IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   presidenza   del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994,  n  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte  dei  conti»  e,  in
particolare, l'articolo 3; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice
del Terzo settore, a norma dell'articolo  1,  comma  2,  lettera  b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106»; 
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  11,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2007/64/CE,  relativa  ai  servizi  di
pagamento nel  mercato  interno,  recante  modifica  delle  direttive
97/7/CE,  2002/65/CE,  2005/60/CE,  2006/48/CE,  e  che   abroga   la
direttiva 97/5/CE»; 
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  2017,  n.  218,  recante
«Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa  ai  servizi  di
pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive  2002/65/CE,
2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga
la  direttiva  2007/64/CE,  nonche'  adeguamento  delle  disposizioni
interne al regolamento (UE) n.  751/2015  relativo  alle  commissioni
interbancarie  sulle  operazioni  di  pagamento  basate   su   carta.
(18G00004)»  e,  segnatamente  l'articolo  2,  con  il   quale   sono
introdotte modifiche al decreto legislativo n. 11 del 2010; 
  Richiamato in particolare l'articolo 2, comma  2,  lettera  n)  del
decreto legislativo n. 11 del 2010, come modificato dall'articolo  2,
comma 2, lettera f) del decreto legislativo n. 218 del 2017, il quale
esclude dall'ambito di  applicazione  della  disciplina  relativa  ai
servizi di pagamento le operazioni  di  pagamento  effettuate  da  un
fornitore di reti o servizi  di  comunicazione  elettronica  che,  in
aggiunta a detti servizi di comunicazione elettronica,  consentono  a
un utente della rete o  del  servizio  di  effettuare  operazioni  di
pagamento  addebitandole   alla   relativa   fattura   o   al   conto
prealimentato  dell'utente  stesso  in  essere  presso  il   medesimo
fornitore  di  reti  o  servizi  di  comunicazione   elettronica,   a
condizione che il valore di  ciascuna  operazione  di  pagamento  non
superi euro 50 e il valore complessivo delle  operazioni  stesse  non
superi euro 300 mensili e che  l'operazione  di  pagamento  sia,  tra
l'altro, effettuata da  o  tramite  un  dispositivo  elettronico  nel
quadro di un'attivita'  di  beneficenza,  per  effettuare  erogazioni
liberali destinate agli enti del Terzo settore di cui all'articolo  4
del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che esercitano in  via
esclusiva o prevalente una o piu' attivita' caritatevoli  tra  quelle
di cui all'articolo 5 del medesimo decreto  legislativo  n.  117  del
2017; 
  Rilevato  che  l'articolo  2,  comma  2,  lett.  n)   del   decreto
legislativo n. 11 del 2010 demanda l'individuazione  delle  attivita'
caritatevoli ad un decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
da adottarsi ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di  cui  all'articolo
97 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  dell'11
gennaio 2018, recante la disciplina dei compiti, della composizione e
delle modalita' di funzionamento della  Cabina  di  regia,  istituita
presso  la  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri,   ai   sensi
dell'articolo 97 del Codice del Terzo settore; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
febbraio 2019 e del 14 maggio 2021, con i quali e' stata integrata la
composizione della medesima Cabina di regia; 
  Sentita la predetta Cabina di regia,  che  nella  riunione  del  30
marzo  2022  ha   espresso   parere   favorevole   all'adozione   del
provvedimento; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 2022; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3 della  legge  23  agosto
1988, n .400, con nota del 4 agosto 2022; 
 
                               Adotta 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente regolamento individua le attivita' caritatevoli  tra
quelle di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3  luglio  2017,
n. 117, al fine di definire l'ambito di applicazione  del  regime  di
esclusione previsto per le operazioni  di  pagamento  effettuate  nel
territorio della  Repubblica  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  2,
lettera n) del decreto legislativo  27  gennaio  2010,  n.  11,  come
modificato  dall'articolo  2  ,  comma  2  lettera  f)  del   decreto
legislativo 15 dicembre 2017, n. 218. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              − Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              − Si riporta l'articolo 17,  comma  3  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, S.O.: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              − Si riporta l'articolo 3 della legge 14 gennaio  1994,
          n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo
          della Corte dei conti), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          14 gennaio 1994, n. 10: 
              «Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte  dei
          conti). − 1. Il controllo preventivo di legittimita'  della
          Corte dei conti si  esercita  esclusivamente  sui  seguenti
          atti non aventi forza di legge: 
                a) provvedimenti emanati a seguito  di  deliberazione
          del Consiglio dei Ministri; 
                b) atti del Presidente del Consiglio dei  ministri  e
          atti dei Ministri aventi ad oggetto  la  definizione  delle
          piante organiche, il conferimento di incarichi di  funzioni
          dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e  per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa; 
                c)  atti  normativi  a  rilevanza  esterna,  atti  di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie; 
                c-bis) 
                d) provvedimenti dei  comitati  interministeriali  di
          riparto o assegnazione  di  fondi  ed  altre  deliberazioni
          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); 
                e) 
                f) provvedimenti di disposizione del  demanio  e  del
          patrimonio immobiliare; 
                f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7,  comma
          6, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
          successive modificazioni; 
                f-ter)  atti  e   contratti   concernenti   studi   e
          consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266; 
                g)   decreti   che    approvano    contratti    delle
          amministrazioni dello Stato, escluse le  aziende  autonome:
          attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per  i
          quali  ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo   comma
          dell'articolo 19 del regio decreto  18  novembre  1923,  n.
          2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore
          in  ECU   stabilito   dalla   normativa   comunitaria   per
          l'applicazione  delle  procedure  di   aggiudicazione   dei
          contratti stessi; altri contratti passivi,  se  di  importo
          superiore ad un decimo del valore suindicato; 
                h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
          accertamento  dei  residui  e  di  assenso  preventivo  del
          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
          di esercizi successivi; 
                i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
          scritto del Ministro; 
                l) atti che il Presidente del Consiglio dei  Ministri
          richieda  di   sottoporre   temporaneamente   a   controllo
          preventivo  o  che,  la  Corte  dei   conti   deliberi   di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo in relazione a situazioni di diffusa e  ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 
              1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis)  e
          f-ter) del comma 1 e' competente in ogni  caso  la  sezione
          centrale del controllo di legittimita'. 
              2. I provvedimenti sottoposti al  controllo  preventivo
          acquistano efficacia se il competente ufficio di  controllo
          non ne rimetta  l'esame  alla  sezione  del  controllo  nel
          termine di trenta giorni dal  ricevimento.  Il  termine  e'
          interrotto se l'ufficio  richiede  chiarimenti  o  elementi
          integrativi  di  giudizio.  Decorsi   trenta   giorni   dal
          ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione,  il
          provvedimento  acquista  efficacia  se  l'ufficio  non   ne
          rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione  del
          controllo si pronuncia  sulla  conformita'  a  legge  entro
          trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
          dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
          istruttoria.  Decorso  questo   termine   i   provvedimenti
          divengono esecutivi. 
              3. Le sezioni riunite della Corte  dei  conti  possono,
          con deliberazione motivata, stabilire che singoli  atti  di
          notevole rilievo finanziario, individuati per categorie  ed
          amministrazioni statali, siano sottoposti  all'esame  della
          Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
          riesame  degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla   loro
          ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le
          amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
          riesame   alla   Corte   dei   conti,   che   ove    rilevi
          illegittimita', ne da' avviso al Ministro. 
              4. La  Corte  dei  conti  svolge,  anche  in  corso  di
          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
          bilancio e del patrimonio delle amministrazioni  pubbliche,
          nonche' sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi  di
          provenienza comunitaria, verificando la legittimita'  e  la
          regolarita' delle gestioni, nonche'  il  funzionamento  dei
          controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,
          anche in base all'esito di altri controlli, la  rispondenza
          dei risultati dell'attivita' amministrativa agli  obiettivi
          stabiliti dalla legge,  valutando  comparativamente  costi,
          modo e tempi dello svolgimento dell'azione  amministrativa.
          La Corte definisce annualmente i programmi e i  criteri  di
          riferimento  del  controllo  sulla  base  delle   priorita'
          previamente   deliberate   dalle   competenti   Commissioni
          parlamentari a  norma  dei  rispettivi  regolamenti,  anche
          tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento  del
          sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte  dagli
          organi, collegiali o monocratici, che  esercitano  funzioni
          di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
          autorita'  amministrative   indipendenti   o   societa'   a
          prevalente capitale pubblico. 
              5. Nei confronti delle  amministrazioni  regionali,  il
          controllo della gestione concerne  il  perseguimento  degli
          obiettivi  stabiliti  dalle  leggi  di   principio   e   di
          programma. 
              6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
          Parlamento  ed  ai  consigli   regionali   sull'esito   del
          controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono  altresi'
          inviate alle amministrazioni  interessate,  alle  quali  la
          Corte formula,  in  qualsiasi  altro  momento,  le  proprie
          osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla  Corte  ed
          agli  organi  elettivi,  entro  sei  mesi  dalla  data   di
          ricevimento della relazione, le  misure  conseguenzialmente
          adottate. 
              7. Restano ferme, relativamente agli  enti  locali,  le
          disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre  1981,  n.
          786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          1982, n. 51, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
          nonche', relativamente agli enti cui lo Stato  contribuisce
          in via ordinaria, le  disposizioni  della  legge  21  marzo
          1958, n. 259. Le relazioni  della  Corte  contengono  anche
          valutazioni sul funzionamento dei controlli interni. 
              8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
          articolo,  la  Corte  dei  conti   puo'   richiedere   alle
          amministrazioni  pubbliche  ed  agli  organi  di  controllo
          interno qualsiasi  atto  o  notizia  e  puo'  effettuare  e
          disporre ispezioni e accertamenti diretti.  Si  applica  il
          comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,
          n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche  non
          territoriali il riesame di atti  ritenuti  non  conformi  a
          legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti  adottati  a
          seguito del riesame alla Corte dei conti, che,  ove  rilevi
          illegittimita',  ne  da'  avviso  all'organo  generale   di
          direzione. E' fatta salva, in  quanto  compatibile  con  le
          disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
          di controlli successivi previsti dal decreto legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e  successive  modificazioni,  e  dal
          decreto  legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,  nonche'
          dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 
              9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo,  si
          applicano, in quanto compatibili con le disposizioni  della
          presente legge, le norme procedurali di cui al testo  unico
          delle leggi sulla Corte  dei  conti,  approvato  con  regio
          decreto   12   luglio   1934,   n.   1214,   e   successive
          modificazioni. 
              10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
          della Corte dei conti che la presiede,  dai  presidenti  di
          sezione preposti al coordinamento e da tutti  i  magistrati
          assegnati a funzioni di controllo. La sezione e'  ripartita
          annualmente in quattro collegi dei quali  fanno  parte,  in
          ogni  caso,  il  presidente  della  Corte  dei  conti  e  i
          presidenti di sezione preposti al coordinamento. I  collegi
          hanno distinta competenza per tipologia di controllo o  per
          materia  e  deliberano  con  un  numero  minimo  di  undici
          votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta  dal  presidente
          della Corte dei conti ed  e'  composta  dai  presidenti  di
          sezione  preposti  al  coordinamento  e   da   trentacinque
          magistrati assegnati a funzioni di  controllo,  individuati
          annualmente dal  Consiglio  di  presidenza  in  ragione  di
          almeno tre per ciascun collegio della  sezione  e  uno  per
          ciascuna delle sezioni di controllo  sulle  amministrazioni
          delle regioni a statuto speciale e delle province  autonome
          di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un
          numero minimo di ventuno votanti. 
              10-bis. La sezione del controllo in  adunanza  plenaria
          stabilisce  annualmente  i  programmi  di  attivita'  e  le
          competenze dei collegi,  nonche'  i  criteri  per  la  loro
          composizione da parte del presidente della Corte dei conti. 
              11. Ferme restando le ipotesi di  deferimento  previste
          dall'articolo 24 del citato testo unico delle  leggi  sulla
          Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge
          21  marzo  1953,  n.  161,  la  sezione  del  controllo  si
          pronuncia in ogni caso in cui insorge  il  dissenso  tra  i
          componenti magistrati circa la legittimita'  di  atti.  Del
          collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore
          il magistrato che deferisce la questione alla sezione. 
              12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
          al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
          da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
          ragioni, in relazione  a  situazioni  e  provvedimenti  che
          richiedono tempestivi  accertamenti  e  verifiche,  dandone
          notizia alla sezione del controllo. 
              13. Le disposizioni del comma 1 non si  applicano  agli
          atti ed ai provvedimenti emanati nelle  materie  monetaria,
          creditizia, mobiliare e valutaria.». 
              −  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300
          (Riforma   dell'organizzazione   del   Governo,   a   norma
          dell'articolo 11 della legge  15  marzo  1997,  n.  59)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
          S.O. 
              − Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117  (Codice
          del Terzo  settore,  a  norma  dell'articolo  1,  comma  2,
          lettera  b),  della  legge  6  giugno  2016,  n.  106)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2017, n.  179,
          S.O. 
              −  Il  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  11
          (Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi
          di pagamento nel mercato interno,  recante  modifica  delle
          direttive 97/7/CE, 2002/65/CE,  2005/60/CE,  2006/48/CE,  e
          che  abroga  la  direttiva  97/5/CE)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2010, n. 36, S.O. 
              − Si riporta l'articolo 2 del  decreto  legislativo  15
          dicembre 2017, n. 218  (Recepimento  della  direttiva  (UE)
          2015/2366 relativa ai  servizi  di  pagamento  nel  mercato
          interno, che modifica le direttive 2002/65/CE,  2009/110/CE
          e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010,  e  abroga
          la  direttiva   2007/64/CE,   nonche'   adeguamento   delle
          disposizioni  interne  al  regolamento  (UE)  n.   751/2015
          relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di
          pagamento  basate  su  carta),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 gennaio 2018, n. 10: 
              − Si riporta il comma  2  dell'articolo  2  del  citato
          decreto legislativo n. 11 del 2010: 
              «2. Il presente decreto non si applica nel caso di: 
                a) operazioni di pagamento effettuate  esclusivamente
          in contante  direttamente  dal  pagatore  al  beneficiario,
          senza alcuna intermediazione; 
                b)  operazioni   di   pagamento   dal   pagatore   al
          beneficiario  effettuate  tramite  un  agente   commerciale
          autorizzato in base a un accordo a negoziare o a concludere
          la vendita o l'acquisto di beni o servizi a condizione  che
          agisca per conto del solo pagatore o del solo  beneficiario
          oppure qualora l'agente stesso non entri  mai  in  possesso
          dei fondi dei clienti; 
                c) trasporto materiale, a  titolo  professionale,  di
          banconote  e  monete,  ivi   compresa   la   raccolta,   il
          trattamento e la consegna; 
                d) operazioni di pagamento consistenti nella raccolta
          e nella consegna di contante, a titolo  non  professionale,
          nel quadro di un'attivita' senza scopo di lucro o a fini di
          beneficenza; 
                e) servizi in cui il beneficiario  fornisce  contante
          al pagatore nel contesto di un'operazione di  pagamento,  a
          seguito   di   una    richiesta    esplicita    dell'utente
          immediatamente precedente l'esecuzione  dell'operazione  di
          pagamento destinata all'acquisto di  beni  o  servizi,  nei
          limiti eventualmente stabiliti  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle  finanze  da  adottarsi,  sentita  la
          Banca d'Italia; 
                f) operazioni di cambio  di  valuta  contante  contro
          contante nell'ambito delle quali i fondi non sono  detenuti
          su un conto di pagamento; 
                g) operazioni di pagamento basate su uno dei seguenti
          tipi di documenti cartacei, con i quali viene  ordinato  al
          prestatore di servizi di pagamento di mettere dei  fondi  a
          disposizione del beneficiario:  assegni,  titoli  cambiari,
          voucher, traveller's cheque, vaglia postali; 
                h) operazioni di pagamento realizzate all'interno  di
          un sistema di pagamento o di un sistema di regolamento  dei
          titoli tra agenti  di  regolamento,  controparti  centrali,
          stanze  di  compensazione  e/o  banche  centrali  e   altri
          partecipanti  al  sistema  e  prestatori  di   servizi   di
          pagamento, fatta salva l'applicazione dell'articolo 30; 
                i)     operazioni     di     pagamento      collegate
          all'amministrazione degli strumenti finanziari, compresi  i
          dividendi, le entrate o altre distribuzioni, o ai  rimborsi
          o proventi di cessioni, effettuate  dalle  persone  di  cui
          alla lettera h), ovvero da imprese  di  investimento,  enti
          creditizi, organismi di investimento collettivo o  societa'
          di  gestione   patrimoniale   che   prestano   servizi   di
          investimento ed ogni altra entita' autorizzata ad avere  la
          custodia di strumenti finanziari; 
                l) servizi forniti dai prestatori di servizi tecnici,
          che supportano la prestazione  dei  servizi  di  pagamento,
          senza mai entrare in  possesso  dei  fondi  da  trasferire,
          compresi l'elaborazione  e  la  registrazione  di  dati,  i
          servizi fiduciari  e  di  protezione  dei  dati  personali,
          l'autenticazione dei dati e delle entita', la fornitura  di
          reti informatiche e di comunicazione,  la  fornitura  e  la
          manutenzione di terminali e dispositivi  utilizzati  per  i
          servizi di pagamento; 
                m) servizi basati su specifici strumenti di pagamento
          utilizzabili solo in  modo  limitato,  che  soddisfino  una
          delle seguenti condizioni: 1) strumenti che possono  essere
          utilizzati per acquistare beni o servizi  solo  nei  locali
          dell'emittente  o  all'interno  di  una  rete  limitata  di
          prestatori di servizi vincolati da un  accordo  commerciale
          con l'emittente; 2) strumenti che possono essere utilizzati
          unicamente per l'acquisto di una gamma  molto  limitata  di
          beni o servizi; 3)  strumenti  che  sono  regolamentati  da
          un'autorita' pubblica nazionale o regionale  per  specifici
          scopi sociali o fiscali, per l'acquisto di beni  o  servizi
          specifici da fornitori aventi un  accordo  commerciale  con
          l'emittente e che hanno validita'  solamente  in  un  unico
          Stato membro; 
                n) operazioni di pagamento effettuate da un fornitore
          di reti o servizi  di  comunicazione  elettronica  che,  in
          aggiunta a  detti  servizi  di  comunicazione  elettronica,
          consentono a  un  utente  della  rete  o  del  servizio  di
          effettuare  operazioni  di  pagamento  addebitandole   alla
          relativa  fattura  o  al  conto  prealimentato  dell'utente
          stesso in essere presso il medesimo  fornitore  di  reti  o
          servizi di comunicazione elettronica, a condizione  che  il
          valore di ciascuna operazione di pagamento non superi  euro
          50 e il valore  complessivo  delle  operazioni  stesse  non
          superi euro 300 mensili e che l'operazione di pagamento: 
                  1) sia diretta all'acquisto di contenuti digitali e
          servizi a tecnologia vocale; 
                  2) sia  effettuata  da  o  tramite  un  dispositivo
          elettronico nel quadro di un'attivita' di beneficenza,  per
          effettuare erogazioni  liberali  destinate  agli  enti  del
          terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
          3 luglio 2017, n. 117, che esercitano in  via  esclusiva  o
          prevalente una o piu' attivita' caritatevoli tra quelle  di
          cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3  luglio  2017,
          n. 117, individuate con decreto del Ministro del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottarsi  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97  del
          decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; 
                  3) sia  effettuata  da  o  tramite  un  dispositivo
          elettronico   per   l'acquisto   di   biglietti    relativi
          esclusivamente alla prestazione di servizi; 
                o) operazioni di pagamento realizzate tra  prestatori
          di servizi di pagamento, relativi agenti o  succursali  per
          proprio conto; 
                p) operazioni di pagamento tra un'impresa madre e  la
          relativa filiazione, o tra filiazioni della stessa  impresa
          madre,  senza  alcuna  intermediazione  da  parte   di   un
          prestatore di servizi di pagamento  diverso  da  una  delle
          imprese appartenenti al medesimo gruppo; 
                q)  servizi  di  prelievo  di  contante  forniti   da
          prestatori, tramite sportelli automatici per conto di uno o
          piu'  emittenti  della  carta,  che  non  sono  parti   del
          contratto quadro con il cliente che preleva  denaro  da  un
          conto di pagamento, a condizione che detti  prestatori  non
          forniscano altri  servizi  di  pagamento.  E'  fatta  salva
          l'applicazione dell'articolo 32-quater.». 
              − Si riporta il testo degli articoli  4,  5  e  97  del
          citato decreto legislativo n. 117 del 2017: 
              «Art. 4 (Enti del Terzo settore). − 1.  Sono  enti  del
          Terzo  settore  le  organizzazioni  di   volontariato,   le
          associazioni di promozione sociale, gli enti  filantropici,
          le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti
          associative,   le   societa'   di   mutuo   soccorso,    le
          associazioni,   riconosciute   o   non   riconosciute,   le
          fondazioni e gli altri enti di  carattere  privato  diversi
          dalle societa' costituiti per il perseguimento, senza scopo
          di  lucro,  di  finalita'  civiche,  solidaristiche  e   di
          utilita' sociale mediante lo svolgimento, in via  esclusiva
          o principale, di una o piu' attivita' di interesse generale
          in forma di azione volontaria o di erogazione  gratuita  di
          denaro, beni o servizi, o di mutualita' o di  produzione  o
          scambio di beni o servizi, ed iscritti nel  registro  unico
          nazionale del Terzo settore. 
              2. Non sono enti del Terzo settore  le  amministrazioni
          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  le  formazioni  e  le
          associazioni  politiche,  i  sindacati,   le   associazioni
          professionali e di rappresentanza di categorie  economiche,
          le associazioni di  datori  di  lavoro,  nonche'  gli  enti
          sottoposti a direzione e coordinamento  o  controllati  dai
          suddetti enti, ad  esclusione  dei  soggetti  operanti  nel
          settore della protezione  civile  alla  cui  disciplina  si
          provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4.  Sono  esclusi
          dall'ambito di applicazione  del  presente  comma  i  corpi
          volontari dei vigili del fuoco delle Province  autonome  di
          Trento e di Bolzano e della Regione  autonoma  della  Valle
          d'Aosta. Sono altresi' escluse dall'ambito di  applicazione
          del presente comma le associazioni o fondazioni di  diritto
          privato ex Ipab derivanti dai  processi  di  trasformazione
          delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai
          sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45
          del 23 febbraio 1990, e del decreto  legislativo  4  maggio
          2001, n. 207, in quanto la nomina da parte  della  pubblica
          amministrazione  degli  amministratori  di  tali  enti   si
          configura come mera designazione, intesa  come  espressione
          della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura
          quindi mandato fiduciario con  rappresentanza,  sicche'  e'
          sempre esclusa qualsiasi forma di  controllo  da  parte  di
          quest'ultima. 
              3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti  e  alle
          fabbricerie di cui all'articolo 72 della  legge  20  maggio
          1985, n. 222, le norme del presente  decreto  si  applicano
          limitatamente  allo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui
          all'articolo 5, nonche' delle eventuali  attivita'  diverse
          di cui all'articolo 6 a condizione che per  tali  attivita'
          adottino un  regolamento,  in  forma  di  atto  pubblico  o
          scrittura privata autenticata, che,  ove  non  diversamente
          previsto ed in ogni caso nel  rispetto  della  struttura  e
          della finalita'  di  tali  enti,  recepisca  le  norme  del
          presente  Codice  e  sia  depositato  nel  Registro   unico
          nazionale del Terzo settore. Per  lo  svolgimento  di  tali
          attivita' deve essere costituito un patrimonio destinato  e
          devono essere tenute separatamente le  scritture  contabili
          di cui all'articolo 13. I beni che compongono il patrimonio
          destinato sono indicati nel  regolamento,  anche  con  atto
          distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in
          relazione alle attivita' di cui agli articoli 5  e  6,  gli
          enti religiosi civilmente riconosciuti e le fabbricerie  di
          cui all'articolo 72 della legge n. 222 del 1985  rispondono
          nei limiti del patrimonio destinato.  Gli  altri  creditori
          dell'ente  religioso  civilmente   riconosciuto   o   della
          fabbriceria  non  possono  far  valere  alcun  diritto  sul
          patrimonio destinato allo svolgimento  delle  attivita'  di
          cui ai citati articoli 5 e 6». 
              «Art. 5 (Attivita' di interesse  generale).  −  1.  Gli
          enti del  Terzo  settore,  diversi  dalle  imprese  sociali
          incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva
          o principale una o piu' attivita' di interesse generale per
          il  perseguimento,  senza  scopo  di  lucro,  di  finalita'
          civiche,  solidaristiche  e   di   utilita'   sociale.   Si
          considerano di interesse generale, se svolte in conformita'
          alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio,  le
          attivita' aventi ad oggetto: 
                a)   interventi   e   servizi   sociali   ai    sensi
          dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre  2000,
          n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e
          prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  e
          alla  legge  22  giugno  2016,   n.   112,   e   successive
          modificazioni; 
                b) interventi e prestazioni sanitarie; 
                c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto  del
          Presidente del Consiglio dei  ministri  14  febbraio  2001,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  129  del  6  giugno
          2001, e successive modificazioni; 
                d) educazione, istruzione e formazione professionale,
          ai sensi della legge 28 marzo 2003,  n.  53,  e  successive
          modificazioni, nonche' le attivita' culturali di  interesse
          sociale con finalita' educativa; 
                e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia
          e  al  miglioramento  delle  condizioni   dell'ambiente   e
          all'utilizzazione  accorta  e   razionale   delle   risorse
          naturali,   con   esclusione   dell'attivita',   esercitata
          abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
          speciali e pericolosi, nonche' alla tutela degli animali  e
          prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14  agosto
          1991, n. 281; 
                f)  interventi  di  tutela   e   valorizzazione   del
          patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del  decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,   n.   42,   e   successive
          modificazioni; 
                g) formazione universitaria e post-universitaria; 
                h)  ricerca  scientifica  di  particolare   interesse
          sociale; 
                i) organizzazione e gestione di attivita'  culturali,
          artistiche  o  ricreative  di  interesse  sociale,  incluse
          attivita', anche editoriali,  di  promozione  e  diffusione
          della cultura e della  pratica  del  volontariato  e  delle
          attivita'  di  interesse  generale  di  cui   al   presente
          articolo; 
                j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai
          sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990,
          n. 223, e successive modificazioni; 
                k) organizzazione e gestione di attivita'  turistiche
          di interesse sociale, culturale o religioso; 
                l)  formazione  extra-scolastica,  finalizzata   alla
          prevenzione della  dispersione  scolastica  e  al  successo
          scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e  al
          contrasto della poverta' educativa; 
                m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi
          da enti composti in misura non inferiore  al  settanta  per
          cento da enti del Terzo settore; 
                n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi  della  legge
          11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; 
                o) attivita' commerciali, produttive, di educazione e
          informazione,  di   promozione,   di   rappresentanza,   di
          concessione in licenza di marchi di certificazione,  svolte
          nell'ambito o a favore di  filiere  del  commercio  equo  e
          solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un
          produttore  operante  in  un'area  economica  svantaggiata,
          situata, di norma, in un Paese in via  di  sviluppo,  sulla
          base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere
          l'accesso del  produttore  al  mercato  e  che  preveda  il
          pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo  in  favore
          del produttore e  l'obbligo  del  produttore  di  garantire
          condizioni di lavoro sicure, nel rispetto  delle  normative
          nazionali ed  internazionali,  in  modo  da  permettere  ai
          lavoratori di condurre un'esistenza libera e  dignitosa,  e
          di rispettare i diritti sindacali,  nonche'  di  impegnarsi
          per il contrasto del lavoro infantile; 
                p)   servizi   finalizzati   all'inserimento   o   al
          reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle
          persone  di  cui  all'articolo  2,  comma  4,  del  decreto
          legislativo recante revisione della disciplina  in  materia
          di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
          c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; 
                q)  alloggio  sociale,  ai  sensi  del  decreto   del
          Ministero  delle  infrastrutture  del  22  aprile  2008,  e
          successive modificazioni, nonche' ogni altra  attivita'  di
          carattere  residenziale  temporaneo  diretta  a  soddisfare
          bisogni   sociali,   sanitari,   culturali,   formativi   o
          lavorativi; 
                r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei
          migranti; 
                s) agricoltura  sociale,  ai  sensi  dell'articolo  2
          della  legge  18  agosto  2015,  n.   141,   e   successive
          modificazioni; 
                t) organizzazione e gestione  di  attivita'  sportive
          dilettantistiche; 
                u)  beneficenza,  sostegno   a   distanza,   cessione
          gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto
          2016, n. 166, e successive modificazioni, o  erogazione  di
          denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o
          di attivita' di interesse generale  a  norma  del  presente
          articolo; 
                v) promozione della cultura  della  legalita',  della
          pace tra i popoli, della nonviolenza  e  della  difesa  non
          armata; 
                w) promozione e tutela  dei  diritti  umani,  civili,
          sociali e politici, nonche' dei diritti dei  consumatori  e
          degli utenti delle attivita' di interesse generale  di  cui
          al presente articolo, promozione delle pari opportunita'  e
          delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche  dei
          tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo  2000,  n.
          53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo  1,
          comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
                x) cura di procedure di  adozione  internazionale  ai
          sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184; 
                y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio
          1992, n. 225, e successive modificazioni; 
                z) riqualificazione di beni pubblici  inutilizzati  o
          di beni confiscati alla criminalita' organizzata. 
              2. Tenuto conto delle finalita' civiche, solidaristiche
          e di utilita' sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della
          legge 6 giugno 2016, n. 106, nonche' delle finalita' e  dei
          principi di cui agli articoli 1 e 2  del  presente  Codice,
          l'elenco delle attivita' di interesse generale  di  cui  al
          comma 1 puo' essere aggiornato con decreto  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri   da   adottarsi   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400 su proposta del Ministro del lavoro e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza  Unificata,
          acquisito  il   parere   delle   Commissioni   parlamentari
          competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data
          di trasmissione del decreto, decorsi i  quali  quest'ultimo
          puo' essere comunque adottato.». 
              «Art. 97 (Coordinamento delle politiche di governo).  −
          1. E' istituita, presso la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri, una Cabina di regia con il compito di coordinare,
          in raccordo con i ministeri  competenti,  le  politiche  di
          governo e le azioni di  promozione  e  di  indirizzo  delle
          attivita' degli enti del Terzo settore. 
              2. Ai fini di cui al comma 1, la Cabina di regia: 
                a) coordina l'attuazione del presente codice al  fine
          di assicurarne la tempestivita', l'efficacia e la  coerenza
          ed esprimendo, la' dove prescritto, il proprio orientamento
          in ordine ai relativi decreti e linee guida; 
                b)  promuove  le  attivita'  di   raccordo   con   le
          amministrazioni   pubbliche   interessate,    nonche'    la
          definizione di accordi, protocolli di intesa o convenzioni,
          anche  con  enti   privati,   finalizzati   a   valorizzare
          l'attivita' degli enti del Terzo  settore  e  a  sviluppare
          azioni di sistema; 
                c) monitora  lo  stato  di  attuazione  del  presente
          codice anche  al  fine  di  segnalare  eventuali  soluzioni
          correttive e di miglioramento. 
              3. La composizione  e  le  modalita'  di  funzionamento
          della Cabina  di  regia  sono  stabilite  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  da  adottare,  di
          concerto con il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
          presente codice, assicurando la presenza di  rappresentanti
          del sistema degli enti territoriali. La partecipazione alla
          Cabina  di  regia  e'  gratuita  e  non  da'  diritto  alla
          corresponsione di alcun compenso, indennita', emolumento  o
          rimborso spese comunque denominato. 
              4. All'attuazione del presente articolo si provvede con
          le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica.». 
              − Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          11 gennaio 2018 (Istituzione di una cabina di regia con  il
          compito di coordinare le politiche di governo e  le  azioni
          di promozione ed indirizzo delle attivita' degli  enti  del
          terzo settore) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  23
          febbraio 2018, n. 45. 
 
          Note all'art. 1: 
              − Per il  testo  dell'articolo  5  del  citato  decreto
          legislativo n. 117  del  2017,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              − Per il testo dell'articolo  2,  comma  2  del  citato
          decreto legislativo n. 11 del 2010, si veda nelle note alle
          premesse.