IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto  il  regolamento  (UE)  n. 2020/2094  del  Consiglio  del  14
dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la
ripresa,  a  sostegno  alla  ripresa  dell'economia  dopo  la   crisi
COVID-19; 
  Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 241, che  istituisce
il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR),  la  cui
valutazione e' stata approvata con decisione del Consiglio Ecofin del
13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale  del
Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; 
  Visto, in particolare,  l'Investimento  2.2  «Partenariati  per  la
ricerca e l'innovazione - Horizon Europe», previsto nell'ambito della
Missione 4  «Istruzione  e  ricerca»,  Componente  2  «Dalla  ricerca
all'impresa» del predetto Piano; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2018/1046  del  18  luglio  2018,  che
stabilisce le regole finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale
dell'Unione,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n. 283/2014 e la  decisione  n.  541/2014/UE  e  abroga  il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  n.
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il regolamento (UE) n. 2020/852 e  gli  atti  delegati  della
Commissione del 4 giugno 2021, C(2021) 2800 che descrivono i  criteri
generali affinche' ogni singola attivita' economica non determini  un
danno significativo (DNSH, «Do not significant  harm»),  contribuendo
quindi agli obiettivi di mitigazione, adattamento e  riduzione  degli
impatti e dei rischi ambientali definiti nell'art.  17  del  medesimo
regolamento UE; 
  Vista la comunicazione della Commissione UE 2021/C  58/01,  recante
«Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio  "non  arrecare
un danno significativo" a norma del regolamento sul  dispositivo  per
la ripresa e la resilienza», che all'Allegato II indica gli  elementi
di prova per la valutazione di fondo DNSH; 
  Visto il regolamento (UE) 24 marzo 2021, n. 2021/523 del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce il programma  InvestEU  e  che
modifica il regolamento (UE) n. 2015/1017 e che all'Allegato V, punto
B elenca le attivita' che sono escluse dal Fondo InvestEU; 
  Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro,
il  principio  di  parita'  di  genere,  l'obbligo  di  protezione  e
valorizzazione dei giovani, il superamento del divario  territoriale,
nonche'  il  principio  del  contributo  all'obiettivo  climatico   e
digitale (c.d. tagging) di cui agli Allegati VI e VII al  regolamento
(UE) 12 febbraio 2021, n.  241  che  stabiliscono  rispettivamente  i
coefficienti per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di
cambiamenti climatici, agli obiettivi ambientali ed  il  coefficiente
per il calcolo del sostegno alla transizione digitale; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/2106  della  Commissione
del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per
la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori  comuni  e  gli
elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e  della
resilienza; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 480/2014  della  Commissione,
del 3 marzo 2014, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea L 138 del 13 maggio 2014, e, in particolare,  l'art.  20  che
prevede che i  costi  indiretti  possano  essere  calcolati  mediante
l'applicazione  di  un  tasso  forfettario  stabilito   conformemente
all'art. 29, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) n. 1290/2013; 
  Visto il regolamento (UE) del 28  aprile  2021,  n.  2021/695,  che
istituisce il programma quadro di  ricerca  e  innovazione  Orizzonte
Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che
abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013; 
  Visti, in particolare, l'art. 6, comma 8, del regolamento (UE)  del
28 aprile 2021, n. 2021/695, che stabilisce  che  «Le  attivita'  del
programma  sono  realizzate  in  primo  luogo  attraverso  inviti   a
presentare  proposte  aperti  e  competitivi,  anche  nel  quadro  di
missioni e  di  partenariati  europei»,  e  l'art.  10  dello  stesso
regolamento, che individua le  forme  di  partecipazione  dell'Unione
europea ai partenariati  europei  e  le  caratteristiche  che  questi
devono avere; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, come modificato  dal  regolamento  (UE)  n.
2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021  che  dichiara  alcune
categorie  di  aiuti  compatibili  con   il   mercato   interno,   in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea e, in particolare, l'art. 7 che prevede  che  gli
importi dei costi ammissibili possono essere calcolati  conformemente
alle  opzioni  semplificate  in  materia  di   costi   previste   dal
regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio,
a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte da un
fondo dell'Unione che  consente  il  ricorso  alle  suddette  opzioni
semplificate in materia di costi e che la  categoria  dei  costi  sia
ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione, e gli
articoli 25 e 25-quater che stabiliscono le condizioni  per  ritenere
compatibili con il mercato interno ed esenti dall'obbligo di notifica
gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, nonche' l'art. 25-bis  in
cui si definiscono le condizioni di ammissibilita' dei  progetti  che
abbiano  ricevuto  il  Marchio  di  eccellenza  in  seguito   a   una
valutazione positiva da parte di Orizzonte Europa; 
  Visto l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2021/241 che istituisce una
struttura  dirigenziale  di  livello  generale  istituita  presso  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria  generale  dello  Stato,  con  compiti  di   coordinamento
operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e punto
di contatto nazionale per l'attuazione del Piano; 
  Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,
ai sensi del quale, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili
per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche'
le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo  di  cui  al
comma 1037; 
  Visto, altresi', il comma 1044 dello stesso art. 1 della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia  e
delle finanze, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati  di
attuazione finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a  ciascun
progetto; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito  in  legge
29 luglio 2021 n. 108, recante «Governance  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle  strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento  delle  procedure»  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  6-bis,  del   predetto
decreto-legge che stabilisce che «le amministrazioni di cui al  comma
1 dell'art. 8 assicurano che, in sede di definizione delle  procedure
di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle
risorse  allocabili   territorialmente,   anche   attraverso   bandi,
indipendentemente  dalla  fonte  finanziaria  di   provenienza,   sia
destinato  alle  regioni  del  Mezzogiorno,   salve   le   specifiche
allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021,  recante  l'individuazione   delle   amministrazioni   centrali
titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8,  comma
1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; 
  Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge  6
agosto 2021, n. 113, recante «Misure  urgenti  per  il  rafforzamento
della  capacita'  amministrativa  delle   pubbliche   amministrazioni
funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; 
  Visto il decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  6
agosto 2021 e successive modificazioni ed integrazioni che assegna le
risorse finanziarie previste per l'attuazione  degli  interventi  del
Piano  nazionale  di  ripresa   e   resilienza   (PNRR),   finanziato
dall'Unione europea-Next generation EU; 
  Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre
2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le  attivita'
di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle
componenti del Next generation EU, il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa
e rende disponibile un apposito sistema informatico; 
  Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15  settembre
2021 in cui sono definite le modalita' di  rilevazione  dei  dati  di
attuazione finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a  ciascun
progetto,  da  rendere  disponibili  in  formato   elaborabile,   con
particolare  riferimento  ai  costi   programmati,   agli   obiettivi
perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che  ne
beneficiano,  ai  soggetti  attuatori,  ai  tempi  di   realizzazione
previsti  ed  effettivi,  agli  indicatori  di  realizzazione  e   di
risultato, nonche' a ogni altro elemento utile  per  l'analisi  e  la
valutazione degli interventi; 
  Vista la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali  in  materia  di  pubblica   amministrazione»   e,   in
particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi  del  quale  «Gli  atti
amministrativi  anche  di   natura   regolamentare   adottati   dalle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, che dispongono  il  finanziamento  pubblico  o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento  pubblico,  sono
nulli in assenza dei corrispondenti codici di  cui  al  comma  1  che
costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; 
  Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66
che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita'  dei  pagamenti
da parte delle pubbliche amministrazioni  prevede  l'apposizione  del
Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice  unico  di  progetto
(CUP) nelle fatture elettroniche ricevute; 
  Visto in particolare l'art 3, comma 1, lettera  g-bis  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50  che  disciplina  il  principio  di
unicita' dell'invio, secondo il quale ciascun  dato  e'  fornito  una
sola volta a un solo sistema informativo, non puo'  essere  richiesto
da altri sistemi o banche dati, ma e' reso  disponibile  dal  sistema
informativo ricevente; 
  Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce
la normativa attuativa della riforma del CUP; 
  Visti gli obblighi di assicurare  il  conseguimento  dei  target  e
degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, quali  l'obiettivo  di
assegnare almeno 205 progetti presentati dalle imprese aggiudicatarie
di partenariato Horizon Europe entro dicembre 2025 (target M4C2-2)  e
che essi presentino un investimento privato corrispondente dai 23  ai
286 milioni di euro a dicembre 2026 (target M4C2-00- ITA-28); 
  Visti i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione
delle richieste di  rimborso  semestrali  alla  Commissione  europea,
ripartiti per interventi a titolarita' di  ciascuna  Amministrazione,
riportati  nella  Tabella  B  allegata  al  decreto   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  del  6  agosto  2021  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Considerato che il punto 7 del decreto del Ministero  dell'economia
e delle finanze del 6  agosto  2021  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni  prevede  che  «Le  singole   Amministrazioni   inviano,
attraverso le specifiche funzionalita' del sistema informatico di cui
all'art. 1, comma 1043, della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178  e
secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze  -
Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i  dati  relativi  allo
stato  di  attuazione  delle  riforme  e  degli  investimenti  ed  il
raggiungimento dei connessi traguardi  ed  obiettivi  al  fine  della
presentazione, alle scadenze previste, delle richieste  di  pagamento
alla Commissione europea ai sensi dell'art. 22 del  regolamento  (UE)
n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio  del  12  febbraio
2021, tenuto conto anche di  quanto  concordato  con  la  Commissione
europea»; 
  Vista la circolare del  14  ottobre  2021,  n.  21,  del  Ministero
dell'economia e delle finanze -  RGS,  recante  «Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni  tecniche
per la selezione dei progetti PNRR»; 
  Vista la circolare del  29  ottobre  2021,  n.  25,  del  Ministero
dell'economia e delle finanze -  RGS,  recante  «Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi,  bandi  e
altre procedure di attivazione degli investimenti»; 
  Vista la circolare del 30  dicembre  2021,  n.  32,  del  Ministero
dell'economia e delle finanze -  RGS,  recante  «Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza - Guida operativa per il rispetto del  principio
di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»; 
  Vista la circolare del 31  dicembre  2021,  n.  33,  del  Ministero
dell'economia e delle finanze -  RGS,  recante  «Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla circolare del
14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni  tecniche  per
la  selezione  dei  progetti  PNRR  -  addizionalita',  finanziamento
complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»; 
  Vista la circolare  del  18  gennaio  2022,  n.  4,  del  Ministero
dell'economia e delle finanze -  RGS,  recante  «Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR) - art. 1, comma 1, del  decreto-legge  n.
80 del 2021 - Indicazioni attuative»; 
  Vista la circolare  del  24  gennaio  2022,  n.  6,  del  Ministero
dell'economia e delle finanze -  RGS,  recante  «Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza  tecnica  per  le
amministrazioni titolari  di  interventi  e  soggetti  attuatori  del
PNRR»; 
  Vista la circolare del  10  febbraio  2022,  n.  9,  del  Ministero
dell'economia e delle finanze -  RGS,  recante  «Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni  tecniche
per  la  redazione  dei  sistemi  di  gestione  e   controllo   delle
amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»; 
  Vista la circolare del  29  aprile  2022,  n.  21,  recante  «Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano  nazionale  per  gli
investimenti complementari - chiarimenti in relazione al  riferimento
alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata
nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC»; 
  Vista la circolare  del  21  giugno  2022,  n.  27,  del  Ministero
dell'economia e delle finanze -  RGS,  recante»  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR»; 
  Vista  la  circolare  del  4  luglio  2022,  n.  28  del  Ministero
dell'economia e delle  finanze,  recante  «Controllo  di  regolarita'
amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilita' ordinaria e
di contabilita' speciale. Controllo di regolarita'  amministrativa  e
contabile sugli atti di gestione  delle  risorse  del  PNRR  -  prime
indicazioni operative»; 
  Vista la  circolare  del  26  luglio  2022,  n.  29  del  Ministero
dell'economia e delle finanze,  recante  «Circolare  delle  procedure
finanziarie PNRR»; 
  Vista  la  circolare  dell'11  agosto  2022  n.  30  del  Ministero
dell'economia e delle finanze,  recante  «Procedure  di  controllo  e
rendicontazione delle misure PNRR»; 
  Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che,
all'art. 181, comma 1, stabilisce che «L'Unione e  gli  Stati  membri
coordinano  la  loro  azione  in  materia  di  ricerca   e   sviluppo
tecnologico per  garantire  la  coerenza  reciproca  delle  politiche
nazionali  e  della  politica  dell'Unione.»  e  che,  all'art.   185
stabilisce  altresi'  che  «Nell'attuazione  del   programma   quadro
pluriennale l'Unione puo' prevedere, d'intesa con  gli  Stati  membri
interessati, la partecipazione a  programmi  di  ricerca  e  sviluppo
avviati  da  piu'  Stati  membri,  compresa  la  partecipazione  alle
strutture instaurate per l'esecuzione di detti programmi»; 
  Vista     l'iniziativa     europea     innovative     SMEs,     che
coinvolge trentasette paesi europei ed extraeuropei e ha lo scopo  di
supportare le PMI  innovative,  allo  scopo  di  accrescere  la  loro
capacita' di ricerca e innovazione e la loro  produttivita',  nonche'
di integrarsi nelle catene globali del valore e in nuovi mercati; 
  Considerato che,  nell'ambito  dell'iniziativa  europea  Innovative
SMEs, e' stato lanciato il bando «Eurostars 3 CoD 3»; 
  Considerato che nell'ambito  del  PNRR  sono  stati  destinati  200
milioni di euro per  i  partenariati  Horizon  Europe,  tra  i  quali
rientra l'iniziativa europea Innovative SMEs; 
  Considerata l'esigenza di stimolare  la  crescita  economica  e  la
creazione di posti lavoro, migliorando la  competitivita'  delle  PMI
innovative e contribuendo nel contempo a produrre un impatto  sociale
ed ambientale positivo all'interno e al di fuori dell'Europa; 
  Considerata la necessita' di sostenere le  PMI  nello  sviluppo  di
prodotti, processi e servizi per il mercato, finanziando progetti  di
ricerca, innovazione e sviluppo collaborativi; 
  Considerato  che  le  amministrazioni  titolari  degli   interventi
adottano  ogni  iniziativa  necessaria  ad  assicurare  l'efficace  e
corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva
realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal
PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi  traguardi
e obiettivi; 
  Considerato che il suddetto decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 6 agosto 2021 assegna (Tabella A)  al  Ministero  dello
sviluppo economico 200.000.000,00 euro nell'ambito della misura  M4C2
- Investimento 2.2 Investimenti in Partenariati -  Horizon  Europe  -
del PNRR; 
  Ritenuto opportuno, per quanto sopra  esposto,  di  destinare  euro
7.000.000,00, per sostenere le progettualita' delle imprese  italiane
selezionate nel summenzionato bando «Eurostars 3 CoD  3»  nell'ambito
dell'iniziativa europea Innovative SMEs, a valere sulle risorse PNRR-
Partenariati-Horizon Europe; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a)  «Centro  di  ricerca»:  impresa  con  personalita'  giuridica
autonoma  che  svolge  attivita'  di  ricerca  di  base,  di  ricerca
industriale  o  di  sviluppo  sperimentale,  non   rientrante   nella
definizione di Organismo di ricerca; 
    b) «Collaborazione effettiva»: la collaborazione tra  almeno  due
soggetti indipendenti, ossia che non si trovino nelle  condizioni  di
cui all'art. 2359 del codice civile  o  che  non  siano  partecipate,
anche cumulativamente o per via  indiretta,  per  almeno  il  25  per
cento, da  medesimi  altri  soggetti,  finalizzata  allo  scambio  di
conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune
basato sulla divisione del lavoro, nella quale i soggetti definiscono
di  comune  accordo  la  portata  del  progetto  di   collaborazione,
contribuiscono alla sua attuazione e ne  condividono  i  rischi  e  i
risultati; 
    c) «Componente:»  elemento  costitutivo  o  parte  del  PNRR  che
riflette riforme e priorita' di investimento correlate ad un'area  di
intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attivita', allo  scopo
di affrontare sfide specifiche e si articola in una o piu' misure; 
    d) «Iniziativa europea  Innovative  SMEs»:  partenariato  europeo
cofinanziato dagli Stati membri e dalla Commissione  europea,  i  cui
bandi sono organizzati e gestiti dal Segretariato Eureka, finalizzato
a     sostenere     la      competitivita',      l'innovazione      e
l'internazionalizzazione  delle  PMI  innovative,   finanziandone   i
progetti di ricerca, sviluppo e innovazione; 
    e) «Innovative SMEs» o  «PMI  innovative»:  le  imprese,  di  cui
all'art. 4, comma  1,  del  decreto-legge  24  gennaio  2015,  n.  3,
convertito in legge 24 marzo 2015,  n.  33,  iscritte  nella  sezione
speciale del registro delle imprese previsto dall'art.  4,  comma  2,
del medesimo decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3; 
    f) «Innovazione»: un prodotto o processo nuovo e/o migliorato  (o
una combinazione dei  due),  che  differisce  significativamente  dal
precedente  prodotto  o  processo  gia'  reso   disponibile   per   i
consumatori potenziali (OECD Oslo Manual 2018, p. 20); 
    g) «Istituzioni UE»: qualsiasi organismo, istituzione  o  impresa
comune che opera a livello centralizzato per l'Unione europea; 
    h) «Marchio di eccellenza»: marchio di qualita'  attribuito  alle
proposte progettuali presentate a  valere  sul  programma  quadro  di
ricerca e innovazione «Orizzonte Europa», che hanno superato tutte le
soglie di valutazione stabilite nel programma, ma  non  hanno  potuto
essere finanziate a causa della dotazione di bilancio insufficiente e
che, tuttavia, potrebbero beneficiare del sostegno a titolo di  altre
fonti di finanziamento dell'Unione europea o nazionali; 
    i) «Milestone»: traguardo qualitativo da raggiungere tramite  una
determinata  misura  del  PNRR  (riforma   e/o   investimento),   che
rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea  o  a  livello
nazionale; 
    l) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    m)  «Missione»:  risposta,  organizzata  secondo  macro-obiettivi
generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali
che si intendono affrontare con il PNRR e articolata  in  componenti.
Le sei missioni del piano rappresentano aree «tematiche»  strutturali
di  intervento  (Digitalizzazione,  innovazione,   competitivita'   e
cultura; rivoluzione verde e  transizione  ecologica;  infrastrutture
per una mobilita' sostenibile; istruzione  e  ricerca;  inclusione  e
coesione; salute); 
    n) «Misura del PNRR»: specifici investimenti e/o riforme previste
dal Piano nazionale di ripresa  e  resilienza  realizzati  attraverso
l'attuazione di interventi/progetti ivi finanziati; 
    o) «NextGenerationEU»: strumento temporaneo  per  la  ripresa  da
oltre 800 miliardi di euro, che ha lo scopo di contribuire a riparare
i danni economici e  sociali  immediati  causati  dalla  pandemia  di
coronavirus per creare un'Europa post COVID-19 piu' verde,  digitale,
resiliente e adeguata alle sfide presenti e future; 
    p) «Organismo di ricerca»: un'entita' (ad esempio, universita'  o
istituti  di  ricerca,  agenzie  incaricate  del   trasferimento   di
tecnologia,  intermediari  dell'innovazione,  entita'   collaborative
reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente  dal  suo
status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o
fonte di finanziamento, la cui finalita'  principale  consiste  nello
svolgere in maniera indipendente attivita' di  ricerca  fondamentale,
di ricerca industriale o di sviluppo  sperimentale  o  nel  garantire
un'ampia  diffusione  dei  risultati  di  tali   attivita'   mediante
l'insegnamento, la pubblicazione o il  trasferimento  di  conoscenze.
Qualora  tale  entita'  svolga   anche   attivita'   economiche,   il
finanziamento, i costi e i ricavi di tali attivita' economiche devono
formare oggetto di contabilita' separata.  Le  imprese  in  grado  di
esercitare un'influenza decisiva  su  tale  entita',  ad  esempio  in
qualita' di azionisti o di soci, non possono godere di alcun  accesso
preferenziale ai risultati generati; 
    q)  «Orizzonte  Europa»:  il  programma  quadro  di   ricerca   e
innovazione di cui al regolamento (UE) n. 2021/695; 
    r)  «Paesi  Eurostars-3»:  Austria,  Belgio,  Bulgaria,   Canada,
Croazia,  Cipro,  Repubblica  Ceca,  Danimarca,  Estonia,  Finlandia,
Francia,  Germania,  Grecia,  Ungheria,  Islanda,  Irlanda,  Israele,
Italia,  Lettonia,  Lituania,  Lussemburgo,   Malta,   Paesi   Bassi,
Norvegia,  Polonia,  Portogallo,  Romania,   Singapore,   Slovacchia,
Slovenia, Sud  Africa,  Corea  del  Sud,  Spagna,  Svezia,  Svizzera,
Turchia, Regno Unito; 
    s) «Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)»:  Piano
nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea
ai sensi dell'art. 18 e seguenti del regolamento (UE) n. 2021/241; 
    t)  «Principio  DNSH»:  il  principio  «non  arrecare  un   danno
significativo», definito all'art. 17,  regolamento  UE  n.  2020/852;
tutti gli investimenti e le riforme del PNRR devono essere conformi a
tale principio ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 2021/241; 
    u) «progetti Marchio di eccellenza»:  i  progetti  di  ricerca  e
sviluppo delle imprese italiane presentati  a  valere  sul  programma
quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte Europa» che hanno ricevuto
il marchio di qualita', attestante il superamento di tutte le  soglie
di valutazione, ma che non sono  stati  finanziati  per  mancanza  di
un'adeguata copertura finanziaria; 
    v) «Progetto o intervento»: insieme di  attivita'  e/o  procedure
selezionato e finanziato  nell'ambito  di  una  misura  del  Piano  e
identificato  attraverso  un  Codice  unico  di  progetto  (CUP).  Il
progetto  contribuisce  alla  realizzazione  degli  obiettivi   della
Missione e rappresenta la principale entita' del  monitoraggio  quale
unita' minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica,
finanziaria, procedurale e fisica; 
    z) «regolamento GBER»: il  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno  2014,  che  dichiara  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea; 
    aa)  «Rendicontazione  dei   milestone   e   target»:   attivita'
finalizzata a fornire elementi comprovanti  il  raggiungimento  degli
obiettivi del Piano (milestone e target,  UE  e  nazionali).  Non  e'
necessariamente legata all'avanzamento finanziario del progetto; 
    bb)  «Rendicontazione  delle  spese»:  attivita'   necessaria   a
comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto; 
    cc) «Ricerca industriale»: la ricerca pianificata o  le  indagini
critiche  miranti  ad  acquisire  nuove  conoscenze  e  capacita'  da
utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o  servizi  o  per
apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi  o  servizi
esistenti. Essa comprende  la  creazione  di  componenti  di  sistemi
complessi e puo' includere la costruzione di prototipi in ambiente di
laboratorio o in un ambiente  dotato  di  interfacce  di  simulazione
verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota,  se  cio'
e' necessario ai fini della ricerca industriale,  in  particolare  ai
fini della convalida di tecnologie generiche; 
    dd) «Ricerca&Sviluppo»: comprende  qualsiasi  lavoro  creativo  e
sistematico, in grado di aumentare il patrimonio  di  conoscenze  (in
particolare sul genere umano, sulla cultura e sulla  societa')  e  di
elaborare l'applicazione pratica  delle  nuove  conoscenze  acquisite
(OECD Frascati Manual 2015, p. 44); 
    ee)  «SME  (Small  medium  enterprises)  -  PMI  (Piccole   medie
impese)»:  le  Piccole  e   medie   imprese   come   definite   dalla
raccomandazione  UE  n.  2003/361/CE   della   Commissione   europea,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 124 del  20
maggio 2003 e nell'Allegato 1 del regolamento (UE) n. 651/2014  della
Commissione del 17 giugno 2014, nonche' nel decreto-legge n.  3/2015,
convertito in legge n. 33/2015; 
    ff) «Start-up innovative»: le imprese, di cui all'art. 25,  comma
2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge  17
dicembre 2012, n. 221, iscritte nella sezione speciale  del  registro
delle imprese  disciplinato  dall'art.  25,  comma  8,  del  medesimo
decreto-legge n. 179/2012; 
    gg) «Sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione,  la
strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di
natura scientifica, tecnologica, commerciale e  di  altro  tipo  allo
scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o  migliorati.
Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate  alla
definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di
nuovi  prodotti,  processi  o  servizi.  Rientrano   nello   sviluppo
sperimentale  la  costruzione  di  prototipi,  la  dimostrazione,  la
realizzazione di prodotti  pilota,  test  e  convalida  di  prodotti,
processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente  che
riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo  primario
e' l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti,  processi
e servizi  che  non  sono  sostanzialmente  definitivi.  Lo  sviluppo
sperimentale puo' quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di
un  prodotto  pilota  utilizzabile  per  scopi  commerciali  che   e'
necessariamente il prodotto commerciale finale  e  il  cui  costo  di
fabbricazione e' troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini
di  dimostrazione  e  di  convalida.  Lo  sviluppo  sperimentale  non
comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche  periodiche
apportate a prodotti, linee di produzione, processi di  fabbricazione
e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali
modifiche rappresentino miglioramenti; 
    hh) «Target»: traguardo quantitativo da raggiungere  tramite  una
determinata  misura  del  PNRR  (riforma   e/o   investimento),   che
rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea  o  a  livello
nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato; 
    ii) «Contratto di rete»: il contratto di cui  all'art.  3,  comma
4-ter, del decreto-legge 10 febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  9  aprile  2009,  n.  33,  e  successive
modifiche e integrazioni.