IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri», e successive modificazioni; 
  Vista la legge 8 luglio 1998,  n.  230,  recante  «Nuove  norme  in
materia di obiezione di coscienza», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  recante
«Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di  monitoraggio
e  valutazione  dei   costi,   dei   rendimenti   e   dei   risultati
dell'attivita'  svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche,  a   norma
dell'art. 11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art. 11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 6  marzo  2001,  n.  64,  recante  «Istituzione  del
servizio civile nazionale», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e, in particolare,
l'art. 1, comma 19, con cui sono state attribuite al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, tra  le  altre,  le  funzioni  di  competenza
statale in materia di sport; 
  Visto  il  decreto  legislativo  6  marzo  2017,  n.  40,   recante
«Istituzione e disciplina del servizio  civile  universale,  a  norma
dell'art. 8  della  legge  6  giugno  2016,  n.  106»,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante «Deleghe al Governo  e
altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni
sportive nonche' di semplificazione»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento  delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in
particolare, gli articoli  15  e  26  relativi,  rispettivamente,  al
Dipartimento per la gioventu' e il servizio civile  universale  e  al
Dipartimento per lo sport; 
  Vista la risoluzione sulla Strategia UE per la gioventu'  2019-2027
del Consiglio dell'Unione europea; 
  Vista la Strategia «Giovani 2030» dell'Organizzazione delle nazioni
unite; 
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 21  ottobre
2022 di costituzione del nuovo Governo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre
2022, con cui il dott. Andrea Abodi e' stato nominato Ministro  senza
portafoglio; 
  Visto il proprio decreto in  data  23  ottobre  2022,  con  cui  al
Ministro senza portafoglio dott.  Andrea  Abodi  e'  stato  conferito
l'incarico per lo sport e i giovani; 
  Ritenuto opportuno delegare al Ministro per lo sport e  i  giovani,
dott. Andrea Abodi, le funzioni di cui al presente decreto; 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Delega di funzioni 
 
  1. A decorrere dal 12 novembre 2022, al Ministro senza  portafoglio
dott. Andrea Abodi, di seguito denominato Ministro, sono delegate  le
funzioni del Presidente del Consiglio  dei  ministri  in  materia  di
sport e giovani, nonche' in materia di  anniversari  nazionali,  come
specificate nei successivi articoli.