IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.   2440,   «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924,  n.  827,  «Regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato»; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in  materia
di  federalismo  fiscale,   in   attuazione   dell'art.   119   della
Costituzione»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a
comuni, province,  citta'  metropolitane  e  regioni  di  un  proprio
patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009,  n.
42»; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia»; 
  Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge  n.  69  del  2013,
disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non  oneroso,  in
favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni  dei  beni
immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e  comma  4,
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,  siti  nel  rispettivo
territorio; 
  Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69
del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni  e  agli
enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni  immobili
utilizzati  a  titolo  oneroso  sono  ridotte  in  misura  pari  alla
riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di  cui
al comma 1 e che, qualora  non  sia  possibile  l'integrale  recupero
delle minori entrate per lo Stato  in  forza  della  riduzione  delle
risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a
valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario  ovvero,  se  non
sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
da parte dell'ente interessato; 
  Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30  dicembre  2015,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio  2016,
n. 21; 
  Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2017/15039/DGP-PBD del 20
novembre 2017, n. 20165 del 18 dicembre 2020, n. 10362 del 26  maggio
2022 e n. 12549 del 24 giugno 2022; 
  Visti i provvedimenti  del  direttore  regionale  dell'Agenzia  del
demanio - Direzione regionale Veneto prot. n. 2016/3246/DR-VE del  29
febbraio 2016,  rettificato  con  provvedimento  prot.  n.  2022/1021
R.I./DR-VE del 6 giugno 2022,  e  prot.  n.  2016/8600/DR-VE  del  31
maggio 2016, rettificato con provvedimenti prot. n. 2016/20200 del 28
dicembre 2016 e prot. n. 2022/1023 R.I./DR-VE del 6 giugno 2022,  con
i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, alla  Provincia  di
Verona, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge  n.  69
del 2013, gli immobili  appartenenti  al  patrimonio  dello  Stato  e
denominati, rispettivamente, «ex ferrovia Verona Caprino -  magazzino
viabilita'» ed «ex ferrovia Verona - Caprino  -  Garda  -  Comune  di
Bardolino»; 
  Visti gli articoli 2 e 3 dei  citati  provvedimenti  del  direttore
regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione  regionale  Veneto  in
cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili  di  cui
trattasi  erano  utilizzati  a  titolo  oneroso  e  dove   e'   stato
quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali  rivenienti  da
tale utilizzo; 
  Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e'
necessario  operare,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,   comma   7   del
decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a
qualsiasi  titolo  all'ente  territoriale  trasferitario  pari   alla
riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento; 
  Vista la nota dell'Agenzia  del  demanio  prot.  n.  16725  del  1°
settembre 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Riduzione delle risorse spettanti 
                      alla Provincia di Verona 
 
  1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti alla Provincia di Verona
(VR) sono ridotte annualmente in misura  pari  alla  riduzione  delle
entrate erariali conseguente  al  trasferimento  in  proprieta'  alla
medesima provincia degli  immobili  denominati  «ex  ferrovia  Verona
Caprino - magazzino viabilita'» ed «ex ferrovia  Verona -  Caprino  -
Garda - Comune di Bardolino», meglio  individuati  nei  provvedimenti
del  direttore  regionale  dell'Agenzia  del  demanio   -   Direzione
regionale Veneto, rispettivamente, prot. n.  2016/3246/DR-VE  del  29
febbraio 2016,  rettificato  con  provvedimento  prot.  n.  2022/1021
R.I./DR-VE del 6 giugno 2022,  e  prot.  n.  2016/8600/DR-VE  del  31
maggio 2016, rettificato con provvedimenti prot. n. 2016/20200 del 28
dicembre 2016 e prot. n. 2022/1023 R.I./DR-VE del 6  giugno  2022,  a
decorrere dalla data del trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione e' quantificata  in  euro  4.632,50
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 
  3. Per l'anno 2016, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione al periodo di possesso da  parte  della  Provincia  di
Verona. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti  ad  euro  30.601,74,  sino  all'anno  2022  compreso,  il
Ministero  dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al
capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  n.  3575/02  entro
l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal  2023,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di euro 4.632,50.