LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA e LA BANCA D'ITALIA Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e successive modificazioni (di seguito, «TUF»); Vista la direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017 (di seguito, «SHRD 2»), che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212 della Commissione, del 3 settembre 2018, che stabilisce i requisiti minimi d'attuazione delle disposizioni della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'identificazione degli azionisti, la trasmissione delle informazioni e l'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti; Visto il decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49, di «Attuazione della direttiva 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti», il quale ha modificato, tra l'altro, alcune disposizioni del predetto TUF al fine di consentire l'adeguamento della disciplina nazionale alla SHRD 2; Visto il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 84, di «Attuazione dell'art. 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario»; Visto l'art. 82, comma 2, del TUF che attribuisce alla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, l'esercizio della potesta' regolamentare in ordine a determinati aspetti della disciplina della gestione accentrata; Visto, ulteriormente, l'art. 82, comma 4-bis, del TUF, che in particolare conferisce alla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, il potere di disciplinare con regolamento taluni profili in materia di identificazione degli azionisti, trasmissione delle informazioni e agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti; Visti, altresi', gli ulteriori poteri regolamentari previsti dagli articoli 83-novies, comma 1, lettera g-bis), e 125-quater, comma 2-bis, del TUF in materia di trasmissione delle informazioni; Visto l'art. 127-quinquies, comma 2, del TUF nella parte in cui consente alle societa' quotate di attribuire un voto maggiorato alle azioni appartenute ad un medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi; Visto il provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018, recante la «Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attivita' di gestione accentrata» (di seguito, «provvedimento unico»); Considerata la necessita' di adeguare la disciplina contenuta nel predetto provvedimento unico alla SHRD 2, al citato regolamento di esecuzione e alle previsioni nazionali di recepimento, in particolare contenute nel decreto legislativo n. 49/2019; Considerata, pertanto, l'esigenza di procedere ad una revisione della normativa secondaria gia' adottata, nonche' di dare attuazione alle specifiche deleghe regolamentari conferite alla Consob ai sensi del TUF, come da ultimo modificato; Considerata, altresi', l'esigenza di fornire agli operatori un congruo periodo per l'adeguamento ai nuovi obblighi, confermando la perdurante applicazione delle disposizioni del provvedimento unico emanate ai sensi delle disposizioni sostituite o abrogate dal decreto legislativo n. 49/2019, fino al termine previsto dall'art. 7, comma 3, del citato decreto; Valutate le osservazioni del Comitato degli operatori di mercato e degli investitori, istituito con delibera del 12 giugno 2018, n. 20477, nonche' le osservazioni pervenute in risposta al documento di consultazione pubblicato in data 3 agosto 2020, concernenti le modifiche del provvedimento unico, come rappresentate nella relazione illustrativa pubblicata sul sito internet della Consob e della Banca d'Italia contestualmente al presente atto; Vista l'intesa rilasciata dalla Banca d'Italia e, al contempo, acquisita dalla Consob, ai sensi degli articoli 82, commi 2 e 4-bis, del TUF; Emanano l'unito atto di modifica del provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018, recante la «Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attivita' di gestione accentrata». Roma, 10 ottobre 2022 per la Consob Il Presidente Savona per la Banca d'Italia Il Governatore Visco