IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
                      E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   Ministri   per   la
programmazione economica» e in  particolare  l'art.  16,  concernente
l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la
programmazione economica, di  seguito  CIPE,  nonche'  le  successive
disposizioni legislative  relative  alla  composizione  dello  stesso
Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,
recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla
direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga  del  termine
di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,
n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019,
n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio  2021,
per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche  in  vista
del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo  sostenibile
indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea  generale
dell'Organizzazione delle nazioni unite il  25  settembre  2015»,  il
CIPE assuma «la denominazione di Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica  e  lo  sviluppo  sostenibile»,  di  seguito
CIPESS, e che «a decorrere  dalla  medesima  data...  in  ogni  altra
disposizione vigente, qualunque  richiamo  al  CIPE  deve  intendersi
riferito  al»  Comitato  interministeriale  per   la   programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione  31
ottobre 2000, n. 138T, con il quale  e'  stata  rilasciata  a  favore
delle Ferrovie dello Stato - Societa' dei  trasporti  e  servizi  per
azioni  e  successivamente,  a  decorrere  dalla   data   della   sua
costituzione, alla Rete ferroviaria italiana S.p.a., di seguito  RFI,
la  concessione  per  la  gestione  dell'infrastruttura   ferroviaria
nazionale, alle condizioni stabilite nello stesso atto di concessione
e  nelle  integrazioni  apportate  con  decreti  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti 28 novembre 2002, n. 60T e 19  gennaio
2006, n. 3T, e nel contratto di programma; 
  Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di  progetto,
di seguito CUP, e in particolare: 
    1.  la  delibera  CIPE   27   dicembre   2002,   n.   143,   come
successivamente integrata e modificata dalla successiva  delibera  29
settembre 2004, n.  24,  con  la  quale  questo  stesso  Comitato  ha
definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che  il
CUP stesso deve essere riportato su tutti i documenti  amministrativi
e  contabili,  cartacei  ed  informatici,  relativi  a  progetti   di
investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati  dei
vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; 
    2.  la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali  in  materia   di   pubblica   amministrazione»,   come
modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,  il  quale,
all'art. 11, ha disposto che ogni progetto di  investimento  pubblico
deve essere dotato di un CUP e,  in  particolare,  ha  previsto,  tra
l'altro,  l'istituto  della  nullita'  degli   «atti   amministrativi
adottati da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  che  dispongono  il
finanziamento pubblico o autorizzazione l'esecuzione di  progetti  di
investimento pubblico» in  assenza  dei  corrispondenti  codici,  che
costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso; 
    3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano  straordinario
contro le mafie, nonche' delega al Governo in  materia  di  normativa
antimafia» e successive modificazioni, che all'art.  6  definisce  le
sanzioni applicabili in caso di mancata  apposizione  del  CUP  sugli
strumenti di pagamento; 
    4. il citato decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76,  convertito
con modificazioni dalla  legge  11  settembre  2020,  n.  120  e,  in
particolare, l'art. 41, comma 1, che ha modificato la suddetta  legge
n. 3/2003; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti  e  agli  obblighi
dei passeggeri nel trasporto ferroviario; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1  e  2  della  legge  13  agosto  2010,  n.  136»,  e
successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,   recante
«Disposizioni per la crescita,  l'equita'  e  il  consolidamento  dei
conti  pubblici»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
dicembre 2011, n. 214, che, all'art. 37,  ha  istituito,  nell'ambito
delle attivita' di regolazione dei servizi di  pubblica  utilita'  di
cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorita'  di  regolazione
dei trasporti, di seguito ART; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  recante
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  15  luglio  2015,  n.  112,  recante
«Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio,  del  21  novembre  2012,  che   istituisce   uno   spazio
ferroviario europeo unico (Rifusione)», come modificato  dall'art.  5
del decreto-legge 6 novembre  2021,  n.  152,  recante  «Disposizioni
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e  resilienza
(PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», convertito,
con modificazioni, dalla  legge  29  dicembre  2021,  n.  233  e,  in
particolare: 
    1. l'art. 1, commi 7 e 7-bis, in cui e' disposta  l'elaborazione,
il contenuto, nonche' il relativo iter di approvazione del  Documento
strategico della mobilità ferroviaria  di  passeggeri  e  merci,  di
seguito DSMF, avente validita' di norma quinquennale; 
    2. l'art. 15, comma 1, il quale prevede che  i  rapporti  tra  il
gestore dell'infrastruttura ferroviaria e lo Stato sono  disciplinati
da un atto di concessione e da uno o  piu'  contratti  di  programma,
questi ultimi stipulati per un periodo di cinque anni  e  finalizzati
all'attuazione    delle    strategie    di    sviluppo    sostenibile
dell'infrastruttura ferroviaria  nazionale,  nonche'  a  definire  la
programmazione degli  investimenti  relativi  alla  manutenzione,  al
rinnovo e alla sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria; 
    3.  l'art.  15,  commi  2  e  2-bis,che  definiscono  l'iter   di
approvazione dei contratti di programma di  cui  al  comma  1  e  dei
relativi aggiornamenti annuali; 
    4. l'art. 15, commi 3 e 4,  con  i  quali  e'  previsto  che  nei
contratti di programma sia disciplinata, tra l'altro, la  concessione
di finanziamenti destinati alla manutenzione  ordinaria  e  a  quella
straordinaria finalizzata al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria,
nonche' la concessione di incentivi per ridurre i costi di  fornitura
dell'infrastruttura   e   l'entita'   dei    diritti    di    accesso
all'infrastruttura; 
    5. l'art. 16, in cui e' sancito il principio  di  equilibrio  dei
conti del gestore, in base al quale va garantito, nell'arco temporale
di cinque anni, l'equilibrio tra il gettito dei canoni per l'utilizzo
dell'infrastruttura, i contributi statali definiti nei  contratti  di
programma di cui all'art.  15,  le  eccedenze  provenienti  da  altre
attivita' commerciali e le  eventuali  entrate  non  rimborsabili  da
fonti private e pubbliche, da un  lato  e,  dall'altro,  i  costi  di
infrastruttura  almeno  nelle  sue  componenti  di  costi  operativi,
ammortamenti e remunerazione del capitale investito. 
  Vista la delibera ART 13 novembre 2015, n. 96, recante «criteri per
la   determinazione   dei    canoni    di    accesso    e    utilizzo
dell'infrastruttura ferroviaria»; 
  Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante «Disposizioni
urgenti in  materia  finanziaria,  iniziative  a  favore  degli  enti
territoriali, ulteriori interventi per  le  zone  colpite  da  eventi
sismici e misure per lo  sviluppo»,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  e,  in  particolare,  l'art.  47,
comma 11-bis, come modificato dall'art. 89-bis del decreto-legge  del
14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e  il
rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni,  dalla  legge
del 13 ottobre 2020, n. 126, il quale ha previsto che il servizio  di
collegamento ferroviario via mare fra la penisola e, rispettivamente,
la Sicilia e la Sardegna, puo'  essere  effettuato  anche  attraverso
l'impiego di mezzi navali veloci il  cui  modello  di  esercizio  sia
correlato al servizio di trasporto ferroviario da e per  la  Sicilia,
in particolare nelle tratte di andata e  ritorno,  Messina-Villa  San
Giovanni e Messina-Reggio  Calabria,  da  attuare  nell'ambito  delle
risorse previste a legislazione vigente  destinate  al  contratto  di
programma-parte servizi  tra  lo  Stato  e  la  RFI  S.p.a.,  gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, e fermi restando i servizi
ivi stabiliti; 
  Visto il decreto-legge del  28  settembre  2018,  n.  109,  recante
«Disposizioni urgenti per la citta' di  Genova,  la  sicurezza  della
rete nazionale delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  gli  eventi
sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre  emergenze»  convertito
con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che  all'art.
12 ha disposto  l'istituzione,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2019,
dell'Agenzia nazionale  per  la  sicurezza  delle  ferrovie  e  delle
infrastrutture stradali e autostradali, di seguito ANSFISA; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  maggio  2019,  n.  50,  recante
«attuazione della direttiva 2016/798 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie» e, in
particolare: 
    1. l'art. 4, che stabilisce le competenze dell'ANSFISA; 
    2. l'art. 8, comma 10, che stabilisce che, entro il 31 maggio  di
ogni anno, i gestori dell'infrastruttura  e  le  imprese  ferroviarie
debbano trasmettere all'ANSFISA una relazione annuale sulla sicurezza
relativa all'anno precedente che deve contenere almeno: 
      2.1. i dati relativi  alle  modalita'  di  conseguimento  degli
obiettivi di sicurezza interni e i risultati dei piani di sicurezza; 
      2.2. un resoconto dello sviluppo degli indicatori nazionali  di
sicurezza e degli indicatori comuni di sicurezza di cui all' art. 5; 
      2.3. i risultati degli audit di sicurezza interni; 
      2.4.  le  osservazioni   in   merito   alle   carenze   ed   al
malfunzionamento  dell'esercizio   ferroviario   e   della   gestione
dell'infrastruttura che rivestono un interesse per l'ANSFISA; 
      2.5. una relazione sui pertinenti metodi comuni di sicurezza; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
novembre 2020, registrato alla Corte dei conti in  data  30  novembre
2020,  al  n.  2739,  che  ha   istituito   il   Comitato   direttivo
dell'ANSFISA; 
  Considerato che dalla suddetta data del 30 novembre 2020 decorre la
piena  operativita'  dell'ANSFISA,   con   conseguente   soppressione
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie; 
  Vista  la  delibera  ART  22  novembre  2019,   n.   151,   recante
«Indicazioni e prescrizioni relative al "Prospetto informativo  della
rete 2021",  di  seguito  PIR  "presentato  dal  gestore  della  rete
ferroviaria nazionale, R.F.I. S.p.a., al "PIR 2020", nonche' relative
alla predisposizione del "PIR 2022"», con cui e' stato previsto che i
dati relativi alle performance di puntualita' dell'orario di servizio
precedente  e  i  valori  obiettivo  per  l'orario  successivo   sono
pubblicati, entro e non oltre il 28 febbraio  di  ogni  anno  solare,
all'interno del portale ePIR, nella sezione «documenti tecnici»; 
  Visto il decreto-legge  del  30  dicembre  2019,  n.  162,  recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di  termini  legislativi,
di  organizzazioni  delle  pubbliche  amministrazioni,   nonche'   di
innovazione tecnologica», convertito, con modificazioni, dalla  legge
del 28 febbraio 2020, n.  8,  che  all'art.  13,  comma  5-octies  ha
previsto che le  nuove  linee  ferroviarie  regionali  a  scartamento
ordinario interconnesse con la  rete  nazionale,  che  assicurano  un
diretto collegamento con le citta' metropolitane e per le  quali  non
sia stata ancora autorizzata la messa in servizio, previa intesa  tra
il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  la  regione
interessata, assumono la qualificazione di infrastruttura ferroviaria
nazionale e sono trasferite a titolo gratuito, mediante  conferimento
in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria  nazionale  che
ne assume la gestione ai sensi e per gli effetti del suddetto decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e della navigazione
n. 138-T del 31 ottobre 2000; 
  Visto il decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34,  recante  «Misure
urgenti in materia di  salute  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali  connesse  all'emergenza  da  COVID-19»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  il
quale ha disposto all'art. 208, comma 3-bis,  che  al  fine  di  dare
impulso e  rilanciare  il  porto  di  Gioia  Tauro,  il  collegamento
ferroviario Rosarno-San Ferdinando e il relativo impianto assumono la
qualificazione  di  infrastruttura  ferroviaria  nazionale   e   sono
trasferiti a titolo gratuito, previa intesa tra  il  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di seguito MIMS,  e  la
Regione  Calabria,  mediante  conferimento  in  natura,  al   gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, che ne assume la  gestione
ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dei  trasporti  e
della navigazione n. 138-T del 31 ottobre 2000; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/852 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di  un  quadro
che favorisce gli investimenti sostenibili  e  recante  modifica  del
regolamento (UE) 2019/2088, che ha introdotto nel  sistema  normativo
europeo la tassonomia delle attivita' economiche eco-compatibili, una
classificazione  delle  attivita'  che  possono  essere   considerate
sostenibili  in  base  all'allineamento  agli  obiettivi   ambientali
dell'Unione europea e al rispetto di  alcune  clausole  di  carattere
sociale; 
  Vista la direttiva del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
dicembre 2021, con la quale sono state fornite  «Linee  di  indirizzo
sull'azione del  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)  per  l'anno  2022»,  le
quali indicano che progetti ed i piani di investimenti pubblici posti
all'esame e  all'approvazione  di  questo  Comitato  dovranno  essere
orientati al rispetto  degli  obiettivi  di  sviluppo  sostenibile  e
rispondere ad alcuni parametri  misurabili  durante  il  percorso  di
programmazione, progettazione e autorizzazione,  sulla  base  di  una
delibera  del  Comitato  interministeriale  per   la   programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile da emanare entro il 2022; 
  Valutata  la  necessita'  di  ricevere,  insieme   alle   relazioni
istruttorie in tutte le fattispecie in cui e' chiamato ad  esprimersi
il Comitato interministeriale per la programmazione  economica  e  lo
sviluppo sostenibile, una  scheda  di  accompagnamento  che  descriva
sinteticamente le azioni orientate allo sviluppo sostenibile previste
o  attuate  nell'abito  della   fattispecie   medesima,   di   natura
prevalentemente qualitativa e, ove possibile, di tipo quantitativo; 
  Visti i decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
dicembre 2020, n. 190 e n. 191, con i quali  sono  stati  adottati  i
regolamenti  concernenti   l'organizzazione,   rispettivamente,   del
Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  seguito  MIT  e
degli uffici di diretta collaborazione del medesimo Ministero; 
  Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante  «Disposizioni
urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei  Ministeri»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n.  55,  e
in particolare l'art.  5,  il  quale  ha  previsto  che  il  MIT  sia
ridenominato MIMS; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza e, in particolare,
la Missione 3, recante «infrastrutture per una mobilita' sostenibile»
che mira a rendere, entro il 2026, il sistema  infrastrutturale  piu'
moderno, digitale e sostenibile, potenziando il trasporto su ferro di
passeggeri e merci su rete ferrovia, aumentando  la  capacita'  e  la
connettivita' della ferrovia e migliorando la qualita'  del  servizio
lungo  i  principali  collegamenti  nazionali  e   regionali,   anche
attraverso il rafforzamento dei collegamenti transfrontalieri; 
  Considerato che in data 30 dicembre 2021 il MIMS  ha  trasmesso  al
Parlamento il DSMF; 
  Vista la legge 31 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio  2022-2024»,  con  la  quale  sono  stati
stanziati, per il finanziamento  del  contratto  di  programma  parte
Servizi 2022-2026, di seguito CdP-S, risorse pari complessivamente  a
10,21 miliardi di euro, di cui 5,11 miliardi  dal  2022  al  2026  in
conto esercizio per attivita' di gestione della rete e 5,10  miliardi
dal 2022 al 2027 in conto  impianti  per  attivita'  di  manutenzione
straordinaria; 
  Tenuto conto che, rispettivamente in data 24  febbraio  e  2  marzo
2022, la  VIII  Commissione  lavori  pubblici  del  Senato  e  la  IX
Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera hanno
espresso parere favorevole, con osservazioni, al DSMF; 
  Tenuto conto che in data 16 marzo 2022 la Conferenza  unificata  ha
rilasciato parere favorevole in merito al DSMF; 
  Visto il decreto ministeriale 29 aprile 2022, n. 109,  con  cui  il
MIMS ha approvato il DSMF; 
  Preso atto che il DSMF prevede per il  nuovo  ciclo  programmatorio
del CdP-S un quadro di fabbisogni finanziari pari complessivamente  a
3.356 milioni di euro annui, cosi' articolati: 
    1. 1.156 milioni di euro per ciascun anno del  periodo  2022-2026
per le attivita' in conto esercizio del contratto; 
    2. 2.200 milioni di euro per ciascun anno del  periodo  2022-2026
per le attivita' in conto capitale di manutenzione straordinaria; 
  Vista la nota del 5 luglio 2022, prot. n. 4670, con cui il MIMS  ha
informato l'ART, sul contenuto dello schema di CdP-S RFI 2022-2026; 
  Vista la nota dell'8 luglio 2022, prot. n.  994,  con  cui  RFI  ha
informato le imprese ferroviarie titolari di licenza, le regioni,  le
province autonome e  i  soggetti  titolari  di  Accordo  quadro,  sul
contenuto dello schema di CdP-S; 
  Vista la nota del 9  luglio  2022,  n.  4769,  con  cui  il  MIMS -
Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture  ferroviarie,
di seguito DGTFE, ha trasmesso  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della
politica economica, di seguito DIPE, gli schemi dei  nuovi  contratti
di programma 2022 - 2026 tra il MIMS e RFI  -  Parte  investimenti  e
Parte servizi, e  la  relativa  documentazione  a  corredo,  ai  fini
dell'approvazione di cui all'art. 15, comma 2, del  suddetto  decreto
legislativo n. 112/2015; 
  Vista la nota del 15 luglio 2022, n.  24944,  con  cui  il  MIMS  -
Ufficio di Gabinetto ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno,
fra le altre  proposte,  dell'approvazione  del  nuovo  contratto  di
programma 2022 - 2026 tra il MIMS e RFI - Parte servizi,  aggiornando
la relativa documentazione istruttoria; 
  Preso atto che il CdP-S, nella forma finale esaminata dal Comitato,
prevede i seguenti articoli: 
    1. Premesse e allegati; 
    2. Definizioni; 
    3.  Oggetto  del  contratto.  E'  stabilito  il  complesso  delle
attivita' atte a garantire l'utilizzabilita'  dell'infrastruttura  da
parte  dell'utenza  in  condizioni  di  sicurezza  ed  affidabilita',
attraverso gli interventi di manutenzione ordinaria e  straordinaria.
Il contratto disciplina anche le obbligazioni  per  le  attivita'  di
safety, security e navigazione  prestate  dal  gestore,  nonche'  gli
obblighi di servizio o oneri collegati all'attivita'  del  gestore  e
discendenti da evoluzioni di  normativa  di  settore  o  prescrizioni
delle autorita' competenti; 
    4. Durata. La durata contrattuale e' definita a  partire  dal  1°
gennaio 2022 sino al 31 dicembre 2026. Alla scadenza  del  contratto,
nelle more del suo rinnovo e per un termine massimo di due  anni,  il
contratto prosegue la sua efficacia ai medesimi patti e condizioni in
esso previste; 
    5. Obblighi dei contraenti. Principalmente, a fronte dell'impegno
assunto dal gestore di assicurare la piena utilizzabilita' della rete
in condizioni di sicurezza e di affidabilita', mediante le  attivita'
di manutenzione ordinaria e  straordinaria,  nonche'  a  svolgere  le
attivita' di safety, di security, di navigazione, di assistenza  alle
persone  con  ridotta  mobilita',  di  seguito  PRM,  e  di  sgombero
dell'infrastruttura, oltre a garantire  continuita'  al  servizio  di
collegamento e trasporto  passeggeri  con  mezzi  veloci  tra  Reggio
Calabria e Messina, il Ministero si impegna ad assicurare le  risorse
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  secondo   quanto
previsto nel successivo art. 7 e a proporre le  opportune  iniziative
in sede di predisposizione dei provvedimenti di finanza pubblica  per
il reperimento di ulteriori finanziamenti; 
    6. Aggiornamento del contratto. L'articolo riporta  i  meccanismi
di   aggiornamento   contrattuale,   che   avviene   attraverso    la
sottoscrizione di un apposito  atto  integrativo,  in  dipendenza  di
evenienze  quali,  ad  esempio,  la  sopravvenienza  di  disposizioni
normative  e/o  delibere  del  Comitato  interministeriale   per   la
programmazione economica e  lo  sviluppo  sostenibile  che  apportino
variazioni alle risorse previste dal contratto o nel  caso  di  nuovi
obblighi di servizio e/o di esercizio derivanti da nuova normativa di
settore o nel caso in cui fossero emanate nuove prescrizioni da parte
dell'ANSFISA o di altre autorita' competenti; 
    7. Finanziamenti e modalita' di erogazione. L'articolo  riconosce
al gestore le risorse finanziarie  gia'  disponibili  a  legislazione
vigente, prevedendo inoltre la possibilita' che dal 2023  si  proceda
ad  un'analisi  della  dinamica  dei  costi  e   dell'efficientamento
aziendale  con  riferimento  alle  azioni  poste  in  essere  per  il
miglioramento  dei  processi  del  gestore  in  ottica  di   maggiore
efficienza ed efficacia della spesa pubblica; 
    8.  Rendicontazione  e  meccanismi  di   conguaglio.   L'articolo
definisce le attivita' relative al monitoraggio delle risorse e delle
performance di rete; 
    9. Valutazione performance del gestore  e  penalita'.  L'articolo
disciplina la valutazione della performance del gestore,  in  termini
di efficienza ed efficacia dei processi e prevede penali in  caso  di
prestazioni di gruppi rete di cui  all'allegato  2,  qualitativamente
inferiori agli obiettivi stabiliti  e  penali  collegate  al  mancato
rispetto degli obblighi e delle tempistiche di comunicazione previste
dal contratto, con sanzioni variabili  in  relazione  all'obbligo  di
comunicazione disatteso; 
    10. Vigilanza e controllo. L'articolo  definisce  l'ambito  delle
attivita' di vigilanza e controllo svolte dal MIMS; 
    11. Clausola risolutiva espressa.  E'  prevista  la  facolta'  di
risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice  civile,
in  relazione  ai  livelli  prestazionali  attestati  attraverso   il
monitoraggio sulla qualita' della rete; 
    12. Disposizioni varie  e  generali.  L'articolo  prevede  alcune
disposizioni generali, tra cui quella per la quale, in  caso  in  cui
alcune clausole del contratto dovessero risultare nulle, il contratto
stesso restera' comunque  valido  con  possibilita'  di  sostituzione
delle clausole, previo accordo tra le parti; 
    13. Comunicazioni. L'articolo riporta i dati delle parti  per  lo
scambio delle comunicazioni; 
    14.  Controversie.   L'articolo   definisce   le   procedure   di
risoluzione  delle  eventuali  controversie  che  dovessero   sorgere
durante l'esecuzione del contratto; 
  Preso atto dei contenuti degli allegati, come di seguito elencati: 
    1. All. 1 - Classificazione linee e indicatori, suddiviso in: 
      1.1.  All.  1.a.  Classificazione  delle  linee  per  grado  di
utilizzo treni/giorno; 
      1.2. All. 1.b. Indicatore di puntualita' per tipologia servizio
di trasporto; 
      1.3. All. 1.c. Altri indicatori di performance  orientati  agli
utenti; 
    2. All. 2 - Rappresentazione grafica della rete; 
    3. All. 3 - Articolazione di dettaglio della rete ferroviaria per
singola linea; 
    4. All. 4  -  Quadro  delle  proiezioni  programmatorie  e  delle
risorse disponibili a legislazione vigente, suddiviso in: 
      4.1. All. 4.a. Quadro delle proiezioni programmatorie, sotto il
profilo tecnico-economico, dei volumi  di  attivita'  negli  anni  di
vigenza del contratto; 
      4.2. All. 4.b. Prospetto fonti delle risorse  per  cassa  CdP-S
2022-2026 e quadro delle proiezioni di spesa e delle fonti per  cassa
dei CdP-S 2012-2014 e 2016-2021; 
    5.  All.  5  -  Documento   illustrativo   delle   attivita'   di
manutenzione ordinaria e straordinaria di RFI; 
    6. All. 6 - Schemi di Reporting package, suddiviso in: 
      6.1.  All.  6.a.1  Articolazione  per  nature  di  spesa  della
pianificazione delle attivita' di gestione in conto esercizio e  All.
6.a.2  Articolazione  per  nature  di  spesa   delle   attivita'   di
manutenzione  ordinaria  per   Direzioni   operative   infrastrutture
territoriali (DOIT); 
      6.2. All. 6.b. Articolazione per  sottosistema/programma  della
pianificazione delle  attivita'  di  manutenzione  straordinaria  con
cadenza semestrale a preventivo, secondo priorita' nazionali definite
in fase di pianificazione; 
      6.3. All. 6.c.  Scheda  di  monitoraggio  degli  interventi  di
manutenzione straordinaria  (conforme  alle  specifiche  del  sistema
MOP); 
      6.4. All. 6.d. Scheda di contabilita' regolatoria (Coreg),  con
cadenza  annuale,  per  rendiconto  delle   spese   di   manutenzione
ordinaria, circolazione, safety, security e navigazione; 
    7. All. 7 - Schema documentazione informativa di supporto; 
    8. All. 8 - Performance e penalita'; 
    9. All. 9 -  Documento  illustrativo  delle  altre  attivita'  di
gestione della rete  (safety,  security,  navigazione,  servizi  PRM,
servizio di sgombero infrastruttura, circolazione); 
    10. Allegato 10 - Contratto di programma - parte servizi -  stato
di attuazione al 31 dicembre 2021; 
  Vista l'appendice n. 11 alla relazione informativa del contratto di
programma RFI 2022-26 -parte investimenti, recante «il contributo dei
contratti di programma MIMS - RFI  allo  sviluppo  sostenibile»,  che
riguarda anche il CdP-S; 
  Considerato che l'attivita' di implementazione  dell'infrastruttura
ferroviaria costituisce  una  misura  fondamentale  per  favorire  la
riduzione delle emissioni di gas clima alteranti,  nell'ambito  delle
azioni  per  contrastare  i   cambiamenti   climatici,   sia   grazie
all'elettrificazione che mediante lo  spostamento  dei  trasporti  di
persone e merci dalla gomma al ferro; 
  Considerato che, in base a quanto stabilito dall'art. 2 del secondo
atto integrativo al contratto di programma 2016-2021, nelle more  del
perfezionamento del contratto 2022-2026, la validita'  del  contratto
di programma 2016-2021 - parte servizi e' stata prorogata nel termine
massimo del 31 dicembre 2022; 
  Considerato che RFI, in  qualita'  di  gestore  dell'infrastruttura
ferroviaria nazionale, provvede alla manutenzione di circa 16.700  km
di linee ferroviarie, dei quali il 72% circa  elettrificati,  su  cui
circolano in media, ogni giorno, oltre 9.000 treni; 
  Preso atto  che  il  CdP-S  prevede  una  durata  quinquennale,  in
coerenza con la normativa nazionale, europea e con il  DSMF,  nonche'
indicatori di performance e un'attivita' di vigilanza e controllo  da
parte del MIMS; 
  Preso atto che,  in  coerenza  con  il  DSMF,  nel  contratto  sono
rappresentate, a titolo  conoscitivo,  le  proiezioni  programmatorie
sotto il profilo tecnico economico dei volumi di  attivita'  per  gli
anni di vigenza del contratto medesimo, per  un  importo  complessivo
pari a circa 16,78 miliardi di euro 
  Preso atto altresi' che il contratto impegna il MIMS a proporre  le
opportune iniziative in sede di predisposizione dei provvedimenti  di
finanza pubblica per il reperimento  di  ulteriori  finanziamenti  in
aggiunta a quelli gia' previsti a legislazione vigente; 
  Considerato che RFI, in qualita' di Station  Manager,  fornisce  il
servizio per l'assistenza alle PRM, in oltre 330 stazioni diffuse sul
territorio nazionale,  con  presenza  in  14  «Stazioni  Master»  del
circuito delle «Sale Blu», utilizzate come punto di contatto  con  le
PRM ed in cui opera personale specializzato  per  il  presidio  e  il
coordinamento del servizio, registrando negli anni  un  significativo
incremento dei volumi di servizio erogati; 
  Visto il parere 26 luglio 2022, n. 8, con cui l'ART si e' espressa,
per i profili di competenza, in merito al contenuto dello  schema  di
CdP-S, con osservazioni non vincolanti; 
  Vista la nota del 1° agosto 2022, n. 5292, con cui il MIMS ha  dato
riscontro alle osservazioni dell'ART di cui al suddetto parere  n.  8
del 2022, confermando sostanzialmente le decisioni gia'  assunte  nel
CdP-S, motivandole ulteriormente; 
  Vista la nota del 2 agosto 2022,  n.  5330,  con  cui  il  MIMS  ha
trasmesso, aggiornandoli, il CdP-S con i  relativi  allegati,  fra  i
quali ha aggiunto l'Allegato 10 -  Contratto  di  programma  -  Parte
servizi - Stato di attuazione al 31 dicembre 2021; 
  Considerato che con la medesima nota il MIMS - DGTFE  ha  trasmesso
nuovamente il CdP-S ed i relativi allegati, i quali  «recepiscono  le
indicazioni emerse in sede  di  seduta  preparatoria  e  in  sede  di
concertazione con  le  amministrazioni  competenti»,  incluso  quanto
concordato con il Ministero dell'economia e delle finanze, di seguito
MEF, a valle delle interlocuzioni intercorse nell'ultimo periodo; 
  Considerato che, la concertazione ha apportato delle  modifiche  al
CdP-S, sulla base di quanto rilevato in fase  istruttoria,  lasciando
sostanzialmente inalterata la struttura del CdP-S; 
  Tenuto conto  dell'esame  della  proposta  svolta  ai  sensi  della
delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante  «Regolamento  interno
del Comitato  interministeriale  per  la  programmazione  economica»,
cosi' come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre  2020,  n.  79,
recante «Regolamento interno del Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»; 
  Vista la nota 2 agosto 2022, n.  4317,  predisposta  congiuntamente
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - DIPE, e dal MEF e posta
a base dell'esame della presente  proposta  nell'odierna  seduta  del
Comitato, contenente le valutazioni e le  prescrizioni  da  riportare
nella presente delibera; 
  Su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili; 
  Considerato il dibattito svoltosi durante  la  seduta  odierna  del
Comitato  e,  in  particolare,  il  concerto  del  MEF  acquisito  in
riunione; 
 
                              Delibera: 
 
Approvazione: 
  1. Il Comitato approva, ai sensi del decreto legislativo n. 112 del
2015, art. 15, comma 2, come modificato dal decreto-legge 6  novembre
2021, n. 152, art. 5, comma 1, lettera b), punto 2), convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, lo schema di contratto di
programma  2022-2026  -  parte  servizi   per   la   disciplina   del
finanziamento delle attivita' di gestione e manutenzione ordinaria  e
straordinaria    per    la    resilienza    e    la    sostenibilita'
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale,  tra  il  Ministero  delle
infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili  e  Rete  ferroviaria
italiana S.p.a. 
Prescrizioni ulteriori rispetto al testo del contratto  di  programma
  RFI 2022-2026  -  parte  servizi  concertato  fra  Ministero  delle
  infrastrutture  e   della   mobilita'   sostenibili   e   Ministero
  dell'economia e delle finanze: 
  1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili
in qualita'  di  amministrazione  vigilante  e  RFI  in  qualita'  di
societa'  concessionaria  della  rete  infrastrutturale  nazionale  e
titolare del contratto, dovranno prevedere nei prossimi aggiornamenti
del  contratto  di  programma  2022-2026  -  parte  servizi   (CdP-S)
l'inserimento di un documento contenente la  valutazione  complessiva
della coerenza con i principi dello sviluppo  sostenibile  del  CdP-S
che includa tra  l'altro,  ove  applicabile  agli  interventi  ed  ai
servizi  ricompresi   nel   CdP-S,   una   valutazione   quantitativa
dell'impatto, una volta completati gli  interventi,  sulla  riduzione
delle emissioni di gas  ad  effetto  serra  oggetto  degli  obiettivi
europei definiti nel piano «Fit for 55». 
  2. L'appendice 11 inviata per il contratto  di  programma  -  parte
investimenti 2022-2026, applicabile anche  al  CdP-S,  dovra'  essere
integrata  nel  CdP-S  come  «Allegato  n.  11»  e  con  un  adeguato
riferimento nel medesimo CdP-S; 
  3. Nell'articolato del contratto dovra' essere fatto riferimento al
rispetto degli obiettivi di «sviluppo sostenibile» e  non  alla  piu'
generica «sostenibilita'»; 
  4. L'art. 10, comma 2, del contratto dovra' essere riformulato come
di seguito riportato: «Ai fini dell'esercizio delle attivita' di  cui
al comma  precedente,  il  Ministero,  puo'  avvalersi  del  supporto
specialistico del gestore, ferma restando l'autonomia  del  Ministero
nell'attivita' di audit»; 
  5. In merito alle osservazioni dell'Autorita'  di  regolazione  dei
trasporti e  alle  conseguenti  determinazioni  del  Ministero  delle
infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  si  raccomanda   di
prevedere che, in occasione del prossimo aggiornamento del contratto,
RFI trasmetta al Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili un documento  indicante  le  caratteristiche  strutturali
(accelerazione usura e obsolescenza) e congiunturali  (prezzi)  degli
incrementi dei costi legati alle  varie  tipologie  di  manutenzione,
anche al fine di dare evidenza della correlazione tra  l'aumento  dei
costi e l'aumento degli standard dei servizi; 
  6. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili
provvedera'  ad  assicurare,  per  conto  di  questo   Comitato,   la
conservazione  della  documentazione  riguardante   l'oggetto   della
presente delibera. 
    Roma, 2 agosto 2022 
 
                                                Il Presidente: Draghi 
Il Segretario: Tabacci 

Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg. n. 1570