IL DIRIGENTE 
               del Settore HTA ed economia del farmaco 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul  sito  istituzionale  dell'Agenzia  (comunicazione  in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  140
del 17 giugno 2016); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Francesco  Trotta  l'incarico  di
dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1568 del  21  dicembre
2021 con cui e' stata conferita al dott. Francesco Trotta la  delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto  ministeriale
20  settembre  2004,  n.  245,  per  la  firma  delle  determine   di
classificazione e prezzo dei medicinali; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano e successive modificazioni ed integrazioni»; 
  Vista  la  determina  AIFA  n.  619/2022  del  5  settembre   2022,
concernente «Rinegoziazione del medicinale per uso umano "Fortasint",
ai sensi dell'art. 8, comma 10, della  legge  24  dicembre  1993,  n.
537», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,
Serie generale, n. 222 del 22 settembre 2022; 
  Considerato che  occorre  rettificare  la  suddetta  determina  per
alcuni errori materiali riportati nella stessa; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
             Rettifica della determina AIFA n. 619/2022 
                        del 5 settembre 2022 
 
  E' rettificata nei  termini  che  seguono,  la  determina  AIFA  n.
619/2022  del  5  settembre  2022,  concernente  «Rinegoziazione  del
medicinale per uso umano FORTASINT, ai sensi dell'art. 8,  comma  10,
della legge 24 dicembre 1993,  n.  537»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  222  del  22
settembre 2022; 
    laddove e' scritto: 
      Confezione: 
        «12 microgrammi polvere per inalazione, capsule  rigide»  100
capsule - A.I.C. n. 036213015 (in base 10). 
        Classe di rimborsabilita': A. 
        Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 19,75. 
        Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 32,59. 
        Nota AIFA:  99  limitatamente  all'impiego  come  terapia  di
mantenimento nella BPCO. 
    leggasi: 
      Confezione: «12 microgrammi  polvere  per  inalazione,  capsule
rigide» 100 capsule - A.I.C. n. 036213027 (in base 10). 
      Classe di rimborsabilita': A. 
      Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 19,75. 
      Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 32,59. 
      Nota  AIFA:  99  limitatamente  all'impiego  come  terapia   di
mantenimento nella BPCO.