IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Visto il decreto legislativo n. 286 del 30 luglio 1999 - Riordino e
potenziamento  dei  meccanismi  e   strumenti   di   monitoraggio   e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati  dell'attivita'
svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma  dell'art.  11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo n. 267 del  18  agosto  2000  -  Testo
unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali  a   norma
dell'art.  31  della  legge  3  agosto  1999,  n.  265  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo n. 123 del 30 giugno  2011  -  Riforma
dei  controlli  di   regolarita'   amministrativa   e   contabile   e
potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa,  a
norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio  2021,
con il  quale  il  professor  Roberto  Cingolani  e'  stato  nominato
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2021,  con
il quale il professor Roberto Cingolani e'  nominato  Ministro  della
transizione ecologica; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
luglio 2021, n. 128, recante la nuova  organizzazione  del  Ministero
della  transizione  ecologica,  come  modificato  con   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243; 
  Vista la legge  n.  241  del  7  agosto  1990  -  Nuove  norme  sul
procedimento   amministrativo   e   successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre  2011,  n.  229,  recante:
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
fondo opere e del fondo progetti», e, in particolare,  l'art.  1  che
prevede  l'obbligo,  per  i  soggetti  individuati,  di  detenere  ed
alimentare  un  sistema  gestionale  informatizzato   contenente   le
informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative
alla pianificazione e  programmazione  delle  opere  e  dei  relativi
interventi, nonche' all'affidamento ed allo stato  di  attuazione  di
tali opere ed interventi, a partire dallo  stanziamento  iscritto  in
bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente  sostenuti
in relazione allo stato di avanzamento degli interventi; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del  14  dicembre
2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa,
a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19; 
  Considerato che l'Unione europea ha risposto alla  crisi  pandemica
con  il  Next  Generation  EU  (NGEU),  un  programma   che   prevede
investimenti e riforme per  accelerare  la  transizione  ecologica  e
digitale, per  migliorare  la  formazione  delle  lavoratrici  e  dei
lavoratori  e  per  conseguire  una  maggiore  equita'   di   genere,
territoriale e generazionale; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo  per  la
ripresa e la resilienza volto a  promuovere  la  coesione  economica,
sociale e territoriale  dell'Unione  migliorando  la  resilienza,  la
preparazione  alla  crisi,  la  capacita'  di  aggiustamento   e   il
potenziale di crescita degli Stati membri; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/523 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma  InvestEU  e
che modifica il regolamento (UE) 2015/1017; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  approvato
in  Consiglio  dei  ministri  il  29  aprile  2021,  trasmesso   alla
Commissione europea, e  la  decisione  di  esecuzione  del  Consiglio
ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, notificata  all'Italia
dal Segretariato generale del Consiglio  con  nota  LT161/21  del  14
luglio 2021, 2021 relativa  all'approvazione  della  valutazione  del
piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia; 
  Visto l'allegato riveduto della citata decisione di esecuzione  del
Consiglio ECOFIN relativa all'approvazione della valutazione del PNRR
dell'Italia recante traguardi/obiettivi, indicatori  e  calendari  in
relazione a misure e investimenti del medesimo PNRR; 
  Visti gli obblighi di  assicurare  il  conseguimento  di  target  e
milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; 
  Visto il citato allegato riveduto alla decisione di esecuzione  del
Consiglio ECOFIN e, in particolare, la Missione 2 (Rivoluzione  verde
e transizione ecologica), Componente 4 (Tutela del territorio e della
risorsa  idrica),  Investimento  3.2  (Digitalizzazione  dei   parchi
nazionali  e  delle  aree  marina  protette)  la  quale  prevede   di
«stabilire  procedure   standardizzate   e   digitalizzate   per   la
modernizzazione, l'efficienza e l'efficace funzionamento  delle  aree
protette nelle loro varie dimensioni, quali  la  conservazione  della
natura, la semplificazione amministrativa delle procedure e i servizi
per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree  marine  protette.
Dopo l'intervento ci si aspetta  un  miglioramento  del  monitoraggio
delle risorse naturali tale da  consentire  l'adozione  delle  misure
preventive e correttive necessarie, ove del caso, per  la  protezione
della  biodiversita'.  Ci  si  attende  inoltre  che  contribuira'  a
migliorare i servizi per i visitatori dei parchi  nazionali  e  delle
aree marine protette e a sensibilizzarli maggiormente in  materia  di
biodiversita', per un turismo piu'  sostenibile  e  un  consumo  piu'
responsabile delle risorse naturali»; 
  Considerato che il  citato  allegato  riveduto  alla  decisione  di
esecuzione  del  Consiglio  ha  previsto,  per  la  misura   M2C4   -
Investimento 3.2, il traguardo (M2C4-5) da raggiungere  entro  il  31
marzo   2022   dell'«entrata   in   vigore   della    semplificazione
amministrativa e lo sviluppo di servizi digitali per i visitatori dei
parchi nazionali e delle aree marine protette», da  conseguire  entro
il primo trimestre 2022; 
  Considerato che il citato allegato alla decisione di esecuzione del
Consiglio ha altresi' previsto, per la  misura  M2C4  -  Investimento
3.2, l'obiettivo (M2C4-6) da raggiungere entro il  31  dicembre  2023
per il quale almeno il 70 % dei parchi nazionali e delle aree  marine
protette deve aver sviluppato servizi digitali per i  visitatori  dei
parchi nazionali e delle aree marine protette  (almeno  due  tra:  il
collegamento al portale Naturitalia.it; il 5G/wi-fi o un'applicazione
per la mobilita' sostenibile) entro il quarto trimestre 2023; 
  Considerato che l'allegato 1 agli Operational Arrangements  associa
ai citati milestone e target i seguenti meccanismi di verifica: 
    M2C4-5: «Copy of the publication of the Ministerial Decree in the
website of the relevant Ministry that is critical for  achieving  the
objectives described  in  the  CID  and  reference  to  the  relevant
provisions indicating the entry into force, accompanied by a document
duly justifying how the milestone,  including  all  the  constitutive
elements, was satisfactorily fulfilled.»; 
    M2C4-6:  «Summary  document  duly  justifying  how   the   target
(including  all  the  constitutive   elements)   was   satisfactorily
fulfilled. This document shall include  as  an  annex  the  following
documentary  evidence:  a)  certificate  of  completion   issued   in
accordance with the national legislation»; 
  Considerato in particolare che per la misura  M2C4  -  Investimento
3.2 «Digitalizzazione  dei  parchi  nazionali  e  delle  aree  marine
protette» mira al raggiungimento degli  obiettivi  da  essa  previsti
attraverso  la  realizzazione  di   tre   sub-investimenti   relativi
rispettivamente a: 
    3.2a «Conservazione della natura - monitoraggio delle pressioni e
minacce  su  specie  e  habitat  e  cambiamento  climatico»  con  una
dotazione di 82 milioni di euro; 
    3.2b «Servizi digitali ai visitatori dei parchi nazionali e delle
aree marine protette» con una dotazione di 14 milioni di euro; 
    3.2c Digitalizzazione e semplificazione  delle  procedure  per  i
servizi forniti dai parchi e  dalle  aree  marine  protette  con  una
dotazione di 4 milioni di euro. 
  Visto il regolamento  (UE)  2020/852  e  gli  atti  delegati  della
Commissione del 4 giugno 2021, C (2021) 2800 che descrivono i criteri
generali affinche' ogni singola attivita' economica non determini  un
danno significativo (DNSH, «Do no  significant  harm»),  contribuendo
quindi agli obiettivi di mitigazione, adattamento e  riduzione  degli
impatti e dei rischi ambientali definiti nell'art.  17  del  medesimo
regolamento; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01 del 18
febbraio 2021, concernente  «Orientamenti  tecnici  sull'applicazione
del principio "non arrecare  un  danno  significativo"  a  norma  del
regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»; 
  Visto il  regolamento  (UE)  2018/1046  del  18  luglio  2018,  che
stabilisce le regole finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale
dell'Unione,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n. 283/2014 e la decisione n.  541/2014/UE  che  abroga  il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 
  Visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/1995 del Consiglio,  del
18 dicembre 1995, relativo alla  tutela  degli  interessi  finanziari
delle comunita'; 
  Visto il regolamento (CE,  Euratom)  n.  2185/1996  del  Consiglio,
dell'11 dicembre 1996, relativo ai controlli  e  alle  verifiche  sul
posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli
interessi finanziari delle Comunita' europee contro le frodi e  altre
irregolarita'; 
  Viste  le  linee  guida  per  la  strategia  di   audit   2014/2020
(EGESIF_14-0011-02); 
  Vista la nota EGESIF_14-0021-00 del 16 giugno 2014, valutazione dei
rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate; 
  Visto l'art. 22, paragrafo  2,  lettera  d,  del  regolamento  (UE)
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio  2021
che, in materia di tutela  degli  interessi  finanziari  dell'Unione,
prevede  l'obbligo  in  capo  agli  Stati  membri   beneficiari   del
dispositivo per la ripresa e la resilienza di  raccogliere  categorie
standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data
di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei  fondi
o appaltatore, ai sensi dell'art. 3, punto 6,  della  direttiva  (UE)
2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Vista la risoluzione del comitato delle regioni, (2014/C 174/01)  -
Carta della governance multilivello in europa; 
  Vista la direttiva (UE)  2015/849  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del
sistema  finanziario  a  fini  di  riciclaggio  o  finanziamento  del
terrorismo,  che  modifica  il  regolamento  (UE)  n.  648/2012   del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  e  che  abroga  la  direttiva
2005/60/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio  e  la  direttiva
2006/70/CE della Commissione; 
  Visto il trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  (TFUE,
2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7 giugno 2016, pag.
47-360); 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici» e successive modificazioni; 
  Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro,
il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale  (c.d.
tagging), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei  giovani,  del
superamento dei divari territoriali ed il  principio  di  parita'  di
genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8,  10,
19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della  Carta  dei  diritti  fondamentali
dell'Unione europea e gli allegati VI e VII al  regolamento  (UE)  12
febbraio 2021, n. 2021/241; 
  Vista la  direttiva  alle  amministrazioni  titolari  di  progetti,
riforme e misure in  materia  di  disabilita'  del  Ministro  per  la
disabilita' - decreto  9  febbraio  2022,  pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - n. 74 del 29 marzo 2022; 
  Visto il decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.  159  recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il  piano  triennale  per  la  prevenzione  della  corruzione
2022-2024,  adottato  con  decreto  del  Ministro  della  transizione
ecologica n. 170 del 29 aprile 2022; 
  Visto l'art. 10, comma 4, del decreto-legge 10 settembre  2021,  n.
121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre  2021,  n.
156, il quale prevede che  «laddove  non  diversamente  previsto  nel
PNRR, ai fini della contabilizzazione e rendicontazione delle  spese,
le amministrazioni e i soggetti responsabili dell'attuazione  possono
utilizzare le "opzioni di costo semplificate" previste dagli articoli
52 e seguenti del regolamento (UE) 2021/1060»; 
  Visto l'art. 10, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,
convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108, il  quale  prevede  che,
per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento
ed  accelerare   l'attuazione   degli   investimenti   pubblici,   in
particolare  di  quelli  previsti  dal   PNRR,   le   amministrazioni
interessate, mediante apposite  convenzioni,  possono  avvalersi  del
supporto tecnico-operativo di societa' in house qualificate ai  sensi
dell'art. 38 del Codice dei contratti pubblici; 
  Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,  che  prevede
che con uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per  la
gestione delle risorse di cui ai commi da 1037  a  1050,  nonche'  le
modalita' di rendicontazione della gestione del fondo di cui al comma
1037; 
  Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della  predetta  legge
n. 178 del 2020, ai  sensi  del  quale,  al  fine  di  supportare  le
attivita' di gestione,  di  monitoraggio,  di  rendicontazione  e  di
controllo delle componenti  del  Next  Generation  EU,  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema
informatico; 
  Visto il comma 1044 dello stesso art. 1  della  legge  30  dicembre
2020, n. 178, prevede che, con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definite le modalita' di  rilevazione  dei  dati  di  attuazione
finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto; 
  Visto il decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,  n.  113,  recante  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia»; 
  Visto l'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e finanze del
6  agosto  2021  che  definisce,  attraverso  l'allegato  tabella   A
l'assegnazione delle risorse finanziarie  previste  per  l'attuazione
degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); 
  Vista la tabella A del decreto del Ministro dell'economia e finanze
del 6  agosto  2021  che  assegna  la  titolarita'  dell'investimento
«Digitalizzazione dei parchi nazionali» della Missione 2 Componente 4
del PNRR, al Ministero della transizione ecologica, uno  stanziamento
complessivo di 100 milioni di euro; 
  Visto l'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e finanze del
6 agosto 2021 che  prevede  che  le  amministrazioni  titolari  degli
interventi del PNRR provvedano  ad  attivare  le  procedure  per  gli
interventi di rispettiva competenza, secondo  quanto  previsto  dalla
normativa nazionale ed europea vigente, promuovendo  ed  adottando  i
relativi   provvedimenti,    ivi    compresi    quelli    concernenti
l'individuazione  dei  soggetti  attuatori  e  le  assunzioni   delle
obbligazioni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi; 
  Visti i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione
delle richieste di  rimborso  semestrali  alla  Commissione  europea,
ripartiti per interventi a titolarita' di  ciascuna  amministrazione,
riportati nella tabella B allegata al predetto decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  del  6  agosto  2021,  nonche'   le
disposizioni di cui al punto 7 del medesimo decreto, ai  sensi  delle
quali «le singole amministrazioni inviano, attraverso  le  specifiche
funzionalita' del sistema informatico di cui all'art. 1, comma  1043,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e  secondo  le  indicazioni  del
Ministero dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento  ragioneria
generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione  delle
riforme e  degli  investimenti  ed  il  raggiungimento  dei  connessi
traguardi ed obiettivi al fine  della  presentazione,  alle  scadenze
previste, delle richieste di pagamento alla  Commissione  europea  ai
sensi dell'art. 22  del  regolamento  (UE)  2021/241  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto  anche  di
quanto concordato con la Commissione europea»; 
  Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre
2021, in cui sono definite le modalita' di rilevazione  dei  dati  di
attuazione finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a  ciascun
progetto,  da  rendere  disponibili  in  formato   elaborabile,   con
particolare  riferimento  ai  costi   programmati,   agli   obiettivi
perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che  ne
beneficiano,  ai  soggetti  attuatori,  ai  tempi  di   realizzazione
previsti  ed  effettivi,  agli  indicatori  di  realizzazione  e   di
risultato, nonche' a ogni altro elemento utile  per  l'analisi  e  la
valutazione degli interventi; 
  Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce
la normativa attuativa della riforma del CUP; 
  Visto l'art. 25, comma 2, decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,
convertito in legge n. 89  del  23  giugno  2014,  che,  al  fine  di
assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti  da  parte  delle
pubbliche   amministrazioni   prevede   l'apposizione   del    codice
identificativo di gara (CIG) e del Codice  unico  di  progetto  (CUP)
nelle fatture elettroniche ricevute; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  11
ottobre 2021 che disciplina  le  «Procedure  relative  alla  gestione
finanziaria delle  risorse  previste  nell'ambito  del  PNRR  di  cui
all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»; 
  Vista la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali  in  materia  di  pubblica   amministrazione»   e,   in
particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai  sensi  del  quale  gli  atti
amministrativi  anche  di   natura   regolamentare   adottati   dalle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, che dispongono  il  finanziamento  pubblico  o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento  pubblico,  sono
nulli in assenza dei corrispondenti codici unici di progetto - CUP  -
che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso; 
  Visto il decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  29  luglio  2021,  n.  108,  concernente
«Governance del piano nazionale di  rilancio  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e  snellimento  delle  procedure»  e,  in  particolare,
l'art.  8  ai  sensi  del  quale  ciascuna  amministrazione  centrale
titolare di interventi previsti nel PNRR  provvede  al  coordinamento
delle relative attivita' di gestione, nonche' al  loro  monitoraggio,
rendicontazione e controllo; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  9
luglio 2021 di individuazione delle amministrazioni centrali titolari
di interventi previsti nel PNRR, di cui all'art. 8 del  decreto-legge
n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge 29
luglio 2021, n. 108; 
  Visto  in  particolare,  l'art.  2,  comma  6-bis,   del   predetto
decreto-legge che stabilisce che «le amministrazioni di cui al  comma
1 dell'art. 8 assicurano che, in sede di definizione delle  procedure
di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle
risorse  allocabili   territorialmente,   anche   attraverso   bandi,
indipendentemente  dalla  fonte  finanziaria  di   provenienza,   sia
destinato  alle  regioni  del  Mezzogiorno,   salve   le   specifiche
allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  15
luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e  finali
determinati per ciascun programma, intervento e  progetto  del  piano
complementare, nonche' le relative modalita' di monitoraggio; 
  Vista la  legge  1°  luglio  2021,  n.  101,  di  conversione,  con
modificazioni, del  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  recante
«Misure urgenti relative al fondo complementare al Piano nazionale di
ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  transizione  ecologica,  di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del  29
novembre 2021, n. 492/UDCM, che ha istituito l'Unita' di missione per
il PNRR presso il Ministero della  transizione  ecologica,  ai  sensi
dell'art. 8 del citato decreto-legge  n.  77  del  2021  e  dell'art.
17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021; 
  Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e  delle  finanze  del  14  ottobre
2021, n. 21, che contiene istruzioni tecniche per  la  selezione  dei
progetti PNRR»; 
  Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e  delle  finanze  del  29  ottobre
2021, n.  25,  avente  ad  oggetto  «Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR) -  Rilevazione  periodica  avvisi,  bandi  e  altre
procedure di attivazione degli investimenti»; 
  Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle  finanze  del  14  dicembre
2021, n. 31, avente ad oggetto «Rendicontazione PNRR al  31  dicembre
2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a
milestone e target»; 
  Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle  finanze  del  30  dicembre
2021, n. 32, che contiene la «Guida operativa  per  il  rispetto  del
principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»; 
  Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle
finanze e  la  Guardia  di  finanza  del  17  dicembre  2021,  avente
l'obiettivo di implementare la reciproca collaborazione  e  garantire
un adeguato presidio di legalita' a tutela delle  risorse  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza; 
  Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle  finanze  del  31  dicembre
2021, n. 33, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  -  Nota
di  chiarimento  sulla  circolare  del  14  ottobre  2021,  n.  21  -
Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei  progetti
PNRR -  addizionalita',  finanziamento  complementare  e  obbligo  di
assenza del c.d. doppio finanziamento»; 
  Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e  delle  finanze  del  18  gennaio
2022, n. 4, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) -
art. 1, comma 1 del  decreto-legge  n.  80  del  2021  -  Indicazioni
attuative», che chiarisce alle amministrazioni titolari  dei  singoli
interventi le modalita', le condizioni e i criteri in base  ai  quali
le stesse possono imputare nel relativo quadro economico i costi  per
il  personale  da  rendicontare  a  carico  del  PNRR  per  attivita'
specificatamente  destinate  a  realizzare  i  singoli   progetti   a
titolarita'; 
  Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e  delle  finanze  del  24  gennaio
2022, n. 6, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) -
Servizi di assistenza tecnica  per  le  amministrazioni  titolari  di
interventi e soggetti attuatori del PNRR»; 
  Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle  finanze  del  10  febbraio
2022, n. 9,  «Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  -
Trasmissione delle istruzioni tecniche per la redazione  dei  sistemi
di gestione e controllo delle amministrazioni  centrali  titolari  di
interventi del PNRR»; 
  Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2022,
n. 21, «Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e  Piano
nazionale  per  gli  investimenti  complementari  -  Chiarimenti   in
relazione al riferimento alla  disciplina  nazionale  in  materia  di
contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli
interventi PNRR e PNC»; 
  Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 giugno  2022
n. 27, recante «Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  -
Monitoraggio delle misure PNRR»; 
  Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 4  luglio  2022
n. 28, recante «Controllo di regolarita' amministrativa  e  contabile
dei rendiconti di contabilita' ordinaria e di contabilita'  speciale.
Controllo di regolarita' amministrativa e  contabile  sugli  atti  di
gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative»; 
  Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 luglio 2022,
n. 29, recante «Modalita' di erogazione delle risorse PNRR»; 
  Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del dell'11  agosto
2022, n. 30, recante «Procedure di controllo e rendicontazione  delle
misure PNRR»; 
  Vista la circolare DiPNRR n. prot. 62625 del 19 maggio 2022 recante
«PNRR - Indicazioni e  trasmissione  format  per  l'attuazione  delle
misure»; 
  Vista la circolare DiPNRR n. prot. 62711 del 19 maggio 2022 recante
«PNRR  -  Politica  antifrode,  conflitto  di  interessi   e   doppio
finanziamento  -  Indicazioni  nelle  attivita'  di   selezione   dei
progetti»; 
  Vista la circolare DiPNRR n. prot. 62671 del 19 maggio 2022 recante
«PNRR - Procedura di verifica di coerenza programmatica,  conformita'
al PNRR delle iniziative MiTE finanziate dal piano»; 
  Vista la nota prot. n. 116335 del 23 settembre 2022 della Direzione
generale  gestione  finanziaria,  monitoraggio,   rendicontazione   e
controllo (DG GEFIM) del Dipartimento dell'Unita' di missione per  il
Piano nazionale di ripresa e resilienza del MiTE,  con  la  quale  e'
stata  espressa   la   positiva   valutazione   circa   la   coerenza
programmatica e conformita' normativa al PNRR  e  la  conferma  della
relativa disponibilita' finanziaria; 
  Vista la direttiva approvata con decreto ministeriale n. 127 del 22
marzo 2022, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 28 giugno 2022 n. 149, che consegue la milestone  M2C4-5
«Entrata in vigore della semplificazione  amministrativa  e  sviluppo
dei servizi digitali per i visitatori dei parchi  nazionali  e  delle
aree marine  protette»  con  la  quale  si  stabilisce  il  piano  di
attivita', con le  tempistiche  e  le  modalita'  attuative,  per  lo
sviluppo dei servizi digitali riferiti ai due  sub-investimenti  Inv.
3.2 b) «Servizi digitali ai visitatori dei parchi nazionali  e  delle
aree  marine  protette»   e   Inv.   3.2   c)   «Digitalizzazione   e
semplificazione delle procedure per i servizi forniti  dai  parchi  e
dalle aree marine protette». 
  Vista  in  particolare,  la   direttiva   approvata   con   decreto
ministeriale n. 127 del 22 marzo 2022, nella parte in cui  stabilisce
che «il piano  degli  interventi  cosi'  definito  sara'  oggetto  di
successiva specifica direttiva da adottarsi entro il T3 2022  che  ne
dettagliera' i soggetti realizzatori, le modalita' di attuazione,  le
previste tempistiche ed i sistemi di monitoraggio per  verificare  la
sua realizzazione». 
  Vista la proposta prot. n. 0117856  del  27  settembre  2022  della
Direzione generale per il patrimonio naturalistico  e  mare,  con  la
quale viene trasmesso lo schema di  decreto  ministeriale  avente  ad
oggetto l'approvazione della «Direttiva agli enti parco  nazionali  e
alle aree marine protette» concernente le modalita' di attuazione,  i
soggetti realizzatori, le tempistiche ed i  sistemi  di  monitoraggio
per  la  realizzazione  del  piano  nazionale  di  monitoraggio   per
l'attuazione del sub-investimento 3.2 a) «Conservazione della  natura
- monitoraggio delle pressioni  e  minacce  su  specie  e  habitat  e
cambiamento climatico»; 
  Ritenuto pertanto di provvedere all'approvazione di una  «Direttiva
agli  enti  parco  nazionali  e  alle  aree  marine   protette»   per
l'attuazione del sub-investimento 3.2 a) «Conservazione della  natura
- monitoraggio delle pressioni  e  minacce  su  specie  e  habitat  e
cambiamento climatico»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. E' approvata l'allegata «Direttiva agli enti parco  nazionali  e
alle aree marine protette» per l'attuazione del sub-investimento M2C4
3.2 a) «Conservazione della natura - monitoraggio delle  pressioni  e
minacce su specie e habitat e cambiamento climatico».