IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», volto al rafforzamento degli interventi pubblici di sostegno al settore biomedico; Viste le disposizioni dettate per la predetta finalita' dallo stesso comma 951, il quale, in particolare, prevede che: a) per velocizzare gli interventi nell'ambito del settore biomedicale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le risorse che, nell'ambito del Fondo per il trasferimento tecnologico di cui all'art. 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono da destinare alla promozione della ricerca e riconversione industriale del settore biomedicale; b) a tal fine, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, denominato «Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico», cui sono attribuite anche le risorse da assegnare ai sensi del comma 1-bis del citato art. 42; c) il Fondo opera per il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale per la produzione di nuovi farmaci e vaccini, di prodotti per la diagnostica e di dispositivi medicali, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione; d) per la realizzazione dei predetti interventi, il Ministero dello sviluppo economico si avvale della Fondazione Enea tech e biomedical ai sensi del medesimo art. 42 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020; Visto l'art. 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'art. 31, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il «Fondo per il trasferimento tecnologico» e che autorizza Enea - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile alla costituzione di una nuova fondazione, denominata «Fondazione Enea tech e biomedical», posta sotto la vigilanza del medesimo Ministero; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 4 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2021, recante «Modalita' di funzionamento e di intervento del Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell'innovazione», adottato ai sensi dell'art. 42, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 novembre 2021, con il quale, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e successive modificazioni, e' stato adottato, sentita l'Enea, lo statuto della Fondazione di diritto privato Enea tech e biomedical, allegato al medesimo decreto e parte integrante dello stesso; Visto il comma 1-bis del precitato art. 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativo alla destinazione al Fondo per il trasferimento tecnologico di ulteriori somme, nel limite massimo di 400 milioni di euro, a valere sul fondo di cui al comma 3 dell'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, successivamente, per effetto dell'art. 1, comma 951, legge 30 dicembre 2021, n. 234, al Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico; Visto l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa, in attuazione del quale e' stata dettata la disciplina dello strumento agevolativo dei «contratti di sviluppo»; Visto l'art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 ai sensi del quale le risorse di cui all'art. 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e di cui all'art. 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate a finalita' e interventi per i quali il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base della vigente normativa, della Fondazione Enea tech e biomedical, sono accreditate su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla stessa Fondazione; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2022, che, in attuazione dell'art. 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, definisce le risorse del «Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico», prevedendo, a tal fine, che al predetto fondo sono destinati: a) euro 200.000.000,00 (duecentomilioni/00), a valere sul fondo di cui all'art. 43, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 13; b) quota parte delle assegnazioni annuali del pertinente capitolo di bilancio del «Fondo per il trasferimento tecnologico» disposte dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, corrispondente al 70 (settanta) per cento del relativo ammontare e pari a euro 35.000.000,00 (trentacinquemilioni/00) per ciascuno degli anni 2022 e 2023; euro 49.000.000,00 (quarantanovemilioni/00) per il 2024; euro 56.000.000,00 (cinquantaseimilioni/00) per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la comunicazione della Commissione europea 2014/C198/01, in materia di «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 27 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni; Vista la comunicazione della Commissione europea del 16 dicembre 2021 (2021/C 508/01) recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 508/1 del 16 dicembre 2021; Vista la comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 262/1 del 19 luglio 2016; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevede, tra l'altro, che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»; Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; Ritenuto necessario definire le modalita' di funzionamento del «Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico», sulla base del quadro normativo sopra individuato; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni: a) «codice dei contratti pubblici»: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni; b) «decreto-legge n. 34/2020»: il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni; c) «equity»: il conferimento di capitale in un'impresa, quale corrispettivo di una quota del capitale di rischio dell'impresa anche attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi e strumenti rappresentativi di capitale (warrant); d) «Fondazione Enea tech e biomedical»: la fondazione istituita ai sensi dell'art. 42, commi da 5 a 8 del decreto-legge n. 34/2020, sottoposta alla vigilanza del Ministero; e) «Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico»: il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero ai sensi dell'art. 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»; f) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; g) «quasi equity»: un tipo di finanziamento che si colloca tra equity e debito e ha un rischio piu' elevato del debito di primo rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al capitale primario (common equity), il cui rendimento per colui che lo detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria e che non e' garantito in caso di cattivo andamento dell'impresa. Gli investimenti in quasi-equity possono essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino e in alcuni casi convertibile in equity o come capitale privilegiato (preferred equity); h) «regolamento di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni; i) «settore biomedico»: il settore noto come «scienze della vita», che include le industrie farmaceutiche, delle biotecnologie, dei dispositivi medicali, delle applicazioni dell'informatica alla sanita' e alla medicina.