LA COMMISSIONE NAZIONALE 
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
                                  e 
 
                          LA BANCA D'ITALIA 
 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  recante  il
Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia   di   intermediazione
finanziaria e successive modificazioni (di seguito, «TUF»); 
  Vista la direttiva (UE)  2017/828  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 17 maggio 2017 (di seguito, «SHRD 2»), che modifica la
direttiva   2007/36/CE   per   quanto   riguarda    l'incoraggiamento
dell'impegno a lungo termine degli azionisti; 
  Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2018/1212   della
Commissione, del 3 settembre 2018, che stabilisce i requisiti  minimi
d'attuazione  delle  disposizioni  della  direttiva  2007/36/CE   del
Parlamento   europeo   e   del   Consiglio   per   quanto    riguarda
l'identificazione degli azionisti, la trasmissione delle informazioni
e l'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti; 
  Visto il decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49, di  «Attuazione
della direttiva 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
17 maggio 2017, che  modifica  la  direttiva  2007/36/CE  per  quanto
riguarda  l'incoraggiamento  dell'impegno  a  lungo   termine   degli
azionisti», il quale ha modificato, tra l'altro, alcune  disposizioni
del predetto TUF al fine di consentire l'adeguamento della disciplina
nazionale alla SHRD 2; 
  Visto il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 84, di  «Attuazione
dell'art. 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per  quanto  riguarda
l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti  e  la
disciplina del sistema di governo societario»; 
  Visto l'art. 82, comma 2, del  TUF  che  attribuisce  alla  Consob,
d'intesa  con  la  Banca   d'Italia,   l'esercizio   della   potesta'
regolamentare in ordine a determinati aspetti della disciplina  della
gestione accentrata; 
  Visto, ulteriormente, l'art. 82,  comma  4-bis,  del  TUF,  che  in
particolare conferisce alla Consob, d'intesa con la  Banca  d'Italia,
il potere di disciplinare con regolamento taluni profili  in  materia
di identificazione degli azionisti, trasmissione delle informazioni e
agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti; 
  Visti, altresi', gli ulteriori poteri regolamentari previsti  dagli
articoli 83-novies, comma 1,  lettera  g-bis),  e  125-quater,  comma
2-bis, del TUF in materia di trasmissione delle informazioni; 
  Visto l'art. 127-quinquies, comma 2, del TUF  nella  parte  in  cui
consente alle societa' quotate di attribuire un voto maggiorato  alle
azioni  appartenute  ad  un  medesimo   soggetto   per   un   periodo
continuativo non inferiore a ventiquattro mesi; 
  Visto il provvedimento unico sul post-trading della Consob e  della
Banca d'Italia del 13  agosto  2018,  recante  la  «Disciplina  delle
controparti centrali, dei depositari  centrali  e  dell'attivita'  di
gestione accentrata» (di seguito, «provvedimento unico»); 
  Considerata la necessita' di adeguare la disciplina  contenuta  nel
predetto provvedimento unico alla SHRD 2, al  citato  regolamento  di
esecuzione e alle previsioni nazionali di recepimento, in particolare
contenute nel decreto legislativo n. 49/2019; 
  Considerata, pertanto, l'esigenza di  procedere  ad  una  revisione
della normativa secondaria gia' adottata, nonche' di dare  attuazione
alle specifiche deleghe regolamentari conferite alla Consob ai  sensi
del TUF, come da ultimo modificato; 
  Considerata, altresi', l'esigenza  di  fornire  agli  operatori  un
congruo periodo per l'adeguamento ai nuovi obblighi,  confermando  la
perdurante applicazione delle disposizioni  del  provvedimento  unico
emanate ai sensi delle disposizioni sostituite o abrogate dal decreto
legislativo n. 49/2019, fino al termine previsto dall'art.  7,  comma
3, del citato decreto; 
  Valutate le osservazioni del Comitato degli operatori di mercato  e
degli investitori, istituito con delibera  del  12  giugno  2018,  n.
20477, nonche' le osservazioni pervenute in risposta al documento  di
consultazione pubblicato  in  data  3  agosto  2020,  concernenti  le
modifiche del provvedimento unico, come rappresentate nella relazione
illustrativa pubblicata sul sito internet della Consob e della  Banca
d'Italia contestualmente al presente atto; 
  Vista l'intesa rilasciata dalla  Banca  d'Italia  e,  al  contempo,
acquisita dalla Consob, ai sensi degli articoli 82, commi 2 e  4-bis,
del TUF; 
 
                               Emanano 
 
  l'unito atto di modifica del provvedimento unico  sul  post-trading
della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto  2018,  recante  la
«Disciplina delle controparti centrali,  dei  depositari  centrali  e
dell'attivita' di gestione accentrata». 
    Roma, 10 ottobre 2022 
 
                                                        per la Consob 
                                                        Il Presidente 
                                                           Savona     
per la Banca d'Italia 
   Il Governatore 
        Visco