altresi', il comma 158 dello stesso art. 1  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, che demanda a un decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  medesima  legge  n.  178  del  2020,   la
definizione delle modalita' di erogazione del contributo  di  cui  al
citato comma 157, dei criteri per la selezione dei programmi e  delle
attivita' finanziabili, delle spese ammissibili nonche' le  modalita'
di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese  sostenute
utilizzando il medesimo contributo; 
  Considerata l'allocazione delle risorse su un capitolo di  bilancio
di parte corrente e che, pertanto, il mancato impegno  delle  risorse
pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 34 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, costituisce economia di bilancio; 
  Considerato, pertanto, che risultano disponibili  per  l'attuazione
della misura prevista dalle precitate  disposizioni  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, risorse pari complessivamente a 10 milioni  di
euro; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni,  che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato  comune
in  applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea; 
  Vista la Carta degli aiuti  di  Stato  a  finalita'  regionale  per
l'Italia relativa  al  periodo  1º  gennaio  2022-31  dicembre  2027,
approvata dalla  Commissione  europea  il  2  dicembre  2021  con  la
decisione C (2021) 8655 final - Aiuto di Stato  SA.100380  (2021/N) -
Italia. Carta degli aiuti a  finalita'  regionale  per  l'Italia  (1º
gennaio 2022-31 dicembre 2027), come  modificata  dalla  decisione  C
(2022) 1545 final del 18  marzo  2022  -  Aiuto  di  Stato  SA.101134
(2021/N) - Italia. Modifica  della  carta  degli  aiuti  a  finalita'
regionale per l'Italia (1º gennaio 2022-31 dicembre 2027), che  reca,
tra l'altro, l'individuazione delle zone che rientrano  nella  deroga
prevista dall'art. 107, paragrafo 3, lettera  c),  del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea  e  che  ascrive  la  Provincia  di
Biella in parte a regione NUTS 3, indicando come ammissibili  a  tale
qualificazione i seguenti Comuni: Benna; Biella; Candelo;  Casapinta;
Castelletto Cervo; Cavaglia'; Cerreto  Castello;  Cerrione;  Cossato;
Crevacuore; Crosa; Dorzano; Gaglianico; Gifflenga; Lessona; Massazza;
Masserano;  Mezzana  Mortigliengo;  Mongrando;  Mosso;   Mottalciata;
Ponderano; Pray; Quaregna; Salussola; Sandigliano;  Soprana;  Strona;
Trivero; Valdengo; Valle Mosso; Verrone; Vigliano Biellese; Villanova
Biellese; 
  Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che  prevede,
tra l'altro, che, al fine di garantire il  rispetto  dei  divieti  di
cumulo e degli obblighi di  trasparenza  e  di  pubblicita'  previsti
dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di  Stato,  i
soggetti  pubblici  o  privati  che  concedono  ovvero  gestiscono  i
predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca  dati,
istituita presso il  Ministero  dello  sviluppo  economico  ai  sensi
dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la
denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 31  maggio  2017,  n.  115,
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del  Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge  24  dicembre  2012,  n.   234   e   successive   modifiche   e
integrazioni»; 
  Visto l'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e
successive modifiche e integrazioni, che disciplina il  contratto  di
rete; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; 
  Vista la legge 11 novembre 2011, n.  180,  recante  «Norme  per  la
tutela  della  liberta'  d'impresa.  Statuto  delle  imprese»  e,  in
particolare, l'art. 7, in materia di oneri  informativi  gravanti  su
cittadini e imprese; 
  Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza» e, in particolare, l'art. 1,  commi  125  e
seguenti, in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche; 
  Visto l'art. 18-ter  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che
istituisce,  presso  il  Ministero  dello  sviluppo   economico,   la
piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»; 
  Visto il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  recante
»Disciplina  della  responsabilita'  amministrativa   delle   persone
giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive  di
personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre
2000, n. 300»; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modificazioni  e   integrazioni,   recante   «Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni  e
integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e
successive modifiche e integrazioni; 
  Visto l'art. 11 della legge 16  gennaio  2003,  n.  3,  cosi'  come
modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16  luglio  2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre  2020,
n.  120,  recante  «Codice  unico  di  progetto  degli   investimenti
pubblici»; 
  Considerata, pertanto, la necessita' di dare  attuazione  a  quanto
disposto dal comma 158 dell'art. 1 della legge 30 dicembre  2020,  n.
178; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    b) «poli di  innovazione»:  persona  giuridica  o  raggruppamento
organizzato di soggetti indipendenti, pubblici  e  privati,  volto  a
incentivare  le  attivita'  innovative  mediante  la  promozione,  la
condivisione di strutture e lo scambio di conoscenze e  competenze  e
contribuendo  efficacemente  al  trasferimento  di  conoscenze,  alla
creazione  di  reti,  alla  diffusione   di   informazioni   e   alla
collaborazione tra i soggetti che costituiscono il polo; 
    c) «progetti  esecutivi»:  i  progetti  presentati  dai  soggetti
attuatori  in  conformita'  e  in   attuazione   dei   programmi   di
investimento definiti dall'Accordo di cui all'art.  10  del  presente
decreto; 
    d)  «Proposta  Quadro»:  il  programma  di  interventi   proposto
dall'UIB per il sostegno dell'industria tessile biellese,  contenente
specifiche progettualita' aventi i requisiti  definiti  dal  presente
decreto; 
    e) «regolamento generale di esenzione»: il  regolamento  (UE)  n.
651/2014 della Commissione, del  17  giugno  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26  giugno  2014,  e
successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili  con  il  mercato  interno  in  applicazione  degli
articoli  107  e  108  del  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea; 
    f)  «soggetti  attuatori»:  i  soggetti  individuati  nell'ambito
dell'Accordo di cui all'art. 10 del presente decreto  come  attuatori
dei programmi di investimento individuati in esito alla  negoziazione
tra  il  Ministero  e  le   parti   interessate   a   partire   dalle
progettualita' proposte dall'UIB nell'ambito della  Proposta  Quadro,
sottoscrittori del medesimo Accordo e potenziali soggetti beneficiari
delle agevolazioni previste  dal  presente  decreto  a  fronte  della
presentazione dei progetti esecutivi; 
    g) «UIB»: l'associazione Unione industriale biellese; 
    h) «unita' locale»: l'unita', come risultante dal registro  delle
imprese, ubicata in luogo diverso da quello della sede legale,  nella
quale e' esercitata stabilmente una o piu' attivita' dell'impresa.