IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visti i regolamenti comunitari emanati ai sensi degli articoli 75 e
215  del  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  per  il
contrasto dell'attivita'  di  Paesi  che  minacciano  la  pace  e  la
sicurezza internazionale; 
  Visto il regolamento  (CE)  n.  2580/2001  del  Consiglio,  del  27
dicembre 2001,  relativo  a  misure  restrittive  specifiche,  contro
determinate persone e entita', destinate a combattere il terrorismo e
successive modificazioni; 
  Visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27  maggio
2002,  recante  specifiche  misure  restrittive  nei   confronti   di
determinate persone ed entita' associate a Osama Bin Laden, alla rete
Al Qaeda e ai Talebani e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento (UE) 329/2007 del Consiglio del 27 marzo 2007,
relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare
democratica di Corea; 
  Visto il regolamento (CE) n. 423/2007 del consiglio del  19  aprile
2007,  concernente  misure  restrittive  nei  confronti  dell'Iran  e
successive modificazioni; 
  Visto il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio  del  23  marzo
2012,  concernente  misure  restrittive  nei  confronti  dell'Iran  e
successive modificazioni che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010; 
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  1686/2016  del  Consiglio  del  20
settembre 2016, che impone misure  restrittive  supplementari  contro
l'ISIL (Daesh) e Al Qaeda e  le  persone  fisiche  e  giuridiche,  le
entita' e gli organismi a essi associati e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/1509  del  Consiglio  del  27  marzo
2007, relativo a misure restrittive nei  confronti  della  Repubblica
popolare democratica di Corea e successive modificazioni e che abroga
il regolamento (CE) n. 329/2007; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988  n.  400,
recante disposizioni in materia di adozione dei decreti  ministeriali
aventi natura regolamentare nelle materie di competenza del Ministro; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti   amministrativi   e   successive   modificazioni   e,   in
particolare, l'articolo 24, commi 1, lettera a) e 2, che prevede  che
le singole pubbliche  amministrazioni  individuano  le  categorie  di
documenti  da  esse  formati  o  comunque   rientranti   nella   loro
disponibilita' sottratti all'accesso; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2001,  n.  374,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2001,  n.  438,   recante
disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale; 
  Vista  la  legge  14  gennaio  2003,  n.  7,  recante  ratifica  ed
esecuzione della Convenzione internazionale per  la  repressione  del
finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999,  e
norme di adeguamento dell'ordinamento interno; 
  Visto il decreto-legge 27 luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,  n.  155,  recante  misure
urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale; 
  Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure
per  prevenire,  contrastare  e  reprimere   il   finanziamento   del
terrorismo e l'attivita' dei  Paesi  che  minacciano  la  pace  e  la
sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 849/2015/UE e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto  in  particolare  l'articolo  3,  comma   12,   del   decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109,  laddove  e'  stabilito  che  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze , su proposta  del
medesimo Comitato di sicurezza  finanziaria,  siano  disciplinati  il
funzionamento del Comitato nonche' le categorie di documenti, formati
o comunque rientranti nella disponibilita' del Comitato, sottratti al
diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi  ai   sensi   del
sopracitato articolo 24, commi 1, lettera a),  e  2,  della  legge  7
agosto 1990, n. 241; 
  Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante norme sul sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del
segreto; 
  Visto il decreto  legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,  e  in
particolare l'articolo 5, commi 5, 6 e 7 del decreto  legislativo  21
novembre 2007, n. 231, successive modifiche e  integrazioni,  recante
attuazione della direttiva del Parlamento e del Consiglio 2015/849/UE
concernente la prevenzione dell'utilizzo del  sistema  finanziario  a
scopo di  riciclaggio  dei  proventi  di  attivita'  criminose  e  di
finanziamento del terrorismo nonche' il regolamento  847/2015/UE  del
Parlamento  e  del  Consiglio  riguardante  i  dati  informativi  che
accompagnano i trasferimenti di fondi; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  20
ottobre 2010,  n.  203,  recante  disciplina  del  funzionamento  del
Comitato di sicurezza finanziaria ai sensi dell'articolo 3, comma 12,
del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e delle  categorie  di
documenti formati o  comunque  rientranti  nella  disponibilita'  del
Comitato, sottratti al diritto di accesso ai sensi dell'articolo  24,
commi 1, lettera a) e 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  recante  il
riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico  e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni, e in particolare l'articolo
5-bis comma 3; 
  Vista la legge 28  luglio  2016,  n.  153,  recante  norme  per  il
contrasto al terrorismo, nonche'  la  ratifica  ed  esecuzione  della
Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo,
fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; della Convenzione  internazionale
per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New  York
il 14 settembre 2005; del Protocollo di Emendamento alla  Convenzione
europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo  il  15
maggio  2003;  della   Convenzione   del   Consiglio   d'Europa   sul
riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei  proventi  di
reato e sul finanziamento del terrorismo,  fatta  a  Varsavia  il  16
maggio  2005  e  del  Protocollo  addizionale  alla  Convenzione  del
Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il
22 ottobre 2015; 
  Visto in particolare l'articolo 4, della suddetta legge  28  luglio
2016, n. 153, che ha introdotto nel codice penale nuove norme per  la
repressione delle condotte di terrorismo; 
  Visto  il  decreto  legislativo  25  maggio  2017  n.  90,  recante
attuazione della direttiva (UE) 2015/849  relativa  alla  prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei
proventi di attivita' criminose e di finanziamento del  terrorismo  e
recante  modifiche  delle  direttive  2005/60/CE   e   2006/70/CE   e
attuazione del  regolamento  (UE)  n.  2015/847  riguardante  i  dati
informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il
regolamento (CE) n. 1781/2006  e  in  particolare  l'articolo  6  che
modifica il citato decreto legislativo n. 109 del 2007; 
  Visto in particolare l'articolo 6, del suddetto decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 90, che nel modificare il decreto  legislativo  n.
109 del 2007 e' intervenuto tra l'altro sulla disciplina del Comitato
di sicurezza finanziaria; 
  Tenuto conto delle risoluzioni emanate dal Consiglio  di  sicurezza
delle Nazioni unite ai sensi  del  Capitolo  VII  della  Carta  delle
Nazioni unite  per  contrastare  e  reprimere  il  finanziamento  del
terrorismo e l'attivita'  di  Paesi  che  minacciano  la  pace  e  la
sicurezza internazionale; 
  Tenuto conto, in particolare, delle risoluzioni  n.  1267/1999,  n.
1333/2000, n. 1363/2001, n. 1390/2002, n. 1452/2002, n. 1455/2003, n.
1526/2004, n. 1566/2004, n. 1617/2005, n. 1730/2006, n. 1735/2006, n.
1822/2008, n. 1904/2009, n. 1988/2011, n. 1898/2011, n. 2083/2012, n.
2133/2014, n. 2170/2014, n. 2178/2014, n. 2195/2014, n. 2199/2015, n.
2214/2015, n. 2249/2015, n. 2253/2015, n. 2309/2016, n. 2322/2016, n.
2331/2016, n. 2341/2017, n. 2347/2017, n. 2354/2017, n. 2369/2017, n.
2370/2017, n. 2379/2017, n. 2395/2017, n. 2396/2017 del Consiglio  di
sicurezza delle Nazioni unite; 
  Tenuto conto  della  risoluzione  n.  1373/2001  del  Consiglio  di
sicurezza delle Nazioni unite; 
  Tenuto conto  della  risoluzione  n.  1540/2004  del  Consiglio  di
sicurezza delle Nazioni unite; 
  Tenuto conto  delle  risoluzioni  n.  1696/206,  n.  1718/2006,  n.
1737/2006, n. 1747/2007, n. 1803/2008, n. 1887/2009, n. 1929/2009, n.
2087/2013, n. 2094/2013, n. 2224/2015, n. 2207/2015, n. 2231/2015, n.
2270/2016, n. 2321/2016, n. 2270/2016, n. 2371/2017, n. 2375/2017, n.
2397/2017 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite; 
  Su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria; 
  Udito il  parere  della  Commissione  per  l'accesso  ai  documenti
amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, espresso  in  data
17 dicembre 2020; 
  Visto il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'Adunanza
della Sezione Consultiva per gli atti normativi del 20 luglio 2021; 
  Vista la comunicazione del Presidente del  Consiglio  dei  ministri
inviata con nota 11502 del 3 novembre 2021 ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
            Lavori del Comitato di sicurezza finanziaria 
 
  1. Il Comitato di sicurezza finanziaria, d'ora  in  poi  denominato
«Comitato», di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto  legislativo
22 giugno 2007, n. 109, si  riunisce  su  iniziativa  del  Presidente
ovvero su richiesta di uno dei suoi componenti, mediante convocazione
diramata dalla segreteria tecnica e con invio dell'ordine del  giorno
formato dal Presidente. 
  2. Ciascuna  amministrazione  rappresentata  nel  Comitato  designa
preventivamente il supplente che, in caso di assenza o impedimento di
un membro effettivo, lo sostituisce nelle  riunioni  con  diritto  di
voto. 
  3. I supplenti di cui al comma 2  sono  nominati  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze sulla base delle  designazioni
effettuate da ciascuna amministrazione. 
  4. Il Comitato  e'  regolarmente  costituito  in  riunione  con  la
presenza di almeno i due terzi  delle  amministrazioni  che  vi  sono
rappresentate. Le deliberazioni sono adottate con il voto  favorevole
della maggioranza dei presenti. 
  5. Ciascuna amministrazione partecipa alla riunione  esprimendo  un
voto. In caso di parita' di voti, prevale il voto del Presidente  del
Comitato. 
  6. Acquisiti o comunque disponibili tutti gli elementi  informativi
su un determinato argomento, quando il presidente ritiene  necessario
assicurare la tempestiva conclusione dei  lavori  puo'  disporre  una
deliberazione adottata mediante  lo  scambio  di  messaggi  di  posta
elettronica certificata, avente  ad  oggetto  una  sua  proposta.  La
proposta del presidente si  intende  approvata  con  la  risposta  di
almeno i due terzi dei componenti e con il  consenso  espresso  dalla
maggioranza dei componenti che abbiano trasmesso una  risposta  entro
il termine stabilito dal presidente, comunque non inferiore a  dodici
ore. Il termine e' comunicato a  tutti  i  componenti,  nella  stessa
forma, insieme al testo della proposta, con un  preavviso  di  almeno
ventiquattro ore. La deliberazione puo' sempre essere rimessa ad  una
riunione in presenza del Comitato, da convocare entro quarantotto ore
successive  alla  richiesta  in  tal  senso  avanzata  da   uno   dei
componenti,  entro  il  termine  stabilito  dal  presidente  per   la
risposta, mediante  messaggio  di  posta  elettronica  certificata  e
comunicata agli altri componenti nella stessa forma. 
  7. Il  processo  verbale  di  ciascuna  riunione  del  Comitato  e'
approvato entro la riunione successiva e firmato dal Presidente e dal
segretario. 
  8. La  Direzione  V  del  Dipartimento  del  Tesoro  del  Ministero
dell'economia e delle finanze  assicura  le  funzioni  di  segreteria
tecnica del Comitato. 
  9. La segreteria tecnica del Comitato cura la sicurezza dei  flussi
informativi, anche mediante la definizione delle necessarie e  idonee
procedure. 
  10. Ai componenti del Comitato, sia effettivi che supplenti, non e'
corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso spese. 
 
          N O T E 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              - Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea  e'
          pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione  europea  9
          maggio 2008, n. C 115. 
              - Il regolamento (CE) n. 2580/2001 del  Consiglio,  del
          27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche,
          contro  determinate  persone   e   entita',   destinate   a
          combattere  il  terrorismo  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 28 dicembre 2001, n. L 344. 
              - Il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27
          maggio 2002,  recante  specifiche  misure  restrittive  nei
          confronti di determinate persone  ed  entita'  associate  a
          Osama Bin Laden, alla  rete  Al  Qaeda  e  ai  Talebani  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  29
          maggio 2002, n. L 139. 
              - Il regolamento (UE) 329/2007  del  Consiglio  del  27
          marzo 2007, relativo a  misure  restrittive  nei  confronti
          della  Repubblica  popolare   democratica   di   Corea   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  29
          marzo 2007, n. L 88. 
              - Il regolamento (CE) n. 423/2007 del consiglio del  19
          aprile 2007, concernente misure restrittive  nei  confronti
          dell'Iran   e'   pubblicato   nella   Gazzetta    Ufficiale
          dell'Unione europea 20 aprile 2007, n. L 103. 
              - Il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23
          marzo 2012, concernente misure  restrittive  nei  confronti
          dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n.  961/2010  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  24
          marzo 2012, n. L 88. 
              - Il regolamento (UE) n. 1686/2016 del Consiglio del 20
          settembre 2016, che impone misure restrittive supplementari
          contro l'ISIL (Daesh) e Al Qaeda e  le  persone  fisiche  e
          giuridiche, le entita' e gli organismi a essi associati  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  21
          settembre 2016, n. L 255. 
              - Il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio,  del  30
          agosto 2017, relativo a misure  restrittive  nei  confronti
          della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga
          il  regolamento  (CE)  n.  329/2007  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 31 agosto 2017, n. L
          224. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, della legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e); 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza elle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 24, della  legge  7
          agosto 1990, n. 241, recante (Nuove  norme  in  materia  di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti  amministrativi),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192: 
                «Art. 24 (Esclusione dal diritto di accesso). - 1. Il
          diritto di accesso e' escluso: 
                  a) per i documenti coperti da segreto di  Stato  ai
          sensi della legge 24 ottobre 1977,  n.  801,  e  successive
          modificazioni, e nei  casi  di  segreto  o  di  divieto  di
          divulgazione  espressamente  previsti  dalla   legge,   dal
          regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche
          amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo; 
                  b) nei procedimenti tributari, per i quali  restano
          ferme le particolari norme che li regolano; 
                  c)  nei  confronti  dell'attivita'  della  pubblica
          amministrazione diretta all'emanazione di  atti  normativi,
          amministrativi   generali,   di   pianificazione    e    di
          programmazione, per i quali restano  ferme  le  particolari
          norme che ne regolano la formazione; 
                  d) nei procedimenti selettivi,  nei  confronti  dei
          documenti   amministrativi   contenenti   informazioni   di
          carattere psicoattitudinale relativi a terzi. 
                2. Le singole pubbliche  amministrazioni  individuano
          le categorie  di  documenti  da  esse  formati  o  comunque
          rientranti nella loro disponibilita' sottratti  all'accesso
          ai sensi del comma 1. 
                3.  Non   sono   ammissibili   istanze   di   accesso
          preordinate  ad  un  controllo  generalizzato  dell'operato
          delle pubbliche amministrazioni. 
                4. L'accesso ai  documenti  amministrativi  non  puo'
          essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di
          differimento. 
                5. I documenti contenenti informazioni connesse  agli
          interessi di cui al comma 1 sono considerati  segreti  solo
          nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A  tale  fine
          le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di
          documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il  quale
          essi sono sottratti all'accesso. 
                6. Con regolamento, adottato ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo
          puo' prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti
          amministrativi: 
                  a) quando, al di fuori delle  ipotesi  disciplinate
          dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla
          loro divulgazione possa derivare una lesione,  specifica  e
          individuata,  alla  sicurezza  e  alla  difesa   nazionale,
          all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita'
          e alla  correttezza  delle  relazioni  internazionali,  con
          particolare riferimento alle ipotesi previste dai  trattati
          e dalle relative leggi di attuazione; 
                  b) quando l'accesso possa arrecare  pregiudizio  ai
          processi di formazione, di determinazione e  di  attuazione
          della politica monetaria e valutaria; 
                  c) quando i documenti riguardino  le  strutture,  i
          mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni  strettamente
          strumentali  alla   tutela   dell'ordine   pubblico,   alla
          prevenzione  e  alla  repressione  della  criminalita'  con
          particolare riferimento alle tecniche  investigative,  alla
          identita' delle fonti di informazione e alla sicurezza  dei
          beni e delle persone coinvolte,  all'attivita'  di  polizia
          giudiziaria e di conduzione delle indagini; 
                  d) quando i documenti riguardino la vita privata  o
          la riservatezza di  persone  fisiche,  persone  giuridiche,
          gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento
          agli  interessi   epistolare,   sanitario,   professionale,
          finanziario, industriale e  commerciale  di  cui  siano  in
          concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano  forniti
          all'amministrazione   dagli   stessi   soggetti   cui    si
          riferiscono; 
                  e) quando i  documenti  riguardino  l'attivita'  in
          corso di contrattazione collettiva nazionale  di  lavoro  e
          gli atti interni  connessi  all'espletamento  del  relativo
          mandato. 
                7. Deve  comunque  essere  garantito  ai  richiedenti
          l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia
          necessaria per curare o per difendere  i  propri  interessi
          giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati  sensibili
          e giudiziari, l'accesso e' consentito nei limiti in cui sia
          strettamente  indispensabile   e   nei   termini   previsti
          dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e
          la vita sessuale.». 
              - Il decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2001,  n.  438,
          recante (Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo
          internazionale) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  19
          ottobre 2001, n. 244. 
              - La legge 14 gennaio 2003, n. 7, recante (Ratifica  ed
          esecuzione  della   Convenzione   internazionale   per   la
          repressione del finanziamento del terrorismo) e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2003, n. 21. 
              - Il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  31  luglio  2005,  n.  155,
          recante (Misure urgenti per  il  contrasto  del  terrorismo
          internazionale) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  27
          luglio 2005, n. 173. 
              - Il  decreto  legislativo  22  giugno  2007,  n.  109,
          recante (Misure per prevenire, contrastare e  reprimere  il
          finanziamento del terrorismo e l'attivita'  dei  Paesi  che
          minacciano la  pace  e  la  sicurezza  internazionale),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2007, n. 172. 
              - La direttiva 849/2015/UE  relativa  alla  prevenzione
          dell'uso del sistema finanziario a fini  di  riciclaggio  o
          finanziamento del terrorismo, che modifica  il  regolamento
          (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del  Consiglio  e
          che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e
          del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE  della  Commissione
          (Testo rilevante ai  fini  del  SEE)  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 5 giugno 2015, n. L 141. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  3,  del  decreto
          legislativo 22 giugno 2007, n.  109,  recante  (Misure  per
          prevenire, contrastare e  reprimere  il  finanziamento  del
          terrorismo e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e
          la sicurezza internazionale): 
                «Art. 3 (Comitato di sicurezza finanziaria). - 1.  In
          ottemperanza   agli   obblighi    internazionali    assunti
          dall'Italia nella strategia di contrasto  al  finanziamento
          del terrorismo, al finanziamento della proliferazione delle
          armi di distruzione di massa e all'attivita' di  Paesi  che
          minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche  al
          fine  di  dare  attuazione  alle  misure  di   congelamento
          disposte dalle  Nazioni  unite,  dall'Unione  europea  e  a
          livello nazionale, e' istituito, nei limiti  delle  risorse
          umane, finanziarie e strumentali  disponibili  e,  comunque
          senza nuovi o maggiori oneri a carico  del  bilancio  dello
          Stato, presso il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
          il  Comitato   di   sicurezza   finanziaria,   di   seguito
          denominato: "Comitato". 
                2. Il  Comitato  e'  composto  da  15  membri  e  dai
          rispettivi  supplenti  ed  e'  presieduto   dal   direttore
          generale del Tesoro. 
                3.  I  componenti  del  Comitato  sono  nominati  con
          decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  sulla
          base delle designazioni  effettuate,  rispettivamente,  dal
          Ministro dell'interno, dal Ministro  della  giustizia,  dal
          Ministro  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
          internazionale,  dal  Ministro  dello  sviluppo  economico,
          dalla Banca d'Italia, dalla Commissione  nazionale  per  le
          societa' e la borsa, dall'Istituto per la  vigilanza  sulle
          assicurazioni   private   e   di   interesse    collettivo,
          dall'Unita' di informazione finanziaria. Del Comitato fanno
          anche parte un dirigente in servizio  presso  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze, un ufficiale  della  Guardia
          di  finanza,  un  appartenente  al  ruolo  dirigenziale   o
          ufficiale di grado equiparato delle forze di polizia di cui
          all'articolo 16 della legge 1°  aprile  1981,  n.  121,  in
          servizio presso la Direzione  investigativa  antimafia,  un
          ufficiale   dell'Arma   dei   carabinieri,   un   dirigente
          dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli  e  un  magistrato
          della Direzione nazionale antimafia  e  antiterrorismo.  Ai
          fini  dello  svolgimento   dei   compiti   riguardanti   il
          congelamento  delle  risorse  economiche,  il  Comitato  e'
          integrato da un rappresentante dell'Agenzia del demanio. 
                4. In caso di  assenza  del  direttore  generale  del
          Tesoro, il Comitato e' presieduto dal dirigente in servizio
          presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al
          comma 3 del presente articolo. Nei casi  di  assenza  degli
          altri membri, sono ammessi  a  partecipare  al  Comitato  i
          rispettivi supplenti. 
                5. Il presidente del Comitato  invita  a  partecipare
          alle riunioni  del  Comitato  medesimo,  rappresentanti  di
          altri  enti  o  istituzioni,  inclusi  rappresentanti   dei
          servizi per la  informazione  e  la  sicurezza  secondo  le
          materie all'ordine del giorno e,  ove  sia  necessario  per
          acquisire pareri ed  elementi  informativi,  rappresentanti
          dei consigli nazionali degli ordini professionali  e  delle
          associazioni private di categoria. I  soggetti  di  cui  al
          presente comma partecipano al  Comitato  senza  diritto  di
          voto. 
                6. Il Comitato adotta ogni  atto  necessario  per  la
          corretta  e   tempestiva   attuazione   delle   misure   di
          congelamento  disposte  dalle  Nazioni  unite,  dall'Unione
          europea e dal Ministro dell'economia  e  delle  finanze  ai
          sensi della vigente normativa. 
                7. Gli enti  rappresentati  nel  Comitato  comunicano
          allo stesso, in deroga  ad  ogni  disposizione  vigente  in
          materia   di   segreto   di   ufficio,   le    informazioni
          riconducibili  alle  materie  di  competenza  del  Comitato
          medesimo. Per le finalita' di cui al  presente  decreto  il
          Comitato puo' richiedere accertamenti  agli  enti  in  esso
          rappresentati, tenuto conto delle  rispettive  attribuzioni
          e,  con  propria  delibera,   puo'   altresi'   individuare
          ulteriori   dati   ed   informazioni   che   le   pubbliche
          amministrazioni sono obbligate a trasmettergli. Il Comitato
          chiede, altresi', all'Agenzia del demanio ogni informazione
          necessaria o utile sull'attivita' dalla  stessa  svolta  ai
          sensi dell'articolo 12 del presente decreto. 
                8.  Il   Comitato   e'   legittimato   a   richiedere
          all'autorita' giudiziaria ogni informazione ritenuta  utile
          al  perseguimento  delle  finalita'  di  cui  al   presente
          decreto. L'autorita' giudiziaria trasmette al  Comitato  le
          predette informazioni. 
                9. Il  presidente  del  Comitato  trasmette  dati  ed
          informazioni al  Dipartimento  delle  informazioni  per  la
          sicurezza ed ai direttori dei Servizi di  informazione  per
          la sicurezza, anche ai fini dell'attivita' di coordinamento
          spettante al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
          dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 124. 
                10. Le informazioni in  possesso  del  Comitato  sono
          coperte da segreto d'ufficio,  fatta  salva  l'applicazione
          dell'articolo 6, comma 1, lettera  a),  e  dell'articolo  7
          della legge 1° aprile 1981,  n.  121.  Resta  fermo  quanto
          disposto  dall'articolo  7  del  decreto   legislativo   1°
          settembre 1993, n.  385,  e  dall'articolo  4  del  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
                11. Il Comitato puo' stabilire collegamenti  con  gli
          organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi al
          fine   di   contribuire   al    necessario    coordinamento
          internazionale, anche in deroga al segreto d'ufficio. 
                12. Il funzionamento e l'attivita' del Comitato  sono
          disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze, su proposta del Comitato. Con  lo  stesso  decreto
          sono disciplinati le  categorie  di  documenti,  formati  o
          comunque  rientranti  nella  disponibilita'  del  Comitato,
          sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi
          ai sensi dell'articolo 24, commi 1, lettera a), e 2,  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia
          di procedimento amministrativo e di diritto di  accesso  ai
          documenti amministrativi. Il termine per la conclusione dei
          procedimenti  amministrativi  innanzi  al  Comitato  e'  di
          centoventi giorni. 
                13. Ai componenti del  Comitato  non  e'  corrisposto
          alcun emolumento, indennita', o rimborso spese.». 
              - La direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio relativa alla prevenzione  dell'uso  del  sistema
          finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei   proventi   di
          attivita' criminose e di finanziamento del  terrorismo,  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 25 novembre 2005, n. L 309. 
              - La legge 3 agosto 2007, n. 124,  recante  (Norme  sul
          sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e
          nuova disciplina del segreto) e' pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 agosto 2007, n. 187. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  5,  del  decreto
          legislativo 21 novembre 2007, n. 231,  recante  (Attuazione
          della direttiva del Parlamento e del Consiglio  2015/849/UE
          concernente  la  prevenzione  dell'utilizzo   del   sistema
          finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei   proventi   di
          attivita' criminose e  di  finanziamento  del  terrorismo),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14  dicembre  2007,  n.
          290, S.O.: 
                «Art. 5 (Ministero dell'economia e  delle  finanze  e
          Comitato di sicurezza finanziaria). - 1. Al  fine  di  dare
          attuazione alle politiche di prevenzione dell'utilizzo  del
          sistema finanziario e economico per fini di riciclaggio dei
          proventi di attivita'  criminose  e  di  finanziamento  del
          terrorismo, il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          promuove la collaborazione e il raccordo tra  le  autorita'
          di cui all'articolo 21,  comma  2,  lettera  a)  e  tra  le
          amministrazioni e gli organismi interessati nonche'  tra  i
          soggetti pubblici e il settore privato, anche tenuto  conto
          degli standard internazionali adottati  in  materia,  della
          analisi  nazionale  dei  rischi   di   riciclaggio   e   di
          finanziamento del  terrorismo  elaborata  dal  Comitato  di
          sicurezza finanziaria, nonche' della valutazione effettuata
          dalla Commissione europea ai sensi  dell'articolo  6  della
          direttiva. 
                2. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura  i
          rapporti  con  le  istituzioni  europee  e  gli   organismi
          internazionali deputati all'elaborazione delle politiche  e
          degli standard in materia di prevenzione dell'utilizzo  del
          sistema finanziario e  di  quello  economico  per  fini  di
          riciclaggio e di finanziamento del terrorismo,  assicurando
          gli   adempimenti   degli    obblighi    derivanti    dalla
          partecipazione  dell'Italia   alle   istituzioni   e   agli
          organismi  anzidetti.  Il  Ministero   cura   altresi'   la
          pubblicazione  della   revisione   consolidata   dei   dati
          statistici forniti ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e ne
          assicura la trasmissione alla Commissione europea, ai sensi
          dell'articolo 44 della direttiva. 
                3.  Fermi  restando  le  attribuzioni  e   i   poteri
          ispettivi  e  di   controllo   delle   autorita'   di   cui
          all'articolo 21, comma 2, lettera a), ai sensi del presente
          decreto,  il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,
          effettua proprie ispezioni, presso i soggetti obbligati, al
          fine di  acquisire  elementi  utili  allo  svolgimento  dei
          procedimenti   rientranti    nelle    proprie    competenze
          istituzionali in materia di prevenzione del  riciclaggio  e
          del    finanziamento    del     terrorismo.     Nell'ambito
          dell'ispezione, gli  ispettori  chiedono  o  rilevano  ogni
          notizia  o   risultanza   esistente   presso   i   soggetti
          ispezionati. 
                4.  Il  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze
          esercita il potere sanzionatorio, secondo i  termini  e  le
          procedure di cui al titolo V del presente decreto. 
                5. Il Comitato di sicurezza  finanziaria  esercita  i
          poteri e le funzioni previsti dal  decreto  legislativo  22
          giugno 2007, n. 109, e  successive  modificazioni,  recante
          misure  per   prevenire,   contrastare   e   reprimere   il
          finanziamento del terrorismo e l'attivita'  dei  Paesi  che
          minacciano la pace e la sicurezza  internazionale,  elabora
          le  strategie  di  prevenzione   del   riciclaggio   e   di
          finanziamento  del  terrorismo  e  coordina  le  misure  di
          contenimento del relativo rischio da parte delle  autorita'
          di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a). Il decreto  22
          giugno 2007, n. 109 e successive  modificazioni  disciplina
          il funzionamento  del  Comitato  di  sicurezza  finanziaria
          nello  svolgimento  dei  propri  compiti  e  delle  proprie
          funzioni. 
                6. Il Comitato di sicurezza finanziaria: 
                  a)  elabora  l'analisi  nazionale  dei  rischi   di
          riciclaggio  e  di  finanziamento  del  terrorismo  di  cui
          all'articolo 14; 
                  b)  propone  al  Ministro  dell'economia  e   delle
          finanze le misure nazionali di designazione e  congelamento
          dei fondi e delle risorse economiche  detenuti,  anche  per
          interposta persona, da persone fisiche, persone giuridiche,
          gruppi o entita' che commettono, o tentano  di  commettere,
          atti di terrorismo, ai fini dell'adozione  dei  decreti  di
          cui all'articolo 4, comma 4; 
                  c)  propone  al  Ministro  dell'economia  e   delle
          finanze  l'esenzione  di  taluni  soggetti  dall'osservanza
          degli obblighi di cui al presente decreto, al ricorrere dei
          presupposti di cui all'articolo 4, comma 3; 
                  d) formula i pareri  e  le  proposte  previsti  dal
          presente  decreto  e  fornisce   consulenza   al   Ministro
          dell'economia e delle finanze in materia di prevenzione del
          riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. 
                7. Il Comitato di sicurezza finanziaria, entro il  30
          maggio di ogni anno, presenta al Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento,  la
          relazione  contenente  la  valutazione  dell'attivita'   di
          prevenzione  del  riciclaggio  e  del   finanziamento   del
          terrorismo, dei relativi risultati e delle proposte dirette
          a renderla piu' efficace. A tal fine, la UIF, le  autorita'
          di vigilanza di settore,  le  amministrazioni  e  organismi
          interessati,  gli  organismi  di  autoregolamentazione,  la
          Guardia di finanza e la Direzione  investigativa  antimafia
          forniscono,  entro  il  30  marzo  di  ogni  anno,  i  dati
          statistici    e    le    informazioni    sulle    attivita'
          rispettivamente  svolte,   nell'anno   solare   precedente,
          nell'ambito delle funzioni  di  vigilanza,  supervisione  e
          controllo. In particolare, e'  compito  dell'UIF  indicare,
          quanto  meno,  il  numero  di  segnalazioni  di  operazioni
          sospette ricevute e il seguito  dato  a  tali  segnalazioni
          nonche'  i  dati  riguardanti  il   numero   di   richieste
          internazionali  di  informazioni  effettuate,  ricevute   e
          rifiutate dalla UIF  e  di  quelle  evase,  parzialmente  o
          totalmente,  disaggregati  per  paese  di  controparte;  e'
          compito  della  Guardia  di  finanza  e   della   Direzione
          investigativa antimafia indicare, quanto meno, il numero di
          casi e delle persone investigati; e' compito del  Ministero
          della giustizia indicare, quanto meno, il numero di persone
          indagate o sottoposte a  procedimento  di  prevenzione,  di
          persone   condannate   per   reati   di   riciclaggio,   di
          autoriciclaggio o di finanziamento  del  terrorismo  e  gli
          importi e la tipologia dei beni  sequestrati  e  confiscati
          nell'ambito  dei  relativi  procedimenti;  e'  compito  del
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  fornire  i  dati
          relativi ai congelamenti  disposti  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 22 giugno 2007, n. 109.». 
              - Il  regolamento  847/2015/UE  del  Parlamento  e  del
          Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i
          trasferimenti di fondi, e' pubblicato nella G.U.U.E. L  141
          del 5 giugno 2015. 
              - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          20  ottobre  2010,  n.   203,   recante   (Disciplina   del
          funzionamento del Comitato  di  sicurezza  finanziaria)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  7  dicembre  2010,  n.
          286. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5-bis, del  decreto
          legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante  (Riordino  della
          disciplina riguardante il diritto di accesso civico  e  gli
          obblighi  di  pubblicita',  trasparenza  e  diffusione   di
          informazioni da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80: 
                «Art. 5-bis (Esclusioni e limiti all'accesso civico).
          - 1. L'accesso civico di cui all'articolo 5,  comma  2,  e'
          rifiutato se  il  diniego  e'  necessario  per  evitare  un
          pregiudizio concreto alla tutela  di  uno  degli  interessi
          pubblici inerenti a: 
                  a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; 
                  b) la sicurezza nazionale; 
                  c) la difesa e le questioni militari; 
                  d) le relazioni internazionali; 
                  e) la  politica  e  la  stabilita'  finanziaria  ed
          economica dello Stato; 
                  f) la conduzione di indagini sui reati  e  il  loro
          perseguimento; 
                  g) il regolare svolgimento di attivita' ispettive. 
                2. L'accesso di  cui  all'articolo  5,  comma  2,  e'
          altresi' rifiutato se il diniego e' necessario per  evitare
          un pregiudizio concreto alla tutela  di  uno  dei  seguenti
          interessi privati: 
                  a) la protezione dei dati personali, in conformita'
          con la disciplina legislativa in materia; 
                  b)   la   liberta'   e    la    segretezza    della
          corrispondenza; 
                  c) gli interessi economici  e  commerciali  di  una
          persona fisica o  giuridica,  ivi  compresi  la  proprieta'
          intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali. 
                2-bis.  Al  fine  di  semplificare  le  procedure  in
          materia di accesso alle  informazioni  sugli  alimenti,  il
          Ministero della salute rende disponibili,  ogni  sei  mesi,
          tramite pubblicazione nel proprio  sito  internet,  in  una
          distinta   partizione   della   sezione    "Amministrazione
          trasparente", tutti i dati aggiornati raccolti  e  comunque
          detenuti relativi  ad  alimenti,  mangimi  e  animali  vivi
          destinati  al   consumo   umano   provenienti   dai   Paesi
          dell'Unione europea  nonche'  da  Paesi  terzi,  anche  con
          riguardo ai dati identificativi degli  operatori  economici
          che abbiano effettuato le operazioni  di  entrata,  uscita,
          transito e deposito dei suddetti  prodotti.  All'attuazione
          del presente articolo il Ministero  della  salute  provvede
          con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
          a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  per
          la finanza pubblica. 
                3. Il diritto di cui  all'articolo  5,  comma  2,  e'
          escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi  di
          divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi
          compresi i casi  in  cui  l'accesso  e'  subordinato  dalla
          disciplina vigente al rispetto  di  specifiche  condizioni,
          modalita' o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo  24,
          comma 1, della legge n. 241 del 1990. 
                4.  Restano  fermi  gli  obblighi  di   pubblicazione
          previsti dalla normativa vigente. Se i  limiti  di  cui  ai
          commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune  parti
          del documento richiesto, deve essere  consentito  l'accesso
          agli altri dati o alle altre parti. 
                5. I limiti di cui  ai  commi  1  e  2  si  applicano
          unicamente per  il  periodo  nel  quale  la  protezione  e'
          giustificata in relazione alla natura del  dato.  L'accesso
          civico non puo' essere negato  ove,  per  la  tutela  degli
          interessi di cui ai commi  1  e  2,  sia  sufficiente  fare
          ricorso al potere di differimento. 
                6. Ai fini della definizione delle esclusioni  e  dei
          limiti all'accesso civico  di  cui  al  presente  articolo,
          l'Autorita'  nazionale  anticorruzione,  d'intesa  con   il
          Garante per la protezione dei dati personali e  sentita  la
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  adotta  linee  guida
          recanti indicazioni operative.». 
              - La legge 28 luglio 2016, n. 153, recante  (Norme  per
          il  contrasto  al  terrorismo,  nonche'  la   ratifica   ed
          esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per  la
          prevenzione del terrorismo) e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 agosto 2016, n. 185, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4, della  legge  28
          luglio 2016, n. 153 (Norme per il contrasto al  terrorismo,
          nonche' ratifica ed esecuzione: a)  della  Convenzione  del
          Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta
          a  Varsavia  il  16  maggio  2005;  b)  della   Convenzione
          internazionale per la soppressione di  atti  di  terrorismo
          nucleare, fatta a New York il 14  settembre  2005;  c)  del
          Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea  per  la
          repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio
          2003; d)  della  Convenzione  del  Consiglio  d'Europa  sul
          riciclaggio, la ricerca, il sequestro  e  la  confisca  dei
          proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta
          a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale
          alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la  prevenzione
          del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015): 
                «Art. 4 (Modifiche al codice penale). - 1. Al  codice
          penale sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) dopo l'articolo 270-quinquies  sono  inseriti  i
          seguenti: 
                    «Art. 270-quinquies.1 (Finanziamento di  condotte
          con finalita' di terrorismo). - Chiunque, al di  fuori  dei
          casi  di  cui  agli  articoli   270-bis   e   270-quater.1,
          raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o  denaro,  in
          qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in
          parte utilizzati  per  il  compimento  delle  condotte  con
          finalita' di terrorismo di cui all'articolo  270-sexies  e'
          punito  con  la  reclusione  da  sette  a  quindici   anni,
          indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per  la
          commissione delle citate condotte. 
                    Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro
          indicati al primo comma e'  punito  con  la  reclusione  da
          cinque a dieci anni. 
                    Art.  270-quinquies.2  (Sottrazione  di  beni   o
          denaro  sottoposti  a  sequestro).  -   Chiunque   sottrae,
          distrugge, disperde, sopprime o deteriora  beni  o  denaro,
          sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle
          condotte con finalita' di terrorismo  di  cui  all'articolo
          270-sexies, e' punito con la reclusione da due a sei anni e
          con la multa da euro 3.000 a euro 15.000»; 
                  b)  dopo  l'articolo  270-sexies  e'  inserito   il
          seguente: 
                    «Art.  270-septies  (Confisca).  -  Nel  caso  di
          condanna  o   di   applicazione   della   pena   ai   sensi
          dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno
          dei delitti commessi con finalita'  di  terrorismo  di  cui
          all'articolo 270-sexies  e'  sempre  disposta  la  confisca
          delle cose che servirono o furono destinate a commettere il
          reato e delle cose  che  ne  costituiscono  il  prezzo,  il
          prodotto o il profitto, salvo che  appartengano  a  persona
          estranea al reato, ovvero, quando essa non e' possibile, la
          confisca di beni, di cui il reo ha la  disponibilita',  per
          un  valore  corrispondente  a  tale  prezzo,   prodotto   o
          profitto»; 
                  c) dopo l'articolo 280-bis e' inserito il seguente: 
                  «Art. 280-ter (Atti di terrorismo nucleare).  -  E'
          punito con la reclusione non  inferiore  ad  anni  quindici
          chiunque,  con  le   finalita'   di   terrorismo   di   cui
          all'articolo 270-sexies: 
                    1) procura a se' o ad altri materia radioattiva; 
                    2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti
          in possesso. 
                  E' punito con la reclusione non inferiore  ad  anni
          venti chiunque, con  le  finalita'  di  terrorismo  di  cui
          all'articolo 270-sexies: 
                    1) utilizza  materia  radioattiva  o  un  ordigno
          nucleare; 
                    2) utilizza o danneggia un impianto  nucleare  in
          modo tale da rilasciare o  con  il  concreto  pericolo  che
          rilasci materia radioattiva. 
                  Le pene di cui al  primo  e  al  secondo  comma  si
          applicano altresi' quando la condotta ivi  descritta  abbia
          ad   oggetto   materiali    o    aggressivi    chimici    o
          batteriologici».». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  6,  del  decreto
          legislativo 25 maggio  2017,  n.  90,  recante  (Attuazione
          della direttiva (UE)  2015/849  relativa  alla  prevenzione
          dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
          proventi di attivita'  criminose  e  di  finanziamento  del
          terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE  e
          2006/70/CE e attuazione del regolamento  (UE)  n.  2015/847
          riguardante  i  dati   informativi   che   accompagnano   i
          trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE)  n.
          1781/2006), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  19  giugno
          2017, n. 140, S.O.: 
                «Art. 6 (Modifiche al decreto legislativo  22  giugno
          2007, n. 109). - 1. Al decreto legislativo 22 giugno  2007,
          n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
                    «Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del  presente
          decreto si intende per: 
                    a) amministrazioni interessate: gli enti preposti
          alla supervisione dei soggetti obbligati non vigilati dalle
          autorita' di vigilanza di settore, per tali intendendosi le
          amministrazioni, ivi comprese le agenzie fiscali,  titolari
          di poteri di controllo ovvero  competenti  al  rilascio  di
          concessioni,  autorizzazioni,  licenze   o   altri   titoli
          abilitativi comunque denominati e  gli  organismi  preposti
          alla   vigilanza   sul   possesso    dei    requisiti    di
          professionalita'   e   onorabilita',    prescritti    dalla
          pertinente normativa di settore; 
                    b) congelamento di fondi: il divieto,  in  virtu'
          dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale,  di
          movimentazione,   trasferimento,   modifica,   utilizzo   o
          gestione  dei  fondi  o  di  accesso  ad  essi,  cosi'   da
          modificarne  il  volume,  l'importo,  la  collocazione,  la
          proprieta', il  possesso,  la  natura,  la  destinazione  o
          qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso  dei  fondi,
          compresa la gestione di portafoglio; 
                    c)  congelamento  di   risorse   economiche:   il
          divieto, in  virtu'  dei  regolamenti  comunitari  e  della
          normativa nazionale, di trasferimento, disposizione  o,  al
          fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni  o  servizi,
          utilizzo  delle  risorse  economiche,  compresi,  a  titolo
          meramente  esemplificativo,  la  vendita,   la   locazione,
          l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia; 
                    d)  finanziamento   del   terrorismo:   qualsiasi
          attivita' diretta, con ogni  mezzo,  alla  fornitura,  alla
          raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito,
          alla  custodia  o  all'erogazione  di   fondi   e   risorse
          economiche, in  qualunque  modo  realizzata,  destinati  ad
          essere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte,
          utilizzati per il compimento di una  o  piu'  condotte  con
          finalita' di  terrorismo,  secondo  quanto  previsto  dalle
          leggi   penali,   cio'   indipendentemente   dall'effettivo
          utilizzo dei  fondi  e  delle  risorse  economiche  per  la
          commissione delle condotte anzidette; 
                    e) finanziamento dei programmi di  proliferazione
          delle armi di distruzione  di  massa:  la  fornitura  o  la
          raccolta di fondi e risorse economiche, in  qualunque  modo
          realizzata e strumentale, direttamente o indirettamente,  a
          sostenere  o  favorire  tutte   quelle   attivita'   legate
          all'ideazione o alla realizzazione  di  programmi  volti  a
          sviluppare strumenti bellici di natura nucleare o chimica o
          batteriologica; 
                    f) fondi: le attivita' ed utilita' finanziarie di
          qualsiasi natura, possedute anche  per  interposta  persona
          fisica   o   giuridica,   compresi   a   titolo   meramente
          esemplificativo: 
                    1) i contanti, gli assegni, i crediti  pecuniari,
          le cambiali, gli ordini di pagamento e altri  strumenti  di
          pagamento; 
                    2) i depositi  presso  enti  finanziari  o  altri
          soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di
          qualsiasi natura; 
                    3) i titoli  negoziabili  a  livello  pubblico  e
          privato nonche'  gli  strumenti  finanziari  come  definiti
          nell'articolo  1,  comma   2,   del   testo   unico   delle
          disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,  di
          cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
                    4) gli interessi, i dividendi o altri redditi  ed
          incrementi di valore generati dalle attivita'; 
                    5) il credito, il diritto  di  compensazione,  le
          garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni
          finanziari; 
                    6) le lettere di credito, le polizze di carico  e
          gli altri titoli rappresentativi di merci; 
                    7) i documenti da cui risulti una  partecipazione
          in fondi o risorse finanziarie; 
                    8) tutti gli  altri  strumenti  di  finanziamento
          delle esportazioni; 
                    9) le polizze  assicurative  concernenti  i  rami
          vita  di  cui  all'articolo  2,  comma   1,   del   decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n.  209,  recante  il  Codice
          delle assicurazioni private; 
                    g) legge antiriciclaggio: il decreto  legislativo
          21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni; 
                    h) regolamenti comunitari: i regolamenti (CE)  n.
          2580/2001  del  Consiglio,  del  27  dicembre  2001,  e  n.
          881/2002 del Consiglio, del 27 maggio  2002,  e  successive
          modificazioni, ed i  regolamenti  emanati  ai  sensi  degli
          articoli  75  e  215   del   Trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione  europea,  adottati  al  fine   di   prevenire,
          contrastare  e  reprimere  il   fenomeno   del   terrorismo
          internazionale,  della   proliferazione   delle   armi   di
          distruzione di massa e l'attivita' dei paesi che minacciano
          la pace e la sicurezza internazionale, anche in  attuazione
          di risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU; 
                    i) risorse economiche: le attivita' di  qualsiasi
          tipo, materiali o immateriali e i beni, mobili o  immobili,
          ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i  frutti,  che
          non  sono  fondi  ma  che  possono  essere  utilizzate  per
          ottenere fondi,  beni  o  servizi,  possedute,  detenute  o
          controllate,    anche    parzialmente,    direttamente    o
          indirettamente, ovvero  per  interposta  persona  fisica  o
          giuridica, da parte di soggetti designati, ovvero da  parte
          di persone fisiche o giuridiche che agiscono  per  conto  o
          sotto la direzione di questi ultimi; 
                    l) soggetti designati:  le  persone  fisiche,  le
          persone giuridiche, i gruppi e le  entita'  designati  come
          destinatari del congelamento  sulla  base  dei  regolamenti
          comunitari e della normativa nazionale; 
                    m) UIF: l'Unita' di informazione finanziaria  per
          l'Italia.»; 
                  b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
                    «Art. 2 (Finalita' e ambito di  applicazione).  -
          1. Il presente decreto detta misure per prevenire l'uso del
          sistema finanziario a scopo di finanziamento del terrorismo
          e del finanziamento  della  proliferazione  delle  armi  di
          distruzione di massa e  per  attuare  il  congelamento  dei
          fondi e delle  risorse  economiche  per  il  contrasto  del
          finanziamento  del  terrorismo,  del  finanziamento   della
          proliferazione e dell'attivita' di Paesi che minacciano  la
          pace e la sicurezza internazionale disposte  in  base  alle
          risoluzioni  delle  Nazioni   unite,   alle   deliberazioni
          dell'Unione europea e  a  livello  nazionale  dal  Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
                    2.  Il  presente  decreto  non  si  applica  alle
          sanzioni di  natura  commerciale  nei  confronti  di  Paesi
          terzi, incluso l'embargo di armi.»; 
                  c) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
                    «Art. 3 (Comitato di sicurezza finanziaria). - 1.
          In  ottemperanza  agli  obblighi   internazionali   assunti
          dall'Italia nella strategia di contrasto  al  finanziamento
          del terrorismo, al finanziamento della proliferazione delle
          armi di distruzione di massa e all'attivita' di  Paesi  che
          minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche  al
          fine  di  dare  attuazione  alle  misure  di   congelamento
          disposte dalle  Nazioni  unite,  dall'Unione  europea  e  a
          livello nazionale, e' istituito, nei limiti  delle  risorse
          umane, finanziarie e strumentali  disponibili  e,  comunque
          senza nuovi o maggiori oneri a carico  del  bilancio  dello
          Stato, presso il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
          il  Comitato   di   sicurezza   finanziaria,   di   seguito
          denominato: "Comitato". 
                    2. Il Comitato e' composto da  15  membri  e  dai
          rispettivi  supplenti  ed  e'  presieduto   dal   direttore
          generale del Tesoro. 
                    3. I componenti del Comitato  sono  nominati  con
          decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  sulla
          base delle designazioni  effettuate,  rispettivamente,  dal
          Ministro dell'interno, dal Ministro  della  giustizia,  dal
          Ministro  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
          internazionale,  dal  Ministro  dello  sviluppo  economico,
          dalla Banca d'Italia, dalla Commissione  nazionale  per  le
          societa' e la borsa, dall'Istituto per la  vigilanza  sulle
          assicurazioni   private   e   di   interesse    collettivo,
          dall'Unita' di informazione finanziaria. Del Comitato fanno
          anche parte un dirigente in servizio  presso  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze, un ufficiale  della  Guardia
          di  finanza,  un  appartenente  al  ruolo  dirigenziale   o
          ufficiale di grado equiparato delle forze di polizia di cui
          all'articolo 16 della legge 1°(gradi) aprile 1981, n.  121,
          in servizio presso la Direzione investigativa antimafia, un
          ufficiale   dell'Arma   dei   carabinieri,   un   dirigente
          dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli  e  un  magistrato
          della Direzione nazionale antimafia  e  antiterrorismo.  Ai
          fini  dello  svolgimento   dei   compiti   riguardanti   il
          congelamento  delle  risorse  economiche,  il  Comitato  e'
          integrato da un rappresentante dell'Agenzia del demanio. 
                    4. In caso di assenza del direttore generale  del
          Tesoro, il Comitato e' presieduto dal dirigente in servizio
          presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al
          comma 3 del presente articolo. Nei casi  di  assenza  degli
          altri membri, sono ammessi  a  partecipare  al  Comitato  i
          rispettivi supplenti. 
                    5.  Il   presidente   del   Comitato   invita   a
          partecipare   alle   riunioni   del   Comitato    medesimo,
          rappresentanti  di  altri  enti  o   istituzioni,   inclusi
          rappresentanti  dei  servizi  per  la  informazione  e   la
          sicurezza secondo le materie all'ordine del giorno  e,  ove
          sia   necessario   per   acquisire   pareri   ed   elementi
          informativi, rappresentanti dei  consigli  nazionali  degli
          ordini  professionali  e  delle  associazioni  private   di
          categoria. I soggetti di cui al presente comma  partecipano
          al Comitato senza diritto di voto. 
                    6. Il Comitato adotta ogni atto necessario per la
          corretta  e   tempestiva   attuazione   delle   misure   di
          congelamento  disposte  dalle  Nazioni  unite,  dall'Unione
          europea e dal Ministro dell'economia  e  delle  finanze  ai
          sensi della vigente normativa. 
                    7. Gli enti rappresentati nel Comitato comunicano
          allo stesso, in deroga  ad  ogni  disposizione  vigente  in
          materia   di   segreto   di   ufficio,   le    informazioni
          riconducibili  alle  materie  di  competenza  del  Comitato
          medesimo. Per le finalita' di cui al  presente  decreto  il
          Comitato puo' richiedere accertamenti  agli  enti  in  esso
          rappresentati, tenuto conto delle  rispettive  attribuzioni
          e,  con  propria  delibera,   puo'   altresi'   individuare
          ulteriori   dati   ed   informazioni   che   le   pubbliche
          amministrazioni sono obbligate a trasmettergli. Il Comitato
          chiede, altresi', all'Agenzia del demanio ogni informazione
          necessaria o utile sull'attivita' dalla  stessa  svolta  ai
          sensi dell'articolo 12 del presente decreto. 
                    8.  Il  Comitato  e'  legittimato  a   richiedere
          all'autorita' giudiziaria ogni informazione ritenuta  utile
          al  perseguimento  delle  finalita'  di  cui  al   presente
          decreto. L'autorita' giudiziaria trasmette al  Comitato  le
          predette informazioni. 
                    9. Il presidente del Comitato trasmette  dati  ed
          informazioni al  Dipartimento  delle  informazioni  per  la
          sicurezza ed ai direttori dei Servizi di  informazione  per
          la sicurezza, anche ai fini dell'attivita' di coordinamento
          spettante al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
          dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 124. 
                    10. Le informazioni in possesso del Comitato sono
          coperte da segreto d'ufficio,  fatta  salva  l'applicazione
          dell'articolo 6, comma 1, lettera  a),  e  dell'articolo  7
          della legge 1°(gradi) aprile  1981,  n.  121.  Resta  fermo
          quanto disposto dall'articolo  7  del  decreto  legislativo
          1°(gradi) settembre 1993, n. 385,  e  dall'articolo  4  del
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
                    11. Il Comitato puo' stabilire  collegamenti  con
          gli organismi che  svolgono  simili  funzioni  negli  altri
          Paesi al fine di contribuire  al  necessario  coordinamento
          internazionale, anche in deroga al segreto d'ufficio. 
                    12. Il funzionamento e l'attivita'  del  Comitato
          sono disciplinati con decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze, su proposta  del  Comitato.  Con  lo  stesso
          decreto  sono  disciplinati  le  categorie  di   documenti,
          formati o  comunque  rientranti  nella  disponibilita'  del
          Comitato, sottratti al  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi ai sensi dell'articolo 24, commi 1,  lettera
          a), e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  nuove
          norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
          diritto di accesso ai documenti amministrativi. Il  termine
          per la conclusione dei procedimenti amministrativi  innanzi
          al Comitato e' di centoventi giorni. 
                    13. Ai componenti del Comitato non e' corrisposto
          alcun emolumento, indennita', o rimborso spese.»; 
                  d) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
                    «Art. 4 (Misure per dare diretta attuazione  alle
          risoluzioni  adottate  dal  Consiglio  di  sicurezza  delle
          Nazioni  Unite  per  il  contrasto  del  finanziamento  del
          terrorismo   e   del   finanziamento   dei   programmi   di
          proliferazione delle armi di distruzione  di  massa  e  nei
          confronti dell'attivita' di Paesi che minacciano la pace  e
          la  sicurezza  internazionale).  -  1.  Al  fine  di   dare
          esecuzione alle misure di congelamento di fondi  e  risorse
          economiche stabilite dalle risoluzioni  adottate  ai  sensi
          del Capitolo  VII  della  Carta  delle  Nazioni  Unite  dal
          Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per  contrastare
          e   reprimere   il   finanziamento   del   terrorismo,   il
          finanziamento   della   proliferazione   delle   armi    di
          distruzione di massa e l'attivita' di Paesi che  minacciano
          la  pace  e  la  sicurezza   internazionale,   nelle   more
          dell'adozione  delle  relative  deliberazioni   dell'Unione
          europea e fatte salve le iniziative assunte  dall'autorita'
          giudiziaria in sede penale,  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  su  proposta  del  Comitato  di  sicurezza
          finanziaria, dispone, con proprio decreto, il  congelamento
          dei fondi e delle risorse economiche  detenuti,  anche  per
          interposta persona fisica o giuridica, da persone  fisiche,
          giuridiche, gruppi o entita', designati, secondo i  criteri
          e le procedure stabiliti dalle  medesime  risoluzioni,  dal
          Consiglio di sicurezza delle Nazioni  Unite  o  da  un  suo
          Comitato. Con il medesimo decreto sono  individuate,  sulla
          base delle disposizioni  contenute  nelle  risoluzioni,  le
          esenzioni dal congelamento. 
                    2. Il decreto di cui al presente articolo,  salva
          diversa indicazione in  esso  espressamente  contenuta,  ha
          durata semestrale ed e' rinnovabile nelle medesime forme  e
          modalita'.  In  ogni  caso,  il  decreto  cessa  di   avere
          efficacia al momento  della  pubblicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea delle deliberazioni di cui al
          comma 1.»; 
                  e) dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti: 
                    «Art. 4-bis (Misure di congelamento nazionali). -
          1.  Nelle   more   dell'adozione   dei   provvedimenti   di
          designazione disposti dalle Nazioni unite, e  nel  rispetto
          degli obblighi sanciti dalla Risoluzione n.  1373/2001  del
          Consiglio  di  sicurezza  delle  Nazioni  Unite,  e   delle
          specifiche misure restrittive disposte dall'Unione  europea
          nonche' delle iniziative assunte dall'autorita' giudiziaria
          in sede penale, il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          su proposta del Comitato, dispone con proprio decreto,  per
          un periodo di sei mesi, rinnovabili nelle stesse forme fino
          a quando ne permangano le condizioni, il  congelamento  dei
          fondi  e  delle  risorse  economiche  detenuti,  anche  per
          interposta persona fisica o giuridica, da persone  fisiche,
          giuridiche, gruppi  o  entita'  che  pongono  in  essere  o
          tentano di porre in essere una o piu'  delle  condotte  con
          finalita' di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi
          penali, una o piu'  condotte  volte  al  finanziamento  dei
          programmi di proliferazione delle armi  di  distruzione  di
          massa ovvero una o piu' condotte che minacciano la  pace  e
          la sicurezza internazionale. 
                    2.  Quando  la  richiesta  di   congelamento   e'
          indirizzata alle Autorita' italiane da un  altro  Stato  ai
          sensi della  Risoluzione  n.  1373/2001  del  Consiglio  di
          sicurezza delle Nazioni Unite, il Comitato  da'  notizia  a
          tale Stato degli esiti  della  richiesta  e  dell'eventuale
          adozione di misure di congelamento adottate con decreto del
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
                    3. Il decreto di cui al comma 1, avente efficacia
          fin dalla data della  sua  adozione,  e'  pubblicato  senza
          ritardo su apposita sezione  del  sito  web  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e  delle   autorita'   di
          vigilanza  di  settore,   in   ragione   delle   rispettive
          attribuzioni. Del  suddetto  decreto  verra'  data  notizia
          mediante avviso pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana. 
                    Art. 4-ter (Proposte di designazione di individui
          o entita' alle Nazioni Unite e all'Unione europea). - 1. Il
          Comitato   puo'   formulare   alle   competenti   autorita'
          internazionali delle Nazioni unite e  dell'Unione  europea,
          proposte di designazione di individui o entita' da inserire
          nelle relative liste, sulla base delle informazioni fornite
          da  autorita'  internazionali  e   Stati   esteri,   ovvero
          altrimenti acquisite. 
                    2.  Al  fine  di  assicurare   il   coordinamento
          internazionale, il Comitato puo'  altresi'  condividere  la
          proposta di designazione con  gli  organismi  che  svolgono
          simili funzioni negli altri Paesi. 
                    3. Il Comitato trasmette la proposta motivata  di
          inserimento dei soggetti nelle liste di cui al comma 1, per
          il tramite  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale, ai competenti organismi  delle
          Nazioni Unite o dell'Unione europea. 
                    4. Nei casi  di  cui  al  presente  articolo,  il
          Comitato riceve, tramite il Ministero degli affari esteri e
          della  cooperazione  internazionale,  comunicazione   della
          decisione  di  inserimento  nelle  liste  internazionali  e
          comunitarie delle entita' e  degli  individui  cittadini  o
          residenti in Italia e ne  da'  loro  comunicazione  secondo
          quanto disposto dall'articolo 4-quater. 
                    Art. 4-quater (Procedimento di  designazione).  -
          1. Il Comitato, al fine della presentazione della  proposta
          di  inserimento  dei  soggetti  nelle  liste  di  cui  agli
          articoli 4-bis e 4-ter, tiene conto: 
                    a)  dell'esistenza  di  elementi  di  fatto   che
          indichino una partecipazione  attiva,  o  di  supporto,  di
          individui o entita' ad attivita' terroristiche; 
                    b) dell'esistenza di un procedimento penale o  di
          provvedimenti  di  natura  giurisdizionale  a  carico   del
          designando; 
                    c) della  idoneita'  degli  elementi  informativi
          raccolti ad assicurare, secondo criteri di  ragionevolezza,
          la corretta identificazione dei soggetti indicati, al  fine
          di evitare il possibile coinvolgimento di soggetti  diversi
          con generalita' identiche o simili; 
                    d) di eventuali relazioni tra i soggetti  di  cui
          si propone il congelamento  ed  individui  o  entita'  gia'
          inseriti nelle liste; 
                    e)  dell'adozione,  nei  confronti  dello  stesso
          soggetto,  di  altre  misure  sanzionatorie   previste   in
          ottemperanza alle risoluzioni del  Consiglio  di  sicurezza
          delle Nazioni Unite ai sensi del capitolo VII  della  Carta
          delle Nazioni Unite, ed alle posizioni  comuni  dell'Unione
          europea, per contrastare e reprimere il  finanziamento  del
          terrorismo e l'attivita' di Paesi che minacciano la pace  e
          la sicurezza internazionale; 
                    f)  di  ogni  informazione   rilevante   in   suo
          possesso. 
                    2. Per le finalita' di cui al presente  articolo,
          le forze  di  polizia,  trasmettono  proposta  motivata  di
          segnalazione di soggetti al Comitato, con l'indicazione: 
                    a) dei fatti  accertati  ed  i  riscontri  emersi
          nell'attivita' di indagine; 
                    b)  del  ruolo,  dei  capi   di   imputazione   e
          dell'impianto probatorio a carico di ciascun indagato; 
                    c)  delle  fonti  e  tecniche  di   finanziamento
          dell'attivita' terroristica; 
                    d)  degli  elementi   utili   per   la   corretta
          identificazione dei soggetti segnalati; 
                    e) di ogni altro elemento indiziario o probatorio
          che ritengano opportuno. 
                    3. Alla proposta di cui al comma 2 sono  allegati
          copia degli eventuali  provvedimenti  giurisdizionali,  una
          nota informativa, anche in lingua inglese,  corredata,  nei
          casi di cui all'articolo 4-ter, dagli  ulteriori  documenti
          richiesti dalle procedure internazionali  di  designazione.
          Alla  proposta  sono,  altresi',  allegate  le  schede  dei
          soggetti di cui si chiede l'inserimento nelle liste di  cui
          al presente decreto, contenenti: 
                    a) le generalita'; 
                    b) i rapporti di parentela; 
                    c) il luogo di residenza e di domicilio; 
                    d) i precedenti penali e di polizia. 
                    4. Il Comitato puo' richiedere  alla  Guardia  di
          finanza l'acquisizione dei precedenti fiscali e lo sviluppo
          degli  accertamenti  riguardanti  la  posizione  economica,
          finanziaria  e  patrimoniale  dei  soggetti   in   via   di
          designazione. 
                    Art. 4-quinquies (Notifica di avvenuta iscrizione
          nelle liste e aggiornamenti). - 1. Il Comitato, avvalendosi
          del Nucleo speciale di polizia valutaria della  Guardia  di
          finanza notifica agli interessati, con le modalita' di  cui
          agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile
          e  di  cui  agli  articoli  3-bis,  45  e  48  del  decreto
          legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   e   successive
          modificazioni, l'avvenuto inserimento dei nominativi  nelle
          liste di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter, rendendo  noti
          i seguenti elementi: 
                    a) la  parte  pubblica  dei  motivi  che  sono  a
          fondamento della decisione di inserimento; 
                    b) le misure di congelamento loro imposte; 
                    c) gli effetti delle misure di congelamento e  le
          sanzioni per la loro inosservanza; 
                    d)  i  casi  in  cui  e'  possibile  chiedere  la
          cancellazione dalle liste; 
                    e)  l'autorita',  nazionale  ed   internazionale,
          competente a ricevere la richiesta di cancellazione; 
                    f) i presupposti e le  modalita'  per  richiedere
          l'autorizzazione in deroga; 
                    g)  le  autorita',  nazionali,   comunitarie   ed
          internazionali, competenti a ricevere i ricorsi  avverso  i
          provvedimenti adottati. 
                    2. La Segreteria del Comitato comunica a tutte le
          amministrazioni rappresentate in seno al Comitato  medesimo
          l'avvenuto  inserimento  nelle  liste  del  nominativo   di
          individui o entita'. 
                    3.  L'UIF  cura  la  diffusione  dell'inserimento
          nelle  liste  dei  soggetti  sia  presso  gli  intermediari
          bancari e finanziari sia presso  i  collegi  e  gli  ordini
          professionali. 
                    4. Al fine di  assicurare  l'aggiornamento  delle
          informazioni e verificare la  permanenza  delle  condizioni
          che  hanno  determinato  l'inserimento  nelle   liste,   il
          Comitato riesamina periodicamente la posizione dei soggetti
          inseriti  nelle   liste   internazionali,   comunitarie   e
          nazionali, sulla base di quanto stabilito  dagli  organismi
          internazionali,  dall'Unione   europea   e   dal   Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
                    Art. 4-sexies (Procedura di  cancellazione  dalle
          liste). - 1. Nei casi di cui agli articoli  4  e  4-ter  il
          Comitato, di propria iniziativa o su richiesta motivata del
          soggetto interessato  ovvero  nell'ambito  delle  procedure
          internazionali e comunitarie, formula al Comitato  sanzioni
          presso le Nazioni Unite e al Consiglio dell'Unione  europea
          proposte di  cancellazione  dalle  liste  internazionali  e
          comunitarie di individui o  entita',  per  il  tramite  del
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale. 
                    2. Nei casi di cancellazione dalle liste  di  cui
          all'articolo 4-ter, prima di  presentare  la  proposta,  il
          Comitato ne da' comunicazione, per il tramite del Ministero
          degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,
          allo Stato designante. 
                    3.  Nei  casi  di  cui  all'articolo  4-bis,   il
          Comitato, di propria iniziativa o su richiesta motivata del
          soggetto interessato formula al  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  proposte  di  cancellazione  dalle   liste
          nazionali di individui ed entita'. 
                    4. Al fine della presentazione delle proposte  di
          cancellazione di cui ai commi 1 e 3 del presente  articolo,
          il   Comitato   tiene   conto   dell'esito   dell'eventuale
          procedimento penale e di ogni altro elemento rilevante  che
          indichi l'assenza di un coinvolgimento attuale in qualsiasi
          attivita' che abbia finalita' di  terrorismo,  di  sviluppo
          dei programmi di proliferazione delle armi  di  distruzione
          di massa  e  di  minaccia  della  pace  e  della  sicurezza
          internazionale. 
                    5. Il Comitato, avvalendosi del  Nucleo  speciale
          di polizia valutaria della Guardia di finanza notifica agli
          interessati, con le modalita' di cui agli  articoli  137  e
          seguenti del codice di  procedura  civile  e  di  cui  agli
          articoli 3-bis, 45 e 48 del  decreto  legislativo  7  marzo
          2005, n. 82, e successive modificazioni,  la  cancellazione
          dei nominativi dalle liste di cui agli articoli 4, 4-bis  e
          4-ter. In caso di cancellazione dalle liste, il Comitato si
          avvale del  Nucleo  speciale  di  polizia  valutaria  della
          Guardia di finanza  al  fine  di  informare  l'Agenzia  del
          demanio per gli adempimenti di cui all'articolo  12,  comma
          12, del presente decreto. 
                    6. La UIF cura la diffusione della  cancellazione
          dalle liste dei soggetti sia presso  gli  intermediari  sia
          presso i collegi e gli ordini professionali. 
                    Art.  4-septies  (Procedure  di   esenzione   dal
          congelamento dei fondi e delle risorse economiche). - 1. Il
          Comitato, tenuto conto delle modalita' e  delle  necessita'
          specificamente  individuate  dalla  normativa  europea   ed
          internazionale  di  riferimento,  individua  le   modalita'
          operative  di  autorizzazione  all'esenzione.  Il  Comitato
          indica altresi'  la  documentazione  che  l'interessato  e'
          tenuto a produrre a corredo dell'istanza di esenzione. 
                    2. Il Comitato, avvalendosi del  Nucleo  speciale
          di polizia valutaria della Guardia di finanza notifica agli
          interessati, con le modalita' di cui agli  articoli  137  e
          seguenti del codice di  procedura  civile  e  di  cui  agli
          articoli 3-bis, 45 e 48 del  decreto  legislativo  7  marzo
          2005, n. 82, e  successive  integrazioni  e  modificazioni,
          l'esenzione disposta ai sensi del presente articolo. 
                    3. In caso di esenzione, il  Comitato  si  avvale
          del Nucleo speciale di polizia valutaria della  Guardia  di
          finanza al fine di informare l'Agenzia del demanio per  gli
          adempimenti di cui all'articolo 12, comma 12  del  presente
          decreto. 
                    4. La UIF cura la diffusione del provvedimento di
          esenzione sia presso gli intermediari sia presso i  collegi
          e gli ordini professionali.»; 
                  f) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
                    «Art. 5 (Effetti del congelamento di fondi  e  di
          risorse economiche). - 1. I fondi sottoposti a congelamento
          non  possono  costituire   oggetto   di   alcun   atto   di
          trasferimento, disposizione o utilizzo. 
                    2.   Le   risorse   economiche    sottoposte    a
          congelamento non possono costituire oggetto di  alcun  atto
          di trasferimento, disposizione o, al fine  di  ottenere  in
          qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo, fatte salve
          le attribuzioni conferite all'Agenzia del demanio ai  sensi
          dell'articolo 12. 
                    3.  Sono  nulli  gli  atti  posti  in  essere  in
          violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2. 
                    4.   E'   vietato    mettere    direttamente    o
          indirettamente fondi o risorse  economiche  a  disposizione
          dei soggetti designati o stanziarli a loro vantaggio. 
                    5. E' vietata  la  partecipazione  consapevole  e
          deliberata ad attivita' aventi l'obiettivo o il  risultato,
          diretto o indiretto, di aggirare le misure di congelamento. 
                    6. Il congelamento  e'  efficace  dalla  data  di
          entrata in vigore dei  regolamenti  comunitari  ovvero  dal
          giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui agli
          articoli 4 e 4-bis. 
                    7. Il congelamento non pregiudica gli effetti  di
          eventuali provvedimenti di sequestro o  confisca,  adottati
          nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi, aventi
          ad oggetto i medesimi fondi o le stesse risorse economiche. 
                    8. Il congelamento  dei  fondi  e  delle  risorse
          economiche o l'omissione o il rifiuto della prestazione  di
          servizi finanziari  ritenuti  in  buona  fede  conformi  al
          presente   decreto   non   comportano   alcun   genere   di
          responsabilita' per  la  persona  fisica  o  giuridica,  il
          gruppo o l'entita' che lo applica, ne' per i suoi direttori
          o dipendenti, a meno che si dimostri che il congelamento e'
          stato determinato da negligenza.»; 
                  g)   all'articolo   6,   la   numerazione   e    la
          rubricazione:    «6.    Adempimenti    a    carico    delle
          amministrazioni che curano la tenuta dei pubblici registri»
          sono sostituite dalle seguenti: 
                    «Art.   6    (Adempimenti    a    carico    delle
          amministrazioni  che  curano   la   tenuta   dei   pubblici
          registri)»; 
                  h) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
                    «Art. 7  (Obblighi  di  comunicazione).  -  1.  I
          soggetti obbligati ai  sensi  del  decreto  legislativo  21
          novembre  2007,  n.  231,   e   successive   modificazioni,
          comunicano alla UIF,  le  misure  applicate  ai  sensi  del
          presente   decreto,   indicando   i   soggetti   coinvolti,
          l'ammontare  e  la  natura  dei  fondi  o   delle   risorse
          economiche. La comunicazione  e'  effettuata  entro  trenta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  dei  regolamenti
          comunitari, delle decisioni degli organismi  internazionali
          e dell'Unione europea  di  cui  all'articolo  4-ter  e  dei
          decreti  di  cui  gli  articoli  4  e  4-bis   ovvero,   se
          successiva, dalla data di  detenzione  dei  fondi  e  delle
          risorse economiche. 
                    2. I  soggetti  di  cui  al  comma  1  comunicano
          tempestivamente alla UIF i dati  relativi  a  operazioni  o
          rapporti,  nonche'  ogni  altra  informazione   disponibile
          riconducibili ai soggetti designati ovvero a quelli in  via
          di designazione, anche sulla base delle indicazioni fornite
          dal Comitato. 
                    3. Limitatamente alle misure  aventi  ad  oggetto
          risorse economiche, le comunicazioni  di  cui  al  presente
          articolo  sono  effettuate  anche  al  Nucleo  speciale  di
          polizia valutaria della Guardia di finanza.»; 
                  i) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente: 
                    «Art. 10 (Unita' di informazione finanziaria  per
          l'Italia). - 1. Le attribuzioni della UIF,  previste  dalle
          disposizioni  vigenti  per  la  prevenzione  dell'uso   del
          sistema finanziario a scopo di riciclaggio, sono esercitate
          anche per il contrasto del finanziamento del  terrorismo  e
          del  finanziamento  della  proliferazione  delle  armi   di
          distruzione  di   massa.   La   UIF   cura   il   controllo
          dell'attuazione   delle   sanzioni   finanziarie   adottate
          dall'Unione europea ovvero dagli organismi  internazionali,
          nei casi di cui agli articoli 4 e 4-ter, ovvero con decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze nei casi di  cui
          all'articolo 4-bis. 
                    2. La UIF cura la raccolta delle  informazioni  e
          dei  dati  di  natura  finanziaria  relativi  ai   soggetti
          designati, ai fondi ed alle risorse economiche sottoposti a
          congelamento  nonche'  la  circolazione  delle  liste   dei
          soggetti designati e  delle  successive  modifiche,  previa
          acquisizione delle informazioni da  parte  degli  organismi
          internazionali, anche per il tramite  del  Ministero  degli
          affari esteri.»; 
                  l) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente: 
                    «Art. 11 (Nucleo speciale di polizia  valutaria).
          -  1.  Le  attribuzioni  del  Nucleo  speciale  di  polizia
          valutaria  della  Guardia   di   finanza   previste   dalle
          disposizioni  vigenti  per  la  prevenzione  dell'uso   del
          sistema finanziario a scopo di riciclaggio, sono esercitate
          anche per il contrasto del finanziamento del  terrorismo  e
          del finanziamento della proliferazione e  per  l'attuazione
          delle sanzioni finanziarie  adottate  dall'Unione  europea,
          ovvero dagli organismi internazionali, nei casi di cui agli
          articoli  4  e  4-ter,  ovvero  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze nei casi di cui  all'articolo
          4-bis. 
                    2. Il Nucleo speciale di polizia valutaria  della
          Guardia di finanza  provvede  a  redigere,  entro  sessanta
          giorni dal ricevimento  della  comunicazione  di  cui  agli
          articoli 6 e 7, una relazione dettagliata sulla  tipologia,
          situazione  giuridica,  consistenza  patrimoniale  e  sullo
          stato di utilizzazione dei beni nonche'  sull'esistenza  di
          contratti  in  corso,  anche  se  non  registrati   o   non
          trascritti.  La  relazione  e'   trasmessa   al   Comitato,
          all'Agenzia del demanio e alla UIF. Il  Comitato,  valutata
          la sussistenza  dei  requisiti  previsti  dalla  disciplina
          internazionale,  comunitaria  e  nazionale,  autorizza   la
          Guardia di finanza a compiere ogni attivita' necessaria  ad
          assicurare la piena e tempestiva attuazione delle misure di
          congelamento. Nel caso di  sussistenza  di  beni  immobili,
          mobili registrati, societa' o imprese, il  Nucleo  speciale
          polizia valutaria  della  Guardia  di  finanza  provvede  a
          trasmettere un estratto della relazione e del provvedimento
          del  Comitato  ai  competenti   uffici,   ai   fini   della
          trascrizione del congelamento nei pubblici registri. 
                    3. Il Nucleo  speciale  polizia  valutaria  della
          Guardia di finanza da' comunicazione ai soggetti designati,
          con le modalita' di cui agli articoli 137  e  seguenti  del
          codice di procedura civile e dagli articoli 3-bis, 45 e  48
          del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  e  successive
          modificazioni,  dell'avvenuto  congelamento  delle  risorse
          economiche e della  loro  successiva  assunzione  da  parte
          dell'Agenzia del demanio, specificando altresi' il  divieto
          di disporre degli stessi e le sanzioni che saranno irrogate
          in caso di violazione. 
                    4. Fatte salve  le  disposizioni  del  codice  di
          procedura penale e delle altre leggi vigenti, la Guardia di
          finanza,  nell'espletamento  degli  accertamenti   di   cui
          all'articolo 3, comma 7, e per lo svolgimento  dei  compiti
          di cui al presente articolo, si avvalgono delle facolta'  e
          dei poteri di cui al decreto legislativo 19 marzo 2001,  n.
          68, nonche' di quelli previsti dalla  normativa  valutaria,
          richiamati nella legge antiriciclaggio. 
                    5. Per lo svolgimento delle attivita' di  cui  al
          presente decreto il Nucleo speciale polizia valutaria  puo'
          delegare gli altri reparti della Guardia di finanza.»; 
                  m) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente: 
                    «Art. 12 (Compiti dell'Agenzia del demanio). - 1.
          Ferme  restando  le  disposizioni   di   cui   ai   decreti
          legislativi 1°(gradi) settembre 1993, n.  385,  recante  il
          testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e
          24 febbraio 1998, n.  58,  recante  il  testo  unico  delle
          disposizioni in  materia  di  intermediazione  finanziaria,
          l'Agenzia   del    demanio    provvede    alla    custodia,
          all'amministrazione  ed   alla   gestione   delle   risorse
          economiche oggetto  di  congelamento.  Se,  nell'ambito  di
          procedimenti  penali  o   amministrativi,   sono   adottati
          provvedimenti di sequestro o confisca, aventi ad oggetto le
          medesime  risorse  economiche,   alla   gestione   provvede
          l'autorita' che ha disposto il  sequestro  o  la  confisca.
          Resta salva la competenza dell'Agenzia del demanio nei casi
          in  cui  la  confisca,  disposta  ai  sensi   del   decreto
          legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,  ovvero  ai  sensi
          dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.
          306, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7  agosto
          1992, n. 356, diviene definitiva. Resta altresi'  salva  la
          competenza dell'Agenzia del demanio nei  casi  in  cui,  in
          costanza di congelamento, gli atti di sequestro o  confisca
          siano revocati. 
                    2.  L'Agenzia  del  demanio,  sulla  base   degli
          elementi di fatto e di diritto risultanti  dalla  relazione
          trasmessa dal Nucleo speciale di  polizia  valutaria  della
          Guardia di finanza e sulla base di ogni altra  informazione
          disponibile, provvede in via diretta,  ovvero  mediante  la
          nomina  di  un  custode  o  di  un   amministratore,   allo
          svolgimento delle attivita' di cui al comma 1. A tale  fine
          puo'     compiere,     direttamente     ovvero      tramite
          l'amministratore,   tutti    gli    atti    di    ordinaria
          amministrazione.   Per   gli    atti    di    straordinaria
          amministrazione e'  necessario  il  parere  favorevole  del
          Comitato. 
                    3.  L'Agenzia  del  demanio  nomina  e  revoca  i
          custodi  e  gli  amministratori.  Gli  amministratori  sono
          scelti di norma tra  funzionari,  di  comprovata  capacita'
          tecnica,  appartenenti  a  pubbliche  amministrazioni   nel
          rispetto delle disposizioni  di  cui  all'articolo  53  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e,  in  caso  di
          aziende o imprese, anche tra chi eserciti la professione di
          avvocato e dottore commercialista. In ogni caso non possono
          essere  nominati  amministratori  di  aziende   o   imprese
          sottoposte a congelamento il coniuge, i figli o coloro  che
          nell'ultimo quinquennio hanno  convissuto  con  i  soggetti
          designati. 
                    4.  L'amministratore  nell'esercizio  delle   sue
          funzioni riveste  la  qualifica  di  pubblico  ufficiale  e
          provvede   all'espletamento   dell'incarico   secondo    le
          direttive  dell'Agenzia  del  demanio.  Egli   fornisce   i
          rendiconti ed  il  conto  finale  della  sua  attivita'  ed
          esprime, se richiesto, la  propria  valutazione  in  ordine
          alla possibilita' di prosecuzione o ripresa  dell'attivita'
          produttiva. 
                    5. L'amministratore e il custode operano sotto il
          diretto controllo dell'Agenzia del demanio. 
                    6.   Alla   copertura   dei    rischi    connessi
          all'incarico svolto dall'amministratore, dal custode e  dal
          personale dell'Agenzia del  demanio  si  provvede  mediante
          stipula di polizza di assicurazione. 
                    7.  Nel  caso  di  congelamento  di  aziende  che
          comportino l'esercizio di attivita' di impresa, il Comitato
          esprime parere vincolante in ordine alla prosecuzione della
          relativa attivita',  autorizzando  l'apertura  di  appositi
          conti  correnti  intestati  alla  procedura.  Il   Comitato
          esprime analogo parere anche nel caso di beni immobili  per
          i quali si rendano  necessari  interventi  di  manutenzione
          straordinaria. 
                    8.  Le  spese   necessarie   o   utili   per   la
          conservazione e l'amministrazione dei beni  sono  sostenute
          dall'Agenzia del  demanio  o  dall'amministratore  mediante
          prelevamento dalle somme riscosse a  qualunque  titolo.  Se
          dalla gestione dei beni sottoposti a  congelamento  non  e'
          ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese,
          alle  stesse  si  provvede  mediante  prelievo  dai   fondi
          stanziati sull'apposito  capitolo  di  spesa  del  bilancio
          dello Stato di cui all'articolo 15, con diritto di recupero
          nei confronti del titolare del bene in caso  di  cessazione
          della misura di congelamento, da esercitarsi anche  con  le
          modalita' di cui all'articolo 1, comma 274, della legge  30
          dicembre 2004, n. 311. 
                    9. Il compenso dell'amministratore e'  stabilito,
          sentito il Comitato, dall'Agenzia del demanio, tenuto conto
          del  valore  commerciale   del   patrimonio   amministrato,
          dell'opera prestata, delle tariffe professionali o locali e
          degli usi. Il compenso del custode e' stabilito, sentito il
          Comitato, dall'Agenzia del demanio, tenuto conto dell'opera
          prestata, delle tariffe professionali o locali e degli usi.
          Le somme  per  il  pagamento  dei  suddetti  compensi  sono
          inserite   nel   conto   della   gestione;    qualora    le
          disponibilita' del predetto conto non siano sufficienti per
          il pagamento delle anzidette spese  l'Agenzia  del  demanio
          provvede secondo le modalita' previste al  comma  8,  senza
          diritto a recupero. 
                    10. Le  liquidazioni  di  cui  al  comma  9  sono
          effettuate prima  della  redazione  del  conto  finale.  In
          relazione alla durata dell'amministrazione o della custodia
          e per gli altri giustificati motivi, l'Agenzia del  demanio
          concede, su richiesta dell'amministratore o del  custode  e
          sentito il Comitato, acconti sul compenso finale. 
                    11. L'Agenzia del demanio trasmette ogni tre mesi
          al Comitato una relazione dettagliata sullo stato dei  beni
          e sulle attivita' compiute. 
                    12. In caso di cancellazione  dalle  liste  o  di
          autorizzazione all'esenzione dal  congelamento  di  risorse
          economiche, il Comitato chiede al Nucleo  speciale  polizia
          valutaria della Guardia di finanza di  darne  comunicazione
          all'avente diritto con le modalita' di  cui  agli  articoli
          137 e seguenti del  codice  di  procedura  civile  e  dagli
          articoli 3-bis, 45 e 48 del  decreto  legislativo  7  marzo
          2005, n. 82, e successive modificazioni.  Con  la  medesima
          comunicazione, l'avente  diritto  e'  altresi'  invitato  a
          prendere in consegna i beni entro centottanta giorni ed  e'
          informato di quanto disposto dai commi 13 e 14. Il Comitato
          chiede inoltre al suddetto  Nucleo  speciale  di  informare
          l'Agenzia del demanio, la quale provvede alla  restituzione
          delle risorse economiche, con l'ausilio del Nucleo speciale
          polizia  valutaria  ove  la  medesima  Agenzia  ne   faccia
          richiesta. Nel caso di beni  immobili,  mobili  registrati,
          societa' o imprese, analoga comunicazione e'  trasmessa  ai
          competenti uffici per l'annotazione nei  pubblici  registri
          della cancellazione del congelamento. 
                    13. Dalla cessazione delle misure di congelamento
          e fino alla consegna, l'Agenzia del demanio  provvede  alla
          gestione delle risorse economiche: 
                    a) con le modalita' di cui ai commi 8 e  9,  fino
          alla scadenza  del  termine  di  centottanta  giorni  dalla
          comunicazione di cui al comma 12; 
                    b)  con  oneri  a  carico  dell'avente   diritto,
          successivamente alla scadenza del  termine  di  centottanta
          giorni dalla comunicazione di cui al comma 12. 
                  14.  Se   nei   diciotto   mesi   successivi   alla
          comunicazione di cui al comma 12 l'avente  diritto  non  si
          presenta a ricevere la consegna delle risorse economiche di
          cui  e'  stata  disposta  la  restituzione,  l'Agenzia  del
          demanio provvede alla vendita  delle  stesse.  Per  i  beni
          mobili e mobili registrati si osservano le norme di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 13  febbraio  2001,
          n. 189. 
                  15. I beni immobili e i beni costituiti in  azienda
          ovvero in societa', decorso il suddetto termine di diciotto
          mesi dalla comunicazione di cui al comma 12, sono acquisiti
          al patrimonio dello Stato e gestiti,  prioritariamente  per
          finalita'  sociali,  secondo  le  disposizioni  di  cui  al
          decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
                    16. Il provvedimento che  dispone  la  vendita  o
          l'acquisizione  e'  comunicato  all'avente  diritto  ed  e'
          trasmesso, per estratto,  ai  competenti  uffici,  ai  fini
          della trascrizione nei pubblici registri. Le somme ricavate
          dalla vendita sono depositate dall'Agenzia del  demanio  su
          un  conto  corrente  vincolato.  Decorsi  tre  mesi   dalla
          vendita, se nessuno ha provato di avervi diritto, le  somme
          ricavate dalla vendita sono devolute all'erario. 
                    17. Se le cose non possono essere custodite senza
          pericolo di deterioramento  o  senza  rilevante  dispendio,
          previa  comunicazione  all'avente  diritto,  l'Agenzia  del
          demanio provvede alla vendita in ogni momento. 
                    18. Nel caso in cui i  soggetti  designati  siano
          sottoposti  alla  vigilanza   della   Banca   d'Italia   si
          applicano, sentito il Comitato  di  sicurezza  finanziaria,
          gli articoli 70 e seguenti, 98 e 100 del testo unico  delle
          leggi in materia bancaria e creditizia di  cui  al  decreto
          legislativo 1°(gradi) settembre 1993, n. 385, o  l'articolo
          56  del  testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di
          intermediazione finanziaria di cui al  decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58. Il comitato di  sorveglianza  puo'
          essere composto da un numero di componenti inferiore a tre.
          L'amministrazione straordinaria dura  per  il  periodo  del
          congelamento e il  tempo  necessario  al  compimento  degli
          adempimenti successivi alla cessazione degli effetti  dello
          stesso, salvo che la Banca d'Italia, sentito il Comitato di
          sicurezza finanziaria, ne autorizzi la chiusura anticipata.
          Resta ferma la possibilita' di adottare in ogni  momento  i
          provvedimenti previsti nei medesimi decreti legislativi. Si
          applicano, in quanto compatibili, le seguenti  disposizioni
          del presente articolo, intendendosi comunque  esclusa  ogni
          competenza  dell'Agenzia  del  demanio:  comma  2,   ultimo
          periodo, comma 7, commi da 11 a 17, ad eccezione del  comma
          13  lettera  a).  Quanto  precede  si  applica  anche  agli
          intermediari sottoposti alla vigilanza di altre  Autorita',
          secondo la rispettiva disciplina di settore. 
                    19. Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dal
          presente  articolo  si  provvede  secondo  quanto  disposto
          all'articolo 15.»; 
                  n) dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente: 
                    «Art. 12-bis (Gestione dei  beni  non  finanziari
          oggetto  di  congelamento).  -  1.  Fermo  quanto  previsto
          dall'articolo 12, in materia di custodia, amministrazione e
          gestione delle risorse economiche oggetto di  congelamento,
          il Comitato puo' individuare, in relazione alla  situazione
          di  fatto,  modalita'  operative  ulteriori   per   attuare
          efficacemente e, senza  oneri  aggiuntivi  a  carico  della
          finanza   pubblica,   il   congelamento    delle    risorse
          economiche.»; 
                  o) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente: 
                    «Art. 13 (Disposizioni sanzionatorie). - 1. Salvo
          che  il  fatto  costituisca  reato,  la  violazione   delle
          disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 4  e  5  e'
          punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da  5.000
          euro ad 500.000 euro. 
                    2.  La  violazione  delle  disposizioni  di   cui
          all'articolo 7 e' punita con  una  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da 500 euro ad 25.000 euro. 
                    3. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  e'
          punita con una sanzione amministrativa pecuniaria  da  5000
          euro a 500.000 euro qualsiasi violazione delle disposizioni
          restrittive previste  dai  regolamenti  comunitari  di  cui
          all'articolo 1, comma 1, lettera g), del presente  decreto,
          nonche' qualsiasi violazione degli obblighi di  notifica  o
          di richiesta di autorizzazione all'Autorita' competente  di
          ciascun  Stato   membro.   In   relazione   alle   sanzioni
          amministrative pecuniarie di cui al presente  articolo,  la
          responsabilita' solidale di cui all'articolo 6 della  legge
          24 novembre 1981, n. 689, sussiste  anche  quando  l'autore
          della violazione non e' univocamente identificabile, ovvero
          quando lo stesso non e' piu' perseguibile  ai  sensi  della
          legge medesima.»; 
                  p) dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti: 
                    «Art. 13-bis (Misure ulteriori). - 1. Nei casi di
          violazioni gravi o ripetute o sistematiche  ovvero  plurime
          delle disposizioni indicate dall'articolo  13,  il  decreto
          che irroga le sanzioni e' pubblicato senza  ritardo  e  per
          estratto, su apposita sezione del sito  web  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze  ovvero  delle  autorita'  di
          vigilanza di settore, in ragione delle attribuzioni e delle
          le  modalita'  attuative  di  rispettiva   pertinenza.   La
          pubblicazione   per   estratto   reca   indicazione   delle
          violazioni  accertate,  delle  disposizioni  violate,   dei
          soggetti   sanzionati,   delle   sanzioni   rispettivamente
          applicate nonche', nel caso in cui  sia  adita  l'autorita'
          giudiziaria,   dell'avvio   dell'azione    giudiziaria    e
          dell'esito della stessa. Le informazioni pubblicate restano
          sul sito web per un periodo di cinque anni. 
                    2. Ferma la discrezionalita' dell'amministrazione
          procedente    in    ordine    alla    valutazione     della
          proporzionalita'  della  misura  rispetto  alla  violazione
          sanzionata, non si da' luogo alla pubblicazione nel caso in
          cui essa possa comportare  rischi  per  la  stabilita'  dei
          mercati  finanziari  o  pregiudicare  lo   svolgimento   di
          un'indagine in corso.  Qualora  detti  impedimenti  abbiano
          carattere  temporaneo,   la   pubblicazione   puo'   essere
          differita al momento in cui essi siano venuti meno. 
                    Art. 13-ter  (Criteri  per  l'applicazione  delle
          sanzioni).   -   1.   Nell'applicazione   delle    sanzioni
          amministrative pecuniarie o delle misure ulteriori previste
          nel presente titolo  il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e le autorita'  di  vigilanza  di  settore,  per  i
          profili  di   rispettiva   competenza,   considerano   ogni
          circostanza rilevante e, in particolare: 
                    a)  il  valore  dell'operazione   effettuata   in
          violazione delle disposizioni indicate dall'articolo 13; 
                    b) la gravita' e durata della violazione; 
                    c) il  grado  di  responsabilita'  della  persona
          fisica o giuridica; 
                    d) la capacita' finanziaria della persona  fisica
          o giuridica responsabile; 
                    e)  l'entita'  del  vantaggio  ottenuto  o  delle
          perdite evitate per effetto della violazione, nella  misura
          in cui siano determinabili; 
                    f) l'entita' del pregiudizio  cagionato  a  terzi
          per effetto della  violazione,  nella  misura  in  cui  sia
          determinabile; 
                    g) il livello di cooperazione  con  le  autorita'
          competenti  prestato  dalla  persona  fisica  o   giuridica
          responsabile; 
                    h) le precedenti violazioni delle disposizioni di
          cui al presente decreto. 
                    2. Le sanzioni di  cui  all'articolo  13  possono
          essere ridotte fino ad un terzo se il  soggetto  sanzionato
          collabora attivamente con le competenti autorita' nel corso
          dell'accertamento. 
                    3. Nei casi di  violazioni  gravi  o  ripetute  o
          sistematiche ovvero  plurime  delle  disposizioni  indicate
          dall'articolo  13,  tenuto  conto  della  rilevanza   della
          violazione  e  del  comportamento   tenuto   dal   soggetto
          obbligato,  le  sanzioni  amministrative   pecuniarie   ivi
          previste sono aumentate sino al triplo. 
                    4. Chi, con piu' azioni od omissioni esecutive di
          un medesimo disegno, commette, anche in tempi diversi, piu'
          violazioni della stessa o di diverse disposizioni  indicate
          dall'articolo 13, soggiace alla sanzione  prevista  per  la
          violazione piu' grave, aumentata sino al triplo. 
                    Art. 13-quater (Procedimento sanzionatorio). - 1.
          Le autorita' di vigilanza di  settore,  le  amministrazioni
          interessate, la UIF, la  Guardia  di  finanza  e  l'Agenzia
          delle dogane e dei  monopoli,  ciascuna  nell'ambito  delle
          proprie attribuzioni, anche sulla base di  quanto  previsto
          dal  decreto  legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,  e
          successive modificazioni, e di  cui  al  presente  decreto,
          accertano e contestano  le  violazioni  delle  disposizioni
          indicate dall'articolo 13 del presente decreto. 
                    2. La violazione e' contestata immediatamente  al
          trasgressore  ed  al  soggetto  obbligato  in   solido   al
          pagamento   della   sanzione    pecuniaria.    Quando    la
          contestazione immediata non e'  possibile,  il  verbale  di
          contestazione  e'  notificato   secondo   quanto   previsto
          dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981,  n.  689,  a
          pena di estinzione dell'obbligazione  di  pagare  la  somma
          dovuta per la violazione. 
                    3. L'atto di contestazione di cui al comma  2  e'
          trasmesso al Ministero dell'economia e  delle  finanze  per
          l'adempimento delle sue funzioni istituzionali. 
                    4. Alle violazioni  delle  disposizioni  indicate
          dall'articolo 13 non e' applicabile il pagamento in  misura
          ridotta, previsto dall'articolo 16 della legge 24  novembre
          1981, n. 689. 
                    5. Gli  interessati  possono  presentare  scritti
          difensivi e documenti al Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze nonche' chiedere di essere sentiti  secondo  quanto
          previsto dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981,  n.
          689. 
                    6. Il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          determina, con decreto motivato, la  somma  dovuta  per  la
          violazione  e  ne  ingiunge  il   pagamento,   precisandone
          modalita' e termini secondo quanto  previsto  dall'articolo
          18 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
                    7. Il decreto di cui al comma 6 e'  adottato  dal
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   nel   termine
          perentorio di due anni dalla data in cui riceve  i  verbali
          di contestazione. 
                    8.  L'Amministrazione  ha  facolta'  di  chiedere
          valutazioni tecniche  di  organi  o  enti  competenti,  che
          provvedono  entro  quarantacinque  giorni  dal  ricevimento
          della richiesta. 
                    9. In caso di richiesta di  audizione,  ai  sensi
          del  comma  5,  o  in  caso  di  richiesta  di  valutazioni
          tecniche, di cui al comma 8, il termine di cui al  comma  7
          e' prorogato di sessanta giorni. La mancata emanazione  del
          decreto  nel  termine  indicato   al   comma   7   comporta
          l'estinzione dell'obbligazione  al  pagamento  delle  somme
          dovute per le violazioni contestate. 
                    10. I provvedimenti  di  sequestro  eventualmente
          adottati perdono efficacia nel caso in cui  il  decreto  di
          cui al comma 6 non sia emanato nel termine di un anno dalla
          data di ricevimento dei verbali di contestazione. 
                    11.  Il  Ministero  informa   il   Comitato   dei
          provvedimenti sanzionatori emessi  ai  sensi  del  presente
          articolo. 
                    12. Il Ministero  notifica  agli  interessati  il
          decreto  di  cui  al  comma  6,  secondo  quanto   previsto
          dall'articolo 18 della legge  24  novembre  1981,  n.  689,
          nonche' con  le  modalita'  di  cui  agli  articoli  137  e
          seguenti del codice di procedura civile  e  dagli  articoli
          3-bis, 45 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
          e successive modificazioni. 
                    13.  Ai  procedimenti  sanzionatori  di  cui   al
          presente  articolo  si  applicano,  salvo   che   non   sia
          diversamente  previsto  e   in   quanto   compatibili,   le
          disposizioni di cui alla legge n. 689/1981.»; 
                  q) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: 
                    «Art. 14 (Strumenti di tutela). -  1.  I  decreti
          sanzionatori, adottati ai sensi del presente decreto,  sono
          assoggettati alla giurisdizione del giudice  ordinario.  E'
          competente, in via esclusiva,  il  Tribunale  di  Roma.  Si
          applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 152-bis delle  disposizioni  per  l'attuazione
          del codice di procedura civile e, le  spese  liquidate,  in
          favore dell'amministrazione, affluiscono ai fondi destinati
          all'incentivazione del personale. 
                    2. Qualora nel corso dell'esame  del  ricorso  si
          evidenzi  che  la  decisione  dello  stesso  dipende  dalla
          cognizione  di  atti  per  i  quali  sussiste  il   segreto
          dell'indagine o il segreto di  Stato,  il  procedimento  e'
          sospeso fino a quando l'atto o i contenuti essenziali dello
          stesso  non   possono   essere   comunicati   all'Autorita'
          giurisdizionale. Qualora la sospensione si protragga per un
          tempo superiore a  due  anni,  l'Autorita'  giurisdizionale
          puo' fissare un termine  entro  il  quale  il  Comitato  e'
          tenuto a produrre nuovi  elementi  per  la  decisione  o  a
          revocare il provvedimento impugnato.  Decorso  il  predetto
          termine,  l'Autorita'  giurisdizionale  decide  allo  stato
          degli atti.»; 
                  r)   all'articolo   15,   la   numerazione   e   la
          rubricazione: "15. Copertura Finanziaria"  sono  sostituite
          dalle seguenti: "Art. 15 (Copertura Finanziaria)"; 
                  s)   all'articolo   16,   la   numerazione   e   la
          rubricazione: "16. Disposizioni transitorie e finali"  sono
          sostituite   dalle   seguenti:   "Art.   16   (Disposizioni
          transitorie e finali)".». 
              - Il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 (Misure
          per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del
          terrorismo e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e
          la sicurezza internazionale, in attuazione della  direttiva
          2005/60/CE)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  26
          luglio 2007, n. 172. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 27, della  legge  7
          agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi): 
                «Art. 7 (Comunicazione di  avvio  del  procedimento).
          -  1. Ove non sussistano ragioni di  impedimento  derivanti
          da particolari  esigenze  di  celerita'  del  procedimento,
          l'avvio del  procedimento  stesso  e'  comunicato,  con  le
          modalita'  previste  dall'articolo  8,  ai   soggetti   nei
          confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato  a
          produrre effetti diretti ed a quelli che per legge  debbono
          intervenirvi. Ove parimenti non sussistano  le  ragioni  di
          impedimento predette, qualora  da  un  provvedimento  possa
          derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente
          individuabili,  diversi  dai  suoi   diretti   destinatari,
          l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con  le  stesse
          modalita', notizia dell'inizio del procedimento. 
                2. Nelle ipotesi di cui al comma  1  resta  salva  la
          facolta'  dell'amministrazione  di  adottare,  anche  prima
          della effettuazione delle comunicazioni di cui al  medesimo
          comma 1, provvedimenti cautelari.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il riferimento all'articolo 3, comma 12, del  decreto
          legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e' riportato nelle note
          alle premesse.