IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge 25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106,  recante  «Misure
urgenti connesse  all'emergenza  da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
lavoro, i  giovani,  la  salute  e  i  servizi  territoriali»  e,  in
particolare, l'art. 1-ter, comma 1, che prevede, al fine di  mitigare
la  crisi  economica  derivante  dall'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19, l'erogazione di contributi a  fondo  perduto  alle  imprese
operanti   nei    settori    del    wedding,    dell'intrattenimento,
dell'organizzazione   di   feste   e   cerimonie   e   del    settore
dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HO.RE.CA.), nel limite di  spesa
complessivo di 60 milioni di euro  per  l'anno  2021,  destinando  un
importo pari a 10 milioni di  euro  del  predetto  stanziamento  alle
imprese operanti nel settore dell'HO.RE.CA. e un importo  pari  a  10
milioni di euro  alle  imprese  operanti  nel  settore,  diverso  dal
wedding,  dell'intrattenimento  e  dell'organizzazione  di  feste   e
cerimonie; 
  Visto, altresi', il comma 2 dello stesso art. 1-ter, che demanda  a
un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottarsi  entro  trenta
giorni  dall'entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione,   la
definizione dei  criteri,  delle  modalita'  e  delle  condizioni  di
applicazione del medesimo articolo, anche al fine  di  assicurare  il
rispetto del citato limite di spesa e tenendo conto, altresi',  della
differenza tra il fatturato annuale del 2020 e il  fatturato  annuale
del 2019; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2021,  che,
in attuazione del predetto comma  2,  ha  definito  i  criteri  e  le
modalita' per l'erogazione dei contributi alle imprese  operanti  nei
settori del «wedding», dell'intrattenimento e dell'organizzazione  di
cerimonie e dell'HO.RE.CA. previsti dal medesimo art. 1-ter, comma 1,
a valere sulle risorse finanziarie stanziate per l'anno 2021; 
  Visto il decreto-legge 27  gennaio  2022,  n.  4,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori
economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse
all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli  effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico», e,  in  particolare,
l'art.  3,  comma  2,  che  modifica  il  medesimo  art.  1-ter   del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, disponendo, tra l'altro: 
    a) la sostituzione della rubrica dell'art. 1-ter con la seguente:
«Contributi  per  i  settori   del   wedding,   dell'intrattenimento,
dell'HO-RECA e altri settori in difficolta'»; 
    b) l'inserimento all'art. 1-ter,  dopo  il  comma  2,  del  comma
2-bis, che prevede, per le finalita' del comma 1 e in  considerazione
degli effetti  dell'emergenza  epidemiologica,  lo  stanziamento  per
l'anno 2022 di 40 milioni di euro, che costituisce limite massimo  di
spesa, da destinare ad interventi per le imprese che  svolgono,  come
attivita' prevalente, una delle  attivita'  identificate  dai  codici
della classificazione  delle  attivita'  economiche  ATECO  96.09.05,
56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2, che nell'anno  2021  hanno  subito  una
riduzione dei ricavi non inferiore al 40 per cento rispetto ai ricavi
del 2019, dettando, altresi', disposizioni particolari per le imprese
costituite nel corso dell'anno 2020; 
  Visto il comma 4 del piu' volte citato art. 1-ter del decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, che prevede che l'efficacia delle disposizioni
di cui al predetto  articolo  e'  subordinata  all'autorizzazione  da
parte della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo  3,
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
  Considerata, pertanto, la  necessita'  di  apportare  modifiche  al
predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze 30  dicembre  2021,  al
fine di consentire l'attuazione  della  misura  a  valere  sul  nuovo
stanziamento previsto per l'anno 2022, nei termini definiti dall'art.
3, comma 2, del decreto-legge n.  4  del  2022,  fermo  restando  che
l'efficacia dell'intervento complessivamente previsto dall'art. 1-ter
del  decreto-legge  25  maggio  2021,   n.   73   resta   subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea rilasciata in esito alla
procedura di notifica  ai  sensi  dell'art.  108,  paragrafo  3,  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
         Modifiche al decreto ministeriale 30 dicembre 2021 
 
  1. Al decreto del Ministro dello sviluppo  economico,  di  concerto
con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  30  dicembre  2021
indicato in premessa sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel  preambolo,  dopo  il  secondo  «Visto»,  e'  aggiunto  il
seguente: 
      «Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante  "Misure
urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori
economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse
all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli  effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico"  e,  in  particolare,
l'art.  3,  comma  2,  che  modifica  il  medesimo  art.  1-ter   del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, disponendo, tra l'altro: 
        a) la sostituzione  della  rubrica  dell'art.  1-ter  con  la
seguente:    "Contributi    per    i     settori     del     wedding,
dell'intrattenimento, dell'HO-RECA e altri settori in difficolta'"; 
        b) l'inserimento all'art. 1-ter, dopo il comma 2,  del  comma
2-bis, che prevede, per le finalita' del comma 1 e in  considerazione
degli effetti  dell'emergenza  epidemiologica,  lo  stanziamento  per
l'anno 2022 di 40 milioni di euro, che costituisce limite massimo  di
spesa, da destinare ad interventi per le imprese che  svolgono,  come
attivita' prevalente, una delle  attivita'  identificate  dai  codici
della classificazione  delle  attivita'  economiche  ATECO  96.09.05,
56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2, che nell'anno  2021  hanno  subito  una
riduzione dei ricavi non inferiore al 40 per cento rispetto ai ricavi
del 2019, dettando, altresi', disposizioni particolari per le imprese
costituite nel corso dell'anno 2020;» 
    b) dopo il preambolo, anteposta all'articolato,  e'  inserita  la
seguente rubrica: 
 
                               «Capo I 
                       DISPOSIZIONI GENERALI»; 
 
    c) all'art. 1, comma 1,  dopo  la  lettera  a),  e'  aggiunta  la
seguente: 
      «a-bis) "decreto-legge 27 gennaio 2022":  il  decreto-legge  27
gennaio 2022, n. 4, recante "Misure urgenti in  materia  di  sostegno
alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e  servizi
territoriali, connesse all'emergenza  da  COVID-19,  nonche'  per  il
contenimento degli effetti  degli  aumenti  dei  prezzi  nel  settore
elettrico"; 
    d) all'art. 2, comma 1, dopo le parole: "decreto-legge 25  maggio
2021,", sono aggiunte le  seguenti:  "come  modificato  dall'art.  3,
comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022," e, dopo le parole:  "nei
settori del "wedding", dell'intrattenimento e dell'organizzazione  di
cerimonie e dell'HO.RE.CA.",  sono  aggiunte  le  seguenti:  "nonche'
degli altri settori in difficolta'"; 
    e) al medesimo art. 2, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
      "1-bis. Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  il  presente  decreto
individua, in particolare: 
        a) al Capo II, le disposizioni applicabili  per  l'erogazione
dei contributi di cui al comma 1 dell'art. 1-ter del decreto-legge 25
maggio 2021, a valere sullo  stanziamento  ivi  previsto  per  l'anno
2021; 
        b) al Capo III, le disposizioni applicabili per  l'erogazione
dei contributi di cui al comma 2-bis  del  medesimo  art.  1-ter  del
decreto-legge 25 maggio 2021, introdotto dall'art. 3,  comma  2,  del
decreto-legge 27  gennaio  2022,  a  valere  sullo  stanziamento  ivi
previsto per l'anno 2022; 
        c) al Capo IV, le disposizioni in  materia  di  notifica  del
regime di  aiuto  previsto  dal  presente  decreto  alla  Commissione
europea e le ulteriori disposizioni finali comuni agli interventi  di
cui ai Capi II e III.»; 
    f) dopo l'art. 2, e' inserita la seguente rubrica: 
 
                              «Capo II 
       CONTRIBUTI AI SETTORI DEL WEDDING, DELL'INTRATTENIMENTO 
        E DELL'ORGANIZZAZIONE DI CERIMONIE E DELL'HO.RE.CA.»; 
 
    g) agli articoli 3, 4, commi 1, 3, 5 e  7  le  parole:  «presente
decreto»,  ovunque  ricorrano,  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«presente Capo»; 
    h) all'art. 3, dopo le parole: «dall'art. 1-ter»,  sono  aggiunte
le seguenti: «, comma 1,»; 
    i) all'art. 5, comma  2,  lettera  b),  la  parola:  «trenta»  e'
sostituita dalla seguente: «venti»; 
    j) all'art. 6, comma 1, il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «Ogni impresa interessata puo' presentare una sola  istanza
di accesso al contributo di cui al presente Capo, con riferimento  ad
uno solo dei settori di cui all'art. 4, comma 1.»; 
    k) dopo l'art. 7, e' inserito il seguente Capo: 
 
                              «Capo III 
                    CONTRIBUTI AI SETTORI ANCORA 
                           IN DIFFICOLTA' 
 
  Art.  7-bis  (Risorse  finanziarie  disponibili).  -  1.   Per   la
concessione degli aiuti di cui al presente Capo sono  disponibili  le
risorse finanziarie  stanziate  dall'art.  1-ter,  comma  2-bis,  del
decreto-legge 25 maggio 2021, pari a euro  40.000.000,00  per  l'anno
2022. Le predette risorse sono versate sulla contabilita' speciale n.
1778, rubricata «Agenzia delle entrate - fondi di  bilancio»  e  sono
utilizzate dalla medesima agenzia per l'erogazione dei contributi  di
cui al presente Capo. 
  Art. 7-ter (Soggetti beneficiari). - 1. Possono  beneficiare  degli
aiuti di cui al presente Capo le imprese operanti nei settori di  cui
al comma  2,  lettera  a)  che,  nell'anno  2021,  hanno  subito  una
riduzione dei  ricavi  non  inferiore  al  40  (quaranta)  per  cento
rispetto ai ricavi del 2019.  Ai  fini  della  quantificazione  della
riduzione, rilevano i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere  a)
e b), del TUIR, relativi ai periodi d'imposta 2019  e  2021.  Per  le
imprese costituite del 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione di cui
al primo periodo deve far riferimento all'ammontare medio mensile del
fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi  a  quello
di apertura della partita IVA rispetto  all'ammontare  medio  mensile
del fatturato e dei corrispettivi del 2021. 
  2. Le imprese di  cui  al  comma  1,  alla  data  di  presentazione
dell'istanza di cui all'art. 7-quinquies, comma 1, devono: 
    a) svolgere, come attivita' prevalente,  comunicata  con  modello
AA7/AA9 all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 35  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n.  633,  una  delle
attivita' identificate  dai  seguenti  codici  della  classificazione
delle attivita' economiche ATECO 2007: 
      a.1) 56.10 - Ristoranti e attivita' di ristorazione mobile; 
      a.2)  56.21  -  Fornitura  di  pasti  preparati  (catering  per
eventi); 
      a.3) 56.30 - Bar e altri esercizi simili senza cucina; 
      a.4) 93.11.2 - Gestione di piscine; 
      a.5) 96.09.05 - Organizzazione di feste e cerimonie; 
    b) essere in possesso degli ulteriori requisiti di  cui  all'art.
4, commi 2 e 3, ad esclusione del requisito di cui  alla  lettera  b)
del predetto comma 2. 
  Art. 7-quater (Forma e ammontare dell'aiuto e disciplina in materia
di aiuti di Stato applicabile). - 1. L'aiuto di cui al presente  Capo
assume la forma del contributo a fondo perduto  ed  e'  riconosciuto,
nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'art.  7-bis  e  sulla
base delle modalita' di cui al comma 2, ai sensi e nel  rispetto  dei
limiti e delle condizioni  previsti  dalla  Sezione  3.1  del  Quadro
Temporaneo degli aiuti COVID-19, ovvero, successivamente  al  periodo
di vigenza dello stesso, ai sensi e nel rispetto del  regolamento  de
minimis. 
  2. Scaduto il termine per la presentazione delle istanze di accesso
al  contributo,  fissato  con  il  provvedimento  di   cui   all'art.
7-quinquies, comma 1, le risorse sono ripartite  tra  le  imprese  in
possesso dei requisiti di cui  all'art.  7-ter  secondo  le  seguenti
modalita': 
    a) il 70 (settanta) per cento e' ugualmente ripartito  tra  tutte
le imprese istanti ammissibili; 
    b) il 20 (venti)  per  cento  e'  ripartito,  in  via  aggiuntiva
rispetto all'assegnazione di  cui  alla  lettera  a),  tra  tutte  le
imprese istanti ammissibili che presentano un  ammontare  dei  ricavi
superiore a euro 400.000,00; 
    c) il  restante  10  (dieci)  per  cento  e'  ripartito,  in  via
aggiuntiva rispetto alle assegnazioni di cui alle lettere  a)  e  b),
tra tutte le imprese istanti ammissibili che presentano un  ammontare
dei ricavi superiore a euro 1.000.000,00. 
  3. Ai fini del riparto delle risorse finanziarie disponibili di cui
al comma 2, rilevano i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a)
e b), del TUIR, registrati dall'impresa relativi al periodo d'imposta
2019. 
  4. Il contributo di cui al  presente  articolo  non  concorre  alla
formazione della base  imponibile  delle  imposte  sui  redditi,  non
rileva altresi' ai fini del rapporto di cui agli articoli 61  e  109,
comma 5, del TUIR, e non concorre alla formazione  del  valore  della
produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,  n.
446. 
  Art. 7-quinquies (Procedura di accesso e  modalita'  di  erogazione
del contributo. Controlli e restituzione). -  1.  Per  l'attribuzione
del contributo di cui al presente Capo si applicano le  procedure  di
cui all'art.  6,  ivi  inclusi  le  modalita'  e  i  termini  per  la
presentazione delle  istanze  da  parte  delle  imprese  beneficiarie
definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,
adottato ai sensi del comma 3 del medesimo art. 6. 
  2.  Il  contributo  di  cui  all'art.   7-quater   e'   corrisposto
dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul  conto
corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell'istanza  di
accesso al contributo. 
  3. Le disposizioni in  materia  di  controllo  e  restituzione  del
contributo sono definite ai sensi dell'art. 7.»: 
    l) dopo l'art. 7-quinquies, come introdotto dalla lettera j)  del
presente decreto, e' inserita la seguente rubrica: 
 
                              «Capo IV 
              STAND STILL E ALTRE DISPOSIZIONI FINALI». 
 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 19 agosto 2022 
 
                                                    Il Ministro       
                                             dello sviluppo economico 
                                                     Giorgetti        
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
          Franco          

Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2022 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico, del  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali e del turismo, n. 1073