La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche al codice penale
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 240-bis, primo comma, le parole: « e 517-quater »
sono sostituite dalle seguenti: «, 517-quater, 518-quater,
518-quinquies, 518-sexies e 518-septies »;
b) dopo il titolo VIII del libro secondo e' inserito il seguente:
«TITOLO VIII-bis
DEI DELITTI CONTRO
IL PATRIMONIO CULTURALE
Art. 518-bis (Furto di beni culturali). - Chiunque si impossessa di
un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al
fine di trarne profitto, per se' o per altri, o si impossessa di beni
culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo
o nei fondali marini, e' punito con la reclusione da due a sei anni e
con la multa da euro 927 a euro 1.500.
La pena e' della reclusione da quattro a dieci anni e della multa
da euro 927 a euro 2.000 se il reato e' aggravato da una o piu' delle
circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto
di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel
sottosuolo o nei fondali marini, e' commesso da chi abbia ottenuto la
concessione di ricerca prevista dalla legge.
Art. 518-ter (Appropriazione indebita di beni culturali). -
Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, si
appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi
titolo, il possesso e' punito con la reclusione da uno a quattro anni
e con la multa da euro 516 a euro 1.500.
Se il fatto e' commesso su cose possedute a titolo di deposito
necessario, la pena e' aumentata.
Art. 518-quater (Ricettazione di beni culturali). - Fuori dei casi
di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a se' o ad altri un
profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da
un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare,
ricevere od occultare, e' punito con la reclusione da quattro a dieci
anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.
La pena e' aumentata quando il fatto riguarda beni culturali
provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo
628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo
629, secondo comma.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando
l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non e'
imputabile o non e' punibile ovvero quando manca una condizione di
procedibilita' riferita a tale delitto.
Art. 518-quinquies (Impiego di beni culturali provenienti da
delitto). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei
casi previsti dagli articoli 518-quater e 518-sexies, impiega in
attivita' economiche o finanziarie beni culturali provenienti da
delitto e' punito con la reclusione da cinque a tredici anni e con la
multa da euro 6.000 a euro 30.000.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando
l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non e'
imputabile o non e' punibile ovvero quando manca una condizione di
procedibilita' riferita a tale delitto.
Art. 518-sexies (Riciclaggio di beni culturali). - Fuori dei
casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni
culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in
relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare
l'identificazione della loro provenienza delittuosa, e' punito con la
reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000
a euro 30.000.
La pena e' diminuita se i beni culturali provengono da delitto per
il quale e' stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo
a cinque anni.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando
l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non e'
imputabile o non e' punibile ovvero quando manca una condizione di
procedibilita' riferita a tale delitto.
Art. 518-septies (Autoriciclaggio di beni culturali). - Chiunque,
avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo,
impiega, sostituisce, trasferisce, in attivita' economiche,
finanziarie, imprenditoriali o speculative, beni culturali
provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare
concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa, e'
punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro
6.000 a euro 30.000.
Se i beni culturali provengono dalla commissione di un delitto non
colposo, punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque
anni, si applicano la reclusione da due a cinque anni e la multa da
euro 3.000 a euro 15.000.
Fuori dei casi di cui ai commi primo e secondo, non sono punibili
le condotte per cui i beni vengono destinati alla mera utilizzazione
o al godimento personale.
Si applica il terzo comma dell'articolo 518-quater.
Art. 518-octies (Falsificazione in scrittura privata relativa a
beni culturali). - Chiunque forma, in tutto o in parte, una
scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge,
sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni
culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, e'
punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma,
senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, e' punito con
la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.
Art. 518-novies (Violazioni in materia di alienazione di beni
culturali). - E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e
con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:
1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette
sul mercato beni culturali;
2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di
trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della
proprieta' o della detenzione di beni culturali;
3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che
effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta
giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.
Art. 518-decies (Importazione illecita di beni culturali). -
Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli
articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa
beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di
ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento
dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati
da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione
del patrimonio culturale di quello Stato, e' punito con la reclusione
da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.
Art. 518-undecies (Uscita o esportazione illecite di beni
culturali). - Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose
di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico,
bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di
specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni
culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di
esportazione, e' punito con la reclusione da due a otto anni e con la
multa fino a euro 80.000.
La pena prevista al primo comma si applica altresi' nei confronti
di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza
del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico,
archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o
archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di
tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano
state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonche' nei
confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di
comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge,
la non assoggettabilita' di cose di interesse culturale ad
autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.
Art. 518-duodecies (Distruzione, dispersione, deterioramento,
deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o
paesaggistici). - Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in
tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o
paesaggistici propri o altrui e' punito con la reclusione da due a
cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.
Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta
beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni
culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o
artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o
integrita', e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con
la multa da euro 1.500 a euro 10.000.
La sospensione condizionale della pena e' subordinata al ripristino
dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o
pericolose del reato ovvero alla prestazione di attivita' non
retribuita a favore della collettivita' per un tempo determinato,
comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le
modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
Art. 518-terdecies (Devastazione e saccheggio di beni culturali e
paesaggistici). - Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo
285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto
beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura
e' punito con la reclusione da dieci a sedici anni.
Art. 518-quaterdecies (Contraffazione di opere d'arte). - E' punito
con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a
euro 10.000:
1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffa', altera o
riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto
di antichita' o di interesse storico o archeologico;
2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione,
alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne
commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o
comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari
contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o
grafica, di oggetti di antichita' o di oggetti di interesse storico o
archeologico;
3) chiunque, conoscendone la falsita', autentica opere od oggetti
indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie,
pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi
altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la
falsita', come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2)
contraffatti, alterati o riprodotti.
E' sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti,
alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo
comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al
reato. Delle cose confiscate e' vietata, senza limiti di tempo, la
vendita nelle aste dei corpi di reato.
Art. 518-quinquiesdecies (Casi di non punibilita'). - Le
disposizioni dell'articolo 518-quaterdecies non si applicano a chi
riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di
opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie o imitazioni
di oggetti di antichita' o di interesse storico o archeologico,
dichiarate espressamente non autentiche, mediante annotazione scritta
sull'opera o sull'oggetto o, quando cio' non sia possibile per la
natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante
dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita.
Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano
ricostruito in modo determinante l'opera originale.
Art. 518-sexiesdecies (Circostanze aggravanti). - La pena e'
aumentata da un terzo alla meta' quando un reato previsto dal
presente titolo:
1) cagiona un danno di rilevante gravita';
2) e' commesso nell'esercizio di un'attivita' professionale,
commerciale, bancaria o finanziaria;
3) e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di
pubblico servizio, preposto alla conservazione o alla tutela di beni
culturali mobili o immobili;
4) e' commesso nell'ambito dell'associazione per delinquere di
cui all'articolo 416.
Se i reati previsti dal presente titolo sono commessi
nell'esercizio di un'attivita' professionale o commerciale, si
applicano la pena accessoria di cui all'articolo 30 e la
pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi
dell'articolo 36.
Art. 518-septiesdecies (Circostanze attenuanti). - La pena e'
diminuita di un terzo quando un reato previsto dal presente titolo
cagioni un danno di speciale tenuita' ovvero comporti un lucro di
speciale tenuita' quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di
speciale tenuita'.
La pena e' diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi
abbia consentito l'individuazione dei correi o abbia fatto assicurare
le prove del reato o si sia efficacemente adoperato per evitare che
l'attivita' delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o abbia
recuperato o fatto recuperare i beni culturali oggetto del delitto.
Art. 518-duodevicies (Confisca). - Il giudice dispone in ogni caso
la confisca delle cose indicate all'articolo 518-undecies, che hanno
costituito l'oggetto del reato, salvo che queste appartengano a
persona estranea al reato. In caso di estinzione del reato, il
giudice procede a norma dell'articolo 666 del codice di procedura
penale. La confisca ha luogo in conformita' alle norme della legge
doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.
Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta
delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per uno dei delitti previsti dal presente titolo, e' sempre
ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prodotto, il
profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al
reato.
Quando non e' possibile procedere alla confisca di cui al secondo
comma, il giudice ordina la confisca del denaro, dei beni o delle
altre utilita' delle quali il reo ha la disponibilita', anche per
interposta persona, per un valore corrispondente al profitto o al
prodotto del reato.
Le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, le
autovetture e i motocicli sequestrati nel corso di operazioni di
polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali sono affidati
dall'autorita' giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di
polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' di
tutela dei beni medesimi.
Art. 518-undevicies (Fatto commesso all'estero). - Le disposizioni
del presente titolo si applicano altresi' quando il fatto e' commesso
all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale»;
c) dopo l'articolo 707 e' inserito il seguente:
«Art. 707-bis (Possesso ingiustificato di strumenti per il
sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei
metalli). - E' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda
da euro 500 a euro 2.000 chi e' colto in possesso di strumenti per il
sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei
metalli, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione,
all'interno di aree e parchi archeologici, di zone di interesse
archeologico, se delimitate con apposito atto dell'amministrazione
competente, o di aree nelle quali sono in corso lavori sottoposti
alle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico
secondo quanto previsto dalla legge ».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 240-bis del codice
penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 240-bis (Confisca in casi particolari). - Nei
casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta
a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma
3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314,
316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,
320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di
commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455,
460, 461, 517-ter , 517-quater, 518-quater, 518-quinquies,
518-sexies e 518-septies , nonche' dagli articoli
452-quater, 452-octies, primo comma, 493-ter, 512-bis,
600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma,
600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o
commercio di materiale pornografico, 600-quinquies,
603-bis, 629, 640, secondo comma, n. 1, con l'esclusione
dell'ipotesi in cui il fatto e' commesso col pretesto di
far esonerare taluno dal servizio militare, 640-bis, 640,
secondo comma, n. 1, con l'esclusione dell'ipotesi in cui
il fatto e' commesso col pretesto di far esonerare taluno
dal servizio militare, 640-bis, 644, 648, esclusa la
fattispecie di cui al quarto comma, 648-bis, 648-ter e
648-ter.1, dall'articolo 2635 del codice civile, o per
taluno dei delitti commessi per finalita' di terrorismo,
anche internazionale, o di eversione dell'ordine
costituzionale, e' sempre disposta la confisca del denaro,
dei beni o delle altre utilita' di cui il condannato non
puo' giustificare la provenienza e di cui, anche per
interposta persona fisica o giuridica, risulta essere
titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo in
valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai
fini delle imposte sul reddito, o alla propria attivita'
economica. In ogni caso il condannato non puo' giustificare
la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il
denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego
dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria
sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di
legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che
precedono e' ordinata in caso di condanna o di applicazione
della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli
617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater,
635-quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano
tre o piu' sistemi.
Nei casi previsti dal primo comma, quando non e'
possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e
delle altre utilita' di cui allo stesso comma, il giudice
ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e
altre utilita' di legittima provenienza per un valore
equivalente, delle quali il reo ha la disponibilita', anche
per interposta persona.».