IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni
«Legge di contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto l'art. 1, comma 2, della citata legge n.  196  del  2009  che
definisce le amministrazioni pubbliche  ai  fini  della  applicazione
delle disposizioni in materia di finanza pubblica; 
  Visto l'art. 40 della citata legge n.  196  del  2009,  recante  la
«Delega  al  Governo  per  il  completamento  della  revisione  della
struttura del bilancio dello Stato» e, in particolare,  il  comma  2,
lettera e), che prevede per il Bilancio dello Stato  l'adozione,  per
la spesa, delle  azioni  quali  componenti  del  programma  e  unita'
elementari del bilancio affiancate da un piano  dei  conti  integrato
che assicuri il loro raccordo alla classificazione della spesa  COFOG
(Classification  Of  the  Functions  of  the   Government)   e   alla
classificazione economica di terzo livello; 
  Visto il comma 2, lettera n) del citato art. 40 della legge n.  196
del 2009, che prevede, inoltre, l'affiancamento a  fini  conoscitivi,
al sistema di contabilita' finanziaria, di un sistema di contabilita'
economico-patrimoniale  funzionale  alla   verifica   dei   risultati
conseguiti dalle amministrazioni centrali incluse nel bilancio  dello
Stato; 
  Visto l'art. 6, comma 6, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che,
nelle more dell'attuazione della delega prevista dal citato  articolo
40 della legge 31 dicembre 2009  n.  196  ed  al  fine  di  garantire
completezza dei dati di bilancio nel corso della gestione  attraverso
la rilevazione puntuale dei costi, ha disposto l'obbligo per tutte le
amministrazioni   centrali   dello   Stato,   incluse   le    proprie
articolazioni  periferiche,  di  adottare,  a  decorrere  dal   2013,
scritture   puntuali   di   contabilita'    integrata    finanziaria,
economico-patrimoniale ed analitica  attraverso  sistemi  informativi
messi a disposizione dal Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato; 
  Visto il decreto legislativo 12 maggio  2016,  n.  90,  recante  il
completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato,
con il quale si e' data attuazione alle delega di  cui  all'art.  40,
comma 1, della legge n. 196 del 2009, e in particolare l'art.  8  che
ha introdotto, dopo l'art. 38 della medesima legge, gli articoli  dal
38-bis al 38-sexies; 
  Visto l'art. 38-bis della citata legge n. 196 del 2009, che prevede
l'adozione del  sistema  di  contabilita'  integrata  finanziaria  ed
economico-patrimoniale per le amministrazioni centrali dello Stato  e
dispone   che   l'ordinamento   finanziario   e    contabile    delle
amministrazioni  centrali  dello  Stato  si  conformi   ai   principi
contabili generali contenuti nell'allegato 1 alla medesima legge; 
  Visto l'art. 38-ter della citata legge n. 196 del 2009, che prevede
l'adozione del piano  dei  conti  integrato  per  le  amministrazioni
centrali dello Stato, tenuto conto del regolamento di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n.  132,  concernente
la  definizione  del  piano   dei   conti   integrato   delle   altre
amministrazioni pubbliche non territoriali,  e,  in  particolare,  il
comma 3, che rinvia ad un apposito regolamento la  definizione  delle
voci e dei livelli minimi di articolazione del piano dei conti  e  il
successivo comma 4, che dispone che gli aggiornamenti del  piano  dei
conti sono adottati con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, anche a seguito della sperimentazione di cui  al  successivo
art. 38-sexies; 
  Visto il  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 12 novembre 2018, n. 140 con cui si e' data attuazione
al comma 3 del citato art.  38-ter  della  legge  n.  196  del  2009,
concernente la  definizione  della  struttura  del  piano  dei  conti
integrato delle amministrazioni centrali dello Stato; 
  Visto l'art. 2 del medesimo regolamento, che introduce il piano dei
conti integrato, composto da tre  moduli:  piano  finanziario,  piano
economico e piano patrimoniale, secondo lo schema di cui all'allegato
1 del medesimo decreto; 
  Visto l'art. 3 del medesimo regolamento, che disciplina  i  livelli
nei quali si articolano i conti dei tre moduli del  piano  dei  conti
integrato  in  relazione  alle  fasi  di   previsione,   gestione   e
rendicontazione; 
  Visto l'art. 5  del  medesimo  regolamento,  che  dispone  che  gli
aggiornamenti del piano dei conti integrato che incidono sui  livelli
di articolazione di cui al precedente art. 3 sono  adottati  mediante
modifiche al regolamento stesso, mentre le altre modifiche  al  piano
dei  conti  integrato  sono  adottate  con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art.  38-ter,  comma  4,
della legge n. 196 del  2009,  anche  a  seguito  degli  esiti  della
sperimentazione di cui all'art. 38-sexies  della  legge  n.  196  del
2009; 
  Visto l'art. 38-sexies della citata legge  n.  196  del  2009,  che
prevede un'attivita' di sperimentazione della durata non superiore  a
tre esercizi finanziari, con verifica dei risultati a consuntivo,  al
fine  di  valutare  gli  effetti  dell'adozione  della   contabilita'
integrata, del piano dei conti integrato e  del  suo  utilizzo  quale
struttura  di  riferimento  per  la  predisposizione  dei   documenti
contabili e di bilancio unitamente alle missioni, ai programmi e alle
azioni, di cui all'art. 25-bis, e della  codifica  della  transazione
contabile elementare, delegando il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze a disciplinare la sperimentazione con proprio  decreto  entro
trenta giorni  dalla  data  di  emanazione  del  regolamento  di  cui
all'art. 38-ter, comma 3; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  21
febbraio 2019, con il quale si e' disciplinata la sperimentazione  di
cui al citato art. 38-sexies della legge n. 196 del 2009, con avvio a
partire dal primo giorno del mese successivo alla  pubblicazione  del
decreto, ossia dal 2 maggio 2019, e, in particolare,  l'art.  6,  che
affida al Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  un
monitoraggio trimestrale della sperimentazione e la  predisposizione,
in sede di rendiconto, di una relazione annuale, da trasmettere  alla
Corte dei conti, in  merito  agli  esiti  della  sperimentazione  del
sistema di contabilita' integrata e del piano dei conti integrato, al
fine di valutare gli effetti dell'adozione e di individuare eventuali
criticita' e porre in essere le modifiche  necessarie  per  una  piu'
efficace disciplina della materia; 
  Visto l'art. 21, comma 11, lettera f) della citata legge n. 196 del
2009, che dispone che in allegato  a  ciascuno  stato  di  previsione
della spesa del Disegno di legge di Bilancio dello Stato sia allegato
il budget analitico dei costi, formulato secondo le  voci  del  piano
dei conti del sistema di contabilita' analitica, per programmi e  per
centri di costo; 
  Visto l'art. 33, comma 4-octies della citata legge n. 196 del 2009,
che dispone che il budget di cui all'art. 21, comma 11,  lettera  f),
e' aggiornato sulla base del disegno  di  legge  di  assestamento  e,
successivamente, sulla base delle eventuali  modifiche  apportate  al
medesimo disegno di legge a seguito dell'esame parlamentare; 
  Visto l'art. 36, comma 5, della citata legge n. 196 del  2009,  che
dispone che in apposito allegato al rendiconto generale  dello  Stato
siano illustrate le risultanze economiche per ciascun Ministero,  con
i costi sostenuti rappresentati secondo le voci del piano  dei  conti
del sistema di contabilita' analitica, per programmi e per centri  di
costo; 
  Considerati i risultati del primo anno  di  sperimentazione  (2019)
del piano dei  conti  integrato  dei  Ministeri,  sintetizzati  nella
relazione disposta dal Dipartimento della Ragioneria  generale  dello
Stato e trasmessa alla Corte dei conti ai sensi del citato art. 6 del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  21  febbraio
2019,  nella  quale  sono  state  evidenziate,  tra  l'altro,  alcune
criticita' ed esigenze di modifica  nella  struttura  del  piano  dei
conti integrato; 
  Visto l'art. 1 del  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze del 13 novembre 2020,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - n. 4 del 7 gennaio 2021 con il  quale,  a
seguito  degli  esiti  del  primo  anno  di  sperimentazione,  si  e'
proceduto a sostituire i conti del  modulo  economico  e  del  modulo
patrimoniale del piano  dei  conti  integrato  delle  amministrazioni
centrali dello Stato di cui, rispettivamente, agli allegati 1.2 e 1.3
al citato DPR n. 140 del 2018, con gli allegati 1.2 e 1.3 al  decreto
ministeriale, a partire dall'apertura della  gestione  dell'esercizio
2021 e ferme restando la struttura e l'articolazione  gerarchica  dei
conti stessi; 
  Visto l'art. 2 del citato  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze del 13 novembre 2020, che ha disposto  la  sostituzione
integrale  del  piano  dei  conti  di  contabilita'  analitica  delle
amministrazioni centrali dello  Stato  di  cui  alla  Tabella  B  del
decreto legislativo del 7 agosto 1997, n. 279 con i conti del  modulo
economico di cui all'allegato 1.2, anche al fine  di  introdurre  una
complessiva semplificazione e di rendere integrate e  convergenti  le
rilevazioni di contabilita' economico-patrimoniale e gli  adempimenti
connessi alla formulazione del budget e del rendiconto analitico  dei
costi   delle   amministrazioni   centrali   dello   Stato   di   cui
rispettivamente all'art. 21, comma 11,  lettera  f)  e  all'art.  36,
comma 5 della legge n. 196 del 2009; 
  Visto l'art. 15, comma 6 del decreto-legge 31 maggio 2021,  n.  77,
convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,  che
ha disposto che il piano dei conti integrato per  le  amministrazioni
centrali dello Stato di cui al citato DPR n.  140/2018  possa  essere
aggiornato con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
«anche  rivedendo  il  livello  minimo  di  articolazione  e  la  sua
composizione in moduli distinti» e ha prorogato di un anno il termine
della sperimentazione di cui all'art. 38-sexies della  legge  n.  196
del 2009, che si concludera' quindi il 31 dicembre 2022; 
  Considerato che il Piano nazionale di ripresa e resilienza  -  Next
Generation Italia (PNRR), approvato dal Consiglio dell'Unione europea
il 21 luglio 2021, include, fra le  riforme  abilitanti,  la  riforma
1.15 denominata «Dotare le Pubbliche amministrazioni  di  un  sistema
unico di contabilita' economico-patrimoniale accrual», inserita nella
missione   1,   componente   1,    dello    stesso    piano,    volta
all'implementazione, entro il 2026, di  un  sistema  di  contabilita'
basato sul principio accrual unico per le amministrazioni  pubbliche,
in linea con  il  percorso  delineato  a  livello  internazionale  ed
europeo per la definizione di principi  e  standard  contabili  nelle
pubbliche  amministrazioni   (IPSAS/EPSAS),   in   attuazione   della
direttiva 2011/85/UE del Consiglio; 
  Considerato il programma InIt  del  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato, finalizzato  alla  realizzazione  di  un  unico
sistema   informatico   integrato    a    supporto    dei    processi
amministrativocontabili delle amministrazioni pubbliche, di tipo  ERP
(Enterprise Resource Planning); 
  Considerato che sono gia' in esercizio dalla gestione 2021 i moduli
del sistema InIt relativi alla contabilita' economico-patrimoniale  e
alla contabilita' analitica  per  centri  di  costo,  utilizzati  dai
Ministeri per il terzo e quarto anno di sperimentazione del piano dei
conti integrato di cui all'art. 38-sexies della legge n. 196/2009; 
  Considerati gli esiti del secondo (2020) e del terzo anno (2021) di
sperimentazione  del  piano  dei  conti  integrato   dei   Ministeri,
rappresentati nelle relazioni predisposte dalla  Ragioneria  generale
dello Stato e trasmesse alla Corte dei conti ai sensi del citato art.
6 del decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  21
febbraio 2019, che confermano le considerazioni espresse nella citata
relazione relativa al primo anno di sperimentazione,  in  particolare
riguardo alla  opportunita'  di:  i)  definire  un  piano  dei  conti
costituito   da    un    unico    elenco    di    conti    di    tipo
economico-patrimoniale, senza il modulo finanziario; ii) integrare il
percorso di sperimentazione della contabilita' integrata e del  piano
dei conti  integrato  delle  amministrazioni  centrali  dello  Stato,
avviato nel 2019, con il percorso di attuazione della citata  riforma
del PNRR 1.15, adottando un concetto piu' ampio di piano  dei  conti,
di tipo «multidimensionale» che comprenda, oltre all'elenco dei conti
da   utilizzare   per    la    contabilita'    generale    di    tipo
economico-patrimoniale, l'insieme  di  tutte  le  altre  informazioni
codificate necessarie a qualificare e accompagnare i dati  registrati
nella contabilita' e rappresentati  nei  documenti  di  bilancio,  in
linea con gli indirizzi a livello internazionale; 
  Considerato che la revisione della classificazione economica  delle
entrate e delle  spese  del  bilancio  dello  Stato,  effettuata  dal
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in occasione della
predisposizione del bilancio di previsione 2023-2025 proprio al  fine
di assicurare il migliore raccordo tra la contabilita' finanziaria  e
il  piano   dei   conti   economico-patrimoniale,   potra'   svolgere
efficacemente  la  stessa  funzione   di   raccordo   originariamente
attribuita al modulo finanziario del piano dei conti integrato di cui
al citato decreto del Presidente della  Repubblica  del  12  novembre
2018, n. 140; 
  Considerato che la sperimentazione di cui all'art. 38-sexies  della
legge n. 196 del  2009  termina  con  la  conclusione  dell'esercizio
finanziario 2022 e  che  gli  esiti  del  quarto  e  ultimo  anno  di
sperimentazione potranno essere valutati in seguito con  la  apposita
relazione predisposta  dal  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
dello Stato e trasmessa alla Corte dei conti in  sede  di  rendiconto
2022  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  3  del  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Aggiornamento del modulo economico  e  del  modulo  patrimoniale  del
  Piano dei conti  integrato  delle  amministrazioni  centrali  dello
  Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre
  2018, n. 140 
 
  1. A partire  dall'apertura  della  gestione  dell'esercizio  2023,
successivamente alla conclusione della  sperimentazione  disciplinata
dal decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  21
febbraio 2019, la cui durata e' stata prolungata fino al 31  dicembre
2022 dall'articolo 15, comma 6 del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.
77, convertito con modificazioni con la legge 29 luglio 2021, n. 108,
le amministrazioni centrali dello Stato adottano un piano  dei  conti
economico-patrimoniale integrato con la contabilita' finanziaria  per
mezzo della classificazione economica delle  entrate  e  delle  spese
come specificato al successivo articolo 3. 
  2. L'elenco delle voci del piano dei  conti  economico-patrimoniale
e' riportato nell'allegato 1 al presente decreto, che ne  costituisce
parte integrante. 
  3.  Le  voci  del  piano  dei  conti  economico-patrimoniale  delle
amministrazioni  centrali  dello  Stato  sono  articolate  in  cinque
livelli strutturati gerarchicamente e sono raggruppate nelle seguenti
cinque sezioni: 
    i) attivo 
    ii) passivo 
    iii) componenti economiche positive 
    iv) componenti economiche negative 
    v) conti d'ordine 
  4. A partire dall'apertura della gestione dell'esercizio  contabile
2023, le voci del modulo patrimoniale del piano dei  conti  integrato
delle amministrazioni centrali dello Stato di cui all'allegato 1.2 al
decreto del Presidente della Repubblica 12  novembre  2018,  n.  140,
cosi' come aggiornato dal decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze del 13  novembre  2020,  sono  sostituite  dalle  voci  delle
sezioni i), ii) e v) del piano dei conti economicopatrimoniale di cui
all'allegato 1 al presente decreto. 
  5. A partire dall'apertura della gestione dell'esercizio  contabile
2023, le voci del modulo economico  del  piano  dei  conti  integrato
delle amministrazioni centrali dello Stato di cui all'allegato 1.3 al
decreto del Presidente della Repubblica 12  novembre  2018,  n.  140,
cosi' come aggiornato dal decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze del 13  novembre  2020,  sono  sostituite  dalle  voci  delle
sezioni iii) e iv) del piano dei conti economicopatrimoniale  di  cui
all'allegato 1 al presente decreto. 
  6. I conti utilizzati  per  le  scritture  di  esercizio  e  quelli
utilizzati per le  scritture  di  chiusura  annuale  in  contabilita'
economico-patrimoniale  sono  rappresentati  dalle  voci  di   quinto
livello  del  piano   dei   conti   economico-patrimoniale   di   cui
all'allegato 1 al presente decreto.