IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO 
             per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 
 
  Vista la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 che, all'art.  1,  comma
421, dispone la nomina con decreto del Presidente  della  Repubblica,
ai sensi dell'art. 11 della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  di  un
Commissario straordinario del Governo  «al  fine  di  assicurare  gli
interventi funzionali alle celebrazioni  del  Giubileo  della  Chiesa
cattolica per il 2025», in carica fino al 31 dicembre 2026; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  4  febbraio  2022
con il quale il  sindaco  pro  tempore  di  Roma  Capitale  e'  stato
nominato Commissario straordinario di Governo al fine  di  assicurare
gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa
cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale; 
  Visto il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50,  recante  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni,
nella legge 15 luglio 2022, n. 91,  ed,  in  particolare,  l'art.  13
rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo
della Chiesa cattolica per il 2025» che, al comma 1,  attribuisce  al
Commissario straordinario di Governo, limitatamente  al  periodo  del
relativo mandato e con riferimento al territorio  di  Roma  Capitale,
l'esercizio delle competenze assegnate alle regioni, anche per quanto
riguarda: 
    la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti
di Roma Capitale; 
    la regolamentazione delle attivita' di gestione dei rifiuti,  ivi
compresa  la  raccolta  differenziata  dei  rifiuti   urbani,   anche
pericolosi; 
    l'elaborazione e approvazione del piano  per  la  bonifica  delle
aree inquinate; 
    l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione  di
rifiuti, anche  pericolosi,  assicurando  la  realizzazione  di  tali
impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti; 
    l'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e
recupero di rifiuti, anche  pericolosi,  fatte  salve  le  competenze
statali di cui all'art. 7, comma 4-bis  del  decreto  legislativo  n.
152/2006; 
  al comma 2, prevede che il Commissario straordinario di Governo, ai
fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma  1,  ove  necessario,
possa provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la regione  Lazio,  in
deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella  penale,  fatto
salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia
e delle misure  di  prevenzione  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n.  159,  delle  disposizioni  del  codice  dei  beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto  legislativo  22  gennaio
2004,   n.   42,   nonche'   dei   vincoli   inderogabili   derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea; 
  Dato atto che 
    con deliberazione n. 52 del  25/26  settembre  2015,  l'Assemblea
capitolina di Roma Capitale ha approvato l'affidamento ad AMA  S.p.a.
del «servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana della
citta' di Roma,  per  la  durata  di  quindici  anni,  e  nei  limiti
autorizzativi degli strumenti di programmazione economico-finanziaria
di  Roma  Capitale»,  sulla  base  del  piano  economico  finanziario
pluriennale alla stessa allegato; 
    con deliberazione  n.  51  del  23  settembre  2015,  l'Assemblea
capitolina ha approvato, altresi', gli indirizzi programmatici  e  le
linee guida per la predisposizione del nuovo  contratto  di  servizio
per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene  urbana  tra
Roma Capitale e AMA S.p.a.; 
    la giunta capitolina, con deliberazione  n.  106  del  31  maggio
2019, ha approvato il nuovo contratto di servizio tra Roma Capitale e
AMA S.p.a. per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi  di  igiene
urbana, valevole per  gli  anni  2019-2020-2021,  sottoscritto  il  6
giugno 2019, da ultimo prorogato con determinazione dirigenziale  del
direttore del Dipartimento ciclo dei  rifiuti  di  Roma  Capitale  n.
30/2022 prot. NA/2721 del 6 giugno  2022,  in  attuazione  di  quanto
disposto dalla giunta capitolina  con  deliberazione  n.  195  del  3
giugno 2022; 
  Considerato che 
    in data 15 giugno 2022 si e' sviluppato un  incendio  di  ingenti
proporzioni   che   ha   interessato   l'impianto   di    trattamento
meccanico-biologico  (TMB)  gestito  dalla   E.   Giovi   S.r.l.   in
amministrazione giudiziaria, denominato «Malagrotta 2» con  capacita'
di trattamento autorizzata fino a 900 ton/g; 
    il suddetto impianto, strategico  alla  chiusura  del  ciclo  dei
rifiuti urbani di Roma Capitale,  risulta  inutilizzabile,  ed,  allo
stato attuale, non e' possibile prevedere i tempi per  il  ripristino
della funzionalita'; 
    tale situazione ha comportato una  ulteriore  drastica  riduzione
dell'impiantistica a supporto  del  trattamento  dei  rifiuti  urbani
indifferenziati nel territorio di Roma Capitale, tenuto  conto  della
contrazione gia' avvenuta a causa dell'indisponibilita' dell'impianto
di TMB  di  AMA  S.p.a.  sito  in  via  Salaria,  n.  981  a  seguito
dell'incendio sviluppatosi nel dicembre 2018, determinando  l'urgente
necessita' di potenziare la logistica  funzionale  al  trasporto  dei
rifiuti indifferenziati presso gli impianti di destino, ubicati anche
al di fuori del territorio di Roma Capitale, con conseguenti maggiori
percorrenze  da  effettuare,   attraverso   l'individuazione   e   la
realizzazione    di    un    sistema    adeguato    di    siti     di
trasbordo/trasferenza/stoccaggio; 
    tra le azioni intraprese nell'immediato al fine di  sopperire  in
parte al quantitativo di rifiuti urbani non piu' conferibili  al  TMB
«Malagrotta 2», il Commissario straordinario di Governo  ha  adottato
l'ordinanza commissariale n. 1 del 16 giugno 2022, ai sensi dell'art.
13 del decreto-legge 50 del 17 maggio 2022, autorizzando  l'esercizio
dell'attivita' di  trasferenza  dei  rifiuti  urbani  indifferenziati
prodotti nel territorio di Roma Capitale (codice EER  200301),  negli
stabilimenti AMA di Ponte Malnome (v. Benedetto Luigi Montel 61/63  -
Mun XI) e di Acilia (v.le dei Romagnoli 1167 - Mun X), per un periodo
di sessanta giorni; 
  Rilevato che 
    AMA S.p.a., con nota prot. 0084446.U dell'8 agosto  2022,  stante
il perdurare delle condizioni di fragilita'  dell'intero  sistema  di
raccolta e di gestione dei rifiuti nel territorio di  Roma  Capitale,
ha rappresentato la necessita' di  poter  continuare  l'attivita'  di
trasferenza   dei   rifiuti   urbani   indifferenziati   presso   gli
stabilimenti AMA S.p.a. di Ponte Malnome (v. Benedetto  Luigi  Montel
61/63 - Mun XI) e di Acilia (RM) (v.le dei Romagnoli 1167 -  Mun  X),
alle  medesime  condizioni  operative  autorizzate  con   la   citata
ordinanza commissariale n. 1 del  16  giugno  2022,  nelle  more  del
completamento delle attivita' poste in  essere  per  l'individuazione
delle piu' opportune soluzioni  volte  a  potenziare  ed  ottimizzare
l'attuale sistema di raccolta e di gestione dei rifiuti; 
    il  ricorso  temporaneo  all'utilizzo  dei  suddetti   siti   per
l'attivita' di trasferenza e'  risultato  strategico  nella  gestione
della situazione di criticita' del ciclo dei rifiuti di Roma Capitale
dovuta alla riduzione della  capacita'  di  trattamento  dei  rifiuti
indifferenziati,  strategicita'  che  sara'  ancor  piu'  evidente  a
partire dal mese di settembre con il riavvio di  tutte  le  attivita'
sospese e/o limitate nel periodo estivo; 
  Ritenuto che 
    le attivita' di trasferenza risultano funzionali al trasporto dei
rifiuti indifferenziati presso gli impianti di  destino,  migliorando
la logistica  della  raccolta,  con  una  contrazione  dei  tempi  di
percorrenza e una conseguente ottimizzazione dei servizi  pianificati
ed erogati; 
    in assenza di un'adeguata rete infrastrutturale  di  supporto,  i
mezzi dedicati alla raccolta dei  rifiuti  sono  costretti  a  lunghe
percorrenze, distogliendo risorse al servizio di raccolta dei rifiuti
urbani e determinando rallentamenti nell'attivita' di  raccolta,  con
rischio di giacenza degli stessi rifiuti indifferenziati a terra,  in
prossimita' dei punti di raccolta; 
    con  ordinanza  n.  3  del  4  agosto  2022,  prot.  n.  64,  del
Commissario straordinario di Governo per  il  Giubileo  della  Chiesa
Cattolica 2025, e' stata adottata la proposta del «Piano di  gestione
dei rifiuti Roma Capitale» ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50,  convertito,  con  modificazioni,  con  legge  n.
91/2022; 
    il citato piano, tra l'altro, evidenzia come la realizzazione  di
punti logistici di trasferenza, dislocati  in  punti  strategici  nel
territorio di Roma Capitale, rientri tra le azioni essenziali al fine
di garantire una logistica ottimale oltre che un importante risparmio
economico per il raggiungimento degli obiettivi del piano stesso; 
  Atteso  che  allo  stato  attuale,  si  ritengono   sussistenti   i
presupposti  e  le  condizioni  che  hanno  dato  luogo  all'adozione
dell'ordinanza  del  Commissario  straordinario  di  Governo  per  il
Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 n. 1  del  16  giugno  2022,  ai
sensi dell'art. 13, comma 2 del decreto-legge n. 50/2022, convertito,
con modificazioni, con legge n. 91/2022; 
  Ritenuto  necessario  porre  in  essere  ogni  intervento  volto  a
contenere la situazione di grave rischio per l'igiene pubblica  e  di
grave pregiudizio per la qualita' ambientale e per  il  decoro  e  la
vivibilita' urbana; 
  Per le motivazioni esposte nelle premesse e a tutela dell'ambiente,
della salute e della pubblica incolumita'; 
 
                               Ordina: 
 
  ad AMA S.p.a., C.F. e P.IVA 05445891004, con sede legale in Roma, -
00142, via Calderon de la Barca n. 87, di proseguire  l'attivita'  di
trasferenza dei rifiuti urbani indifferenziati (codice  EER  200301),
negli stabilimenti AMA di Malnome (v. Benedetto Luigi  Montel  61/63,
Roma - Mun XI) e di Acilia (RM) (v.le dei Romagnoli 1167, Roma -  Mun
X), nelle aree individuate nelle  planimetrie  allegate,  autorizzata
con la piu' volte richiamata ordinanza  commissariale  n.  1  del  16
giugno 2022. 
 
                              Dispone: 
 
  1. l'obbligo in capo ad AMA S.p.a.  di  effettuare  l'attivita'  di
trasferenza (operazione di gestione R13 dell'allegato «C» alla  parte
IV del decreto  legislativo  n.  152/2006)  sul  rifiuto  codice  EER
200301, prodotto nel territorio di Roma Capitale, con le  limitazioni
ed in ossequio alle condizioni di seguito specificate: 
    a) Stabilimento AMA S.p.a. di Ponte Malnome - v. Benedetto  Luigi
Montel 61/63 - Mun XI: 
      attivita' di trasferenza per un quantitativo giornaliero di 400
ton/g (300 ton/g gia' autorizzate con  determinazione  della  Regione
Lazio n. G13960  del  15  ottobre  2019,  da  ultimo,  prorogata  con
determinazione della Regione Lazio n. G16672 del 29 dicembre 2021)  e
fino ad un massimo di 700 ton/g; 
    b) Stabilimento AMA S.p.a. di Acilia (RM) -  v.le  dei  Romagnoli
1167, Roma - Mun X: 
      attivita'  di  trasferenza  per  un  quantitativo   giornaliero
massimo di 150 ton/g; 
    c) le operazioni  di  trasferenza  dei  rifiuti  dovranno  essere
effettuate nel rispetto delle condizioni previste  all'art.  193  del
decreto  legislativo  n.  152/2006  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni; 
    d) le operazioni di trasferenza  dei  rifiuti  dovranno  avvenire
prevedendo tutti i presidi necessari ad evitare ogni danno o pericolo
per la salute, la incolumita', il  benessere  e  la  sicurezza  della
collettivita', dei singoli e degli addetti; 
    e) le operazioni di trasferenza  dei  rifiuti  dovranno  avvenire
prevedendo tutti i presidi necessari a garantire  il  rispetto  delle
esigenze igienico sanitarie ed evitando ogni rischio di  inquinamento
dell'aria, dell'acqua, del  suolo  e  del  sottosuolo,  nonche'  ogni
inconveniente derivante da rumori, odori e dispersione di aerosol; 
    f) le aree delle operazioni di trasferenza dei  rifiuti  dovranno
essere individuabili, in modo univoco,  attraverso  l'apposizione  di
idonee segnaletiche verticali e orizzontali; in particolare, le  aree
di scarico, stoccaggio e carico dei rifiuti in ingresso e  in  uscita
dovranno essere individuate con apposita cartellonistica; 
    g) le aree delle operazioni di trasferenza dei rifiuti  attivita'
dovranno essere delimitate  e  presidiate,  prevedendo  attivita'  di
pulizia (manuale e/o meccanizzata) giornaliera a fine servizio  delle
aree non destinate allo stoccaggio dei rifiuti; 
    h) le superfici delle aree delle operazioni  di  trasferenza  dei
rifiuti  dovranno  essere  impermeabilizzate  e  possedere   adeguati
requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche  chimico  -
fisiche dei  rifiuti  e  delle  sostanze  contenute  negli  stessi  e
realizzate in modo  tale  da  facilitare  la  ripresa  dei  possibili
sversamenti; 
    i) le superfici delle aree delle operazioni  di  trasferenza  dei
rifiuti  dovranno  essere  sottoposte  a  periodico  controllo  e  ad
eventuale manutenzione al fine di garantire  l'impermeabilita'  delle
relative superfici; 
    j) nelle aree delle operazioni di trasferenza dei rifiuti  dovra'
essere  garantita   la   presenza   di   personale   qualificato   ed
adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti,  evitando
rilasci  nell'ambiente,  ed  in  grado  di  adottare  tempestivamente
procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente
normativa in tema di sicurezza sul lavoro; 
    k)  le  operazioni  di  scarico  dei  rifiuti   dovranno   essere
effettuate con una bassa velocita' di uscita ed una adeguata  altezza
di caduta; 
    l) le operazioni di  trasferenza  dovranno  avvenire  nelle  aree
individuate nelle planimetrie allegate; 
    m) le operazioni  di  trasferenza  dei  rifiuti  dovranno  essere
espletate entro le quarantotto ore dal conferimento in sito; 
    n) le operazioni  di  trasferenza  dei  rifiuti  dovranno  essere
effettuate  evitando  la  promiscuita'  dei   rifiuti,   provvedendo,
pertanto, a mantenerne la separazione per tipologie omogenee (es. dai
rifiuti codice EER 150106 la cui attivita' di trasferenza,  nel  sito
di Ponte Malnome, e' stata autorizzata con d.d. n. 3338 del 10 maggio
2010, da ultimo prorogata con determinazione della Regione  Lazio  n.
G00047 dell'8 gennaio 2021); 
    o) nelle aree delle operazioni di trasferenza dei rifiuti  dovra'
essere garantito l'accesso all'impianto alle autorita' competenti  al
controllo,  senza  l'obbligo  di  approvazione  preventiva;   a   tal
proposito dovra' essere reperibile,  anche  nelle  ore  notturne,  un
responsabile il cui recapito dovra' essere indicato  chiaramente,  su
apposito cartello, all'ingresso del sito; 
    p) dovranno essere assicurati la regolare tenuta dei registri  di
carico e scarico nonche' tutti gli  altri  adempimenti  previsti  dal
titolo 1 della parte quarta del decreto  legislativo  n.  152/2006  e
successive modificazioni ed integrazioni e della normativa tecnica di
settore; 
    q) i rifiuti in uscita  dal  sito  dovranno  essere  conferiti  a
soggetti regolarmente autorizzati per il recupero. Per  il  trasporto
dei  rifiuti  dovranno  essere  utilizzati  vettori  in  possesso  di
regolare e valida iscrizione all'albo nazionale  gestori  ambientali,
ai  sensi  dell'art.  212  del  decreto  legislativo  n.  152/2006  e
successive modificazioni ed  integrazioni,  nel  rispetto  di  quanto
regolamentato dal decreto ministeriale n. 120/2014; 
    r) le operazioni  di  trasferenza  dei  rifiuti  dovranno  essere
effettuate nel  rispetto  di  quanto  indicato  dalla  circolare  del
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
prot. n. 1121 del  21  gennaio  2019  recante  «Linee  guida  per  la
gestione operativa degli stoccaggi negli  impianti  di  gestione  dei
rifiuti e per la prevenzione dei rischi», provvedendo,  altresi',  ad
inviare  alla  Prefettura  di  Roma  tutte  le   informazioni   utili
all'elaborazione del Piano di  emergenza  esterno  (PEE)  secondo  le
«Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna  e
per la relativa informazione della popolazione per  gli  impianti  di
stoccaggio e trattamento dei rifiuti»  (decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 27 agosto 2021); 
    s) le operazioni  di  trasferenza  dei  rifiuti  dovranno  essere
effettuate nel rispetto del decreto legislativo n. 81/2008 in materia
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, della normativa  relativa
alla prevenzione incendi; in particolare  dovra'  essere  redatto  un
Piano di emergenza  interno  (PEI)  ai  sensi  dell'art.  26-bis  del
decreto-legge n.  113/2018  e  garantita  la  presenza  di  personale
addetto alla gestione delle emergenze formato ai  sensi  del  decreto
ministeriale  del  10  marzo  1998  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni; 
    t)  le  acque  di  percolamento  dovranno  essere  convogliate  e
raccolte al fine di essere inviate ad idoneo impianto autorizzato  di
recupero/smaltimento; 
    u) dovra' essere prevista la presenza di idonei dispositivi volti
ad impedire che le acque meteoriche esterne possano  confluire  nelle
aree delle operazioni di trasferenza. 
  2. di stabilire che gli effetti del presente provvedimento dovranno
limitarsi al tempo strettamente necessario  all'individuazione  delle
piu' opportune soluzioni idonee al superamento  delle  criticita'  in
essere e, comunque, ad un periodo non superiore a centottanta  giorni
dall'entrata in vigore della presente ordinanza commissariale. 
  La presente ordinanza e' immediatamente efficace ed e'  pubblicato,
ai sensi dell'art. 13, comma 2 del decreto-legge 17 maggio  2022,  n.
50, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2022,  n.  91,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Avverso la presente ordinanza e'  ammesso  ricorso  giurisdizionale
innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio  nel  termine
di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana,  ovvero  ricorso  al  Capo  dello  Stato  entro
centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104, recante il «Codice del processo amministrativo». 
    Roma, 12 agosto 2022 
 
                              Il Commissario straordinario di Governo 
                                              Gualtieri