IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e,   in
particolare, l'art. 6 in materia di «Organizzazione  degli  uffici  e
fabbisogni  di  personale»  e  l'art.  6-ter  del  medesimo   decreto
legislativo rubricato «Linee di indirizzo per la  pianificazione  dei
fabbisogni di personale»; 
  Visto l'art. 28 del citato decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165 che  disciplina  l'accesso  alla  qualifica  di  dirigente  nelle
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli  enti
pubblici non  economici,  che  avviene  per  concorso  indetto  dalle
singole  amministrazioni  ovvero  per  corso-concorso  selettivo   di
formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione; 
  Visto l'art. 35-ter del citato decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165 rubricato «Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare
le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
secondo cui le amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento
autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici  ivi  compresi
quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165, tra l'altro, possono procedere, a  decorrere  dall'anno
2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite  di
un contingente di personale complessivamente  corrispondente  ad  una
spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di  ruolo
cessato nell'anno precedente; 
  Visto il  decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a),  e  2,  lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f),  g),  h),  l)
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante  «Interventi  per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo» e, in particolare, l'art. 3,  comma  1,
secondo cui, tra l'altro, le amministrazioni dello  Stato,  anche  ad
ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici  non  economici,
ivi compresi  quelli  di  cui  all'art.  70,  comma  4,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  possono  procedere,  a  decorrere
dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato  nel
limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente
ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di
ruolo cessato nell'anno precedente; 
  Visto il  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito  con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e,  in  particolare,
l'art. 3, comma 6, in materia  di  linee  guida  per  l'accesso  alla
dirigenza pubblica e l'art.  6  in  materia  di  piano  integrato  di
attivita' e organizzazione; 
  Visto il decreto-legge  30  aprile  2022,  n.  36,  convertito  con
modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Misure  per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza  in  materia
di pubblica amministrazione e universita' e ricerca»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487, concernente il  «Regolamento  recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del  24  settembre
2004, n. 272,  recante  «Regolamento  di  disciplina  in  materia  di
accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma  5,
del decreto legislativo n. 165 del 2001»; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 272 del 2004, che  definisce  l'ambito
di applicazione  della  disciplina  sull'accesso  alla  qualifica  di
dirigente  nelle  amministrazioni  statali,  anche   ad   ordinamento
autonomo,  e  negli  enti  pubblici  non  economici,  in   attuazione
dell'art. 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  7  del  richiamato  decreto   del
Presidente della Repubblica n. 272 del  2004  secondo  cui  l'accesso
alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali,  anche  ad
ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non  economici,  per  una
percentuale non  inferiore  al  cinquanta  per  cento  dei  posti  da
ricoprire, avviene per corso-concorso selettivo di formazione bandito
dalla Scuola nazionale dell'amministrazione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
70, concernente il  «Regolamento  recante  riordino  del  sistema  di
reclutamento e formazione dei  dipendenti  pubblici  e  delle  scuole
pubbliche di formazione, a norma dell'art.  11  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135»; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma  2,  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 70 del 2013 secondo  cui  con  decreto
del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del  Ministro  da  lui
delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
sono stabiliti il numero dei posti da destinare  al  reclutamento  di
dirigenti  tramite  corso-concorso  selettivo  bandito  dalla  Scuola
nazionale  dell'amministrazione  ed  e'   disposta   l'autorizzazione
all'assunzione dei vincitori del concorso  a  valere  sulle  facolta'
assunzionali delle singole amministrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la  pubblica
amministrazione dell'8 maggio  2018,  adottato  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  della
salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale  n.  173
del  27  luglio  2018,   recante   «Linee   di   indirizzo   per   la
predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte  delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto del Ministro per la pubblica  amministrazione  del
22 luglio 2022, adottato di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -  Serie  generale
n. 215 del  14  settembre  2022,  recante  «Linee  di  indirizzo  per
l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali  da  parte  delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Viste le note prot. n. 72520 del 29 ottobre 2021 e prot.  n.  68399
dell'8 settembre 2022, con le quali il  Dipartimento  della  funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ha chiesto  alle
amministrazioni pubbliche interessate di  comunicare  il  numero  dei
posti di dirigente da destinare al  reclutamento  mediante  procedura
selettiva gestita dalla Scuola nazionale dell'amministrazione; 
  Viste le note con le quali le amministrazioni  hanno  comunicato  i
posti  da  ricoprire  mediante  corso-concorso,  tenuto  conto  della
percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da  ricoprire  di
cui al comma 1-ter dell'art. 28  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165 e  in  coerenza  con  la  programmazione  triennale  dei
fabbisogni adottata; 
  Considerato che l'autorizzazione all'assunzione dei  vincitori  del
corso-concorso e' assorbita nell'ambito degli ordinari  provvedimenti
autorizzatori adottati ai sensi dell'art. 35, comma  4,  del  decreto
legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,    perfezionati    prima
dell'approvazione della graduatoria finale del corso-concorso di  cui
all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  272  del
2004; 
  Ritenuto di autorizzare l'avvio di procedure concorsuali per  posti
di qualifica dirigenziale, tenuto conto delle disposizioni vigenti in
materia di fabbisogno del personale e limitazioni delle assunzioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12  febbraio  2021
con cui l'on.  prof.  Renato  Brunetta  e'  nominato  Ministro  senza
portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
febbraio 2021 con cui al Ministro senza portafoglio on. prof.  Renato
Brunetta e' conferito l'incarico per la pubblica amministrazione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo
2021 che dispone la delega di funzioni al Ministro  per  la  pubblica
amministrazione on. prof. Renato Brunetta; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La Scuola nazionale dell'amministrazione e' autorizzata,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica  16
aprile  2013,  n.  70,  a  indire  un  corso-concorso  selettivo   di
formazione dirigenziale per un totale di duecentonovantaquattro posti
nella  qualifica  di  dirigente   di   seconda   fascia   nei   ruoli
amministrativi delle amministrazioni pubbliche di  cui  alla  tabella
allegata, che e' parte integrante del presente provvedimento. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
  Roma, 30 settembre 2022 
 
                                          Il Ministro per la pubblica 
                                                amministrazione       
                                                    Brunetta          
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
          Franco 

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2022 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero  degli  affari  esteri,  n.
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