Estratto determina n. 707/2022 del 26 settembre 2022 
 
    Medicinale: PANTOPRAZOLO ZENTIVA LAB. 
    Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l. 
    Confezioni: 
      «40 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro
- A.I.C. n. 049993013 (in base 10); 
      «40 mg polvere per  soluzione  iniettabile»  10  flaconcini  in
vetro - A.I.C. n. 049993025 (in base 10); 
      «40 mg polvere per  soluzione  iniettabile»  50  flaconcini  in
vetro - A.I.C. n. 049993037 (in base 10). 
    Composizione 
      principio attivo 
        pantoprazolo 
  Officine di produzione 
    Produttore responsabile del rilascio dei lotti 
      Laboratorios Normon S.A. 
      Ronda Valdecarrizo 6, Tres Cantos 
      Madrid 28760 - Spagna 
    Indicazioni terapeutiche: 
      «Pantoprazolo Zentiva Lab» e'  indicato  negli  adulti  per  il
trattamento di: 
        esofagite da reflusso 
        ulcera gastrica e duodenale 
        sindrome di Zollinger-Ellison e altre condizioni  patologiche
di ipersecrezione 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezioni: 
      «40 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro
- A.I.C. n. 049993013 (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': H; 
      prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 2,98; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4,92; 
      «40 mg polvere per  soluzione  iniettabile»  10  flaconcini  in
vetro - A.I.C. n. 049993025 (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': H; 
      prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 28,31; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 46,74. 
    Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determina ha efficacia, ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1-bis,  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Pantoprazolo Zentiva Lab» (pantoprazolo) e' classificato,
ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre  2012,
n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2012,
n.  189,  nell'apposita  Sezione,  dedicata  ai  farmaci  non  ancora
valutati ai fini della rimborsabilita', della classe di cui  all'art.
8, comma 10, lettera c) della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e
successive modificazioni, denominata classe C(nn). 
    Le confezioni di cui all'art. 1 risultano  collocate,  in  virtu'
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita Sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C(nn). 
    Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto
dell'istanza di  rimborsabilita',  ivi  comprese  quelle  attualmente
coperte  da  brevetto,  alle  condizioni  indicate   nella   presente
determina. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Pantoprazolo Zentiva Lab» (pantoprazolo) e' la seguente:  medicinale
soggetto   a   prescrizione   medica   limitativa   e    utilizzabile
esclusivamente  in  ambiente  ospedaliero   o   struttura   ad   esso
assimilabile (OSP). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
presente determina. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determina. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico/biosimilare  e'
esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti  di  proprieta'
industriale relativi al medicinale di  riferimento  e  delle  vigenti
disposizioni normative in materia brevettuale. 
    Il titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico/biosimilare  e',
altresi',  responsabile  del  pieno  rispetto  di   quanto   disposto
dall'art. 14, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.  219/2006,  che
impone di non includere negli stampati  quelle  parti  del  riassunto
delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento  che
si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti  da  brevetto
al momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7)
della  direttiva  n.  2010/84/CE  e  pubblicato   sul   portale   web
dell'Agenzia europea dei medicinali,  preveda  la  presentazione  dei
rapporti  periodici  di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per  questo
medicinale.   In   tal   caso,   il   titolare    dell'autorizzazione
all'immissione in commercio deve presentare i rapporti  periodici  di
aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale  in  accordo  con
l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.