IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI su proposta del MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI e IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa; Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; Visto l'art. 23, del decreto-legge 22 giugno 2013, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo al Fondo per la crescita sostenibile; Visto l'art. 3, comma 1, lettera m), del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi (UE) 2019/631; Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali e, in particolare, l'art. 22, che reca disposizioni in materia di riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive, istitutivo di un fondo (nel prosieguo «il Fondo») con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, finalizzato anche al riconoscimento di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e il Ministro della transizione ecologica, del 6 aprile 2022, con il quale si e' proceduto al riparto delle risorse del Fondo destinate al riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e sino al 31 dicembre 2022 e nel corso di ciascuna delle annualita' 2023 e 2024; Considerato che l'art. 22 del richiamato decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 demanda ad uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, il riparto delle risorse e la definizione dei relativi interventi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti; Considerato di procedere con il presente decreto al riparto delle risorse del Fondo destinate al sostegno agli investimenti per l'insediamento, la riconversione e la riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, al fine di favorire la transizione verde, la ricerca e gli investimenti nella filiera del settore automotive; Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministro della transizione ecologica; Decreta: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente decreto definisce gli incentivi per il sostegno agli investimenti per l'insediamento, la riconversione e la riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, al fine di favorire la transizione verde, la ricerca e gli investimenti nella filiera del settore automotive, con particolare riferimento allo sviluppo e alla produzione di: a) nuovi veicoli nonche' sistemi di alimentazione e propulsione che aumentino l'efficienza del veicolo minimizzando le emissioni nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera m), del regolamento (UE) 2019/631; b) tecnologie, materiali, architetture e componenti strutturali funzionali all'alleggerimento dei veicoli nonche' dei sistemi di trasporto per la mobilita' urbana; c) nuovi sistemi, componenti meccanici, elettrici, elettronici e software per la gestione delle funzioni principali del veicolo, propulsione, lighting, dinamica laterale e longitudinale, abitacolo; d) nuovi sistemi, componenti meccanici elettrici, elettronici e software per sistemi avanzati per l'assistenza alla guida (ADAS), la connettivita' del veicolo (V2V e V2I), la gestione di dati, l'interazione uomo veicolo (HMI) e l'infotainment; e) sistemi infrastrutturali per il rifornimento e la ricarica dei veicoli.