IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», di seguito codice della strada; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e, in particolare, l'art. 15 che prevede che le pubbliche amministrazioni provvedono a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attivita' gestionali, i documenti, la modulistica, le modalita' di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese; Visti, altresi', gli articoli 68 e 69 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, finalizzati a favorire il riuso dei programmi informatici di proprieta' delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, gli articoli 26 e 27; Visto l'art. 3 della legge 1° ottobre 2018, n. 117; Visto l'art. 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, che dispone che «...le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi»; Visto l'art. 43, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che prevede che «[...] il Ministero delle infrastrutture e delle mobilita' sostenibili puo' avvalersi della Sogei S.p.a., per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonche' per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi...» e che «L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti mediante apposite convenzioni»; Visto l'art. 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale della sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali», e, in particolare, il comma 5-bis ai sensi del quale «Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e' istituito un fondo, denominato Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto, con una dotazione pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2026, di un contributo, denominato "buono patente autotrasporto", pari all'80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro, in favore dei cittadini di eta' compresa fra diciotto e trentacinque anni per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attivita' di autotrasporto di persone e di merci. Il "buono patente autotrasporto" puo' essere riconosciuto per una sola volta, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»; Considerato che il comma 5-ter del suddetto art. 1 del decreto-legge n. 121 del 2021 demanda ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei termini e delle modalita' di presentazione delle domande per la concessione del beneficio nonche' le modalita' di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, riservando, nel contempo, una quota pari ad un milione di euro, per l'anno 2022, alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al comma 5-bis e autorizzando il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ad avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle societa' SOGEI - Societa' generale d'informatica S.p.a. e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., fermo restando che «Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 5-bis»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 3026 del 22 febbraio 2022, con il quale sono state disposte le variazioni contabili nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, istituendo, a tal fine, il capitolo 1306 - piano gestionale 1, su cui sono state allocate le risorse stanziate ai sensi del citato art. 1, comma 5-bis, del decreto-legge n. 121 del 2021; Considerato che il riuso dei programmi informatici di proprieta' delle pubbliche amministrazioni garantisce il raggiungimento delle finalita' di economicita', efficienza, tutela degli investimenti e neutralita' tecnologica; Considerato che esistono gia' applicazioni sviluppate da altre amministrazioni pubbliche che promuovono lo SPID che, nel rispetto della normativa vigente in materia di riuso di programmi informatici o di parte di essi, possono essere adattate ed utilizzate per le finalita' di cui al presente decreto; Ritenuto di disporre l'affidamento a Sogei S.p.a. e a Consap S.p.a. delle attivita' di attuazione ed esecuzione connesse all'erogazione del beneficio di cui al presente decreto; Vista l'applicazione web denominata «Bonus dispositivi antiabbandono» di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 gennaio 2020, n. 39, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 39 del 17 febbraio 2020 nonche' quella relativa al riconoscimento del contributo di cui all'art. 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, «bonus veicoli sicuri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 253 del 22 ottobre 2021, le cui misure tecniche ed organizzative e modalita' di attuazione sono adottate e rispettate anche nell'ambito del presente decreto; Sentita l'Autorita' garante per i dati personali che, nell'adunanza del 26 maggio 2022 si e' espressa, ai sensi dell'art. 58, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 2016/679, formulando parere favorevole; Decreta: Art. 1 Oggetto, finalita' e dotazione finanziaria 1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalita' di concessione ed erogazione del «buono patente autotrasporto», di seguito denominato «Buono», di cui al «Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto», di seguito «Programma», istituito dall'art. 1, comma 5-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156. 2. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2026, il Programma incentiva la formazione di nuovi conducenti per il settore dell'autotrasporto mediante l'erogazione di benefici volti a coprire, in parte, i costi necessari al conseguimento dei titoli e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attivita' di autotrasporto di persone e di merci. 3. Il programma e' finanziato a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 1306 - piano gestionale 1 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. Le risorse sono altresi' destinate alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio in oggetto come specificato all'art. 11, comma 2.