IL DIRIGENTE 
               del Settore HTA ed economia del farmaco 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia  (comunicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»); 
  Visti il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Trotta  Francesco  l'incarico  di
dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1568 del  21  dicembre
2021 con cui e' stata conferita al dott. Trotta Francesco la  delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto  ministeriale
20  settembre  2004,  n.  245,  per  la  firma  delle  determine   di
classificazione e prezzo dei medicinali; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n.  326,  in  materia  di  medicinali  soggetti   a   rimborsabilita'
condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate,
recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n.
726/2004; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Visto il decreto del Ministero  della  salute  del  2  agosto  2019
recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana  del  farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  185  del  24  luglio
2020; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco  dei
medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
(SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge
24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico  nazionale  2006)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per
il   governo   della   spesa   farmaceutica   convenzionata   e   non
convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Viste le domande presentate in data 22  luglio  2021,  24  novembre
2021 e 23 dicembre 2021 con le quali la societa' Bristol-Myers Squibb
Pharma EEIG ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche in
regime di rimborso del medicinale «Opdivo» (nivolumab); 
  Visti i pareri  della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
rilasciati nella seduta del 19-22 e 24 novembre  2021,  nella  seduta
del 9-11 marzo 2022 e nella seduta del 1° e 4-5 aprile 2022; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso  reso  nella  seduta
del 21-23 settembre 2022; 
  Vista la delibera n. 45  del  13  ottobre  2022  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale,  concernente  l'approvazione   dei   medicinali   ai   fini
dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita'  da
parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Le   nuove   indicazioni   terapeutiche   del   medicinale   OPDIVO
(nivolumab): 
carcinoma a cellule renali (RCC): 
  «Opdivo»  in  associazione  a  cabozantinib  e'  indicato  per   il
trattamento in prima linea di pazienti adulti con carcinoma a cellule
renali avanzato; 
carcinoma del  colon-retto  (CRC)  con  deficit  di  riparazione  del
mismatch (dMMR) o elevata instabilita' dei microsatelliti (MSI-H): 
  «Opdivo»  in  associazione  ad  ipilimumab  e'  indicato   per   il
trattamento  di  pazienti  adulti  con  carcinoma   del   colon-retto
metastatico  con  deficit  di  riparazione  del  mismatch  o  elevata
instabilita' dei  microsatelliti  dopo  precedente  chemioterapia  di
associazione a base di fluoropirimidina; 
adenocarcinoma dello stomaco, della giunzione gastro-esofagea (GEJ) o
dell'esofago: 
  «Opdivo» in associazione a chemioterapia di combinazione a base  di
fluoropirimidina e platino e' indicato per il  trattamento  in  prima
linea di pazienti adulti  con  adenocarcinoma  dello  stomaco,  della
giunzione gastro-esofagea o dell'esofago, HER2 negativo,  avanzato  o
metastatico, i cui tumori esprimono PD-L1 con un  punteggio  positivo
combinato (CPS)≥ 5. 
  Sono rimborsate come segue. 
  Confezioni: 
    «10 mg/ml  -  concentrato  per  soluzione  per  infusione  -  uso
endovenoso - flaconcino (vetro) - 10 ml»  1  flaconcino -  A.I.C.  n.
044291021/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 1.489,20; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.457,78; 
    «10 mg/ml  -  concentrato  per  soluzione  per  infusione  -  uso
endovenoso - flaconcino (vetro) - 4  ml»  1  flaconcino -  A.I.C.  n.
044291019/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 596,13; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 983,85; 
    «10 mg/ml  -  concentrato  per  soluzione  per  infusione  -  uso
endovenoso - flaconcino (vetro)  24  ml»  1  flaconcino -  A.I.C.  n.
044291033/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 3.574,53; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5.899,41. 
  Sconto obbligatorio sul  prezzo  ex  factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019,  n.
60, si  impegna  a  mantenere  una  fornitura  costante  adeguata  al
fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. 
  L'accordo deve intendersi novativo delle  condizioni  recepite  con
determina AIFA  n.  1642  del  27  dicembre  2021,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  13  del  18  gennaio
2022, e della determina AIFA n. 591 del 5 settembre 2022,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  217  del  16
settembre 2022, che, pertanto, si estinguono. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.