IL COMITATO INTERMINISTERIALE  
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
                      E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle
politiche  riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
europee e adeguamento dell'ordinamento interno  agli  atti  normativi
comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3,  che  specificano
le competenze del Comitato interministeriale  per  la  programmazione
economica  (ora  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile) in tema di  coordinamento  delle
politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al  Comitato  stesso,
nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli
indirizzi  generali  da  adottare  per  l'azione  italiana  in   sede
comunitaria   per   il   coordinamento   delle    iniziative    delle
amministrazioni a essa interessate e l'adozione di direttive generali
per  il  proficuo  utilizzo  dei  flussi  finanziari,  comunitari   e
nazionali; 
  Visti, inoltre, gli articoli 5 e seguenti della citata legge n. 183
del 1987, che istituiscono, nell'ambito del Ministero  del  Tesoro  -
Ragioneria generale dello Stato, di  seguito  MEF/RGS,  il  Fondo  di
rotazione e ne disciplinano le relative erogazioni  e  l'informazione
finanziaria; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,
n. 568, recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione  e
le procedure amministrative del Fondo di rotazione  per  l'attuazione
delle politiche comunitarie,  in  esecuzione  dell'articolo  8  della
legge  16  aprile  1987,  n.  183»,  e  successive  modificazioni   e
integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  recante  «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica», convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e, in particolare, l'articolo 7, commi  26  e  27,  che
attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o  al  Ministro
delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di  cui  al
decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, articolo 24, comma 1,
lettera  c),  ivi  inclusa  la  gestione  del  Fondo  per   le   aree
sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree di cui all'articolo
61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto-legge  31   agosto   2013,   n.   101,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   e,   in
particolare, l'articolo 10, che istituisce l'Agenzia per la  coesione
territoriale (di  seguito  ACT),  la  sottopone  alla  vigilanza  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del  Ministro  delegato  e
ripartisce le funzioni relative alla  politica  di  coesione  tra  la
Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
dicembre  2014  che  istituisce,  tra  le  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  in  attuazione  del  citato
articolo 10 del decreto-legge n. 101 del 2013, il Dipartimento per le
politiche di coesione (di seguito DPCoe); 
  Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2014)», e, in particolare, l'articolo 1, commi da 13  a
17, il quale destina l'importo complessivo di 90 milioni di euro  per
la realizzazione degli interventi  finalizzati  all'attuazione  della
Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese  (di
seguito SNAI) ponendolo a carico delle disponibilita'  del  Fondo  di
rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, secondo i criteri  e  le
modalita' attuative previste dall'Accordo di partenariato; 
  Considerato che l'articolo 1, comma 15, della citata legge  n.  147
del  2013  individua,  quale  strumento  attuativo  di   cooperazione
interistituzionale, l'Accordo di programma quadro (di  seguito  APQ),
di cui all'articolo 2, comma 203, lett. c) della  legge  23  dicembre
1996,  n.  662,  recante  «Misure  di  razionalizzazione  di  finanza
pubblica»; 
  Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 245, della citata  legge
n. 147 del 2013, come modificato  dal  comma  670,  dell'articolo  1,
della legge n. 190 del 2014, il quale ha previsto che il monitoraggio
degli interventi complementari previsti nell'ambito  dell'Accordo  di
partenariato finanziati dal citato Fondo di rotazione sia  assicurato
dal Ministero dell'economia e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato (di seguito MEF/RGS),  attraverso  le
specifiche  funzionalita'  del  proprio  sistema  informativo,   come
successivamente specificate dalla circolare  MEF/RGS  del  30  aprile
2015, n. 18; 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' per il
2015), recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato ha destinato al rafforzamento della Strategia
nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese  ulteriori  90
milioni di euro per il triennio 2015-2017»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2019, n.  160  «Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il
triennio 2020-2022» e, in particolare, l' articolo 1, comma 314,  che
al fine di rafforzare ed  ampliare  la  strategia  nazionale  per  lo
sviluppo delle aree interne del Paese, incrementa l'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre  2013,
n. 147, come modificata dall'articolo 1, commi 895 e 896, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, di 60 milioni di euro per l'anno 2021 e  di
70 milioni di euro per ciascuno degli anni  2022  e  2023,  a  carico
delle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla  legge  16  aprile
1987, n. 183; 
  Vista la delibera  di  questo  Comitato  28  gennaio  2015,  n.  8,
concernente la presa d'atto - ai sensi di quanto previsto al punto  2
della propria delibera 18  aprile  2014,  n.  18  -  dell'Accordo  di
partenariato Italia 2014-2020, adottato con  decisione  esecutiva  in
data 29 ottobre  2014  dalla  Commissione  europea  e  relativo  alla
programmazione dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020; 
  Viste le delibere di questo Comitato 28 gennaio 2015,  n.  9  e  10
agosto 2016, n. 43, con le quali sono stati rispettivamente approvati
gli indirizzi operativi e  disposto  il  riparto  finanziario  di  90
milioni di euro stanziati dalla legge n. 147  del  2013,  nonche'  il
riparto finanziario di 90 milioni euro stanziati dalla legge  n.  190
del 2014, per il rafforzamento della SNAI; 
  Viste le delibere di questo Comitato 7 agosto  2017,  n.  80  e  25
ottobre 2018, n. 52, con cui e' stato disposto il riparto finanziario
di ulteriori quote, rispettivamente di 10 milioni e 91,18 milioni  di
euro, per il rafforzamento della SNAI e sono  state  adottate  alcune
semplificazioni del metodo «Aree interne»; 
  Vista la delibera di questo Comitato 21 novembre 2019, n.  72,  con
la quale sono stati modificati i termini di  scadenza  fissati  dalle
precedenti delibere per la sottoscrizione degli accordi di  programma
quadro finalizzati  all'attuazione  della  SNAI,  fissando  la  nuova
scadenza al 31 dicembre 2020; 
  Vista la delibera di questo Comitato 14 aprile 2022, n. 8,  con  la
quale e' stata disposta, nell'ambito della Strategia nazionale per le
aree interne, l'assegnazione di una quota delle risorse non impegnate
di cui all'articolo 1, comma 314, della legge 27  dicembre  2019,  n.
160, a valere sul Fondo di rotazione di  cui  alla  legge  16  aprile
1987, n. 183, pari a complessivi 60 milioni di  euro,  in  favore  di
interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli  incendi
boschivi ai sensi dell'articolo 4, comma 2, decreto-legge 8 settembre
2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  novembre
2021, n. 155; 
  Considerato  che   l'Accordo   di   partenariato   del   ciclo   di
programmazione 2021-2027, adottato con decisione di esecuzione  della
Commissione C(2022) 4787 del 15  luglio  2022,  di  cui  nell'odierna
seduta il Comitato ha approvato la delibera di presa d'atto,  intende
garantire continuita' alla  SNAI,  quale  strategia  territoriale  di
riferimento dell'Obiettivo strategico di  policy  5  «Un'Europa  piu'
vicina ai cittadini», sulla quale far convergere risorse europee,  da
veicolare attraverso i programmi regionali e dirette al finanziamento
di interventi di sviluppo, e risorse nazionali dedicate  allo  scopo,
in coordinamento con le regioni; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge  11  settembre  2020,  n.  120  e,  in
particolare, l'articolo 41, comma 1, che ha modificato l'articolo 11,
commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della  legge  16  gennaio
2003, n. 3, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti
pubblici  (CUP),  stabilendo   al   comma   2-bis   che   «gli   atti
amministrativi  anche  di   natura   regolamentare   adottati   dalle
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che  dispongono  il  finanziamento
pubblico o  autorizzano  l'esecuzione  di  progetti  di  investimento
pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di  cui  al
comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77  recante  «Governance
del piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure», convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 29 luglio  2021,  n.  108,  e,  in  particolare  l'articolo  58
rubricato  «Accelerazione  della  strategia  nazionale  per  le  aree
interne» che, modificando l'articolo 1, comma 15, della citata  legge
147 del 2013, dispone che: «l'attuazione degli interventi individuati
ai sensi del comma 14 e' perseguita attraverso la cooperazione tra  i
livelli istituzionali interessati, con il coordinamento del  Ministro
per il sud e la coesione territoriale che si avvale,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dell'agenzia  per  la
coesione territoriale, nelle forme e con le  modalita'  definite  con
apposita   delibera   del   Comitato   interministeriale    per    la
programmazione  economica  e  lo  sviluppo  sostenibile.  Nelle  more
dell'adozione della delibera, e comunque non oltre il termine del  31
dicembre  2021,  la  cooperazione   e'   perseguita   attraverso   la
sottoscrizione degli accordi di programma quadro di cui  all'articolo
2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  in
quanto applicabile, con il coordinamento del Ministro per il sud e la
coesione territoriale, che si avvale  dell'agenzia  per  la  coesione
territoriale»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  12  febbraio
2021 con il quale, tra l'altro, l'onorevole Maria Rosaria Carfagna e'
stata nominata Ministro senza portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
febbraio 2021 con il quale al Ministro senza  portafoglio,  onorevole
Maria Rosaria Carfagna, e' stato conferito l'incarico per il sud e la
coesione territoriale; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo
2021 concernente la delega di funzioni al Ministro senza  portafoglio
per il sud  e  la  coesione  territoriale,  onorevole  Maria  Rosaria
Carfagna; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio  2021,
con  il  quale  l'onorevole   Bruno   Tabacci   e'   stato   nominato
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo
2021, con il  quale  l'onorevole  Bruno  Tabacci  e'  stato  nominato
segretario  del  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica  e  lo  sviluppo  sostenibile  (CIPESS),  e  gli  e'  stata
assegnata,  tra  le  altre,  la  delega  ad  esercitare  le  funzioni
spettanti al Presidente del Consiglio  dei  ministri  in  materia  di
coordinamento  della  politica  economica  e   programmazione   degli
investimenti pubblici di interesse nazionale; 
  Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per il  sud  e  la
coesione territoriale, prot. n. 1275-P del 6 luglio 2022 e l'allegata
proposta di delibera predisposta dal competente Dipartimento  per  le
politiche di coesione, concernente l'assegnazione di una quota  delle
risorse dedicate alla SNAI, pari a 11,4 milioni di  euro,  in  favore
del «progetto speciale» Isole minori,  a  valere  sullo  stanziamento
disposto dall'articolo 1, comma 314,  legge  n.  160  del  2019,  per
l'annualita' 2021; 
  Considerato il rapporto DPCOE-NUVAP di dicembre 2021, allegato alla
citata proposta di delibera, in cui sono confluiti  gli  esiti  delle
interlocuzioni intercorse tra l'ANCIM (Associazione nazionale  comuni
isole minori) - rappresentativo  degli  interessi  dei  comuni  delle
isole minori italiane - il  Gabinetto  del  Ministro  del  sud  e  la
coesione territoriale, il Dipartimento per le politiche di coesione e
l'Agenzia per la coesione territoriale, e nel quale e'  emersa  tutta
la peculiarita' delle Isole Minori, anche ai fini dell'ammissione  di
tali territori nell'ambito della SNAI; 
  Tenuto conto che, come riportato anche  nella  citata  proposta  di
delibera per il CIPESS, il Comitato tecnico aree interne (CTAI) -  al
quale partecipano rappresentanti delle regioni  e  province  autonome
che hanno aderito alla SNAI  -  nella  riunione  del  9  febbraio  e,
successivamente nella riunione del 4  aprile  2022,  si  e'  espresso
favorevolmente  per  l'inquadramento  di  tale  «progetto   speciale»
nell'ambito della SNAI e per la conseguente assegnazione di una quota
di risorse, pari a 11,4 milioni  di  euro,  a  carico  del  Fondo  di
rotazione di cui alla  legge  n.  183  del  1987,  stanziate  per  il
rafforzamento e l'ampliamento della SNAI, ai sensi  dell'articolo  1,
comma 314, della legge n. 160 del 2019, prevedendo una governance  ad
hoc; 
  Considerato, altresi', che nel corso della citata  riunione  del  4
aprile 2022, il CTAI - considerata la competenza dell'Agenzia per  la
coesione territoriale, preposta  istituzionalmente  al  coordinamento
dell'attuazione  delle  politiche  di  coesione  -  ha  condiviso  di
assegnare il predetto importo di 11,4 milioni di euro  alla  gestione
della medesima agenzia, quale titolare della misura in oggetto; 
  Tenuto conto che nella seduta del  21  giugno  2022  la  Conferenza
Stato-Regioni si e' espressa favorevolmente  sulla  citata  proposta,
richiamando, altresi', la Risoluzione del Parlamento  europea  del  7
giugno  2022  «sulle  isole  dell'UE  e  la  politica  di   coesione:
situazione  attuale  e  sfide  future  (2021/2079(INI)»,   la   quale
riconosce l'insularita' come uno svantaggio strutturale permanente  e
manifesta la necessita'  di  elaborare  strategie  complementari  che
consentano alle isole di affrontare le sfide e superare gli  ostacoli
che la loro propria natura insulare comporta; 
  Vista  la  delibera  CIPE  28  novembre  2018,   n.   82,   recante
«Regolamento  interno   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera  CIPE
15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento  interno  del  Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile (CIPESS)»; 
  Vista la nota predisposta congiuntamente dal  Dipartimento  per  la
programmazione e il  coordinamento  della  politica  economica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e
delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato; 
  Sulla proposta del competente Ministro per il  sud  e  la  coesione
territoriale; 
 
                              Delibera: 
 
  1.  Assegnazione  risorse  al  «progetto  speciale»  Isole  minori.
Governance 
  1.1 Si dispone l'assegnazione di una quota delle  risorse  dedicate
alla SNAI, pari a 11,4 milioni  di  euro,  in  favore  del  «progetto
speciale»  Isole  minori,  a  valere  sullo   stanziamento   di   cui
all'articolo 1, comma 314, della legge n. 160  del  2019,  annualita'
2021. Il predetto importo e' assegnato alla gestione dell'Agenzia per
la coesione territoriale, in qualita' di  titolare  della  misura  in
oggetto. 
  1.2 L'Agenzia della  coesione  territoriale  -  sulla  base  di  un
documento-quadro di indirizzo, da  predisporre  in  raccordo  con  le
singole regioni interessate, Il  Dipartimento  per  le  politiche  di
coesione, il Dipartimento per gli affari regionali e le  autonomie  e
l'ANCIM  e  da  approvare  in  sede  di  CTAI  -  dovra'  coordinare,
attraverso l'interlocuzione formale con i comuni di riferimento delle
Isole minori, d'intesa con il Dipartimento per gli affari regionali e
le autonomie, il processo di selezione degli  interventi  da  attuare
nelle medesime isole, considerate singolarmente o in modo  aggregato.
Beneficiari delle risorse saranno i 35 comuni  su  cui  insistono  le
Isole: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  1.3    Gli    interventi    saranno     riferiti     principalmente
all'implementazione dei servizi di istruzione e salute e  ai  servizi
ecosistemici.  Le  tipologie  di  interventi   finanziabili   possono
ricadere nelle seguenti fattispecie: 
    progetti «trasversali», comuni alla totalita' delle Isole minori; 
    progetti «per aggregazioni», aventi tra i beneficiari  Isole  tra
loro assimilabili per caratteristiche  geo-morfologiche  o  associate
tramite  accordi  (es.  progetti  comuni  per  isole  di  uno  stesso
arcipelago, progetti che mirano a risolvere  problematiche  comuni  a
diverse isole  -  non  necessariamente  vicine  geograficamente  -  e
simili); 
    progetti «per  singola  isola».  L'isola,  nella  sua  interezza,
rappresenta l'unita' minima di finanziamento. 
  2. Modalita' di trasferimento delle risorse e monitoraggio 
  2.1 Il  trasferimento  delle  risorse  e'  disposto  dal  Ministero
dell'economia e delle  finanze,  sulla  base  delle  disposizioni  di
pagamento  informatizzate  inoltrate  dall'Agenzia  per  la  coesione
territoriale sul sistema informativo della Ragioneria generale  dello
Stato/Ispettorato generale per i  rapporti  finanziari  con  l'Unione
europea (IGRUE), in favore dei soggetti beneficiari degli  interventi
finanziati, secondo le modalita' di cui alla legge n. 183 del 1987. 
  2.2 Restano fermi gli obblighi di  monitoraggio  nella  banca  dati
unitaria presso il Ministero dell'economia e delle finanze-IGRUE. 
    Roma, 2 agosto 2022 
 
                                                Il Presidente: Draghi 
 
Il segretario: Tabacci 

Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 1495