IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni, di seguito codice della strada; Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che disciplina le limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai centri abitati in particolari giorni e per particolari veicoli; Considerato che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggiore intensita' della stessa, si rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t; Considerato che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonche' dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell'art. 168, commi 1 e 4, del codice della strada; Considerato che, al fine di rendere piu' agevole l'attuazione delle suddette limitazioni sia da parte degli operatori addetti al trasporto sia degli addetti al controllo su strada sia delle autorita' preposte al rilascio delle autorizzazioni in deroga, si rende necessario fornire indicazioni esplicite ed esaustive su tali limitazioni; Preso atto della necessita' di adottare il decreto recante le direttive in materia di divieti di circolazione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 del codice della strada e dalle relative disposizioni attuative; Vista la nota della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto prot. n. 18739 del 6 dicembre 2022; Decreta: Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del codice della strada, disciplina i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2023 particolarmente critici per la circolazione stradale, indicati nell'art. 2. 2. Il calendario dei divieti di cui all'art. 2 si applica agli autoveicoli, adibiti al trasporto di cose, di cui all'art. 54 del codice della strada, nonche' alle macchine agricole di cui all'art. 57 del medesimo codice. 3. Il calendario dei divieti di cui all'art. 2 si applica altresi' ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalita', anche se non adibiti al trasporto di cose, seppur in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 10, comma 6, del codice della strada. 4. Le posticipazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, si applicano a condizione che l'arrivo dall'estero o al porto si verifichi nel giorno di divieto. 5. Le agevolazioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, nonche' le esenzioni di cui agli articoli 7 e 8, si applicano altresi' ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalita', salvo diverse prescrizioni eventualmente imposte nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 10, comma 6, del codice della strada. 6. Il calendario dei divieti di cui all'art. 2 si applica anche ai trattori stradali, quando viaggiano isolati, per i quali, ai fini del presente decreto, la massa di riferimento e' la tara, ovvero la massa complessiva a pieno carico decurtata del massimo carico sulla ralla. 7. Il presente decreto, con le modalita' di cui all'art. 12, disciplina il trasporto delle merci pericolose anche per limiti di massa inferiori alla soglia di 7,5 t di cui al comma 1.