Estratto determina n. 763/2022 del 24 ottobre 2022 
 
    Medicinale: BENDAMUSTINA AUROBINDO. 
    Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. 
    Confezioni: 
      «2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione»
1 flaconcino in vetro da 25 mg - A.I.C. n. 050098019 (in base 10); 
      «2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione»
5 flaconcini in vetro da 25 mg - A.I.C. n. 050098021 (in base 10); 
      «2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione»
10 flaconcini in vetro da 25 mg - A.I.C. n. 050098033 (in base 10); 
      «2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione»
20 flaconcini in vetro da 25 mg - A.I.C. n. 050098045 (in base 10); 
      «2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione»
1 flaconcino in vetro da 100 mg - A.I.C. n. 050098058 (in base 10); 
      «2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione»
5 flaconcini in vetro da 100 mg - A.I.C. n. 050098060 (in base 10); 
      «2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione»
10 flaconcini in vetro da 100 mg - A.I.C. n. 050098072 (in base 10). 
    Composizione: 
      principio attivo: bendamustina cloroidrato. 
    Officine di produzione: 
      responsabili rilascio lotti: 
        APL Swift Services (Malta) Ltd -  HF26,  Hal  Far  Industrial
Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000 Malta; 
        Generis Farmacêutica SA - Rua João de  Deus,  19,  2700-  487
Amadora, Portogallo; 
        Arrow Generiques 26 Avenue Tony Garnier, Lyon, Francia. 
    Indicazioni terapeutiche: 
      trattamento di prima linea  della  leucemia  linfatica  cronica
(stadio Binet B o C) in quei pazienti per i quali non e'  appropriata
una chemioterapia contenente fludarabina; 
      linfoma non-Hodgkin indolente come monoterapia in pazienti  che
hanno avuto una progressione di malattia durante o entro sei mesi dal
trattamento con rituximab o  con  un  regime  terapeutico  contenente
rituximab; 
      trattamento  di  prima  linea  del  mieloma  multiplo   (stadio
Durie-Salmon II con progressione o stadio III)  in  associazione  con
prednisone in  pazienti  oltre  i  65  anni  di  eta'  che  non  sono
eleggibili a trapianto autologo di cellule staminali e che presentano
neuropatia clinica al momento della diagnosi che precluda l'uso di un
trattamento contenente talidomide o bortezomib. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Il medicinale «Bendastina Aurobindo» e' classificato  come  segue
ai fini della rimborsabilita': 
      confezioni: 
        «2,5  mg/ml  polvere  per  concentrato  per   soluzione   per
infusione» 5 flaconcini in vetro da 25 mg - A.I.C. n.  050098021  (in
base 10); 
        classe di rimborsabilita': «H»; 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 232,05; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 382,98; 
        «2,5  mg/ml  polvere  per  concentrato  per   soluzione   per
infusione» 5 flaconcini in vetro da 100 mg - A.I.C. n. 050098060  (in
base 10); 
        classe di rimborsabilita': «H»; 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 928,20; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.531,91. 
    Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determina ha efficacia, ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1-bis,  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Bendamustina Aurobindo» (bendamustina)  e'  classificato,
ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre  2012,
n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2012,
n.  189,  nell'apposita  sezione,  dedicata  ai  farmaci  non  ancora
valutati ai fini della rimborsabilita', della classe di cui  all'art.
8, comma 10, lettera c) della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e
successive modificazioni, denominata classe C(nn). 
    Le confezioni di cui all'art. 1 risultano  collocate,  in  virtu'
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C(nn). 
    Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto
dell'istanza di  rimborsabilita',  ivi  comprese  quelle  attualmente
coperte  da  brevetto,  alle  condizioni  indicate   nella   presente
determina. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Bendamustina Aurobindo» (bendamustina) e'  la  seguente:  medicinale
soggetto   a    prescrizione    medica    limitativa,    utilizzabile
esclusivamente  in  ambiente  ospedaliero  o  in  struttura  ad  esso
assimilabile (OSP). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni dei medicinali devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
presente determina. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determina. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico/biosimilare  e'
esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti  di  proprieta'
industriale relativi al medicinale di  riferimento  e  delle  vigenti
disposizioni normative in materia brevettuale. 
    Il titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico/biosimilare  e',
altresi',  responsabile  del  pieno  rispetto  di   quanto   disposto
dall'art. 14, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.  219/2006,  che
impone di non includere negli stampati  quelle  parti  del  riassunto
delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento  che
si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti  da  brevetto
al momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7)
della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web  dell'Agenzia
europea  dei  medicinali,  preveda  la  presentazione  dei   rapporti
periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale.  In
tal caso, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio
deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina: il presente estratto  ha
effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.