IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare,
l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020 e, in
particolare, l'articolo 1 e l'allegato A, n. 17;
Vista la direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilita' dei
prodotti e dei servizi;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per
favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare,
delle persone con disabilita' agli strumenti informatici;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante Codice
dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 24 febbraio 2022;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella seduta del 30 marzo 2022;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 26 maggio 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri per le disabilita', per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, dello sviluppo economico, delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili, di concerto con i Ministri degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e
delle finanze e della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce i requisiti di accessibilita' dei
prodotti e dei servizi di cui ai commi 2 e 3 immessi sul mercato a
far data dal 28 giugno 2025.
2. Il presente decreto si applica ai seguenti prodotti immessi sul
mercato:
a) sistemi hardware e sistemi operativi informatici generici per
consumatori per tali sistemi hardware;
b) i terminali self-service di pagamento e quelli destinati alla
fornitura dei servizi disciplinati dal presente decreto;
c) apparecchiature terminali con capacita' informatiche
interattive per consumatori utilizzate per i servizi di comunicazione
elettronica;
d) apparecchiature terminali con capacita' informatiche
interattive per consumatori utilizzate per accedere a servizi di
media audiovisivi;
e) lettori di libri elettronici (e-reader).
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, il presente
decreto si applica ai seguenti servizi:
a) servizi di comunicazione elettronica, fatta esclusione di
servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da
macchina a macchina;
b) servizi che forniscono accesso a servizi di media audiovisivi;
c) gli elementi seguenti relativi ai servizi di trasporto
passeggeri aerei, con autobus, ferroviari e per vie navigabili, ivi
compresi i servizi di trasporto urbani, extraurbani e regionali:
1) siti web;
2) servizi per dispositivi mobili, comprese le applicazioni
mobili;
3) biglietti elettronici e servizi di biglietteria elettronica;
4) fornitura di informazioni relative ai servizi di trasporto,
comprese le informazioni di viaggio in tempo reale; per quanto
riguarda gli schermi informativi cio' si limita agli schermi
interattivi situati nel territorio dell'Unione;
5) terminali self-service interattivi situati nel territorio
dell'Unione, fatta esclusione di quelli installati come parti
integranti su veicoli, aeromobili, navi e materiale rotabile
utilizzati per la fornitura di una qualsiasi parte di tali servizi di
trasporto passeggeri;
d) servizi bancari per consumatori;
e) libri elettronici (e-book) e software dedicati;
f) servizi di commercio elettronico.
4. Il presente decreto si applica alla raccolta delle comunicazioni
di emergenza effettuate verso il numero unico di emergenza europeo
«112».
5. Il presente decreto non si applica ai contenuti di siti web e
alle applicazioni mobili seguenti:
a) media basati sul tempo preregistrati e pubblicati prima del 28
giugno 2025;
b) formati di file per ufficio pubblicati prima del 28 giugno
2025;
c) carte e servizi di cartografia online, qualora per le carte
destinate alla navigazione le informazioni essenziali siano fornite
in modalita' digitale accessibile;
d) contenuti di terzi che non sono ne' finanziati ne' sviluppati
dall'operatore economico interessato ne' sottoposti al suo controllo;
e) contenuti di siti web e applicazioni mobili considerati
archivi nel senso che contengono soltanto contenuti che non sono
stati aggiornati o rielaborati dopo il 28 giugno 2025.
6. Il presente decreto fa salve le disposizioni di cui all'articolo
15 della legge 3 maggio del 2019, n. 37.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 76 Cost.:
«Art. 76.
L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato [Cost. 72] al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
e per oggetti definiti.».
- L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 117 Cost.:
«Art. 117.
La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
Omissis.».
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea» e' pubblicata nella Gazz. Uff. 4
gennaio 2013, n. 3.
- La direttiva (UE) del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 aprile 2019, n. 882 sui requisiti di
accessibilita' dei prodotti e dei servizi (Testo rilevante
ai fini del SEE), e' pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno
2019, n. L 151.
- La legge 9 gennaio 2004, n. 4 «Disposizioni per
favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in
particolare, delle persone con disabilita' agli strumenti
informatici», e' pubblicata nella Gazz. Uff. 17 gennaio
2004, n. 13.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice
dell'amministrazione digitale», e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
- Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, pubblicato nella Gazz. Uff. 16 luglio 2020,
n. 178, S.O.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 15 della legge 3
maggio 2019, n. 37 «Disposizioni per l'adempimento degli
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
europea - Legge europea 2018», pubblicata nella Gazz. Uff.
11 maggio 2019, n. 109:
«Art. 15. Attuazione della direttiva (UE) 2017/1564
relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere
e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da
diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con
disabilita' visive o con altre difficolta' nella lettura di
testi a stampa - Procedura di infrazione n. 2018/0354
1. All'articolo 71-bis della legge 22 aprile 1941, n.
633, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2
del presente articolo e in deroga agli articoli 13, 16, 17,
18-bis, comma 2, 64-bis, 64-quinquies, 72, comma 1, lettere
a), b) e d), 78-ter, comma 1, lettere a), b) e d), 79,
comma 1, lettere b), d) ed e), 80, comma 2, lettere b), c)
ed e), e 102-bis, sono liberi gli atti di riproduzione, di
comunicazione al pubblico, messa a disposizione del
pubblico, distribuzione e prestito di opere o altro
materiale, protetti ai sensi della normativa vigente sul
diritto d'autore e sui diritti ad esso connessi,
intendendosi per tali le opere letterarie, fotografiche e
delle arti figurative in forma di libri, riviste,
quotidiani, rotocalchi o altri tipi di scritti, notazioni,
compresi gli spartiti musicali, e relative illustrazioni,
su qualsiasi supporto, anche in formato audio, quali gli
audiolibri, e in formato digitale, protette da diritto
d'autore o da diritti connessi, pubblicate o altrimenti
rese lecitamente accessibili al pubblico, previa la loro
trasformazione, ai sensi del comma 2-quater, in "copie in
formato accessibile", intendendosi per tali quelle rese in
una maniera o formato alternativi che consentano al
beneficiario di avere accesso in maniera agevole e
confortevole come una persona che non ha alcuna menomazione
ne' alcuna delle disabilita' di cui al comma 2-ter.
2-ter. L'eccezione di cui al comma 2-bis e'
riconosciuta alle seguenti categorie di beneficiari,
indipendentemente da altre forme di disabilita':
a) non vedenti;
b) con una disabilita' visiva che non puo' essere
migliorata in modo tale da garantire una funzionalita'
visiva sostanzialmente equivalente a quella di una persona
priva di tale disabilita' e per questo non in grado di
leggere le opere stampate in misura sostanzialmente
equivalente alle persone prive di tale disabilita';
c) con disabilita' percettiva o di lettura e per
questo non in grado di leggere le opere stampate in misura
sostanzialmente equivalente a quella di una persona priva
di tale disabilita';
d) con una disabilita' fisica che le impedisce di
tenere o di maneggiare un libro oppure di fissare o
spostare lo sguardo nella misura che sarebbe normalmente
necessaria per leggere.
2-quater. La disposizione di cui al comma 2-bis si
applica alle operazioni necessarie per apportare modifiche,
convertire o adattare un'opera o altro materiale ai fini
della produzione di una copia in formato accessibile. Sono
altresi' comprese le modifiche che possono essere
necessarie nei casi in cui il formato di un'opera o di
altro materiale sia gia' accessibile a taluni beneficiari
mentre non lo e' per altri, per via delle diverse
menomazioni o disabilita' o della diversa gravita' di tali
menomazioni o disabilita'. Per consentire l'utilizzo delle
opere e degli altri materiali protetti ai sensi del
presente articolo trova applicazione l'articolo
71-quinquies.
2-quinquies. In attuazione di quanto previsto dai
commi 2-ter e 2-quater e' consentito:
a) a un beneficiario, o una persona che agisce per
suo conto secondo le norme vigenti, di realizzare, per suo
uso esclusivo, una copia in formato accessibile di un'opera
o di altro materiale cui il beneficiario ha legittimamente
accesso;
b) a un'entita' autorizzata di realizzare, senza
scopo di lucro, una copia in formato accessibile di
un'opera o di altro materiale cui ha legittimamente
accesso, ovvero, senza scopo di lucro, di comunicare,
mettere a disposizione, distribuire o dare in prestito la
stessa copia a un beneficiario o a un'altra entita'
autorizzata affinche' sia destinata a un uso esclusivo da
parte di un beneficiario.
2-sexies. Ai fini di quanto previsto al comma
2-quinquies, lettera b), per "entita' autorizzata" si
intende un'entita', pubblica o privata, riconosciuta o
autorizzata secondo le norme vigenti a fornire ai
beneficiari, senza scopo di lucro, istruzione, formazione,
possibilita' di lettura adattata o accesso alle
informazioni. Nella categoria rientrano anche gli enti
pubblici o le organizzazioni senza scopo di lucro che
forniscono ai beneficiari istruzione, formazione,
possibilita' di lettura adattata o accesso alle
informazioni come loro attivita' primarie, obbligo
istituzionale o come parte delle loro missioni di interesse
pubblico. Le entita' autorizzate stabilite sul territorio
nazionale trasmettono al Ministero per i beni e le
attivita' culturali una dichiarazione sostitutiva di atto
di notorieta', resa nelle forme stabilite dalla normativa
vigente, attestando la loro denominazione, i dati
identificativi, i contatti, il possesso dei requisiti
soggettivi di cui al presente comma. Entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per
la famiglia e le disabilita', stabilisce con proprio
decreto le modalita' per la verifica del possesso dei
requisiti e del rispetto degli obblighi di cui ai commi
2-undecies, 2-duodecies e 2-terdecies.
2-septies. Ogni copia in formato accessibile,
realizzata ai sensi dei commi da 2-bis a 2-sexies, deve
rispettare l'integrita' dell'opera o di altro materiale
interessato, essendo consentiti unicamente le modifiche, le
conversioni e gli adattamenti strettamente necessari per
rendere l'opera, o altro materiale, accessibile nel formato
alternativo e rispondenti alle necessita' specifiche dei
beneficiari di cui al comma 2-ter. A tal fine, ogni copia
in formato accessibile deve essere sempre accompagnata
dalla menzione del titolo dell'opera, o di altro materiale,
dei nomi di coloro che risultano autori, editori e
traduttori dell'opera nonche' delle ulteriori indicazioni
che figurano sull'opera o altro materiale secondo quanto
previsto dalla legge. Nel determinare se le modifiche,
conversioni o adattamenti siano necessari, i beneficiari
non hanno l'obbligo di condurre verifiche sulla
disponibilita' di altre versioni accessibili dell'opera o
altro materiale. L'eccezione di cui al comma 2-bis non si
applica all'entita' autorizzata nel caso in cui siano gia'
disponibili in commercio versioni accessibili di un'opera o
di altro materiale, fatta salva la possibilita' di
miglioramento dell'accessibilita' o della qualita' delle
stesse.
2-octies. L'esercizio delle attivita' previste dai
commi 2-bis e seguenti e' consentito nei limiti
giustificati dal fine perseguito, per finalita' non
commerciali, dirette o indirette, e senza scopo di lucro;
esso non e' subordinato al rispetto di ulteriori requisiti
in capo ai beneficiari. Sono prive di effetti giuridici le
clausole contrattuali dirette a impedire o limitare
l'applicazione dei commi da 2-bis a 2-septies. Gli utilizzi
consentiti non devono porsi in contrasto con lo
sfruttamento normale dell'opera o di altro materiale e non
devono arrecare ingiustificato pregiudizio ai legittimi
interessi dei titolari dei relativi diritti.
2-novies. Alle entita' autorizzate non e' imposto
alcun obbligo di produzione e diffusione di copie in
formato accessibile di opere o altro materiale protetto e
possono chiedere ai beneficiari esclusivamente il rimborso
del costo per la trasformazione delle opere in formato
accessibile nonche' delle spese necessarie per la consegna
delle stesse.
2-decies. Le entita' autorizzate stabilite nel
territorio dello Stato italiano possono effettuare le
operazioni di cui ai commi 2-bis, 2-quater e 2-quinquies
per un beneficiario o un'altra entita' autorizzata
stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea. I
beneficiari o le entita' autorizzate stabilite nel
territorio dello Stato italiano possono ottenere o avere
accesso a una copia in formato accessibile da un'entita'
autorizzata stabilita in qualsiasi altro Stato membro
dell'Unione europea.
2-undecies. Le entita' autorizzate stabilite nel
territorio dello Stato italiano, nel pieno rispetto delle
disposizioni vigenti in ordine al trattamento dei dati
personali, devono:
a) distribuire, comunicare e rendere disponibili le
copie in formato accessibile unicamente ai beneficiari o ad
altre entita' autorizzate;
b) prendere opportune misure per prevenire la
riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al
pubblico o la messa a disposizione del pubblico non
autorizzate delle copie in formato accessibile;
c) prestare la dovuta diligenza nel trattare le
opere o altro materiale e le relative copie in formato
accessibile e nel registrare tutte le operazioni
effettuate;
d) pubblicare e aggiornare, se del caso nel proprio
sito web, o tramite altri canali online o offline,
informazioni sul modo in cui le entita' autorizzate
rispettano gli obblighi di cui alle lettere a), b) e c).
2-duodecies. Le entita' autorizzate stabilite nel
territorio dello Stato italiano devono fornire le seguenti
informazioni in modo accessibile, su richiesta, alle
categorie di beneficiari di cui al comma 2-ter, alle
entita' autorizzate, anche stabilite all'estero, e ai
titolari dei diritti:
a) l'elenco delle opere o di altro materiale per
cui dispongono di copie in formato accessibile e i formati
disponibili;
b) il nome e i contatti delle entita' autorizzate
con le quali hanno avviato lo scambio di copie in formato
accessibile a norma del comma 2-decies.
2-terdecies. Le informazioni di cui alle lettere a) e
b) del comma 2-duodecies sono comunicate annualmente ai
competenti uffici del Ministero per i beni e le attivita'
culturali ai fini della comunicazione periodica alla
Commissione europea».».