IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 3, 11, 32, 117 e 118 della Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833  recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e , in particolare, l'art. 4, comma  1,
che demanda alla legge dello Stato l'emanazione delle norme  «dirette
ad assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi per  tutto  il
territorio  nazionale»,  tra  le  altre,  in  materia  di  «raccolta,
frazionamento, conservazione e distribuzione del sangue umano»  e  il
successivo art. 6, comma 1, lettera c), che individua tra le funzioni
amministrative  di  competenza  dello  Stato,   la   produzione,   la
registrazione,  la  ricerca,  la  sperimentazione,  il  commercio   e
l'informazione concernenti, tra l'altro, gli emoderivati; 
  Visto il decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  recante
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.  1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e,  in  particolare,  l'art.  1,
commi 1, 2, 3, 7 e 8, che disciplinano, tra l'altro, le modalita' per
la definizione e l'erogazione dei Livelli  essenziali  di  assistenza
sanitaria (LEA); 
  Visto il decreto  legislativo  7  dicembre  1993,  n.  517  recante
«Modificazioni al decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,
recante riordino della  disciplina  in  materia  sanitaria,  a  norma
dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; 
  Vista la legge 30 novembre 1998, n. 419 recante «Delega al  Governo
per la razionalizzazione  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  per
l'adozione  di  un  testo  unico  in  materia  di  organizzazione   e
funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,
recante  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato che ha abrogato, a decorrere dal  1°  gennaio
2010, l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n.  386,  relativo  alla
partecipazione delle province autonome  ai  finanziamenti  recati  da
qualsiasi disposizione di legge; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
gennaio 2017 avente  ad  oggetto  «Definizione  e  aggiornamento  dei
livelli essenziali di assistenza, di cui all'art.  1,  comma  7,  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» che determina i livelli
essenziali di assistenza, ed  in  particolare  l'art.  47,  rubricato
«Attivita' trasfusionali», ove e' previsto che «il Servizio sanitario
nazionale garantisce in materia di attivita' trasfusionali i  servizi
e le prestazioni individuati dall'art.  5,  della  legge  21  ottobre
2005, n. 219»; 
  Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219  recante  «Nuova  disciplina
delle attivita' trasfusionali  e  della  produzione  nazionale  degli
emoderivati» e in particolare, l'art. 15, come  sostituito  dall'art.
19 della legge 5 agosto 2022, n. 118 «Legge annuale per il mercato  e
la concorrenza 2021» il quale, al comma 9, dispone che nell'esercizio
delle funzioni di cui agli articoli 10, comma 2,  lettera  i),  e  14
della legge 219 del 2005,  il  Ministero  della  salute,  sentiti  il
Centro nazionale sangue e la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
definisce   specifici   programmi   finalizzati   al   raggiungimento
dell'autosufficienza  nella  produzione  di  medicinali   emoderivati
prodotti da plasma nazionale derivante  dalla  donazione  volontaria,
periodica, responsabile, anonima e gratuita per il cui  perseguimento
e' autorizzata la spesa di 6 milioni di euro annui  a  decorrere  dal
2022 per interventi di miglioramento  organizzativo  delle  strutture
dedicate alla raccolta, alla qualificazione e alla conservazione  del
plasma nazionale destinato alla produzione di medicinali  emoderivati
e, al comma 11, precisa che agli  oneri  derivanti  dal  comma  9  si
provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione
di specifici  obiettivi  del  Piano  sanitario  nazionale,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
  Rilevato che: 
    l'art. 10, comma 2, lettera i), della legge 21 ottobre  2005,  n.
219, stabilisce che il  Ministero  della  salute,  nell'ambito  delle
funzioni di indirizzo e  programmazione  del  settore  trasfusionale,
individua, in accordo con le associazioni di volontariato del sangue,
un programma nazionale di iniziative per la razionalizzazione  ed  il
rafforzamento delle attivita' trasfusionali; 
    l'art.  14  della  medesima  legge,  prevede,  al  comma  1,  che
l'autosufficienza del sangue  e  dei  suoi  derivati  costituisce  un
obiettivo nazionale finalizzato  a  garantire  a  tutti  i  cittadini
uguali condizioni di qualita' e sicurezza della terapia trasfusionale
e, al successivo comma 2, demanda al  Ministro  della  salute,  sulla
base delle indicazioni fornite dal Centro nazionale  sangue  e  dalle
strutture regionali di coordinamento, in accordo  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano la definizione annuale del  programma
di autosufficienza nazionale, che individua  i  consumi  storici,  il
fabbisogno reale, i livelli di produzione necessari,  le  risorse,  i
criteri di finanziamento del sistema, le modalita' organizzative ed i
riferimenti tariffari per la compensazione tra le regioni, i  livelli
di importazione ed esportazione eventualmente necessari; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 26 aprile  2007  recante
«Istituzione del Centro nazionale sangue»  struttura  finalizzata  al
raggiungimento degli obiettivi di  autosufficienza  nazionale  ed  al
supporto per  il  coordinamento  delle  attivita'  trasfusionali  sul
territorio  nazionale,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - del 25 giugno 2007, n. 145; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  21  dicembre  2007,
recante   «Istituzione   del   sistema   informativo   dei    servizi
trasfusionali (SISTRA)», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - del 16 gennaio 2008, n. 13; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015  recante
«Disposizioni relative ai  requisiti  di  qualita'  e  sicurezza  del
sangue e degli emocomponenti» pubblicato in Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - del 28 dicembre 2015, n. 300; 
  Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le  province  autonome
di  Trento  e  Bolzano  sul  documento  recante:  «Caratteristiche  e
funzioni delle Strutture regionali  di  coordinamento  (SRC)  per  le
attivita' trasfusionali» (Rep. atti n. 206/CSR del13 ottobre 2011); 
  Visto l'accordo, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera  b),  della
legge n. 219 del 2005, tra il Governo, le regioni e province autonome
per la definizione  dei  criteri  e  dei  principi  generali  per  la
regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province  autonome  e
associazioni e federazioni di  donatori  di  sangue  e  adozione  del
relativo  schema-tipo.   Revisione   e   aggiornamento   dell'Accordo
Stato-Regioni 14 aprile 2016 (rep.  atti  n.  100/CSR  dell'8  luglio
2021); 
  Visti  i  Programmi  di  autosufficienza  del  sangue  e  dei  suoi
prodotti, adottati annualmente, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della
citata legge n. 219 del 2005, con i rispettivi  decreti  ministeriali
e, in particolare, il  Programma  di  autosufficienza  nazionale  del
sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2022 adottato con  decreto  del
Ministro della salute  26  maggio  2022,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - del  4  luglio
2022, n. 154; 
  Considerato che i sopra menzionati Programmi di autosufficienza del
sangue  e  dei  suoi  prodotti  tengono   conto   delle   indicazioni
annualmente  e  specificatamente  condivise,  tra  l'altro,  con   le
associazioni e federazioni di donatori  volontari  rappresentative  a
livello nazionale e regionale, in attuazione di quanto stabilito  dal
richiamato art. 10, comma 2, lettera i), della legge 21 ottobre 2005,
n. 219; 
  Considerato che le risorse di cui al citato art. 15, comma 9, della
legge 219 del 2005, pari a  6  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2022, risultano iscritte sul  capitolo  di  bilancio  4385,
piano gestionale 11, denominato «Somme da assegnare alle  regioni  ed
alle province autonome di Trento  e  di  Bolzano  per  interventi  di
miglioramento organizzativo delle strutture dedicate  alla  raccolta,
alla  qualificazione  e  alla  conservazione  del  plasma   nazionale
destinato alla produzione di medicinali  emoderivati»,  afferente  al
centro di responsabilita' della Direzione generale della  prevenzione
sanitaria, e istituito per le finalita'  sopra  indicate  nell'ambito
del programma di spesa «Prevenzione e promozione della  salute  umana
ed assistenza sanitaria  al  personale  navigante  e  aeronavigante»,
della missione «Tutela della salute» dello stato  di  previsione  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  3
novembre 2022, concernente la ripartizione in capitoli  delle  unita'
di voto parlamentare relative al bilancio di  previsione  per  l'anno
finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024; 
  Sentito il Centro nazionale sangue (CNS), il quale si  e'  espresso
con nota del 16 settembre 2022, acquisita con prot. n. 39492  del  19
settembre 2022 MDS-DGPRE, in merito alle  modalita'  di  assegnazione
delle risorse di cui al citato  art.  15,  comma  9  della  legge  21
ottobre 2005, n. 219; 
  Ritenuto che, ai fini della definizione di uno specifico  programma
finalizzato al raggiungimento dell'autosufficienza  nella  produzione
di  medicinali  emoderivati  prodotti  da  plasma  nazionale,  si  fa
riferimento al «Programma di autosufficienza nazionale del  sangue  e
dei suoi prodotti», adottato annualmente  con  decreto  del  Ministro
della salute ai sensi dell'art. 14, comma 2, della  citata  legge  n.
219 del 2005, e che per l'anno  2022  si  fa  riferimento  al  citato
decreto 26 maggio 2022; 
  Ritenuto  di  ripartire  in  favore  delle   regioni   le   risorse
autorizzate a decorrere dall'anno 2022, pari a 6 milioni di euro, per
le finalita' di cui al citato art. 15, comma 9, della legge  219  del
2005; 
  Tenuto conto che gli indicatori di autosufficienza nella produzione
di  medicinali  emoderivati,  calcolati   annualmente   a   decorrere
dall'anno 2022,  sono  influenzati  dalla  complessita'  del  sistema
sanitario (IP),  dal  conferimento  di  plasma  all'industria  (ICPI)
nonche' dalla specifica  programmazione  di  conferimento  di  plasma
all'industria  (IPCPI),  e  che,  a  loro  volta,  tali  indici  sono
significativamente  influenzati  dagli  interventi  di  miglioramento
organizzativo  delle   strutture   dedicate   alla   raccolta,   alla
qualificazione e alla conservazione del  plasma  nazionale  destinato
alla produzione di medicinali emoderivati; 
  Tenuto  conto,  altresi',  della  distribuzione   demografica   sul
territorio nazionale, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT riferiti
al 1° gennaio di ciascun anno a decorrere dal 2022; 
  Acquisito il parere Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella
seduta del 14 dicembre 2022 (rep. atti n.  260/CSR  del  14  dicembre
2022); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Finalita' e oggetto 
 
  1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 15, comma 9 della  legge
21 ottobre 2005, n. 219, stabilisce, a decorrere dall'anno  2022,  le
modalita' mediante le quali il Ministero  della  salute,  sentiti  il
Centro nazionale sangue e la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
definisce   specifici   programmi   finalizzati   al   raggiungimento
dell'autosufficienza nella produzione  di  medicinali  plasmaderivati
prodotti da plasma nazionale derivante  dalla  donazione  volontaria,
periodica, responsabile, anonima e gratuita, nonche' i criteri  e  le
modalita' di riparto, in favore  delle  regioni,  della  spesa  di  6
milioni di euro, per interventi di miglioramento organizzativo  delle
strutture  dedicate  alla  raccolta,  alla  qualificazione   e   alla
conservazione del  plasma  nazionale  destinato  alla  produzione  di
medicinali emoderivati.