IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto-legge 14  giugno  2021,  n.  82,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4  agosto   2021,   n.   109,   recante
«Disposizioni  urgenti  in  materia  di  cybersicurezza,  definizione
dell'architettura   nazionale   di   cybersicurezza   e   istituzione
dell'Agenzia  per  la  cybersicurezza   nazionale»   (nel   prosieguo
«Agenzia») che attribuisce, tra l'altro, all'Agenzia  il  compito  di
porre in essere misure anche a tutela  della  sicurezza  nazionale  e
dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico; 
  Visto l'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 82
del 2021, che prevede, in particolare, che  l'Agenzia  e'  dotata  di
autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa,
contabile e finanziaria; 
  Visto, altresi', l'articolo 11, comma 4, del  decreto-legge  n.  82
del 2021, che prevede l'adozione di un regolamento, anche  in  deroga
alle norme in materia di contratti pubblici, per la definizione delle
procedure per  la  stipula  di  contratti  di  appalti  di  lavori  e
forniture di beni e servizi per le attivita' dell'Agenzia finalizzate
alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico; 
  Visto il Trattato sull'Unione europea e, in particolare, l'articolo
4, paragrafo 2, che stabilisce  che  l'Unione  rispetta  le  funzioni
essenziali dello Stato, in particolare le  funzioni  di  salvaguardia
dell'integrita' territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico  e
di tutela della sicurezza nazionale, specificando, altresi',  che  la
sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di  ciascuno  Stato
membro; 
  Visto il Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  e,  in
particolare, l'articolo 346, paragrafo 1, lettera a), che  stabilisce
che nessuno Stato membro e' tenuto  a  fornire  informazioni  la  cui
divulgazione sia dallo stesso considerata  contraria  agli  interessi
essenziali della propria sicurezza; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici»; 
  Visto il decreto legislativo 18 maggio  2018,  n.  65,  concernente
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 6 luglio  2016,  recante  misure  per  un  livello
elevato  di  sicurezza  delle  reti   e   dei   sistemi   informativi
nell'Unione»; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  133,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza  nazionale
cibernetica e di  disciplina  dei  poteri  speciali  nei  settori  di
rilevanza  strategica»  che  istituisce  il  Perimetro  di  sicurezza
nazionale cibernetica al fine di assicurare  un  livello  elevato  di
sicurezza  delle  reti,  dei  sistemi  informativi  e   dei   servizi
informatici delle  amministrazioni  pubbliche,  degli  enti  e  degli
operatori pubblici e privati, e prevede all'articolo 5 determinazioni
del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di crisi di  natura
cibernetica; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  30
luglio 2020, n. 131, recante «Regolamento in materia di perimetro  di
sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi dell'articolo 1,  comma  2,
del  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.  105,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  9
dicembre 2021, n.  223,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  e
funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»; 
  Ritenuta la necessita' di dare attuazione all'articolo 11, comma 4,
del  decreto-legge  n.  82  del  2021,  mediante  la  definizione  di
procedure per  la  stipula  di  contratti  di  appalti  di  lavori  e
forniture di beni e servizi per le attivita' dell'Agenzia finalizzate
alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, anche
in deroga alle norme in materia di contratti pubblici; 
  Considerato che il citato articolo 11, comma 4,  del  decreto-legge
n. 82 del 2021, consente l'adozione del presente regolamento anche in
deroga alle disposizioni dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400,  e,  pertanto,  senza  previa  acquisizione  del  parere  del
Consiglio di Stato; 
  Acquisito il parere del  Comitato  parlamentare  per  la  sicurezza
della Repubblica; 
  Sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza; 
  Sulla proposta del direttore generale dell'Agenzia; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a)  decreto-legge,  il  decreto-legge  14  giugno  2021,  n.  82,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2021,  n.  109,
recante  «Disposizioni  urgenti   in   materia   di   cybersicurezza,
definizione   dell'architettura   nazionale   di   cybersicurezza   e
istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»; 
    b) Codice, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  recante
«Codice dei contratti pubblici»; 
    c) Presidente, il Presidente del Consiglio dei ministri; 
    d) Agenzia, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; 
    e) direttore generale, il direttore generale dell'Agenzia; 
    f) COPASIR, il  Comitato  parlamentare  per  la  sicurezza  della
Repubblica di cui all'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124; 
    g) CIC, il Comitato interministeriale per  la  cybersicurezza  di
cui all'articolo 4 del decreto-legge; 
    h)  Servizi,  le  strutture  di  livello  dirigenziale   generale
previste dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di  organizzazione
e funzionamento dell'Agenzia di cui al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223; 
    i) articolazioni, le unita' previste dall'articolo  1,  comma  1,
lettera  n),  del  regolamento  di  organizzazione  e   funzionamento
dell'Agenzia di cui al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 9 dicembre 2021, n. 223. 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma   3   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5, comma  2,  primo
          periodo e dell'articolo 11, comma 4, del  decreto-legge  14
          giugno 2021, n. 82  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
          cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale  di
          cybersicurezza   e   istituzione   dell'Agenzia   per    la
          cybersicurezza nazionale)  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  4  agosto  2021,  n.  109,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 14 giugno 2021, n. 140: 
                «Art. 5 (Agenzia per la cybersicurezza nazionale).  -
          1. Omissis. 
                2. L'Agenzia ha  personalita'  giuridica  di  diritto
          pubblico  ed  e'   dotata   di   autonomia   regolamentare,
          amministrativa, patrimoniale,  organizzativa,  contabile  e
          finanziaria, nei limiti di  quanto  previsto  dal  presente
          decreto. 
                Omissis. 
                3- 6 Omissis.» 
                «Art.  11  (Norme  di  contabilita'  e   disposizioni
          finanziarie). - 1-3 Omissis. 
                4.  Con  regolamento   adottato   con   decreto   del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          direttore generale dell'Agenzia,  entro  centoventi  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, anche in deroga all'articolo 17 della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, e alle norme  in  materia  di
          contratti pubblici, previo parere del COPASIR e sentito  il
          CIC, sono definite le procedure per la stipula di contratti
          di appalti di lavori e forniture di beni e servizi  per  le
          attivita'  dell'Agenzia  finalizzate  alla   tutela   della
          sicurezza  nazionale  nello   spazio   cibernetico,   ferma
          restando la disciplina dell'articolo  162  del  codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture,
          di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.». 
              - Il Trattato sull'Unione europea del 7 febbraio 1992 -
          Testo consolidato con le modifiche apportate  dal  Trattato
          di Lisbona 13 dicembre 2007, e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea del 9 maggio 2008, n. C 115. 
              - Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  (Codice
          dei  contratti  pubblici),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O. n. 10. 
              -  Il  decreto  legislativo  18  maggio  2018,  n.   65
          (Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante  misure
          per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei
          sistemi  informativi  nell'Unione),  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2018, n. 132. 
              -  Il  decreto-legge  21  settembre   2019,   n.   105,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  novembre
          2019, n. 133 (Disposizioni urgenti in materia di  perimetro
          di sicurezza nazionale  cibernetica  e  di  disciplina  dei
          poteri speciali nei settori di  rilevanza  strategica),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre  2019,
          n. 222. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          30 luglio 2020, n. 131 (Regolamento in materia di perimetro
          di sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi  dell'articolo
          1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.  105,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  novembre
          2019, n. 133), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  21
          ottobre 2020, n. 261. 
              - La legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi), e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa (Testo A)),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O. n. 30. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          9 dicembre 2021, n. 223 (Regolamento  di  organizzazione  e
          funzionamento   dell'Agenzia    per    la    cybersicurezza
          nazionale),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  27
          dicembre 2021, n. 306, S.O. n. 47. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, S.O. n. 86. 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e). 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza elle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti al decreto-legge 14 giugno 2021, n.
          82 convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
          2021, n. 109, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti al decreto  legislativo  18  aprile
          2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), si veda  nelle
          note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 30, della  legge  3
          agosto  2007,  n.  124  (Sistema  di  informazione  per  la
          sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2007, n. 187: 
                «Art. 30  (Comitato  parlamentare  per  la  sicurezza
          della  Repubblica).  -  1.   E'   istituito   il   Comitato
          parlamentare per la sicurezza della Repubblica, composto da
          cinque deputati e cinque  senatori,  nominati  entro  venti
          giorni dall'inizio di ogni legislatura dai  Presidenti  dei
          due rami  del  Parlamento  in  proporzione  al  numero  dei
          componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque  la
          rappresentanza  paritaria   della   maggioranza   e   delle
          opposizioni e tenendo conto della specificita' dei  compiti
          del Comitato. 
                2.  Il  Comitato  verifica,  in  modo  sistematico  e
          continuativo, che l'attivita' del Sistema  di  informazione
          per la sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione,
          delle leggi, nell'esclusivo interesse e per la difesa della
          Repubblica e delle sue istituzioni. 
                2-bis. E' compito del Comitato accertare il  rispetto
          di quanto  stabilito  dall'articolo  8,  comma  1,  nonche'
          verificare che le attivita' di informazione previste  dalla
          presente   legge   svolte   da   organismi   pubblici   non
          appartenenti al Sistema di informazione  per  la  sicurezza
          rispondano ai principi della presente legge. 
                3. L'ufficio di presidenza, composto dal  presidente,
          da un vicepresidente e da  un  segretario,  e'  eletto  dai
          componenti del Comitato a scrutinio segreto. Il  presidente
          e' eletto  tra  i  componenti  appartenenti  ai  gruppi  di
          opposizione  e  per  la  sua  elezione  e'  necessaria   la
          maggioranza assoluta dei componenti. 
                4. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al
          ballottaggio tra i due  candidati  che  hanno  ottenuto  il
          maggiore numero di voti. 
                5. In caso di parita' di voti e' proclamato eletto  o
          entra in ballottaggio il piu' anziano di eta'. 
                6.    Per    l'elezione,     rispettivamente,     del
          vicepresidente e del segretario, ciascun componente  scrive
          sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti  coloro  che
          hanno ottenuto il  maggior  numero  di  voti.  In  caso  di
          parita' di voti si procede ai sensi del comma 5.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  4,  del  citato
          decreto-legge  14  giugno  2021,  n.  82  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109: 
                «Art.   4   (Comitato   interministeriale   per    la
          cybersicurezza). - 1. Presso la  Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri e' istituito il Comitato interministeriale per
          la  cybersicurezza  (CIC),  con  funzioni  di   consulenza,
          proposta  e  vigilanza   in   materia   di   politiche   di
          cybersicurezza. 
                2. Il Comitato: 
                  a) propone al Presidente del Consiglio dei ministri
          gli indirizzi  generali  da  perseguire  nel  quadro  delle
          politiche di cybersicurezza nazionale; 
                  b)  esercita  l'alta  sorveglianza  sull'attuazione
          della strategia nazionale di cybersicurezza; 
                  c) promuove l'adozione delle iniziative  necessarie
          per favorire l'efficace collaborazione, a livello nazionale
          e  internazionale,  tra  i  soggetti  istituzionali  e  gli
          operatori privati interessati alla cybersicurezza,  nonche'
          per la condivisione delle informazioni e per l'adozione  di
          migliori pratiche e di misure rivolte  all'obiettivo  della
          cybersicurezza e allo sviluppo industriale,  tecnologico  e
          scientifico in materia di cybersicurezza; 
                  d) esprime il parere sul bilancio preventivo e  sul
          bilancio  consuntivo  dell'Agenzia  per  la  cybersicurezza
          nazionale. 
                3. Il  Comitato  e'  presieduto  dal  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  ed  e'  composto   dall'Autorita'
          delegata, ove istituita, dal Ministro degli affari esteri e
          della    cooperazione    internazionale,    dal    Ministro
          dell'interno, dal Ministro della  giustizia,  dal  Ministro
          della difesa, dal Ministro dell'economia e  delle  finanze,
          dal Ministro dello sviluppo economico, dal  Ministro  della
          transizione  ecologica,  dal  Ministro  dell'universita'  e
          della ricerca,  dal  Ministro  delegato  per  l'innovazione
          tecnologica e la transizione digitale e dal Ministro  delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili. 
                4.  Il  direttore  generale   dell'Agenzia   per   la
          cybersicurezza nazionale svolge le funzioni  di  segretario
          del Comitato. 
                5. Il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  puo'
          chiamare a partecipare alle sedute del  Comitato,  anche  a
          seguito di loro richiesta, senza  diritto  di  voto,  altri
          componenti  del  Consiglio  dei  ministri,  nonche'   altre
          autorita' civili e militari di  cui,  di  volta  in  volta,
          ritenga necessaria la presenza in relazione alle  questioni
          da trattare. 
                6. Il  Comitato  svolge  altresi'  le  funzioni  gia'
          attribuite al Comitato interministeriale per  la  sicurezza
          della Repubblica (CISR), di cui all'articolo 5 della  legge
          3 agosto 2007, n. 124, dal decreto-legge  perimetro  e  dai
          relativi  provvedimenti  attuativi,  fatta  eccezione   per
          quelle previste dall'articolo 5 del medesimo  decreto-legge
          perimetro.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera
          n) e dell'articolo 4,  comma  3,  del  citato  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre  2021,  n.
          223: 
                «Art. 1 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          regolamento si intende per: 
                  a) - m) Omissis. 
                  n) articolazioni: le Divisioni di cui  all'articolo
          4, comma 4, e gli altri gruppi di  progetto,  di  studio  e
          ricerca, settori e altri  gruppi  di  cui  all'articolo  4,
          comma 5, secondo periodo.» 
                «Art. 4 (Struttura organizzativa). - 1. - 2. Omissis. 
                3. I Servizi sono  istituiti,  nel  numero  di  sette
          quali strutture di livello dirigenziale generale nei limiti
          stabiliti dall'articolo 6, comma 1,  del  decreto-legge,  a
          presidio di ambiti di notevole ampiezza e complessita', che
          sono direttamente correlati alle funzioni e alle  politiche
          generali dell'Agenzia. I Servizi sono posti alle dipendenze
          del direttore generale dell'Agenzia e  operano  sulla  base
          degli indirizzi dallo stesso forniti. 
                4. - 7. Omissis.».