IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto l'art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana,  che
al comma 1, lettera m), attribuisce allo Stato legislazione esclusiva
in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo», a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in  particolare,  l'art.  45,  con  il
quale e' istituito il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
e gli sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in
materia di politiche sociali, e l'art. 46, con il quale sono definite
le relative aree funzionali; 
  Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge  quadro  per
la realizzazione  del  sistema  integrato  di  interventi  e  servizi
sociali», e, in particolare, l'art. 22, comma 4, secondo il quale  le
leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati,  prevedono
per ogni ambito di cui all'art. 8, comma 3, lettera a),  l'erogazione
di specifiche prestazioni incluso il servizio sociale professionale e
segretariato sociale per informazione e consulenza al  singolo  e  ai
nuclei familiari; 
  Visto l'art. 1 della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello  Stato  (legge  di  stabilita'  2016)»,  che,  al  comma   386,
istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
un  fondo  denominato  «Fondo  per   la   lotta   alla   poverta'   e
all'esclusione sociale»; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita'  e  finanza  pubblica»   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  31
dicembre 2021, concernente la «Ripartizione in capitoli delle  unita'
di voto parlamentare relative al bilancio di previsione  dello  Stato
per l'anno finanziario 2022 e per il triennio  2022  -  2024»  ed  in
particolare, la tabella 4 - Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
n. 25 del 10 febbraio  2022,  registrato  dall'ufficio  centrale  del
bilancio al n. 884 del 21  febbraio  2022,  che  assegna  le  risorse
finanziarie per l'anno 2022 ai dirigenti degli uffici dirigenziali di
livello  generale  appartenenti  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, attribuite ai capitoli delle missioni e  programmi
di spesa della citata tabella 4,  di  cui  fa  parte  la  Missione  3
«Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» (24) - Programma  3.2
«Trasferimenti  assistenziali  a  enti  previdenziali,  finanziamento
nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio  e  valutazione
politiche sociali e di inclusione attiva» (24.12) - CDR 9  «Direzione
generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale»; 
  Visto l'art. 22, comma 1,  del  decreto  legislativo  15  settembre
2017, n. 147, con cui e' stata istituita la Direzione generale per la
lotta alla poverta' e per la programmazione sociale, a cui sono state
trasferite le funzioni della Direzione generale per l'inclusione e le
politiche sociali, contestualmente soppressa; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  24
giugno 2021 n. 140, registrato  dalla  Corte  dei  conti  in  data  9
settembre 2021 al n. 2480, recante «Regolamento concernente modifiche
al regolamento di organizzazione del Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 dell'8
ottobre 2021 e vigente dal 23 ottobre 2021; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  29
dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti in  data  20  gennaio
2022 al n. 146,  con  il  quale  e'  stato  conferito  l'incarico  di
direttore  generale  della  Direzione  generale  per  la  lotta  alla
poverta' e per la programmazione sociale al dott. Paolo Onelli; 
  Visto il decreto ministeriale del 25 gennaio 2022, registrato  alla
Corte  dei  conti  il  12  febbraio   2022   al   n.   299,   recante
«Individuazione delle unita' organizzative  di  livello  dirigenziale
non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle  Direzioni
generali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  60  del  12  marzo
2022; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  18  maggio
2018, con il quale e' adottato il primo Piano per gli interventi e  i
servizi sociali di contrasto  alla  poverta',  relativo  al  triennio
2018-2020, nonche' il riparto delle risorse della quota  servizi  del
Fondo per  la  lotta  alla  poverta'  e  all'esclusione  sociale  per
l'annualita' 2018; 
  Visto il Piano per gli interventi e i servizi sociali di  contrasto
alla poverta', relativo  al  triennio  2018-2020,  approvato  con  il
decreto sopra citato, che declina come primo  obiettivo  quantitativo
assicurare un numero congruo di assistenti sociali, quantificabile in
almeno un  assistente  ogni  5.000  abitanti,  almeno  come  dato  di
partenza nel primo triennio di attuazione del reddito  di  inclusione
di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre
2019, con il quale, alla  luce  della  introduzione  del  reddito  di
cittadinanza di cui al decreto-legge n.  4  del  2019,  sono  fornite
indicazioni per l'attuazione del Piano per gli interventi e i servizi
sociali di contrasto alla poverta', relativo al  triennio  2018-2020,
nonche' e' adottato il riparto delle risorse della quota servizi  del
Fondo per  la  lotta  alla  poverta'  e  all'esclusione  sociale  per
l'annualita' 2019; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre
2020, con il quale e' adottato il riparto delle risorse  della  quota
servizi di contrasto  alla  poverta'  e  all'esclusione  sociale  per
l'annualita' 2020; 
  Visto il secondo Piano per gli interventi e i  servizi  sociali  di
contrasto alla poverta', relativo al triennio 2021-2023, approvato il
28 luglio 2021 dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale,
nell'ambito del nuovo Piano degli interventi e  dei  servizi  sociali
che  contiene  al  suo  interno  anche  il  Piano  sociale  nazionale
2021-2023; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  del  30
dicembre 2021 di adozione del Piano per gli interventi  e  i  servizi
sociali di contrasto alla poverta' relativo al triennio  2021-2023  e
di riparto delle risorse della quota servizi del Fondo per  la  lotta
alla poverta' e all'esclusione sociale 2021-2023; 
  Visto l'art. 1 della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  recante
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2021  e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», che in particolare: 
    al comma 797, al  fine  di  potenziare  il  sistema  dei  servizi
sociali comunali e i servizi di cui all'art. 7, comma 1, del  decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, stabilisce  di  attribuire,  a
favore di ogni ambito  territoriale  di  cui  all'art.  8,  comma  3,
lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, sulla base del  dato
relativo alla popolazione complessiva residente: 
      a) un contributo pari a 40.000 euro annui per  ogni  assistente
sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai  comuni
che ne fanno parte, in termini  di  equivalente  a  tempo  pieno,  in
numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e  fino  al  raggiungimento
del rapporto di 1 a 5.000; 
      b) un contributo pari a 20.000 euro annui per  ogni  assistente
sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai  comuni
che ne fanno parte, in termini  di  equivalente  a  tempo  pieno,  in
numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e  fino  al  raggiungimento
del rapporto di 1 a 4.000; 
    al comma 798 stabilisce che entro il 28 febbraio  di  ogni  anno,
ciascun ambito territoriale di cui all'art. 8, comma 3,  lettera  a),
della legge 8 novembre 2000, n.  328,  anche  per  conto  dei  comuni
appartenenti allo stesso, invia  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali,  secondo  le  modalita'  da  questo  definite,  un
prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito e per
ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni
per l'anno corrente: 
      a) il numero medio di assistenti sociali  in  servizio  assunti
dai comuni che fanno parte dell'ambito o direttamente dall'ambito. Si
fa  riferimento  al  personale  con  rapporto  di  lavoro   a   tempo
indeterminato, secondo la definizione di equivalente a  tempo  pieno,
effettivamente  impiegato  nei  servizi  territoriali  e  nella  loro
organizzazione e pianificazione; 
      b) la suddivisione dell'impiego degli assistenti sociali di cui
alla lettera a) per area di attivita'; 
    al comma 799 stabilisce che il contributo di cui al comma 797  e'
attribuito dal Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  a
valere sul Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione  sociale
sulla base dei prospetti  di  cui  al  comma  798,  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 30  giugno  di
ciascun  anno.  In  particolare,  sulla  base  dei   prospetti   sono
determinate  le  somme  necessarie  all'attribuzione  dei  contributi
previsti  per  l'anno  corrente,   di   seguito   denominate   «somme
prenotate», e  quelle  destinate  alla  liquidazione  dei  contributi
relativi  all'anno   precedente,   di   seguito   denominate   «somme
liquidabili». Le somme prenotate sono considerate  indisponibili  per
l'anno corrente e per tutti i  successivi  in  sede  di  riparto  del
Fondo. Eventuali  somme  prenotate  in  un  anno  e  non  considerate
liquidabili nell'anno successivo rientrano nella  disponibilita'  del
Fondo per la lotta alla poverta'  e  all'esclusione  sociale  e  sono
ripartite in sede di riparto annuale del Fondo; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
4 febbraio 2021, n. 15, con il quale sono stabilite le  modalita'  in
base alle quali il contributo attribuito all'ambito  territoriale  e'
da questo suddiviso assegnandolo ai comuni  che  ne  fanno  parte  ed
eventualmente all'ambito stesso; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio  2021,
recante «Nomina dei Ministri», ivi compresa quella dell'on.le  Andrea
Orlando a Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
n. 144 del 25 giugno 2021 con il  quale  sono  state  determinate  le
somme prenotate per le  assunzioni  di  assistenti  sociali  a  tempo
indeterminato  sulla  base  delle  informazioni  inserite,  in   fase
preventiva, dagli ambiti entro il 28 febbraio 2021; 
  Considerato che successivamente alla emanazione del citato  decreto
n. 144 del 25 giugno 2021, l'Azienda sociale  comasca  e  lariana  in
qualita' di ente capofila dell'ambito Lom-29, ha  segnalato  che  per
mero errore materiale, pur avendo inserito entro il 28 febbraio  2021
sulla piattaforma appositamente messa a  disposizione  dal  Ministero
del lavoro e  delle  politiche  sociali,  le  previsioni  per  l'anno
corrente del numero medio di assistenti sociali in servizio,  non  ha
finalizzato l'inserimento con la validazione finale, circostanza  che
risultata confermata dalle risultanze della piattaforma; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
n. 126 del 13  luglio  2022,  registrato  dall'Ufficio  centrale  del
bilancio presso il MLPS con il n. 268 del 21 luglio  2022  e  ammesso
alla registrazione della Corte dei conti il 4 agosto 2022,  n.  2132,
che determina le somme liquidabili per l'annualita' 2021 e  le  somme
prenotate per il 2022  spettanti  agli  ambiti  territoriali  sociali
quale contributo per le assunzioni  di  assistenti  sociali  a  tempo
indeterminato; 
  Considerato che successivamente alla emanazione del citato  decreto
n. 126 del 13 luglio 2022, i Comuni  di  Silvi,  Morcone  e  Sapri  e
l'Azienda sociale centro Lario e Valli, in qualita' di enti  capofila
dei rispettivi ambiti territoriali,  hanno  segnalato  che  per  mero
errore materiale, pur avendo inserito entro il 28 febbraio 2022 sulla
piattaforma appositamente messa  a  disposizione  dal  Ministero  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  i  dati  sul  numero  medio  di
assistenti sociali in servizio nell'anno 2021 e  su  quelli  previsti
per  il  2022  nel  rispettivo  territorio,  non  hanno   finalizzato
l'inserimento con la validazione finale,  circostanza  che  risultata
confermata dalle risultanze della piattaforma; 
  Preso atto che le somme  liquidabili  determinate  con  il  decreto
ministeriale n. 126 del 13 luglio 2022 sono  inferiori  agli  importi
prenotati determinati dal precedente decreto ministeriale n. 144  del
25 giugno 2021 e pertanto  risulta  possibile  liquidare  le  risorse
spettanti all'Azienda sociale comasca e lariana sulla base  dei  dati
presentati a consuntivo sul 2021, anche se  i  relativi  importi  non
risultavano prenotati; 
  Ritenuto di poter liquidare ulteriori somme per l'annualita' 2021 e
di poter determinare  il  valore  delle  somme  che  potranno  essere
prenotate per il 2022, in favore degli  ambiti  territoriali  sociali
indicati nel prospetto allegato che pur avendo inserito  nel  sistema
informativo dei servizi sociali i dati relativi  non  risultano  aver
finalizzato  correttamente  le  richieste   presentate   per   errore
irrilevante ai fini del riconoscimento delle risorse; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai soli fini del  presente  decreto  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
    a) «Fondo poverta'»: il  Fondo  per  la  lotta  alla  poverta'  e
all'esclusione sociale di cui all'art. 1, comma 386, della  legge  n.
208 del 2015; 
    b) «Riparto del  Fondo  poverta'»:  il  riparto  agli  ambiti  di
ciascuna regione del Fondo  Poverta'  secondo  criteri  definiti  con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8,  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del
decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147; 
    c)  «Ambiti  territoriali»:  gli  ambiti  territoriali,  di   cui
all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328; 
    d) «Contributo spettante  agli  ambiti»:  il  contributo  di  cui
all'art.  1,  comma  797  della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,
attribuito agli ambiti territoriali dal Ministero del lavoro e  delle
politiche sociali a valere sul Fondo poverta' in ragione  del  numero
di assistenti sociali in  servizio  a  tempo  indeterminato,  assunti
dall'ambito, ovvero dai comuni che ne  fanno  parte,  in  termini  di
equivalenti a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1  ogni
6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000; 
    e) «Assistenti sociali in servizio  a  tempo  indeterminato»:  il
numero  medio  di  assistenti  sociali  in  servizio   nell'anno   di
riferimento  assunti  dai  comuni  che  fanno  parte  dell'ambito   o
direttamente   dall'ambito   con   rapporto   di   lavoro   a   tempo
indeterminato, effettivamente impiegati nei  servizi  territoriali  e
nella loro organizzazione e pianificazione, calcolato con riferimento
alla definizione di equivalente a tempo pieno; 
    f) «Istruzioni operative»: le istruzioni definite  dal  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 1, comma 798,
della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  inerenti  le  modalita'  di
presentazione  da  parte  degli  ambiti  sociali   territoriali   dei
prospetti  riassuntivi  relativi  al  numero  di  assistenti  sociali
impiegati  nei  servizi  sociali  territoriali,   assunti   a   tempo
indeterminato,  in  servizio  nell'anno,  ai  fini  del  calcolo  del
contributo, trasmesse agli ambiti con le note  direttoriali  n.  1447
del 12 febbraio 2021 e n. 938 del 4 febbraio 2022; 
    g) «Prospetto riassuntivo»: prospetto di cui  all'art.  1,  comma
798, della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  indicante,  per  il
complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento  all'anno
precedente e alle  previsioni  per  l'anno  corrente  gli  assistenti
sociali in  servizio  a  tempo  indeterminato,  inserito  dall'ambito
territoriale  nel  sistema  SIOSS  secondo  quanto  stabilito   nelle
istruzioni operative citate nelle premesse; 
    h) «Somme prenotate»: le somme  necessarie  all'attribuzione  dei
contributi previsti per l'anno corrente, determinate sulla  base  dei
prospetti riassuntivi presentati dagli ambiti territoriali  ai  sensi
dell'art. 1, comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
    i) «Somme liquidabili»: le somme destinate alla liquidazione  dei
contributi relativi all'anno precedente, determinate sulla  base  dei
prospetti riassuntivi presentati dagli ambiti territoriali  ai  sensi
dell'art. 1, comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.