LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 
 
Nella odierna seduta del 14 settembre 2022: 
  Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5  giugno  2003,  n.  131,  il
quale prevede che, in sede di Conferenza  Stato-regioni,  il  Governo
puo'  promuovere  la  stipula  di  intese  dirette  a   favorire   il
raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di  obiettivi
comuni; 
  Vista la nota del 9 settembre 2022, diramata in  pari  data  (prot.
DAR 14459) con la quale il  Dipartimento  per  le  pari  opportunita'
della Presidenza dei Consiglio dei ministri, ha  trasmesso,  ai  fini
del perfezionamento dell'intesa da parte  di  questa  Conferenza,  la
bozza d'intesa sui requisiti minimi dei centri per uomini  autori  di
violenza domestica e di genere; 
  Vista la nota del 12 settembre 2022, diramata in pari  data  (prot.
DAR 14498) con la quale il Dipartimento per le pari  opportunita'  ha
trasmesso una nuova versione del provvedimento; 
  Visti gli esiti della riunione tecnica del  12  settembre  2022,  a
seguito della quale il Dipartimento  per  le  pari  opportunita',  ha
trasmesso tempestivamente  un  nuovo  testo  del  provvedimento,  che
accoglie  le  richieste  concordate  nella  suddetta  sede   tecnica,
diramato in pari (prot. DAR 14557); 
  Vista la nota del 14 settembre 2022, diramata in pari  data  (prot.
DAR 14765) con la quale il Dipartimento per le pari  opportunita'  ha
trasmesso il testo definitivo del provvedimento; 
  Considerato  che,  nel  corso   dell'odierna   seduta   di   questa
Conferenza, le regioni e  le  province  autonome  hanno  espresso  il
parere favorevole al perfezionamento  dell'intesa  sul  provvedimento
nella stesura trasmessa in data odierna; 
  Acquisito, quindi, l'assenso del Governo,  delle  regioni  e  delle
Province autonome di Trento e Bolzano; 
 
                           Sancisce intesa 
 
ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra
il governo, le regioni e le Province autonome di  Trento  e  Bolzano,
nei seguenti termini: 
Considerati: 
  la Convenzione del Consiglio d'europa sulla prevenzione e la  lotta
contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza  domestica
adottata a Istanbul l'11 maggio 2011; 
  la legge 27 giugno 2013, n. 77, con la quale l'Italia ha ratificato
la suddetta Convenzione; 
  il  decreto-legge  14  agosto   2013,   n.   93,   convertito   con
modificazioni  dalla  legge  15  ottobre   2013,   n.   119   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  sicurezza  e  per  il  contrasto
della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile  e  di
commissariamento delle province» e, in particolare, l'art. 5; 
  il Piano strategico nazionale sulla  violenza  maschile  contro  le
donne  (2021-2023),  presentato  in  Consiglio  dei  ministri  il  18
novembre 2021, previo parere espresso dalla Conferenza  unificata  in
data 3 novembre 2021; 
  il  decreto-legge  14  agosto  2020,   n.   104,   convertito   con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126,  recante  «Misure
per il sostegno e il rilancio dell'economia» e, in particolare l'art.
26-bis; 
  la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il
triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1, commi 661, 662, 663,
664, 665, 666, 669; 
  l'art. 1 della citata legge n. 234 del 2021, e in  particolare,  il
comma  662  che  prevede  che  «Il  Ministro  delegato  per  le  pari
opportunita', previa intesa in sede di Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, provvede annualmente, con proprio  decreto,  a  ripartire
tra le regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  le
risorse del fondo di cui al comma 661, tenendo conto: 
    a) della programmazione delle regioni e delle  province  autonome
di Trento  e  di  Bolzano  e  degli  interventi  gia'  operativi  per
contrastare il fenomeno della violenza domestica e di  genere  e  per
favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica  e  di
genere  offrendo,  al  contempo,  garanzie  volte   ad   evitare   la
vittimizzazione  secondaria  o   ripetuta,   l'intimidazione   o   le
ritorsioni, al fine di garantire la sicurezza delle vittime; 
    b) del numero dei centri per il recupero degli uomini  autori  di
violenza domestica e di  genere  e  degli  enti  aventi  le  medesime
finalita', comunque denominati, gia' esistenti in ciascuna regione  e
provincia autonoma, al fine di rendere omogenea la  loro  presenza  a
livello nazionale; 
    c) della necessita' di uniformare le modalita' di intervento  dei
centri di cui ai commi da 661 a 667, con particolare attenzione  alla
necessita'    della    continuita'    dell'operativita'    e     alla
standardizzazione delle modalita' di azione e di trattamento da parte
dei soggetti che gestiscono i centri e gli enti.»; 
  Ritenuta la necessita' di definire i requisiti  minimi  dei  centri
per uomini autori  di  violenza  ai  fini  della  ripartizione  delle
risorse relative al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle
pari opportunita' 2021-2022, come incrementate dall'art.  26-bis  del
citato decreto-legge n. 104 del 2020, e dall'art. 1, commi 661 e 669,
della citata legge n. 234 del 2021; 
  Ritenuto pertanto di dover procedere a garantire criteri omogenei a
livello nazionale mediante l'individuazione di requisiti  minimi  dei
centri per uomini autori di violenza; 
 
                            Si conviene: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizione 
 
  1. I centri per uomini autori o potenziali autori  di  violenza  di
genere, d'ora  in  poi  definiti  C.U.A.V.,  sono  strutture  il  cui
personale attua i programmi rivolti agli autori di atti  di  violenza
domestica e sessuale  e  di  genere,  per  incoraggiarli  a  adottare
comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di
modificare i  modelli  comportamentali  violenti  e  a  prevenire  la
recidiva. Tali programmi possono essere  realizzati  sia  all'interno
sia all'esterno delle mura penitenziarie. 
  2. I C.U.A.V. appartengono  al  sistema  dei  servizi  antiviolenza
pubblici e privati e lavorano tra loro in stretta sinergia. 
  3. Si tratta di programmi che, in coerenza con  la  Convenzione  di
Istanbul, in particolare l'art. 16, hanno l'obiettivo di prevenire  e
interrompere  i   comportamenti   violenti,   riservando   attenzione
prioritaria alla sicurezza e al  rispetto  dei  diritti  umani  della
donna e dei/delle figli/e figli minori, di limitare la  recidiva,  di
favorire l'adozione  di  comportamenti  alternativi  da  parte  degli
autori,  di  far  loro  riconoscere   la   responsabilita'   mediante
l'acquisizione di consapevolezza della violenza  agita  e  delle  sue
conseguenze, nonche' di  promuovere  relazioni  affettive  improntate
alla non violenza, alla parita' e al reciproco rispetto. 
  4. I C.U.A.V. hanno come scopo prioritario una netta assunzione  di
responsabilita'  della  violenza  da  parte   degli   autori   e   il
riconoscimento del suo disvalore in quanto modalita' relazionale e di
risoluzione del conflitto, cosi' come l'attuazione di un processo  di
cambiamento per il superamento degli stereotipi di genere e  di  ogni
forma di discriminazione, disuguaglianza e prevaricazione. 
  5. In  conformita'  con  quanto  esplicitato  nel  preambolo  della
Convenzione del Consiglio  d'europa  sulla  prevenzione  e  la  lotta
contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica,
i programmi per gli autori di violenza si  basano  sulla  convinzione
che sia possibile intraprendere un cambiamento, poiche'  la  violenza
nella maggior parte dei  casi  e'  un  comportamento  appreso  e  una
scelta, che si possono modificare attraverso l'accompagnamento  e  la
responsabilizzazione. 
  6. I programmi di intervento  dedicati  agli  autori  di  violenza,
tenendo  presente  le  caratteristiche   specifiche   delle   singole
situazioni, si orientano secondo i seguenti obiettivi: 
    assumere la responsabilita' della violenza agita,  attraverso  la
revisione   critica   degli   atteggiamenti   difensivi   (negazione,
minimizzazione, colpevolizzazione della vittima, uso degli stereotipi
di genere); 
    sviluppare  la  percezione  e  la  consapevolezza  degli  effetti
dannosi che la violenza agita ha sulla salute  delle  persone,  sulla
funzione  genitoriale,  sul  programma   di   crescita   e   sviluppo
psicofisico dei bambini e delle bambine; 
    sviluppare la consapevolezza di se', dell'altro e della relazione
per migliorare la gestione degli impulsi, degli  stati  affettivi  ed
emotivi  negativi  e  distruttivi,  per  ampliare  il  repertorio  di
capacita' e strumenti relazionali costruttivi e cooperativi»; 
    promuovere una riflessione critica  sulla  identita'  maschile  e
sull'idea di virilita' e le sue interconnessioni con la  violenza  di
genere, anche  destrutturando  gli  stereotipi  e  gli  atteggiamenti
ostili verso le donne. 
  7. I C.U.A.V. possono essere  costituiti  secondo  quanto  disposto
dall'art. 1, comma 663, della legge  30  dicembre  2021,  n.  234,  e
possono essere gestiti da: 
    a) Enti pubblici e locali, in forma singola o associata; 
    b) Enti del servizio sanitario; 
    c) Enti ed organismi  del  terzo  settore  che  abbiano  maturato
comprovate esperienze e competenze nell'ambito  degli  interventi  di
presa in carico e accompagnamento degli  uomini  autori  di  violenza
aiutandoli  ad  acquisire  consapevolezza  sulle  conseguenze   della
violenza agita e nella riflessione su modelli relazionali paritari  e
sulla genitorialita' positiva, per  un  periodo  di  almeno tre  anni
consecutivi; 
    d) soggetti di cui alle lettere a), b) e c) di concerto, intesa o
in forma associata. 
  8. Quale sia l'ente gestore, ivi compresa un'istituzione  pubblica,
esso deve garantire il possesso di tutti i requisiti riportati  nella
presente intesa, assicurando che  i  programmi  siano  realizzati  da
equipe dedicate, multidisciplinari,  costituite  da  professionisti/e
adeguatamente formati e aggiornati sul tema della violenza di  genere
e dell'intervento con gli autori come previsto all'art 4. 
  9. Gli enti e organismi del  terzo  settore  di  cui  al  comma  7,
lettera c), devono, inoltre: 
    a)  essere  registrati,  laddove  previsto,  nell'apposito  RUNTS
(Registro  unico  nazionale  del  terzo   settore)   quale   registro
telematico istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali; 
    b) avere nello Statuto tra gli scopi sociali o tra le  finalita',
in maniera prevalente, i temi del contrasto alla violenza  contro  le
donne, coerentemente con gli obiettivi della convenzione di Istanbul,
e aver maturato un'esperienza  almeno  triennale  nei  programmi  con
uomini autori di comportamenti violenti.