IL DIRIGENTE 
               del Settore HTA ed economia del farmaco 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia  (comunicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Trotta  Francesco  l'incarico  di
dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1568 del  21  dicembre
2021 con cui e' stata conferita al dott. Trotta Francesco la  delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto  ministeriale
20  settembre  2004,  n.  245,  per  la  firma  delle  determine   di
classificazione e prezzo dei medicinali; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre  2006,  relativo  ai  medicinali  per  uso
pediatrico; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate,
recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n.
726/2004; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Visto il decreto del Ministero  della  salute  del  2  agosto  2019
recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana  del  farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  185  del  24  luglio
2020; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministero  della  salute  del  4  aprile  2013
recante  «Criteri  di   individuazione   degli   scaglioni   per   la
negoziazione automatica dei generici e dei  biosimilari»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 131 del 6 giugno 2013, nonche'  il  comunicato  dell'AIFA  del  15
ottobre  2020  relativo  alla  procedura  semplificata  di  prezzo  e
rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco  dei
medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
(SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge
24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico  nazionale  2006)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per
il   governo   della   spesa   farmaceutica   convenzionata   e   non
convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Vista  la  determina  AIFA  n.  157/2022  del  26  settembre  2022,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 234 del 6 ottobre 2022,  recante  «Classificazione,  ai
sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del
medicinale per uso umano, a base di Adalimumab, "Imraldi"»; 
  Vista la domanda presentata in data 17 giugno 2022 con la quale  la
societa' Samsung Bioepis NL B.V. ha chiesto la riclassificazione,  ai
fini della rimborsabilita' del medicinale IMRALDI (adalimumab); 
  Vista la delibera n. 41 del 29  settembre  2022  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale,  concernente  l'approvazione   dei   medicinali   ai   fini
dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita'  da
parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale IMRALDI (adalimumab) nelle confezioni sotto  indicate
e' classificato come segue. 
  Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
Artrite reumatoide. 
  «Imraldi», in combinazione con metotressato, e' indicato per: 
    il trattamento di pazienti adulti affetti da  artrite  reumatoide
attiva di grado da moderato a severo quando la  risposta  ai  farmaci
anti-reumatici   modificanti   la   malattia    (Disease    Modifying
Anti-Rheumatic Drugs -  DMARD),  compreso  il  metotressato,  risulta
inadeguata; 
    il  trattamento   dell'artrite   reumatoide   grave,   attiva   e
progressiva in adulti non precedentemente trattati con metotressato. 
  «Imraldi» puo' essere somministrato come  monoterapia  in  caso  di
intolleranza al metotressato o quando il trattamento  continuato  con
metotressato non e' appropriato. 
  Adalimumab,   in   associazione   con   metotressato,   riduce   la
progressione del danno  strutturale,  valutata  radiograficamente,  e
migliora la funzionalita' fisica, in questa popolazione di pazienti. 
Artrite idiopatica giovanile 
  Artrite idiopatica giovanile poliarticolare. 
  «Imraldi» in combinazione  con  metotressato  e'  indicato  per  il
trattamento dell'artrite idiopatica giovanile poliarticolare  attiva,
nei pazienti dai due anni di  eta',  che  hanno  avuto  una  risposta
inadeguata ad  uno  o  piu'  farmaci  anti-reumatici  modificanti  la
malattia (DMARD). 
  «Imraldi» puo' essere somministrato come  monoterapia  in  caso  di
intolleranza al metotressato o quando il trattamento  continuato  con
metotressato non  e'  appropriato  (per  l'efficacia  in  monoterapia
vedere paragrafo 5.1). Adalimumab non e' stato studiato  in  pazienti
di eta' inferiore ai due anni. 
Artrite associata ad entesite 
  «Imraldi» e' indicato per il  trattamento  delle  forme  attive  di
artrite associata a entesite, nei pazienti dai sei anni di eta',  che
hanno avuto una risposta inadeguata  o  che  sono  intolleranti  alla
terapia convenzionale (vedere paragrafo 5.1). 
Spondiloartrite assiale 
  Spondilite anchilosante (SA). 
  «Imraldi» e'  indicato  per  il  trattamento  dei  pazienti  adulti
affetti da spondilite anchilosante attiva grave in  cui  la  risposta
alla terapia convenzionale non e' risultata adeguata. 
Spondiloartrite assiale senza evidenza radiografica di SA 
  «Imraldi» e'  indicato  per  il  trattamento  dei  pazienti  adulti
affetti da spondiloartrite assiale grave senza evidenza  radiografica
di SA ma con segni oggettivi di  infiammazione  rilevati  da  elevati
livelli di Proteina C Reattiva e/o RMN, che hanno avuto una  risposta
inadeguata a, o  sono  intolleranti  a  farmaci  antinfiammatori  non
steroidei (FANS). 
Artrite psoriasica 
  «Imraldi» e' indicato per il  trattamento  dell'artrite  psoriasica
attiva  e  progressiva  in  soggetti  adulti  quando  la  risposta  a
precedenti trattamenti  con  farmaci  anti-reumatici  modificanti  la
malattia (Disease Modifying Anti-rheumatic Drugs -  DMARD)  e'  stata
inadeguata. 
  E'  stato  dimostrato  che  adalimumab  riduce  la  percentuale  di
progressione  del  danno  articolare  periferico  associato  rilevato
attraverso   radiografie   in   pazienti   affetti   da   sottogruppi
poliarticolari simmetrici della malattia e migliora la  funzionalita'
fisica. 
Psoriasi 
  «Imraldi» e' indicato per il trattamento della psoriasi  cronica  a
placche di grado da moderato a severo, in pazienti  adulti  candidati
alla terapia sistemica. 
Psoriasi a placche pediatrica 
  «Imraldi» e' indicato per il trattamento della psoriasi  cronica  a
placche grave in bambini e adolescenti dai quattro anni di  eta'  che
abbiano  avuto   una   risposta   inadeguata,   o   siano   candidati
inappropriati alla terapia topica e alle fototerapie. 
Idrosadenite Suppurativa (HS) 
  «Imraldi»  e'  indicato  per   il   trattamento   dell'idrosadenite
suppurativa (acne inversa) attiva di grado da moderato  a  severo  in
adulti e adolescenti  dai  dodici  anni  di  eta'  con  una  risposta
inadeguata alla terapia sistemica convenzionale per l'HS. 
Malattia di Crohn 
  «Imraldi» e' indicato  nel  trattamento  della  malattia  di  Crohn
attiva di grado da moderato a severo in pazienti adulti che non hanno
risposto ad un ciclo terapeutico  completo  ed  adeguato  a  base  di
corticosteroidi  e/o  di  un  immunosoppressore,   o   nei   pazienti
intolleranti  a  tali  terapie  o  che  presentino  controindicazioni
mediche ad esse. 
Malattia di Crohn in pazienti pediatrici 
  «Imraldi» e' indicato  nel  trattamento  della  malattia  di  Crohn
attiva di grado da moderato a severo nei pazienti pediatrici (dai sei
anni di eta') che hanno avuto una risposta  inadeguata  alla  terapia
convenzionale, inclusa la  terapia  nutrizionale  primaria  e  a  una
terapia a base di un corticosteroide e/o ad  un  immunomodulatore,  o
che sono intolleranti o hanno controindicazioni a tali terapie. 
Colite Ulcerosa 
  «Imraldi» e' indicato nel trattamento della colite ulcerosa  attiva
di  grado  da  moderato  a  severo  in  pazienti  adulti  che   hanno
manifestato  una  risposta  inadeguata  alla  terapia   convenzionale
inclusi  i  corticosteroidi  e   la   6   mercaptopurina   (6-MP)   o
l'azatioprina  (AZA)   o   che   sono   intolleranti   o   presentano
controindicazioni a tali terapie. 
Colite ulcerosa pediatrica 
  «Imraldi» e' indicato per  il  trattamento  della  colite  ulcerosa
attiva di grado da moderato a severo nei pazienti pediatrici (dai sei
anni di eta') che hanno avuto una risposta  inadeguata  alla  terapia
convenzionale, inclusi corticosteroidi e/o 6-mercaptopurina (6-MP)  o
azatioprina (AZA), o che sono intolleranti o hanno  controindicazioni
mediche per tali terapie. 
Uveite 
  «Imraldi» e' indicato per il trattamento dell'uveite  non-infettiva
intermedia, posteriore e panuveite in pazienti adulti che hanno avuto
una  risposta  inadeguata  ai  corticosteroidi,   in   pazienti   che
necessitano di farmaci risparmiatori di corticosteroidi o  nei  quali
il trattamento con corticosteroidi e' inappropriato. 
Uveite pediatrica 
  «Imraldi» e' indicato  per  il  trattamento  dell'uveite  anteriore
pediatrica cronica non infettiva nei pazienti dai due  anni  di  eta'
che hanno avuto una risposta  inadeguata  o  sono  intolleranti  alla
terapia convenzionale o per i quali la terapia convenzionale  non  e'
appropriata. 
  Confezioni: 
    «40 mg - soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -  siringa
preriempita (vetro) in penna preriempita 0,4 ml  (40  mg/0,4  ml)»  2
penne  preriempite  +  2  tamponi  imbevuti  d'alcool  -  A.I.C.   n.
045616152/E (in base 10) - classe  di  rimborsabilita':  H  -  prezzo
ex-factory (IVA esclusa): euro  758,68  -  prezzo  al  pubblico  (IVA
inclusa): euro 1.252,12; 
    «40 mg - soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -  siringa
preriempita (vetro) 0,4 ml (40 mg/0,4 ml)» 2 siringhe preriempite + 2
tamponi imbevuti d'alcool - A.I.C. n.  045616113/E  (in  base  10)  -
classe di rimborsabilita': H - prezzo ex-factory (IVA esclusa):  euro
758,68 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.252,12; 
    «40 mg - soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -  siringa
preriempita (vetro) 0,4 ml (40 mg/0,4 ml)» 1 siringa preriempita +  2
tamponi imbevuti d'alcool - A.I.C. n.  045616101/E  (in  base  10)  -
classe di rimborsabilita': C; 
    «40 mg - soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -  siringa
preriempita (vetro) 0,4 ml (40 mg/0,4 ml)» 4 siringhe preriempite + 2
tamponi imbevuti d'alcool - A.I.C. n.  045616125/E  (in  base  10)  -
classe di rimborsabilita': C; 
    «40 mg - soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -  siringa
preriempita (vetro) 0,4 ml (40 mg/0,4 ml)» 6 siringhe preriempite + 6
tamponi imbevuti d'alcool - A.I.C. n.  045616137/E  (in  base  10)  -
classe di rimborsabilita': C; 
    «40 mg - soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -  siringa
preriempita (vetro) in penna preriempita 0,4 ml  (40  mg/0,4  ml)»  4
penne  preriempite  +  2  tamponi  imbevuti  d'alcool  -  A.I.C.   n.
045616164/E (in base 10) - classe di rimborsabilita': C; 
    «40 mg - soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -  siringa
preriempita (vetro) in penna preriempita 0,4 ml  (40  mg/0,4  ml)»  1
penna  preriempita  +  2  tamponi  imbevuti  d'alcool  -  A.I.C.   n.
045616149/E (in base 10) - classe di rimborsabilita': C; 
    «40 mg - soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -  siringa
preriempita (vetro) in penna preriempita 0,4 ml  (40  mg/0,4  ml)»  6
penne  preriempite  +  6  tamponi  imbevuti  d'alcool  -  A.I.C.   n.
045616176/E (in base 10) - classe di rimborsabilita': C. 
  Sconto obbligatorio  sul  prezzo  ex-factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019,  n.
60, si  impegna  a  mantenere  una  fornitura  costante  adeguata  al
fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.